NOTA INFORMATIVA (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013)

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BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di NOTA INFORMATIVA (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE E DANNI MATERIALI E DIRETTI MOVINSURE - Autovetture Mod. 203 13 Nota Informativa RC CVT AV - Edizione 01.12.2013 Autovetture ad Uso Privato, Autoveicoli ad Uso Promiscuo, Autotassametri La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. Per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione dei Veicoli a motore è possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito internet di BHItalia (www.bh-italia.com) il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di Veicolo, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa, nonché in base alla formula contrattuale prescelta tra le possibili offerte da BHItalia. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Il presente contratto viene stipulato con, Rappresentanza Generale per l Italia (in seguito definita BHItalia ); è una società appartenente al Gruppo assicurativo Berkshire Hathaway. b) ha Sede Legale e Direzione Generale nel REGNO UNITO, London Underwriting Centre, 6th Floor, 3 Minster Court, Mincing Lane London EC3R 7DD ed è registrata in Inghilterra e Galles con il N 3230337. c) BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria italiana di con cui sarà concluso il contratto, con Sede Legale e Direzione Generale in ITALIA, Foro Buonaparte, 20-20121 Milano (MI). d) BHItalia opera sul territorio della Repubblica italiana in regime di stabilimento, per cui il rappresentante per la gestione dei sinistri è la stessa Rappresentanza Generale per l Italia dell Impresa. e) Recapiti di BHItalia : telefono +39 02 49524986, fax +39 02 49524987, sito internet www.bh-italia.com, indirizzo di posta elettronica direzione@bh-italia.com. f) BHItalia è iscritta all Elenco I annesso all Albo Imprese IVASS al N I.00092, iscrizione in data 25 Gennaio 2011, codice IVASS Impresa D893R. BHItalia opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi della direttiva 92/49/EEC del 18 Giugno 1992 concernente l assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita, nonché degli Artt. 1, lettera (f) e 23 del Codice delle Assicurazioni, attraverso la propria Rappresentanza Generale in Italia avente sede in Foro Buonaparte, 20-20121 Milano (MI). è sottoposta al controllo delle Autorità di Vigilanza del Regno Unito preposte alla regolamentazione dei servizi finanziari, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e regolata dalla Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority, N di riferimento PRA/FCA 202967. Queste informazioni possono essere verificate rispettivamente sui siti internet della Prudential Regulation Authority (http://www.bankofengland.co.uk/pra/pages/default.aspx), della Financial Conduct Authority (http://www.fca.org.uk) e dell'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it). Mod. 203 13 Nota Informativa RC CVT AV - Ed. 01.12.2013 - pagina 1 di 21 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa L ammontare del patrimonio netto rilevabile dall ultimo bilancio approvato (al 31 Dicembre 2012) di Berkshire Hathaway International Insurance Limited è di 117,45 milioni di Euro, formato da un capitale sociale di 97,52 milioni di Euro e da riserve patrimoniali di 19,93 milioni di Euro. Il tasso di cambio utilizzato per la conversione valutaria degli importi di bilancio da Sterline UK ad Euro è pari a 1 = 1,2234 (tasso di cambio registrato il 31 Dicembre 2012). L indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è del 451,87%. Il patrimonio netto e l indice di solvibilità sono calcolati applicando i criteri contabili inglesi (United Kingdom Accounting Standards, UK GAAP) e la normativa regolamentare vigente nel Regno Unito. La capogruppo di, la società controllante nonché la società che governa l intero gruppo di imprese per il quale sono redatti i bilanci e del quale fa parte, è la Berkshire Hathaway Inc., con sede negli Stati Uniti d America. La società controllante che governa il più ristretto gruppo di imprese per il quale sono redatti i bilanci e del quale Berkshire Hathaway International Insurance Limited fa parte, è la National Indemnity Company, società con sede nello Stato del Nebraska (Stati Uniti d America). I bilanci consolidati delle suddette società sono pubblicati e possono essere richiesti presso il seguente indirizzo: 1440 Kiewit Plaza, Omaha, Nebraska 68131, USA oppure possono essere scaricati dai siti internet delle due società, ai seguenti indirizzi: www.berkshirehathaway.com www.nationalindemnity.com 2.1 Informazioni sulla struttura distributiva dell Impresa Ai fini della corretta e completa informativa di cui all Art. 22, comma 10 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, si segnala che BHItalia si avvale per la distribuzione e la gestione dei propri contratti assicurativi nei rami Auto, Responsabilità civile e Danni materiali e diretti, della Società MOVINSURE S.r.l., l attività di intermediazione viene pertanto svolta in collaborazione tra più intermediari. La Società MOVINSURE S.r.l., con sede legale in Via A. Saffi, 34-20123 Milano (MI) e sede operativa in Foro Buonaparte, 20-20121 Milano (MI), è iscritta con il N. A000319764 alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi istituito dal D. Lgs. N 209 del 7 Settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, ed opera nel ruolo di Agenzia Generale in Italia di BHItalia ai sensi e per gli effetti del General Agent Underwriting Agreement stipulato con Berkshire Hathaway International Insurance Limited il 30 Dicembre, 2011 e nell ambito di accordi di collaborazione a propria volta stipulati con vari intermediari. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. a. Coperture assicurative offerte - Responsabilità civile BHItalia assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza (Autovettura ad Uso Privato, Autoveicolo ad Uso Promiscuo, Autotassametro). Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 1 e 6 delle Condizioni Generali. Formula tariffaria Bonus / Malus La formula tariffaria applicabile al contratto è denominata Bonus / Malus Auto e prevede 19 classi di appartenenza ( Classi di merito ), corrispondenti a livelli di premio crescenti, dalla classe 1S, alla quale corrisponde il premio minimo, fino alla classe 18, alla quale corrisponde il premio massimo. All atto del rinnovo il contratto è assegnato ad una Classe di merito che comporta una maggiorazione o una riduzione di premio a seconda che si siano verificati o meno sinistri per i quali BHItalia abbia effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio e per la tabella delle regole evolutive della Classe di merito, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 17 e 18 delle Condizioni Generali e Condizione Speciale S1 (valida solo se espressamente richiamata in Polizza). Mod. 203 13 Nota Informativa RC CVT AV - Ed. 01.12.2013 - pagina 2 di 21 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di Tale formula tariffaria può inoltre prevedere, a scelta del Contraente, l applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta di entità variabile, specificata in Polizza (formula tariffaria Bonus / Malus Auto con Franchigia fissa ed assoluta ); in tal caso, al verificarsi del sinistro, una parte del risarcimento rimane a carico del Contraente, riducendo quindi l importo del risarcimento che rimane a carico di BHItalia. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 17 e 18 delle Condizioni Generali e Condizione Speciale S2 (valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza). AVVERTENZA - Variazione in diminuzione del premio In adempimento alle disposizioni della Legge N. 27 del 24 Marzo 2012 Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge N. 1 del 24 Gennaio 2012 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita, al rinnovo della polizza Responsabilita Civile per la Circolazione di Veicoli a Motore, in caso di assenza di sinistri, e fatte salve le migliori condizioni praticabili, BHItalia riconoscera all Assicurato una riduzione automatica del premio dell annualita successiva. La predetta variazione in diminuzione del premio si applica nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza, ed esplicitamente indicata nel contratto. In caso di rinnovo con BHItalia, all atto del pagamento della nuova annualita, oltre a riconoscere la riduzione concordata, se del caso BHItalia indichera che alla successiva scadenza contrattuale il premio potra variare in relazione al mutato fabbisogno tariffario. Di tale variazione BHItalia inoltrera comunicazione con 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. Rimane salva la facolta degli Intermediari, di cui BHItalia si avvale, di praticare a propria discrezione sconti rispetto al premio di tariffa stabilito da BHItalia. AVVERTENZA - Limitazioni ed esclusioni Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, ovvero condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 1 e 2 delle Condizioni Generali. Si segnala, inoltre, che la garanzia assicurativa resta sospesa, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, in caso di mancato pagamento del premio o qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 8 delle Condizioni Generali, Sezione Responsabilità civile delle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA - Rivalse Sono previsti casi di rivalsa, per i quali BHItalia ha diritto di recuperare l importo pagato ai terzi danneggiati nell ipotesi in cui l Impresa stessa avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione assicurativa. Si rinvia, per i presupposti e per gli effetti per il Contraente, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 2 delle Condizioni Generali. AVVERTENZA - Franchigie, scoperti e massimali Il contratto può prevedere l applicazione di una franchigia (formula tariffaria Bonus / Malus Auto con franchigia fissa ed assoluta ), in tal caso il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a BHItalia l importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia stessa. In difetto, BHItalia eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell inopponibilità di tale franchigia. Il contratto non prevede l applicazione di scoperti. Inoltre, per i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, BHItalia corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 1 delle Condizioni Generali e Condizione Speciale S2 (valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza). Per facilitare la comprensione da parte del Contraente del meccanismo di funzionamento di franchigia e massimale, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche: Ipotesi danno Ipotesi franchigia Indennizzo netto a carico di BHItalia Importo che rimane a carico del Contraente 1.000,00 Franchigia 500,00 500,00 500,00 350,00 Franchigia 500,00 0,00 350,00 Mod. 203 13 Nota Informativa RC CVT AV - Ed. 01.12.2013 - pagina 3 di 21 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di Ipotesi danno Ipotesi massimale Indennizzo netto a carico di BHItalia Importo che rimane a carico del Contraente 2.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 0,00 2.600.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 100.000,00 3. b. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni - Danni materiali e diretti Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative, previste dalle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Condizioni Particolari P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio: Incendio - Garantisce il Veicolo per i danni materiali e diretti in caso di incendio, fulmine, esplosione, scoppio (vedi Condizione Particolare P1); Incendio e Furto - Oltre alla copertura Incendio, garantisce il Veicolo contro i rischi derivanti da furto o rapina, totale o parziale, compresi i danni subiti nell esecuzione o nel tentativo di tali reati ed i danni subiti dal Veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina (vedi Condizione Particolare P2); Prestazioni Aggiuntive GOLD (prestabile solo per Autovetture ad uso privato, in abbinamento alla copertura Incendio e Furto) - Si tratta di un pacchetto di coperture che prevede le garanzie: Danni al Veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate, Caduta aerei, Autorimessaggio e trasporto, Spese per sottrazione o smarrimento chiavi, Spese di custodia e parcheggio, Ricorso terzi da incendio, Ripristino dell impianto antifurto e/o del sistema di navigazione satellitare, Ripristino dotazioni di sicurezza, Rimborso spese di lavaggio e disinfezione, Rimborso spese per il duplicato della patente di guida, Rimborso spese per danni indiretti, Responsabilità civile per fatto dei figli minori, Garanzia spese di immatricolazione, Concorso spese ripristino box di proprietà, Garanzia bagaglio, Garanzia tassa di proprietà esclusa qualsiasi sovrattassa, Danni causati dal trasporto di vittime della strada (vedi Condizione Particolare P3); Eventi Speciali (prestabile solo per Autovetture, in abbinamento alla copertura Incendio o Incendio e Furto) - Garantisce il Veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di eventi sociopolitici (esempio: atti vandalici, scioperi, terrorismo) e di eventi naturali (esempio: grandine, uragani, frane, terremoti) (vedi Condizione Particolare P4); Cristalli (prestabile solo per Autovetture, in abbinamento alla copertura Incendio e Furto) - Garantisce il Veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto, cristalli laterali) determinata da causa accidentale o fatto involontario di terzi (vedi Condizione Particolare P5); Collisione (prestabile solo per Autovetture di prima immatricolazione ad uso privato, in abbinamento alla copertura Incendio e Furto) - Garantisce il Veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di collisione e/o scontro con Veicoli identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e durante la sosta (vedi Condizione Particolare P6); Kasko (prestabile solo per Autovetture di prima immatricolazione ad uso privato, in abbinamento alla copertura Incendio e Furto) - Garantisce il Veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada (vedi Condizione Particolare P7). AVVERTENZA - Limitazioni ed esclusioni Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, ovvero condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Artt. 2 e 4 delle Condizioni Generali e Condizioni Particolari P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7. Si segnala inoltre che la garanzia assicurativa resta sospesa, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, in caso di mancato pagamento del premio o qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dalle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Art. 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA - Rivalse Relativamente agli indennizzi pagati, BHItalia esercita il diritto di Rivalsa nei confronti dei responsabili dei sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall Art. 1916 del Codice Civile. BHItalia rinuncia all esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Norme comuni alle Condizioni Particolari P6. Collisione e P7. Kasko delle Condizioni Particolari, alle quali si rinvia per i presupposti e per gli effetti per il Contraente. AVVERTENZA - Franchigie, scoperti e massimali Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Mod. 203 13 Nota Informativa RC CVT AV - Ed. 01.12.2013 - pagina 4 di 21 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Condizioni Particolari P2, P3, P6 e P7, nonché in Polizza in corrispondenza del richiamo di ciascuna copertura assicurativa acquistata. Per franchigia si intende la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell Assicurato per ogni sinistro; per scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell Assicurato per ogni sinistro, con il minimo indicato in Polizza. Per facilitare la comprensione da parte del Contraente del meccanismo di funzionamento di franchigia, scoperto e limite di indennizzo, si riportano le seguenti esemplificazioni numeriche: Ipotesi danno Ipotesi franchigia o scoperto Indennizzo netto a carico di BHItalia Importo che rimane a carico del Contraente 1.000,00 Franchigia 500,00 500,00 500,00 350,00 Franchigia 500,00 0,00 350,00 7.500,00 Scoperto 10% con minimo 500,00 6.750,00 750,00 2.500,00 Scoperto 10% con minimo 500,00 2.000,00 500,00 Ipotesi danno Ipotesi limite di indennizzo Indennizzo netto a carico di BHItalia Importo che rimane a carico del Contraente 7.500,00 10.000,00 7.500,00 0,00 12.500,00 10.000,00 10.000,00 2.500,00 Si evidenzia, inoltre, che in caso di assicurazione parziale si applica la Regola Proporzionale, di cui all Art. 1907 del Codice Civile; per gli effetti e gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Artt. 4 e 18 delle Condizioni Generali. 3. c. Rinnovo del contratto - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, quindi il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o non rinnovarlo senza dover dare alcuna comunicazione preventiva riguardo a tale decisione. Per consentire l eventuale prosecuzione del contratto assicurativo, BHItalia metterà comunque a disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio e di Polizza presso l Intermediario al quale il contratto è assegnato, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale. AVVERTENZA - Termini e modalità per l esercizio della disdetta Il contratto, se non rinnovato dal Contraente prima della scadenza, cessa alla data di scadenza prevista senza necessità di disdetta. Ai sensi dell Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, per le sole garanzie prestate nell ambito dell assicurazione Responsabilità civile BHItalia è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, ed a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all effetto della nuova polizza, ma comunque non oltre il 15 (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione: Sezione Responsabilità civile, Artt. 7 e 14 delle Condizioni Generali; Sezione Danni materiali e diretti, Artt. 8 e 15 delle Condizioni Generali. 3.1 Estensioni della copertura - Responsabilità civile Per le estensioni di garanzia prestate nell ambito dell assicurazione per la Responsabilità civile, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 1 delle Condizioni Generali. Il contratto prevede la possibilità di limitare il diritto di rivalsa spettante a BHItalia ai sensi dell Art. 2 delle Condizioni Generali, Sezione Responsabilità civile, qualora sia espressamente richiamata in Polizza una delle seguenti Condizioni Aggiuntive: Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell ente proprietario / locatario o della società proprietaria / locataria; Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti; Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati; Mod. 203 13 Nota Informativa RC CVT AV - Ed. 01.12.2013 - pagina 5 di 21 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti. Il contratto prevede anche la possibilità di estendere le garanzie prestate nell ambito dell assicurazione per la Responsabilità civile ai Veicoli destinati al traino di rimorchi muniti di targa propria, qualora sia espressamente richiamata in Polizza la relativa Condizione Aggiuntiva. Le Condizioni Aggiuntive sopra descritte sono valide se per l estensione di garanzia è stato pagato il relativo premio. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Condizioni Aggiuntive A1, A2, A3, A4 e A5. 4. Soggetti esclusi dalla garanzia - Responsabilità civile L assicurazione per la Responsabilità civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro (Art. 129 del Codice delle Assicurazioni). Sono inoltre esclusi i soli danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: il proprietario del Veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing; il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; ove l Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 3 delle Condizioni Generali. 5. a. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti Eventuali dichiarazioni false e reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa consistenti nella perdita o nella riduzione del diritto all indennizzo e negli altri effetti previsti dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, fatti salvi, per l assicurazione di Responsabilità civile, i diritti dei terzi. Si rinvia per le relative conseguenze alle Condizioni di Assicurazione: Sezione Responsabilità civile, Art. 4 delle Condizioni Generali; Sezione Danni materiali e diretti, Art. 3 delle Condizioni Generali. AVVERTENZA - Nullità Il Contratto non prevede cause di nullità diverse da quelle previste dalla Legge; pertanto, come previsto dall Art. 1892 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave; si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione: Sezione Responsabilità civile, Art. 4 delle Condizioni Generali; Sezione Danni materiali e diretti, Art. 3 delle Condizioni Generali. 5. b. Aggravamento e diminuzione del rischio - Danni materiali e diretti Durante la validità del contratto l Assicurato deve dare comunicazione scritta a BHItalia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione di ogni successiva variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio potrebbe comportare effetti sulla prestazione assicurativa consistenti nella perdita o nella riduzione del diritto all indennizzo. A titolo esemplificativo, costituisce un ipotesi di circostanza rilevante che determina una modificazione del rischio (aggravamento) la variazione della residenza del proprietario del Veicolo, rispetto a quella dichiarata in Polizza, che comporti una maggiore esposizione del Veicolo al rischio Furto. Si rinvia, per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Art. 3 delle Condizioni Generali, nonché al disposto degli Artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Mod. 203 13 Nota Informativa RC CVT AV - Ed. 01.12.2013 - pagina 6 di 21 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di 6. a. Premi - Responsabilità civile Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno, e - fatte salve le possibili causali di restituzione parziale, specificamente previste nel contratto - è dovuto per intero, anche qualora ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; il Contraente è tenuto a pagare le rate successive alle scadenze convenute ed indicate in Polizza. Il pagamento del premio a BHItalia può essere eseguito, esclusivamente presso l Intermediario cui è assegnato il contratto, con una delle seguenti modalità: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a BHItalia oppure all Intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario BHItalia oppure l Intermediario, espressamente in tale qualità; contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge. Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa; il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da BHItalia all Intermediario. Il pagamento del premio può essere effettuato, a scelta del Contraente, con frazionamento in due rate semestrali; in tal caso è prevista l applicazione di oneri aggiuntivi nella misura del 5,10% del premio. AVVERTENZA - Cessazione del rischio - Restituzione del premio In caso di cessazione del rischio per trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, furto totale, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del Veicolo, il Contraente ha la possibilità, con le precisazioni di cui agli articoli delle Condizioni di Assicurazione sotto indicati, di estinguere il contratto e di ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 5, 9, 10 e 11 delle Condizioni Generali. AVVERTENZA - Tecniche di vendita multilevel marketing Qualora BHItalia faccia ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing ed abbia attribuito il potere di incassare premi assicurativi ai componenti della rete, questi ultimi possono ricevere esclusivamente seguenti mezzi di pagamento: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria BHItalia ; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria BHItalia, e non possono ricevere denaro contante. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento BHItalia riporta in Polizza tutti i costi a carico del Contraente e del debitore / Assicurato, con indicazione della quota parte percepita in media dall Intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale. AVVERTENZA - Estinzione anticipata, trasferimento del mutuo o del finanziamento Ai sensi dell Art. 22, commi da 15-quater a 15-septies della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento BHItalia restituisce al debitore / Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. BHItalia può trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto e per il rimborso del premio, nella misura massima del 3%. In alternativa BHItalia, su richiesta del debitore / Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 13 delle Condizioni Generali. 6. b. Premi - Danni materiali e diretti Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche qualora ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Mod. 203 13 Nota Informativa RC CVT AV - Ed. 01.12.2013 - pagina 7 di 21 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; il Contraente è tenuto a pagare le rate successive alle scadenze convenute ed indicate in Polizza. Il pagamento del premio a BHItalia può essere eseguito, esclusivamente presso l Intermediario cui è assegnato il contratto, con una delle seguenti modalità: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a BHItalia oppure all Intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario BHItalia oppure l Intermediario, espressamente in tale qualità; contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge. Il pagamento del premio può essere effettuato, a scelta del Contraente, con frazionamento in due rate semestrali; in tal caso è prevista l applicazione di oneri aggiuntivi nella misura del 3% del premio. AVVERTENZA - Sconti di premio BHItalia o gli Intermediari possono applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni / iniziative di carattere commerciale. Rivolgendosi agli Intermediari è possibile ottenere informazioni su eventuali sconti da applicare al premio nel rispetto delle disposizioni impartite da BHItalia. AVVERTENZA - Tecniche di vendita multilevel marketing Qualora BHItalia faccia ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing ed abbia attribuito il potere di incassare premi assicurativi ai componenti della rete, questi ultimi possono ricevere esclusivamente seguenti mezzi di pagamento: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria BHItalia ; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria BHItalia, e non possono ricevere denaro contante. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento BHItalia riporta in Polizza tutti i costi a carico del Contraente e del debitore / Assicurato, con indicazione della quota parte percepita in media dall Intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale. AVVERTENZA - Estinzione anticipata, trasferimento del mutuo o del finanziamento Ai sensi dell Art. 22, commi da 15-quater a 15-septies della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento BHItalia restituisce al debitore / Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. BHItalia può trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto e per il rimborso del premio, nella misura massima del 3%. In alternativa BHItalia, su richiesta del debitore / Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Art. 14 delle Condizioni Generali. 7. Informativa in corso di contratto - Responsabilità civile BHItalia si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all Attestazione sullo stato del rischio, che contiene le indicazioni in merito al premio di rinnovo e le variazioni della classe di merito, nonché ogni altra informativa prevista dalle disposizioni vigenti. BHItalia ha l obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito. 8. Attestazione sullo stato del rischio - Classe di merito - Responsabilità civile BHItalia invia al Contraente con comunicazione scritta, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale, l Attestazione sullo stato del rischio relativa al Veicolo indicato in Polizza, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto contrattuale. BHItalia deve trasmettere al Contraente l Attestazione sullo stato del rischio, sempre che si sia concluso il periodo di osservazione, Mod. 203 13 Nota Informativa RC CVT AV - Ed. 01.12.2013 - pagina 8 di 21 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di anche quando in corso di contratto si sia verificato il furto, l esportazione definitiva all estero, la consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione definitiva dalla circolazione o la vendita del Veicolo. Inoltre, il Contraente o se persona diversa il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria, hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, l Attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 (cinque) anni del contratto di assicurazione. L Attestazione sullo stato del rischio conserva validità per un periodo di 12 (dodici) mesi a far data dalla scadenza del contratto cui si riferisce. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato per furto, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o vendita del Veicolo o in caso di sospensione o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del Veicolo indicato in Polizza, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l ultima Attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per 5 (cinque) anni a far data dalla scadenza del contratto cui si riferisce. Per un maggior dettaglio e per i meccanismi di assegnazione della classe di merito di Conversione Universale, anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo Veicolo, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 17 e 18 delle Condizioni Generali e Condizioni Speciali S1 e S2. AVVERTENZA - Classe di merito di Conversione Universale (CU) La classe di merito di Conversione Universale (c.d. CU), riportata sull Attestato di rischio, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna compagnia di assicurazione. 9. Recesso - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, quindi il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o non rinnovarlo senza dover dare alcuna comunicazione preventiva riguardo a tale decisione. Il contratto, se non rinnovato dal Contraente prima della scadenza, cessa alla data di scadenza prevista senza necessità di disdetta. Ai sensi dell Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, per le sole garanzie prestate nell ambito dell assicurazione Responsabilità civile, BHItalia è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all effetto della nuova polizza, ma comunque non oltre il 15 (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del contratto. La facoltà del Contraente di recedere dal contratto fino al giorno di scadenza della Polizza, senza alcuna necessità di comunicazione scritta in tal senso, è valida indipendentemente dalle condizioni di rinnovo proposte dall Impresa, ovvero nel caso di variazioni tariffarie sia superiori che inferiori al tasso programmato d inflazione. AVVERTENZA - Diritto di recesso Per le sole garanzie prestate nell ambito dell assicurazione Danni materiali e diretti, è previsto il diritto di recesso per il Contraente nel caso BHItalia si sia avvalsa della facoltà di adeguare l importo del Premio a quello corrispondente alle variazioni di Rischio intervenute e comunicate dal Contraente. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Art. 3 delle Condizioni Generali. 10. a. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti Come previsto dall Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 (un) anno dalle singole scadenze. Ai sensi dell Art. 22, comma 14 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione Danni si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell assicurazione della Responsabilità civile il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. b. Legge applicabile al contratto - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti Come previsto dall Art. 180 del Codice delle Assicurazioni, il contratto è regolato dalla Legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative vigenti in Italia. In ogni caso, le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste Mod. 203 13 Nota Informativa RC CVT AV - Ed. 01.12.2013 - pagina 9 di 21 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di dall ordinamento italiano, prevalgono su quelle della Legge eventualmente diversa che le parti scegliessero di applicare al contratto; qualora il contratto preveda garanzie destinate ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato. Il contratto assicurativo proposto da BHItalia prevede la scelta, quale legislazione applicabile al contratto ed a tutte le garanzie, della legislazione italiana. 11. a. Regime fiscale - Responsabilità civile Il premio imponibile relativo all assicurazione della Responsabilità civile per la circolazione dei Veicoli a motore e dei natanti è soggetto all imposta sulle assicurazioni, nella misura minima del 9,00% e massima del 16,00%, secondo quanto determinato dalle varie Provincie per gli effetti dell Art. 17 del D. Lgs. N 68 del 6 Maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, oltreché al contributo al Servizio Sanitario Nazionale, nella misura del 10,50%; tale contributo è deducibile dal reddito ai sensi della normativa fiscale in vigore. 11. b. Regime fiscale - Danni materiali e diretti Il premio imponibile relativo all assicurazione dei Danni materiali e diretti ai Veicoli è soggetto all imposta sulle assicurazioni, nella misura del 13,50%; tale aliquota è comprensiva del contributo addizionale dell 1% destinato al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive e dell usura (cd. Contributo anti-racket ). C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. a. Procedura per il risarcimento del danno - Responsabilità civile ATTENZIONE - Non applicabilità della procedura di risarcimento diretto Ai sensi dell Art. 150, comma 2, del Codice delle Assicurazioni, a BHItalia non si applicano le disposizioni relative alla procedura di risarcimento diretto prevista dall Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, in quanto BHItalia ha sede legale nel Regno Unito, opera in Italia in regime di stabilimento e non ha aderito alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD ), stipulata in attuazione del D.P.R. N 254 del 18 Luglio 2006 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, in caso di sinistro derivante dalla circolazione del Veicolo, il Contraente danneggiato o gli aventi diritto dovranno sempre indirizzare la richiesta di risarcimento dei danni subiti alla compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro, con le modalità previste dall Art. 148 del Codice delle Assicurazioni e successive modifiche e integrazioni. In caso di sinistro BHItalia è impegnata esclusivamente al pagamento dei danni riportati dalla controparte nei casi di accertamento della responsabilità del Veicolo indicato in Polizza con la propria Polizza. Per le procedure liquidative, si rinvia a quanto previsto dagli Artt. 143, 144, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni e alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 15 delle Condizioni Generali. AVVERTENZA - Termini per la denuncia del sinistro L'Assicurato deve presentare la denuncia di sinistro a BHItalia o all'intermediario cui è assegnato il contratto, entro 3 (tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza, ai sensi dell Art. 1913 del Codice Civile. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell Art. 1915 del Codice Civile. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, BHItalia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 15 delle Condizioni Generali. La denuncia di sinistro deve essere inviata compilando l apposito modulo di denuncia approvato dall IVASS (Constatazione Amichevole d Incidente - Denuncia di Sinistro, c.d. modulo CAI ) riportato nell Allegato 2 del Regolamento ISVAP N 13 del 6 Febbraio 2008, come previsto dall Art. 143 del Codice delle Assicurazioni, e rispettive successive modifiche ed integrazioni. Il modulo CAI deve essere compilato con la necessaria attenzione, precisando, tra gli altri elementi richiesti nel modulo stesso, la data, l ora ed il luogo di accadimento, la dinamica del sinistro, gli estremi identificativi dei Veicoli coinvolti nell incidente in particolare Mod. 203 13 Nota Informativa RC CVT AV - Ed. 01.12.2013 - pagina 10 di 21 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di le rispettive targhe ed i dati anagrafici dei conducenti nonché gli estremi delle coperture assicurative dei Veicoli stessi. Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Per la gestione e la liquidazione dei sinistri, BHItalia si avvale di servizi professionali esternalizzati, pertanto gli avvisi di sinistro devono essere inviati al seguente indirizzo: BHItalia presso MULTI SERASS S.r.l., Via Roncaglia 13, 20146 Milano (MI), Italy Tel. +39 02 465474.1, Fax +39 02 465474.858, e-mail bh@multiserass.com, sito internet www.multiserass.com, oppure all Intermediario a cui è assegnato il contratto. Centri di liquidazione sinistri Per l indicazione dei competenti centri di liquidazione sinistri si rinvia alla relativa sezione sul sito internet di BHItalia (www.bhitalia.com), oppure direttamente al sito internet della società Multi Serass S.r.l., alla quale BHItalia ha affidato l incarico della gestione e liquidazione dei sinistri (www.multiserass.com). Termini per la liquidazione ed il pagamento dei sinistri La compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro deve formulare al danneggiato l offerta per il risarcimento, ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, entro i seguenti termini: 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, in caso di danni a cose e se il modulo CAI - Denuncia di Sinistro è stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti; 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, in caso di danni a cose e se il modulo CAI - Denuncia di Sinistro è stato sottoscritto dal solo danneggiato; 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, in caso di sinistri che abbiano causato lesioni personali o decesso; tale termine è sospeso qualora il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte della compagnia di assicurazione. In caso di richiesta incompleta, la compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro richiederà al danneggiato, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui al paragrafo precedente decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Laddove abbia formulato al danneggiato l offerta per il risarcimento, la compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro provvederà al pagamento del danno entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione del danneggiato, sia nel caso questo dichiari di accettare la somma offertagli, sia nel caso dichiari di non accettare l offerta. In quest ultimo caso la somma comunque corrisposta sarà imputata alla liquidazione definitiva del danno. Nel caso il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione, la compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro gli corrisponderà la somma offerta con le stesse modalità e gli stessi effetti di cui al paragrafo precedente, quindi entro i successivi 15 (quindici) giorni. In caso di danni subiti dai terzi trasportati si applica quanto disposto dall Art. 141 del Codice delle Assicurazioni e successive modifiche e integrazioni. Come previsto dall Art. 148 del Codice delle Assicurazioni, la compagnia di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte del proprio Assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'art. 1913 del Codice Civile. 12. b. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo - Danni materiali e diretti AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro L Assicurato deve presentare la denuncia di sinistro a BHItalia o all'intermediario al quale è assegnato il contratto, entro 3 (tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza, ai sensi dell Art. 1913 del Codice Civile. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell Art. 1915 del Codice Civile. La Polizza Danni materiali e diretti di BHItalia non copre le eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Per la gestione e la liquidazione dei sinistri, BHItalia si avvale di servizi professionali esternalizzati, pertanto gli avvisi di sinistro devono essere inviati al seguente indirizzo: BHItalia presso MULTI SERASS S.r.l., Via Roncaglia 13, 20146 Milano (MI), Italy Tel. +39 02 465474.1, Fax +39 02 465474.858, e-mail bh@multiserass.com, sito internet www.multiserass.com, oppure all Intermediario a cui è assegnato il contratto. Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 delle Condizioni Generali. Mod. 203 13 Nota Informativa RC CVT AV - Ed. 01.12.2013 - pagina 11 di 21 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della