ORDINANZE BALNEARI (COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CHIOGGIA) Alcune violazioni si riferiscono esclusivamente a realtà locali dei Compartimenti Marittimi di Venezia e di o alle acque della Regione Veneto. Tuttavia, per analogia, si può applicare le stesse sanzioni ad ordinanze di altri Compartimenti Marittimi della stessa specie. Titolo del reato Norma violata Sanzione Competenza Procedura N o t e ATTIVITA' BALNEARI. Mancata apposizione da parte del Comune di adeguata segnaletica ben visibile agli utenti, in caso di mancanza di servizi di salvataggio. Effettuare qualsiasi attività entro i 300 metri dalla battigia, in quanto zona riservata alla balneazione. Mancata segnalazione a cura del concessionario frontista del limite dei 300 metri, con il posizionamento di gavitelli rossi saldamente ancorati al fondo. Art. 1, punto 1.2, della Art. 2, punto 2.1, della Art. 2, punto 2.1.2, della Dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO" Mancata segnalazione a cura dei Comuni rivieraschi del limite dei 300 metri, per le spiagge libere intensamente frequentate da bagnanti. Art. 2, punto 2.1.2, della Mancato posizionamenti, a cura dei Comuni rivieraschi, per le spiagge libere intensamente frequentate da bagnanti, di adeguata segnaletica ben visibile agli utenti. Art. 2, punto 2.1.2, della Dicitura: "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (300 METRI DALLA COSTA) NON SEGNALATO" Mancato segnalamento a mezzo di idonea segnaletica del limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto. Art. 2, punto 2.1.3 della Dicitura: "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (METRI -1,50) NON SEGNALATO" AVVISTATORE MARITTIMO. Mancata osservanza dei compiti dell'avvistatore Marittimo. Art. 6 dell'annesso alla Ordinanza n. 49/2008 del 30.07.2008 della Art.11, 4 comma, D.L.vo 30.12.1999 nr.
Mancata osservanza degli obblighi dell'avvistatore Marittimo. Art. 7 dell'annesso alla Ordinanza n. 49/2008 del 30.07.2008 della Art.11, 4 comma, D.L.vo 30.12.1999 nr. DIVIETI BALNEARI E DI CIRCOLAZIONE. Transitare con qualsiasi imbarcazione entro la zona di mare dei 300 metri dalla battigia tra le ore 0830 e le 1930. Ormeggiare qualsiasi imbarcazione o natante entro i 300 metri dalla costa, senza apposita autorizzazione. Effettuare la balneazione nelle zone vietate. Art. 2, punto 2.2.1 della Art. 2, punto 2.2.2 della Art. 3, punto 3.1 della Pena accessoria: sospensione del titolo / professione (Art. 1175 del CdN) Pena accessoria: sospensione del titolo / professione (Art. 1175 del CdN) Eccezioni: jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e simili - Le imbarcazioni a motore dovranno raggiungere la riva utilizzando gli appositi corridoi di lancio Vietato in: porti, a meno di 100 mt. Da imboccature e strutture portuali, entro 200 mt. fuori dai porti nelle zone di mare in cui vi siano lavori in corso, all'interno dei corridoi di lancio, nelle foci dei fiumi, canali e collettori, nelle zone riservate alla molluschicoltura, distanza inferiore a 200 mt. da navi all'ancora o alla boa, nelle zone dichiarate non balneabili Mancata osservanza delle norme sui corridoi di lancio/atterraggio. Ormeggiarsi in un corridoio di lancio/atterraggio. Mancata osservanza dell'obbligo di moderare la velocità o mantenersi a una distanza non inferiore a 100 mt. dai segnali indicanti attività subacquea in corso. Art. 8 della Ordinanza n. 30/2006 del 08.05.2006 della Art.15 della Ordinanza n. 31/2006 del 08.05.2006 C.P. di Parte E, punto E.2 dell'ordinanza n. 32/2006 Pena accessoria: sospensione del titolo / professione (Art. 1175 del CdN) Pena accessoria: sospensione del titolo / professione (Art. 1175 del CdN) SEGNALAMENTO DI SOCCORSO. Mancata esposizione della ordinanza e del cartello dei numeri utili da parte dei concessionari. Art. 4, punto 4.1.1 della
Mancata organizzazione di un efficiente servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti, con almeno un bagnino di salvataggio o assistente bagnante. Art. 4, punto 4.1.2 della Mancato posizionamento di una bandiera sulla torretta di avvistamento qualora lo stato del mare sia pericoloso o sussistano altre situazioni di pericolo o rischio. Art. 4, punto 4.1.3 della Mancata disponibilità presso la postazione di soccorso dei previsti materiali o attrezzature di soccorso. Mancato posizionamento su apposito sostegno di un salvagente anulare con sagola galleggiante. Mancata dotazione per il concessionario di materiale di pronto soccorso. Art. 4, punto 4.1.4 della Art. 4, punto 4.1.5 della Art. 4, punto 4.1.6 della Devono avere: binocolo, cassetta di pronto soccorso (anche portatile), imbarcazione a remi rossa, con la dicitura "SALVATAGGIO", dotata di salvagente anulare con sagola galleggiante, ancora e mezzo marinaio Qualora il fronte mare sia superiore a 200 mt., devono essere posizionati 2 salvagenti Materiale: 3 bombolette individuali di ossigeno, 3 cannule orofaringee, pallone Ambu, cassetta di pronto soccorso (anche portatle) PESCA NELLE ZONE DI BALNEAZIONE. Esercitare qualsiasi tipo di pesca, dalle 0830 alle 1930, a meno di 300 mt. dalla costa. Art. 5, punto 5.1 della 516 a 3.098 (Art. 26, 1 Esercitare la pesca subacquea entro i 500 mt. dalla riva nelle acque antistanti le spiagge. Art. 5, punto 5.2 della 516 a 3.098 (Art. 26, 1 ATTIVITA' SUBACQUEA LUDICO-DIPORTISTICA E CON FINALITA' SCIENTIFICHE. IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA' NAVALI. PARTE A. Mancata osservanza delle norme sull'attività subacquea ludico-diportistica e con finalità scientifiche. Articoli dell'ordinanza n. 32/2006 del 16/05/2006 C.P. di - Art. 5 Sanzione a seconda delle fattispecie violate Tributi
Mancata osservanza delle norme sugli adempimenti previsti dall'ordinanza. Art. 2 Ordinanza n. 32/2006 - Art. 5 Ordinanza C.P. di Adempimenti: verifica dei requisiti dei partecipanti, accertamento della documentazione medica, accertamento della certificazione di idoneità psico-fisica per tutto il personale, accertamento delle qualifiche del capo-gruppo, annotazione nel registro delle indicazioni previste Mancanza delle dotazioni di sicurezza integrative. Art. 3 Ordinanza n. 32/2006 - Art. 5 Ordinanza C.P. di Sequestro: SI (se in pessimo stato (Art. 13 Dotazioni integrative: bombola di 7 litri (o 3 lt.) di ossigeno terapeutico, mezzo di comunicazione con batterie, tabella dei numeri utili, cassetta di pronto soccorso, bombola di riserva, carta nautica della zona Effettuare immersioni subacquee guidate senza accompagnatore, munito di brevetto riconosciuto. Art. 4 Ordinanza n. 32/2006 - Art. 5 Ordinanza C.P. di 516 a 3.098 (Art. 26, 3 Mancata osservanza delle norme sull'ancoraggio o presidio dell'unità di appoggio. Art. 5 Ordinanza n. 32/2006 - Art. 5 Ordinanza C.P. di 516 a 3.098 (Art. 26, 3 L'ancoraggio dovrà essere realizzato in modo tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza - l'unità navale dovrà essere presidiata da persona capace di manovrare, comunicare e prestare assistenza Mancata osservanza delle norme sui segnalamenti diurni o notturni. Art. 6 Ordinanza n. 32/2006 - Art. 5 Ordinanza C.P. di 516 a 3.098 (Art. 26, 3 Oltre ai segnali di fonda (se previsti): bandiera rossa con diagonale bianca (diurno), luce lampeggiante gialla visibile (notturno) Operatore subacqueo che opera ad oltre 50 mt. dai segnali diurni o notturni. Art. 6 Ordinanza n. 32/2006 - Art. 5 Ordinanza C.P. di 516 a 3.098 (Art. 26, 3 Mancata osservanza delle norme sull'attività subacquea ludicodiportistica, con riferimento alle immersioni guidate senza supporto di unità navali. Mancata osservanza delle norme sull'attività subacquea in forma privata. Parte B dell'ordinanza n. 32/2006 del 16/05/2006 C.P. di - Art. 5 Parte C dell'ordinanza n. 32/2006 del 16/05/2006 C.P. di - Art. 5 516 a 3.098 (Art. 26, 3 516 a 3.098 (Art. 26, 3
Esercitare l'attività subacquea nelle zone vietate. Parte E, punt E.1 della Ordinanza n. 32/2006 del 16/05/2006 C.P. di - Art. 5 Ordinanza C.P. di 516 a 3.098 (Art. 26, 1 E' vietato: a distanza inferiore a 200 mt. da impianti fissi da pesca, reti da posta e impianti di molluschicoltura; a distanza inferiore a 200 mt. Da navi ancorate fuori da porti; all'interno di porti e di zone di transito delle navi; nelle zone interdette alla balneazione o navigazione ATTIVITA' NAUTICHE DI NOLEGGIO O LOCAZIONE. Esercizio dell'attività di locazione o noleggio di natanti da diporto senza iscrizione nei registri delle imprese della Camera di Commercio. Mancata comunicazione preventiva di inizio attività per l'esercizio di attività di locazione o noleggio di natanti da diporto. Mancata tenuta del registro per le attività di locazione o noleggio di natanti da diporto. Mancata tenuta della patente nautica, se prevista, per i cittadini stranieri. Navigazione con natanti a remi o pedali oltre i 300 mt., ovvero, tavole a vela olre 1 miglio dalla costa. Inosservanza dell'obbligo di uso del giubbotto di salvataggio per l'uso della tavola a vela (windsurf). Art. 1 della Ordinanza n. 31/2006 del 08.05.2006 C.P. di - Art. 7 Art. 2 della Ordinanza n. 31/2006 del 08.05.2006 C.P. di - Art. 7 Art. 2 della Ordinanza n. 31/2006 del 08.05.2006 C.P. di - Art. 7 Art. 3 della Ordinanza n. 31/2006 del 08.05.2006 C.P. di - Art. 39 del D.L.gs n. 171/2005 Art. 4, punto 1 della - Art. 7 Ordinanza C.P. di Art. 4, punto 6 della - Art. 7 Ordinanza C.P. di 50 a 500 (Art. 53, 4 comma, del D.Lgs 18/07/2005 pari a 100 Sequestro: SI (se in pessimo stato (Art. 13 LOCAZIONE O NOLEGGIO DI ACQUASCOOTERS E MOTO D'ACQUA.
Inosservanza delle norme di navigazione degli acquascooters e moto d'acqua. Art. 5 della Ordinanza n. 31/2006 del 08.05.2006 C.P. di - Art. 7 Obbligo di navigare solo in ore diurne; divieto di navigare nei porti, canali marittimi, canali di accesso ai porti; divieto di navigare a distanza inferiore 500 mt. da impianti fissi da pesca, reti da posta, impianti di molluschicoltura; divieto di navigare oltre 1 miglio dalla costa; divieto di navigare alla foce dei fiumi, canali e collettori Condurre acquascooters e moto d'acqua senza aver compiuto i 18 anni. Art. 6, punto 1 della - Art. 7 Ordinanza C.P. di Essendo stata stabilita l'obbligatorietà di patente per la conduzione, neanche avendo 16 anni è possibile più condurla, considerato che ne occorrono almeno 18 per conseguirla a mente dell'art. 7, 4 comma, del D.P.R. 431/97 Condurre acquascooters e moto d'acqua senza patente nautica. Art. 6, punto 1 della - Art. 7 Ordinanza C.P. di 50 a 500 (Art. 53, 4 comma, del D.Lgs 18/07/2005 pari a 100 Essendo stata stabilita l'obbligatorietà di patente per la conduzione, neanche avendo 16 anni è possibile più condurla, considerato che ne occorrono almeno 18 per conseguirla a mente dell'art. 7, 4 comma, del D.P.R. 431/97 Condurre acquascooters e moto d'acqua senza indossare una cintura di salvataggio e un casco protettivo omologato. Art. 6, punto 2 della - Art. 7 Ordinanza C.P. di Sequestro: SI (se in pessimo stato (Art. 13 PESCA SUBACQUEA PROFESSIONALE. Esercitare la pesca subacquea professionale di pesci NON in apnea e/o con uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Art. 1, 2 comma, della 1.000 a 3.000 (Art. 26, 3 pari a 1.000 Esercitare la pesca subacquea professionale senza l'autorizzazione della. Art. 2, 1 comma, della Esercitare la pesca subacquea professionale con l'autorizzazione scaduta di validità. Art. 2, 3 comma, della L'autorizzazione vale 1 anno
Esercizio della pesca subacquea professionale con unità da pesca NON iscritte ai RR.NN.MM.GG. Art. 2, 5 comma, della 1.000 a 3.000 (Art. 26, 3 pari a 1.000 Devono essere munite di apposita licenza di pesca "UNITA' APPOGGIO PER LA PESCA SUBACQUEA PROFESSIONALE" Esercizio della pesca subacquea professionale di molluschi bivalvi superando il quantitativo massimo giornaliero. Art. 3 della Ordinanza n. del 03.10.2007 della 1.000 a 3.000 (Art. 26, 3 pari a 1.000 Esercizio della pesca subacquea professionale di molluschi bivalvi non osservando le prescrizioni imposte dall'ordinanza. Art. 4 della Ordinanza n. del 03.10.2007 della E' consentita con il solo utilizzo delle mani Pesca subacquea professionale in tempi vietati (sabato-domenica; dal tramonto all'alba). Art. 5, 1 comma, della Pesca subacquea professionale in tempi vietati (in condizioni di nebbia fitta; con visibilità inferiore ai 500 metri). Art. 5, 2 comma, della Mancata osservanza delle prescrizioni inerenti le segnalazioni. Art. 6, 1 e 2 comma, della - Legge 27.12.1977 nr. 1085 Arresto sino a 6 mesi o Ammenda da 51 a 1.032 (Art. 1218, 1 comma, del C.D.N.) - Art. 7 dell'ordinanza n. Procura della Repubblica presso Tribunale. Oblazione ammessa ex art. 162 bis C.P. Pena accessoria: sospensione dai titoli / professione (Art. 1232 del C.D.N.) 1 comma: l'unità deve inalberare una bandiera rossa con striscia diagonale bianca ed operare entro un raggio d'azione di 50 metri dalla barca; 2 comma: l'unità da pesca deve inalberare anche la bandiera "A" del Cod. Intern. Dei Segnali (azzurra e bianca) Mancata osservanza delle prescrizioni inerenti la sicurezza. Art. 6, 3 comma, della 1 comma, del C.D.N.) - Art. 7 della Ordinanza n. 3 comma: il pescatore deve essere costantemente seguito da almeno una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza e deve avere a bordo una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo SCI NAUTICO. Effettuare lo sci nautico in condizioni vietate. Art.11, punto 2 della - DM. 26.01.1960 Lo sci nautico deve essere effettuato in ore diurne e in condizioni meteo-marine assicurate
Effettuare lo sci nautico in zone vietate. Art.11, punto 2 della - DM. 26.01.1960 Pena accessoria: sospensione del titolo / professione (Art. 1175 del CdN) E' vietato: in porti e canali marittimi; entro 500 mt. Da impianti fissi da pesca, reti da posta, impianti di molluschicoltura; all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai porti; in zone destinate all'ancoraggio; oltre 1 miglio dalla costa; in luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori Effettuare lo sci nautico per finalità lucrative senza idoneo titolo professionale del diporto di cui al DM. N. 121 del 10/05/2005. Art.12, punto 1/a), della - DM. 26.01.1960 Effettuare lo sci nautico per fine diportistico non lucrativo senza avere la patente nautica, indipendentemente dalla potenza del motore installato. Art.12, punto 1/a), della - DM. 26.01.1960 Inosservanza dell'obbligo di assistenza con persona maggiorenne esperta al nuoto. Art.11, punto 1/b), della - DM. 26.01.1960 Inosservanza dell'obbligo di avere un conduttore maggiorenne (18 anni compiuti). Art.11, punto 1/c), della - DM. 26.01.1960 Inosservanza dell'obbligo dei 16 anni per la persona trasportata (sciatore). Art.11, punto 1/d), della - DM. 26.01.1960 Inosservanza dell'obbligo di avere determinati sistemi. Art.11, punto 1/e), della - DM. 26.01.1960 Devono avere: sistema di aggancio e rimorchio, dispositivo retrovisore (specchietto), dispositivo di inversione della marcia e la messa in "folle" del motore, tutti omologati
Inosservanza dell'obbligo di partenza e recupero dello sciatore in acque libere da bagnati e unità, e comunque oltre i 50 mt. dalle spiagge. Art.11, punto 1/g), della - DM. 26.01.1960 Sequestro: SI (attrezzature non omologate o non conformi, considerate pericolose (Art. 13 Legge 689/81) Inosservanza dell'obbligo di avere le dotazioni di sicurezza integrative, oltre a quelle previste. Art.11, punto 1/j), della - DM. 26.01.1960 Sequestro: SI (se in pessimo stato (Art. 13 Gaffa, cassetta di pronto soccorso, salvagente anulare pronto al'uso e munito di sagola galleggiante di 20 mt. Effettuare lo sci nautico senza cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo omologato. Art.11, punto 1/k), della - DM. 26.01.1960 Sequestro: SI (se in pessimo stato (Art. 13 TONNO ROSSO. Pesca con reti da circuizine del Tonno Rosso in periodi vietati (VIETATA dal 15 giugno al 15 aprile). Art. 1 dell'ordinanza n. 46/2009 del 04.06.2009 della C.P. di - Art. 7, 2 comma, del Reg. CE n. 302/2009 del 06.04.2009 Pesca sportiva e ricreativa del Tonno Rosso in periodi vietati (VIETATA dal 15 ottobre al 15 giugno). Art. 1 dell'ordinanza n. 46/2009 del 04.06.2009 della C.P. di - Art. 7, 5 comma, del Reg. CE n. 302/2009 del 06.04.2009 Utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del Tonno Rosso. Art. 2 dell'ordinanza n. 46/2009 del 04.06.2009 della C.P. di - Art. 8 del Reg. CE n. 302/2009 del 06.04.2009 30.12.1999 nr. Sbarcare/trasbordare Tonno Rosso per le unità da pesca, nell'esercizio della pesca professionale, nell'ambito del Compartimento Marittimo di, anche se catturato accidentalmente. Art. 3 dell'ordinanza n. 46/2009 del 04.06.2009 della C.P. di 30.12.1999 nr.
Pescare, detenere, sbarcare, commercializzare, esemplari di Tonno Rosso di taglia INFERIORE ai Kg. 30 o ai cm. 115. Art. 4, 1 comma, della - Art. 9 del Reg. CE n. 302/2009 del 06.04.2009 Arresto da 1 mese a 1 anno o Ammenda da 516 a 3.098 (Art. 24, 1 comma, della mod.) Procura della Repubblica presso Tribunale. Oblazione ammessa ex art. 162 bis C.P. e pescato)(art. 25 della Pescare, detenere, sbarcare, commercializzare, esemplari di Tonno Rosso di taglia INFERIORE ai Kg. 8 o ai cm. 75, per tonno rosso catturato ai fini d'allevamento in mare Adriatico. Art. 4, 2 comma, della - Art. 9 del Reg. CE n. 302/2009 del 06.04.2009 Arresto da 1 mese a 1 anno o Ammenda da 516 a 3.098 (Art. 24, 1 comma, della mod.) Procura della Repubblica presso Tribunale. Oblazione ammessa ex art. 162 bis C.P. e pescato)(art. 25 della Effettuare la pesca ricreativa del Tonno Rosso senza l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 46/2009. Artt. 5, 2 comma, e 7 della "Pesca Ricreativa": una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad una organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale (Art. 2, lettera o, Reg. CE) Pesca ricreativa del Tonno Rosso in periodi vietati (dal 15 ottobre al 15 giugno). Art. 5, 3 comma, della - Art. 7, 5 comma, del Reg. CE n. 302/2009 del 06.04.2009 Catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di Tonno Rosso per imbarcazione e per uscita in mare per la pesca ricreativa, purchè rispetti la taglia minima. Art. 5, 4 comma, della - Art. 7, 5 comma, del Reg. CE n. 302/2009 del 06.04.2009 1.000 a 3.000 (Art. 26, 3 pari a 1.000 Commercializzazione del Tonno Rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa, salvo per fini caritativi. Art. 5, 5 comma, della 2.000 a 6.000 (Art. 26, 4 Tagliare/sezionare/manipolare gli esemplati catturati prima dell'approdo nei punti di controllo, nel corso di pesca ricreativa. Art. 5, 6 comma, della 30.12.1999 nr.
Effettuare la pesca sportiva del Tonno Rosso senza l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 46/2009. Artt. 6, 2 comma, e 7 della "Pesca Sportiva": una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti ad una organizzazione sportiva nazionale o che in possesso di una licenza sportiva nazionale (Art. 2, lettera n, Reg. CE) Pesca sportiva del Tonno Rosso in periodi vietati (dal 15 ottobre al 15 giugno). Art. 6, 3 comma, della Catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di Tonno Rosso per imbarcazione e per uscita in mare per la pesca sportiva, purchè rispetti la taglia minima. Art. 6, 4 comma, della 1.000 a 3.000 (Art. 26, 3 pari a 1.000 Commercializzazione del Tonno Rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva, salvo per fini caritativi. Art. 6, 5 comma, della 2.000 a 6.000 (Art. 26, 4 Tagliare/sezionare/manipolare gli esemplari catturati prima dell'approdo nei punti di controllo, nel corso di pesca sportiva. Art. 6, 6 comma, della 30.12.1999 nr. Mancata consegna o trasmissione all'autorità Marittima del porto di sbarco della copia della dichiarazione di cattura di cui all'allegato 2 della Ordinanza. Art. 7, 3 comma, della 04.06.2009 30.12.1999 nr. Iniziare le operazioni di sbarco del prodotto e l'imbarco su vettori stradali PRIMA dell'arrivo del personale della locale Autorità Marittima o prima del loro Nulla Osta. Art. 7, 4 comma, della 04.06.2009 30.12.1999 nr.
Mancata comunicazione ENTRO 3 ORE dal termine delle operazioni di sbarco, in caso che non possa essere assicurata la presenza in banchina del personale della Autorità Marittima. Art. 7, 5 comma, della 04.06.2009 30.12.1999 nr. Sbarcare esemplari di Tonno Rosso prima del previsto controllo nei punti di sbarco autorizzati. Art. 8 della Ordinanza n. 46/2009 del 04.06.2009 30.12.1999 nr. I punti autorizzati dall'ordinanza sono:, Albarella, Pila, Barricata Sbarcare esemplari di Tonno Rosso in punti di sbarco NON autorizzati. Art. 8 della Ordinanza n. 46/2009 del 04.06.2009 30.12.1999 nr. I punti autorizzati dall'ordinanza sono:, Albarella, Pila, Barricata Effettuare operazioni di lavorazione del prodotto ittico in banchina. Art. 9, 2 comma, della 04.06.2009 30.12.1999 nr. Mancata pulizia del tratto di banchina utilizzato per lo sbarco del prodotto ittico, al termine delle operazioni di travaso. Art. 9, 3 comma, della 04.06.2009 30.12.1999 nr. Mancato rispetto delle norme nazionali e comunitarie emanate in materia igienicosanitaria, durante la fase di sbarco del prodotto ittico catturato. Art. 9, 1 comma, della 04.06.2009 Legge n. 283/1962 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 327/1980 - D.L.vo n. 193 del 06.11.2007 (1.) (In caso di pescatori professionali) Sospensione della licenza di pesca in caso di recidiva della violazione per un periodo compreso tra 10 e 30 giorni, ai sensi dell'art. 27, comma 3-bis, della Legge n. 963/65, come modificato dalla Legge n. 101/2008; (2.) L'Art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 153/2004 prevede la sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni per chi commercializza specie ittiche di taglia inferiore a quella prevista dalla normativa comunitaria; (3.) Per i quantitativi minimi, è ammessa una tolleranza del 8% (sul numero di esemplari o sul peso) di catture accessorie di peso compreso tra Kg. 10 e 30. VIOLAZIONI AD ORDINANZE LOCALI. Vietato navigare a velocità superiore agli 11 Km/h nei canali di accesso ai porti e negli altri canali lagunari marittimi soggetti alla giurisdizione della. Art. 1.1, let. E), dell'ord. Nr. 80/2001 del 13.10.2001 della C.P. di
Vietato veleggiare o ancorarsi nella Laguna di Marinetta in modo tale da intralciare la navigazione. Art. 1.1, let. F), dell'ord. Nr. 80/2001 del 13.10.2001 della C.P. di Vietato ormeggiarsi alle briccole o ai pali che delimitano i canale e alle boe di segnalamento. Art. 1.1, let. G), dell'ord. Nr. 80/2001 del 13.10.2001 della C.P. di