DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Documenti analoghi
NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE PARTE 2

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 31 DELIBERAZIONE 18 luglio 2005, n. 726

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO. Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

REGIONE TOSCANA. LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2016, n. 4. (GU n.28 del )

Consiglio regionale della Toscana

BIODIVERSITA E GESTIONE FORESTALE

A relazione dell'assessore Cirio: Premesso che:

CORSO PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

VISTA la L.R. 77/99:

Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica, Aree Protette e Vigilanza Ambientale IL REGOLAMENTO FORESTALE DELLA REGIONE PIEMONTE

LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA L.R.T. 39/2000

L ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI

Regione Lazio. DIREZIONE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE Atti dirigenziali di Gestione


NORMATIVA IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI. La legge quadro 21 Novembre 2000 n. 353 (G. U. n. 280 del 30/11/ 2000)

DELIBERAZIONE N X / 6918 Seduta del 24/07/2017

12/12/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Regione Lazio

DECRETO N Del 17/03/2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

Determinazione RG n. 33 del 17/01/2014

** NORMATTIVA - Stampa ***

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

n. 81. TABELLA l (articolo 1, comma 1) FONTE NORMATIV A TERMINE 31 maggio 2010

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

DECRETO N Del 22/03/2017

Avvocati: aumentati i diritti di copia e di certificato. In allegato la nuova tabella del Ministero

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 73 Norme per la difesa dei boschi dagli incendi Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n.

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO, FIERE E MERCATI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 113

TABELLA DI CONCORDANZA. per il recepimento della direttiva 2014/33/UE

Incontro U.N.I.T.E.L. 21 ottobre Morbegno. dr.ssa Ileana Pisani, Studio Legale Spallino, Como

CATASTO SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO (Art. 10 comma 2 della Legge 353/2000)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA DETERMINAZIONE. Estensore MARANGI ANTONIO. Responsabile del procedimento MARANGI ANTONIO

Roberto Carovigno - Roberto Tonetti Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura

Catasto dei Boschi e dei Pascoli Entro 50 Metri dai Boschi Percorsi da Incendio Anno 2011

DECRETO N Del 28/06/2017

AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE N X / 3947 Seduta del 31/07/2015

ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 1 DEL 2 GENNAIO 2007

DECRETO N Del 04/04/2017

LA GIUNTA REGIONALE. VISTO il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

DECRETO N Del 13/05/2015

Regime sanzionatorio per abbattimenti di alberi non autorizzati

Identificativo Atto n. 351 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del

SCHEDA DI OFFERTA PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE NEL TERRITORIO ANCHE IN VISTA DI EXPO Silvano Menguzzo Veronica Cappa

Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2450

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Determinazione RG n del 29/12/2016

DECRETO N Del 11/04/2017

Seminario di aggiornamento dedicato alle Guardie Ecologiche Volontarie in materia di taglio boschi. Controlli di base eseguibili da ogni GEV

,)/0*"+!$+-"0$ :);<58=>28 !"#$%"&'($)*"+!"#+,)*-$.#$)+,)/0*'#"

L abbruciamento dei residui forestali: possibilità di pratica e problematiche

DECRETO N Del 20/07/2016

Città di Nichelino Provincia di Torino AREA TUTELA DEL CITTADINO, PROGR. FINANZ. E CONTROLLO DELLE ENTRATE. Polizia Locale.

DECRETO N Del 28/06/2017

DECRETO N Del 02/08/2017

L.R. 32/1982 e s.m.i. Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale

Tipologie forestali e relative norme di taglio I boschi del Parco del Roccolo

TITOLO IV - L. 16 FEBBRAIO 1913, N AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 (ANTIRICICLAGGIO)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA AGRO SILVO PASTORALI L.R , n.39 art. 47 c. 2 e Regolamento di attuazione D.P.G.R , n.

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

C I T T A D I G A L L I P O L I PROVINCIA DI LECCE

CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE RICERCA E INNOVAZIONE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

MINISTERO DELLA SALUTE

L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2).

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

legge n. 179 del 17/02/1992 legge 28 gennaio 1994 n. 85

8024 N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I

Delibera di Giunta regionale n del 05/04/2016


21/04/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 32. Regione Lazio

- lo IACP dovrà utilizzare i fondi assegnati ad ogni cantiere per effettuare un intervento completo e funzionale;

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

COMUNE DI VENEZIA. Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 suppl. del

15AG.2015/D /9/2015

Decreto n del 21/9/11

Assetto del Territorio - Settore

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Legislazione forestale nazionale di maggiore interesse per la pianificazione

29/08/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 69. Regione Lazio

Regione Umbria Giunta Regionale

Francesca Ossola ERSAF Lombardia. ERSAF Ente regionale per i servizi all agricoltura e alle foreste

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO N.8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari SETTORE N.3

- a norma dell art.1 comma 3, i consumi relativi alla silvicoltura;

PROGETTO DI LEGGE N di iniziativa dei Consiglieri regionali: Bianchi, Cavalli, Malvezzi, Tomasi, Sala, Maccabiani, Micheli, Dotti, Baldini.

REGIONE PIEMONTE BU19 12/05/2011

/D /10/2013

Transcript:

10974 26/11/2013 Identificativo Atto n. 709 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA ADEGUAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI DANNI ALLE SUPERFICI BOSCHIVE E AI TERRENI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO (ART. 61, COMMA 14, L.R. N. 31/2008)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce: all art. 61 le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni relative all'attuazione del titolo IV Disposizioni sulle superfici e sull economia forestali ; all allegato B, ai sensi dell art. 61, comma 8, le sanzioni amministrative pecuniarie per il danneggiamento di singole piante; all articolo 61, comma 14, che la misura delle sanzioni amministrative sia aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti e che, a tal fine, la Giunta regionale fissi, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1 gennaio successivo; DATO ATTO che: con d.g.r. 19 dicembre 2007, n. VIII/6206, successivamente integrata dalla d.g.r. 20 febbraio 2008, n. VIII/6633, è stato disposto il primo aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia d uso delle superfici boschive, ai sensi della l.r. 27/2004, confluita nel sopra citato Testo unico e da questo abrogata; con d.g.r. 15 dicembre 2010 n. IX/984 è stato disposto il secondo aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia d uso delle superfici boschive, ai sensi della l.r. 31/2008; VISTO che con d.g.r. 15 dicembre 2010 n. IX/984 è stato demandato alla competente Direzione Generale l adozione dei futuri provvedimenti di adeguamento delle sanzioni amministrative di cui all art. 61 della l.r. 31/2008; VISTA la variazione media nazionale dei prezzi al consumo nella tabella ISTAT FOI(nt) 2.1- indici nazionali dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati ricavata tramite il sito Internet dell ISTAT, con protocollo n. 9962 del 13 novembre 2013, da cui si ricava l indice di aggiornamento dei prezzi al consumo relativo al periodo ottobre 2010 ottobre 2013, pari al 6,8%; RITENUTO di adeguare i valori monetari delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui 1

alla normativa sopra citata, secondo le tabelle predisposte dalla competente struttura Sviluppo e Gestione Forestale, che riportano la rideterminazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base del suddetto indice di aggiornamento del periodo ottobre 2010 ottobre 2013, rispettivamente riferite all art. 61 e all allegato B della l.r. 31/2008; DECRETA richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente confermate e recepite: 1. di adeguare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall art. 61 della l.r. 31/2008 e dall allegato B alla legge medesima, sostituendole con quelle riportate, rispettivamente, negli allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di dare atto che gli adeguamenti di cui al precedente comma 1 entrano in vigore in data 1 gennaio 2014; 3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA (dr. Roberto Carovigno) 2

Allegato A al decreto n. 10.974 del 26.11.2013 Disposizione Art. 61, comma 2 Art. 61, comma 3 Testo Minimo vigente Massimo Vigente Coefficiente di adeguamento Nuovo minimo Nuovo Massimo Chi realizza trasformazioni del bosco di cui all'articolo 43 senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La medesima sanzione, calcolata sulla base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per la mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti dall'autorità 111,22 333,65 1,0680 118,78 356,34 Chi realizza trasformazioni d'uso del suolo di cui all'articolo 44 senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52,79 a euro 158,36 per ogni 10 metri cubi o frazione di suolo trasformato. La medesima sanzione, calcolata sulla base dei metri cubi di suolo trasformato o sua frazione, si applica per la mancata esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni 55,61 166,83 1,0680 59,40 178,18, primo paragrafo, secondo paragrafo Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell articolo 42, in assenza della denuncia di inizio attività o dell autorizzazione, di cui all articolo 50, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 60,00 euro a 180,00 euro. 60,00 180,00 1,0680 64,08 192,24 Tale sanzione è elevata da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro se la denuncia di inizio attività o l autorizzazione prevedono la presentazione in allegato di elaborati tecnici 1.000,00 3.000,00 1,0680 1.068,00 3.204,00 bis ter quater quiquies sexies Art. 61, comma 6 Art. 61, comma 7 primo capoverso Chi realizza conversioni dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo senza la prescritta autorizzazione di cui all articolo 50, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco convertito 111,00 333,00 1,0680 118,55 355,64 Chi realizza il taglio a raso di cui all articolo 50, comma 3, in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco tagliato a raso 111,00 333,00 1,0680 118,55 355,64 Chi utilizza specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità di cui all articolo 50, comma 5, lettera e), è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco interessato dalle predette specie 111,00 333,00 1,0680 118,55 355,64 Chi utilizza mandrie o greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti di cui all articolo 50, comma 5,lettera g), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di bosco percorso dal pascolo 111,00 333,00 1,0680 118,55 355,64 Chi svolge attività agro-pastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico di cui all articolo 50, comma 5, lettera h), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di bosco 111,00 333,00 1,0680 118,55 355,64 Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell articolo 42, o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), in difformità dalle norme forestali regionali oppure dalle deroghe introdotte alle norme forestali regionali dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 52,79 euro a 263,93 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie. Gli importi sono ridotti a un terzo qualora il danno sia di minima entità, mentre sono triplicati qualora il danno sia senza possibilità di ripristino. 55,61 278,05 1,0680 59,40 296,96 Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chi viola le ulteriori norme forestali regionali di cui all articolo 50, comma 4, oppure le deroghe alle norme forestali regionali introdotte dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 1.055,70 euro 111,22 1.112,18 1,0680 118,78 1.187,81 Chi distrugge o danneggia le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugge o danneggia la rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 527,85 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie. 111,22 556,09 1,0680 118,78 593,90 secondo capoverso Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo le trasgressioni alle prescrizioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 316,71 a euro 3.167,10. 333,65 3.336,54 1,0680 356,34 3.563,42 terzo capoverso Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'articolo 45, comma 10, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,73 111,22 333,68 1,0680 118,78 356,36 Art. 61, comma 10 Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'articolo 59, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 316,71 euro; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione ad essi rilasciata 111,22 333,65 1,0680 118,78 356,34 Art. 61, comma 11 Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo in assenza delle procedure di assenso di cui all'articolo 59, comma 7, o non li rimuove al termine dell utilizzo concesso, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 527,85 euro a 1.583,55 euro 556,09 1.668,27 1,0680 593,90 1.781,71 Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo senza aver stipulato un assicurazione per la responsabilità civile di cui all articolo 59, comma 8, è punito Art. 61, comma 11 con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Gli impianti sono sottoposti a sequestro cautelare fino alla bis stipula dell assicurazione 1.000,00 3.000,00 1,0680 1.068,00 3.204,00 Pagina 1

Allegato B al decreto n. 10.974 del 26.11.2013 GRUPPO BOTANICO Piccole Medie Grandi Eccezionali 20-25-30-35-40 45-50-55-60-65 70-75-80-85-90-95 100 e oltre Vigenti Adeguamento Vigenti Adeguamento Vigenti Adeguamento Vigenti Adeguamento Gimnosperme a crescita lenta: Pinus cembra, Pinus uncinata, Taxus baccata 194,63 207,86 417,07 445,43 695,11 742,38 1.112,18 1.187,81 Altre Pinacee, Cupressacee 139,02 148,47 305,85 326,65 500,48 534,51 778,53 831,47 Acer, Castanea, Fagus, Fraxinus, Juglans, Platanus, Prunus avium, Quercus, Tilia, Ulmus 222,44 237,57 444,87 475,12 750,72 801,77 1.223,40 1.306,59 Alnus, Betula, Carpinus, Celtis, Crataegus, Ilex, Morus, Ostrya, altri Prunus, Populus, Robinia, Salix Sorbus e altre Angiosperme autoctone 139,02 148,47 361,46 386,04 639,51 683,00 1.084,38 1.158,12 Acer negundo, Ailanthus altissima, Prunus serotina e altre specie esotiche non contemplate oppure inserite nell'elenco di specie vietate di cui all'articolo 50, comma 5, lettera e) della l.r. 31/2008 12,79 13,66 25,58 27,32 38,37 40,98 51,16 54,64 Coefficiente di adeguamento: Sanzioni per il danneggiamento di singole piante, di cui all'articolo 61, comma 8 della l.r. 31/2008 Classi diametriche (in cm a 1,30 m di altezza) 1,0680 Pagina 1