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Transcript:

TARIFFE DESCRIZIONE POLIZZA FINANZIAMENTI ASSICURABILI PREMIO ANNUO CONTRAENTE ASSICURATO E CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ SCHEDA TECNICA PER FINANZIAMENTI DELLA TIPOLOGIA 3 PACCHETTO BASE 1) ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE E A PREMIO ANNUO A PROTEZIONE DEL CREDITO (Assimoco Vita S.p.A. Tariffa 12A2) 2) POLIZZA MULTIRISCHI A PROTEZIONE DEL CREDITO (Assimoco S.p.A.) Si tratta di una polizza collettiva a copertura del credito con la finalità di proteggere l Assicurato dal verificarsi dei seguenti eventi: Decesso (copertura offerta da Assimoco Vita S.p.A.); Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (copertura offerta da Assimoco S.p.A.); Perdita Involontaria d Impiego (copertura offerta da Assimoco S.p.A.); Ricovero Ospedaliero (copertura offerta da Assimoco S.p.A.). Sono assicurabili persone fisiche titolari di finanziamenti o garanti degli stessi il cui finanziamento abbia durata residua maggiore di 60 mesi e durata iniziale fino a un massimo di 360 mesi e con debito residuo maggiore di 30.000,00 euro. Il periodo di tempo intercorrente tra la data di erogazione di tali finanziamenti e la data di sottoscrizione delle coperture assicurative non potrà essere superiore a 8 anni né inferiore a 30 giorni. Si fa riferimento all importo del debito residuo. Sono ricompresi i mutui ipotecari, i mutui chirografari, i finanziamenti afferenti al credito ai consumatori e i finanziamenti a SAL (Stato Avanzamento Lavori) con le caratteristiche sopra riportate. Per i finanziamenti a SAL si farà riferimento alla data di erogazione dell ultima tranche o o in alternativa potrà essere stipulata una copertura per l intero importo deliberato in occasione dell erogazione della prima tranche. Natura del finanziamento erogato: stock. A fronte delle garanzie prestate dal presente contratto sono dovuti dei premi annui per tutta la durata contrattuale. Il premio annuo varia in funzione del TAN utilizzato per il calcolo del piano di decrescenza del capitale previsto dalla polizza, della durata della copertura assicurativa, del debito residuo del contratto di finanziamento, di specifiche fasce di età dell Assicurato, nonché dell eventuale periodo di preammortamento residuo (fino ad un massimo di 12 mesi). La ricorrenza annuale di pagamento del premio in riferimento alle singole coperture assicurative viene fissata ad una determinata data specificata nella convenzione e nella scheda di adesione. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo il premio annuo in proporzione alla durata della copertura. La Banca intermediaria in nome e per conto dei singoli assicurati, ai quali spetta l onere del versamento del premio. L'assunzione deve riguardare assicurazioni stipulate da persone fisiche che: siano titolari o garanti di una delle tipologie di finanziamento descritte; abbiano un età contrattuale all ingresso compresa tra 18 e 65 anni. L età contrattuale viene calcolata in anni interi, con arrotondamento all anno superiore qualora siano trascorsi sei mesi o più dalla data dell ultimo compleanno; abbiano un età alla scadenza della polizza non superiore a 75 anni anagrafici. A tale riguardo saranno coperti dalla polizza solo quei finanziamenti la cui data di scadenza non risulti successiva alla data di compimento del settantacinquesimo anno di età anagrafica dell Assicurato; siano in grado di sottoscrivere le dichiarazioni relative al proprio stato di salute e alla propria situazione lavorativa (in caso di Richiedente persona fisica) contenute nella proposta/scheda di adesione. In caso di finanziamenti cointestati (sono assicurabili al massimo di 2 persone) la copertura può essere prestata: su uno solo dei cointestatari (o garante del finanziamento)per il 100% dell ammontare del finanziamento o per una quota pari al 50%; su entrambi i cointestatari (o garante/garanti)ciascuno per una quota pari al 50%. Anche in presenza di finanziamenti cointestati ogni Assicurato dovrà sottoscrivere la propria scheda di adesione. Pagina 1 di 9

BENEFICIARI DECORRENZA, DURATA E SCADENZA CAPITALE ASSICURATO E RATA MENSILE PROTETTA PREAMMORTAMENTO MASSIMALE (Capitale Assicurato) In caso di decesso dell Assicurato: i beneficiari designati dallo stesso. In riferimento alle garanzie di rata: l Assicurato stesso. È fatto divieto di assumere direttamente o indirettamente la contemporanea qualifica di beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva. Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio di perfezionamento e che il finanziamento sia stato erogato, alle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nella Scheda di Adesione, fatti salvi i periodi di carenza. La durata della polizza deve essere fissata in mesi interi e viene determinata arrotondando per difetto al numero di mesi interi più vicino il periodo che intercorre tra la data di decorrenza della polizza stessa e la data di scadenza del finanziamento. La data di scadenza della polizza viene pertanto fissata aggiungendo alla data di decorrenza il numero di mesi interi così ottenuto. Es. scadenza finanziamento = 02/01/2033; emissione polizza/decorrenza garanzia = 26/01/2013; numero di mesi interi arrotondato per difetto 239; scadenza polizza = 26/12/2032. E prevista una durata minima superiore a 60 mesi e una durata massima inferiore a 360 mesi. Il Capitale Assicurato iniziale è costituto dal debito residuo del finanziamento sottostante, comprensivo delle eventuali spese accessorie. Il Capitale Assicurato Iniziale viene preso a riferimento per la determinazione della prestazione di rata (Rata Mensile Protetta) e della prestazione di capitale, entrambi calcolati per tutta la durata delle coperture assicurative sulla base del Capitale Assicurato Iniziale e della durata di polizza in base ad un piano di ammortamento alla francese a rate mensili costanti posticipate e con un TAN di riferimento pari a: 5% se il tan applicato al finanziamento è inferiore o uguale al 5%; 6,5% se il tan applicato al finanziamento è superiore al 5% ma inferiore o uguale al 6,5%; 8% se il tan applicato al finanziamento è superiore al 6,5%. I suddetti 2 importi (rata mensile protetta/piano di decrescenza del capitale assicurato) risultano pertanto univocamente determinati e non subiscono variazioni nel tempo anche in caso di variazione del tasso di interesse applicato dall erogatore. Nel ricalcolo si terrà conto di un piano di ammortamento alla francese a rate mensili costanti posticipate (a prescindere dalla regolare corresponsione delle rate del finanziamento sottostante e dal fatto che la rata originaria del finanziamento sia stata contrattualmente concordata con altra periodicità). Il periodo massimo di preammortamento residuo previsto dal prodotto è pari a 12 mesi. Dopo tale periodo il capitale comincerà a decrescere, indipendentemente dall effettivo periodo di preammortamento del finanziamento. Capitale assicurato iniziale massimo: 400.000,00 Euro. Per finanziamenti non cointestati in riferimento ai quali si assicuri il titolare o Garante l importo massimo di Capitale Assicurato iniziale è pari a 400.000,00 Euro; in caso di cointestazione del finanziamento sottostante l importo massimo di Capitale Assicurato iniziale per singolo cointestatario o Garante (massimo 2 soggetti al 50%) è pari a 300.000,00 Euro. Qualora si assicuri un solo soggetto cointestatario/garante per l intera quota disponibile, il limite massimo di Capitale Assicurato iniziale è pari a 400.000,00 Euro. Nel caso in cui l importo del finanziamento ecceda il limite massimo di capitale assicurabile, il Capitale Assicurato iniziale sarà fissato nel rispetto dei limiti sopra indicati. In ogni caso il limite massimo di capitale assicurabile in relazione a ciascuna testa assicurata e con riferimento al totale dei contratti ASSICREDIT sottoscritti dall Assicurato medesimo, è pari a 400.000,00 Euro. Pagina 2 di 9

MASSIMALE (Rata Mensile Protetta) ACCERTAMENTI SANITARI COSTI TRASFERIMENTO / ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO REGIME FISCALE Rata Mensile Protetta: importo massimo 1.500,00 Euro. L'assicurazione può essere stipulata senza visita medica, previa sottoscrizione da parte dell'assicurando dell'apposito questionario, a condizione che: l'età contrattuale dello stesso alla stipula non sia superiore a 60 anni e il capitale assicurato non sia superiore a 250.000,00 Euro oppure; l'età contrattuale dell Assicurato alla stipula sia superiore a 60 anni e il capitale assicurato non sia superiore a 150.000,00 Euro. Negli altri casi è necessario produrre documentazione sanitaria e la valutazione assuntiva è demandata alle Direzioni delle Compagnie. Per quanto attiene la garanzia caso morte, la stessa fa cumulo con altre polizze/garanzie di rischio sia individuali che collettive già in essere per ogni singolo assicurato. Si precisa che, qualora il cumulo dei capitali assicurati sotto rischio ecceda il predetto limite massimo di capitale pari a 400.000,00 Euro, la valutazione dell assumibilità del rischio è riservata alla Direzione di Assimoco Vita S.p.A.. Sui premi grava un caricamento pari al 50,00% dei premi stessi. In caso di trasferimento del finanziamento presso altro istituto di credito o di estinzione anticipata dello stesso, previa notifica da parte della Contraente/Assicurato, la copertura decade alla prima ricorrenza annua successiva alla comunicazione. In alternativa, l Assicurato può chiedere che le garanzie rimangano in vigore fino alla scadenza della polizza, continuando a corrispondere i premi annui pattuiti. La normativa prevede l applicazione di imposte sul premio relativo alle coperture prestate da Assimoco S.p.A. nella misura del 2,50%. La detrazione fiscale è pari al 19,00% del premio afferente alla copertura caso morte offerta da Assimoco Vita S.p.A. fino ad un massimo di 530,00 Euro con un risparmio fiscale massimo di 100,70 Euro all anno. Le somme corrisposte a seguito di decesso dell'assicurato sono esenti da tassazione IRPEF ed imposta sulle successioni. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente scheda tecnica e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO L Assicurato o i suoi eredi dovranno inviare quanto prima all intermediario la comunicazione del sinistro tramite i modelli specifici allegati al Fascicolo Informativo e allegando la documentazione completa ivi indicata. Pagina 3 di 9

PRESTAZIONI CARENZA FRANCHIGIE SINISTRO CHE COLPISCA PIÙ TESTE NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA CASO MORTE La Società liquida ai beneficiari designati dall Assicurato il CAPITALE CALCOLATO AL MOMENTO DEL DECESSO IN BASE AL PIANO DI DECRESCENZA DEL CAPITALE DEFINITO DI POLIZZA. Per il massimale di capitale assicurato si rimanda alla Sezione MASSIMALE (Capitale Assicurato). L efficacia delle garanzie risulterà limitata per 90 giorni (periodo di carenza durante il quale le coperture non sono operanti). L Assicurato può tuttavia abrogare detti periodi di carenza sottoponendosi a visita medica, con esito positivo. Non previste. L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. Pagina 4 di 9

COS E L INABILITA TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA PRESTAZIONI SOGGETTI ASSICURABILI NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA INABILITA TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA Per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia si intende la perdita temporanea, in misura totale, della capacità fisica dell Assicurato di attendere alle sue abituali occupazioni. La Società corrisponde all Assicurato stesso, dopo la franchigia, le rate mensili protette definite in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione per il periodo di inabilità comprovato. Per il massimale si rimanda alla Sezione MASSIMALE (Rata Mensile Protetta). La Società indennizza al massimo 12 mensilità consecutive o 36 per più periodi distinti di inabilità. La garanzia opera solo nei confronti dei Lavoratori Autonomi o Dipendenti di Ente Pubblico. CARENZA FRANCHIGIE COS E LA PERDITA INVOLONTARIA D IMPIEGO L efficacia delle garanzie risulterà limitata per 60 giorni (periodo di carenza durante il quale le coperture non sono operanti). L Assicurato può tuttavia abrogare detti periodi di carenza sottoponendosi a visita medica, con esito positivo. La Società liquida il sinistro dopo che siano trascorsi più di 30 giorni consecutivi di inabilità (franchigia assoluta). Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo consecutivo ed ininterrotto di 30 giorni di inabilità. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Inabilità Temporanea Totale (ITT), nessun indennizzo sarà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione pari a 60 giorni. NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA PERDITA INVOLONTARIA D IMPIEGO Per Perdita Involontaria d Impiego si intende l intervenuto stato di disoccupazione dell Assicurato Lavoratore Dipendente immediatamente prima del sinistro, fatti salvi i casi indicati alla Sezione ESCLUSIONI. SOGGETTI ASSICURABILI PRESTAZIONI CARENZA FRANCHIGIE La garanzia Perdita Involontaria d Impiego sarà operante per quei soggetti assicurati che al momento del sinistro siano Lavoratori Dipendenti di Ente Privato che possano comprovare un anzianità minima di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro. La Società corrisponde all Assicurato stesso, dopo la franchigia, le rate mensili protette definite in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione per il periodo di inattività comprovato. Per il massimale si rimanda alla Sezione MASSIMALE (Rata Mensile Protetta). La Società indennizza al massimo 12 mensilità consecutive o 36 per più periodi distinti di inattività lavorativa. L efficacia delle garanzie risulterà limitata per 60 giorni (periodo di carenza durante il quale le coperture non sono operanti). La Società liquida il sinistro dopo che siano trascorsi più di 30 giorni consecutivi di inattività (franchigia assoluta). Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo consecutivo ed ininterrotto di 30 giorni di inattività. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Perdita Involontaria di Impiego (PII), nessun indennizzo sarà corrisposto per successivi sinistri di Perdita Involontaria di Impiego se, dal termine del sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione pari a 60 giorni. Pagina 5 di 9

COS E IL RICOVERO OSPEDALIERO SOGGETTI ASSICURABILI PRESTAZIONE CARENZA FRANCHIGIE NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA RICOVERO OSPEDALIERO Per Ricovero Ospedaliero si intende la permanenza in Istituto di Cura resa necessaria da infortunio o malattia per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in Day Hospital o in ambulatorio, che comporti pernottamento. Per Istituto di Cura si intende una Struttura sanitaria a gestione pubblica o privata, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, case di riposo, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici, dietetici, fisioterapici, riabilitativi. Non Lavoratori. Per Non Lavoratore si intende la persona fisica che, al momento del Sinistro, non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. Sono altresì considerati non lavoratori, i pensionati. La Società corrisponde all Assicurato stesso, dopo la franchigia, le rate mensili protette definite in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione per il periodo di Ricovero Ospedaliero comprovato. Per il massimale si rimanda alla Sezione MASSIMALE (Rata Mensile Protetta). La Società indennizza al massimo 12 mensilità consecutive o 36 per più periodi distinti di ricovero. L efficacia delle garanzie risulterà limitata per 60 giorni (periodo di carenza durante il quale le coperture non sono operanti). L Assicurato può tuttavia abrogare detti periodi di carenza sottoponendosi a visita medica, con esito positivo. La Società liquida il sinistro dopo che siano trascorsi 7 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero (franchigia assoluta). Gli indennizzi successivi conseguenti al medesimo ricovero saranno liquidati per ogni periodo consecutivo ed ininterrotto di 30 giorni di Ricovero Ospedaliero. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Ricovero Ospedaliero, nessun indennizzo sarà corrisposto per successivi sinistri di Ricovero Ospedaliero se, dal termine del sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione pari a 60 giorni. Pagina 6 di 9

ESCLUSIONI DECESSO INABILITA TOTALE DA INFORTUNIO E MALATTIA --- RICOVERO OSPEDALIERO a) dolo della Contraente, dell Assicurato o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari; c) partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) professione pericolosa, svolta dall Assicurato, in qualità di: cavatore, pirotecnico, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi), fabbricante o utilizzatore di esplosivi, gas e materie velenose, palombaro, sommergibilista, guardiafili, acrobata, controfigura e/o cascatore, domatore e/o addestratore di belve, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore; f) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; g) attività pericolosa, svolta dall Assicurato, come: alpinismo (oltre il 3 grado UIAA), sci alpino fuori pista, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, parasailing, gare di automobilismo e/o motociclismo, volo con ultraleggeri, aliante (volo a vela), aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato) parapendio, deltaplano, paradiving, paracadutismo, rafting; h) suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione; i) sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV) o altra patologia ad essa collegata; j) malattie o condizioni patologiche pregresse precedenti la data di effetto delle garanzie, sottaciute alla Società con dolo o colpa grave; k) abuso di alcool, nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope e simili. a) eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale. Sono comunque compresi gli Infortuni, occorsi entro un periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi in precedenza citati, mentre si trova in un paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale paese; b) trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); c) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari; d) azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall Assicurato, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona; e) abuso di alcool, nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope e simili; f) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall Assicurato per motivi personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell Assicurazione; g) Malattie o condizioni patologiche pregresse precedenti la data di effetto delle garanzie, sottaciute alla Società con dolo o colpa grave; h) Malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi ansiose depressive; i) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore; j) pratica di una delle seguenti attività sportive svolte dall Assicurato: alpinismo (oltre il 3 grado UIAA), sci alpino fuori pista, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, Pagina 7 di 9

PERDITA INVOLONTARIA D IMPIEGO parasailing, gare di automobilismo e/o motociclismo, volo con ultraleggeri, aliante (volo a vela), aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato) parapendio, deltaplano, paradiving, paracadutismo, rafting, pratica del pugilato; k) partecipazione dell Assicurato a competizioni o relative prove e allenamenti ippici; l) sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV) o altra patologia ad essa collegata; m) incidente di volo se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo, con pilota non titolare di brevetto idoneo; n) gravidanza, puerperio e patologie correlate; o) lo svolgimento da parte dell Assicurato, al momento del sinistro, di una delle seguenti professioni: cavatore, pirotecnico, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi), fabbricante o utilizzatore di esplosivi, gas e materie velenose, palombaro, sommergibilista, guardiafili, acrobata, controfigura e/o cascatore, domatore e/o addestratore di belve, pilota/membro di equipaggio di aereo o elicottero; la presente limitazione non si applica in caso di Infortunio occorso in ambito extra professionale; p) Malattie tropicali o epidemiche; q) lo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missioni di pace, nell Esercito, nella Marina o nella Aeronautica Militare nonché nell ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza; la presente limitazione non si applica in caso di Infortunio occorso in ambito extra professionale; r) mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Temporanea Totale; s) lo svolgimento da parte dell Assicurato della sua Normale Attività Lavorativa fuori dal territorio della Repubblica Italiana, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo inferiore a 30 giorni. a) il licenziamento è notificato o conosciuto prima della data di decorrenza della copertura o comunque erano note all Assicurato circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; l assoggettamento alla procedura di mobilità, ASpI e Mini ASpI è notificato o conosciuto all Assicurato prima della data di decorrenza della copertura o lo stesso risultava già disoccupato; b) al momento del sinistro l Assicurato stava svolgendo la propria Normale Attività Lavorativa all estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell ambito di un contratto di lavoro subordinato regolato dalla legge italiana; c) al momento del sinistro, l Assicurato era in periodo di prova; d) il licenziamento è dovuto a giusta causa, giustificato motivo soggettivo o motivi disciplinari; e) la Perdita d Impiego è dovuta a dimissioni (escluse quelle per giusta causa) o sia una conseguenza delle rotture negoziali del contratto di lavoro; f) la Perdita d Impiego è relativa a contratti di lavoro intermittente, a chiamata o contratti di lavoro accessorio o occasionale o se è un evento programmato in base al contratto di lavoro a tempo determinato o il rapporto di lavoro dell Assicurato aveva carattere stagionale o, comunque, se è la conseguenza di scadenza di un contratto a termine; g) le risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, sono avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; h) il licenziamento avviene tra congiunti, anche ascendenti e discendenti; i) l Assicurato goda di misure di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Cassa Integrazione Guadagni Edilizia; j) l Assicurato è stato assoggettato a contratti di solidarietà o percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga; k) l Assicurato sia assoggettato a procedura di mobilità legata a prepensionamenti (cd Mobilità Lunga) o a forme di agevolazioni verso attività imprenditoriali (cd Mobilità Anticipata); l) la Perdita d Impiego è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dalle prestazioni in caso di Inabilità Temporanea Totale. Pagina 8 di 9

Il rischio della garanzia PII deve essere riscontrato all interno dei confini dello Stato Italiano ed il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla Legge Italiana. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo, disponibile nel sito www.assimoco.it e presso i collocatori di Assimoco Vita S.p.A. e Assimoco S.p.A. indicati sul sito stesso. Pagina 9 di 9