sulla valutazione del merito creditizio

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EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Orientamenti ABE sulla valutazione del merito creditizio 1

Indice 1. Sezione 1 Conformità e obblighi di comunicazione 3 2. Sezione 2 Oggetto, ambito d applicazione e definizioni 4 3. Sezione 3 Attuazione 5 4. Sezione 4 Obblighi riguardanti la valutazione del merito creditizio 6 2

Sezione 1 Conformità e obblighi di comunicazione Status giuridico degli orientamenti 1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 1. Conformemente all articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti. 2. Gli orientamenti presentano la posizione dell ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell Unione in un particolare settore. Ai sensi dell articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti. Obblighi di comunicazione 3. Ai sensi dell articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all ABE entro 19.10.2015 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell ABE all indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento ABE/GL/2015/11 da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all ABE. 4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell ABE ai sensi dell articolo 16, paragrafo 3. 1 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). 3

Sezione 2 Oggetto, ambito d applicazione e definizioni Oggetto e ambito d applicazione 5. I presenti orientamenti forniscono ulteriori dettagli sui requisiti di cui all articolo 18 e all articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE 2, intesi a valutare il merito creditizio del consumatore in relazione ai contratti di credito che rientrano nell ambito di applicazione dell articolo 3 della direttiva 2014/17/UE. Destinatari Destinatari dei presenti orientamenti 6. I presenti orientamenti sono rivolti: a. alle autorità competenti definite all articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 (autorità ABE), che sono anche le autorità competenti definite all articolo 4, punto 22), della direttiva 2014/17/UE. Gli orientamenti si applicano nella misura in cui tali autorità sono state designate come competenti a garantire l applicazione e l attuazione delle disposizioni della direttiva 2014/17/UE, alla quale i presenti orientamenti si riferiscono; e b. agli enti finanziari definiti all articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, che sono i creditori ai sensi dell articolo 4, punto 2), della direttiva 2014/17/UE. Destinatari degli obblighi di informazione 7. Indipendentemente dal fatto che il paragrafo 6, lettera a), si riferisca a un autorità rappresentata presso l ABE o meno, qualora uno Stato membro abbia designato più di un autorità a norma dell articolo 5 della direttiva 2014/17/UE e una di esse non sia un autorità rappresentata presso l ABE, l autorità che partecipa all ABE e che è designata ai sensi di tale articolo dovrebbe, fatte salve le disposizioni nazionali adottate conformemente all articolo 5, paragrafo 3, della direttiva sul credito ipotecario: a. informare senza indugio l altra autorità designata in merito ai presenti orientamenti e alla relativa data di applicazione; 2 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34). 4

Definizioni b. invitare per iscritto tale autorità a prendere in considerazione l applicazione dei presenti orientamenti; c. invitare per iscritto tale autorità a informare l ABE o l autorità rappresentata presso l ABE entro due mesi dalla notifica di cui alla lettera a) se applica o intende applicare i presenti orientamenti; e d. se del caso, trasmettere senza indugio all ABE le informazioni ricevute ai sensi della lettera c). 8. Salvo diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2014/17/UE assumono il medesimo significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applica la seguente definizione: maxi rata finale o balloon payment, l importo residuo del capitale che scade e diventa esigibile al pagamento della rata finale in un prestito non totalmente ammortizzato. Esternalizzazione 9. Nel caso in cui l attività del creditore sia in tutto o in parte esternalizzata a terze parti o svolta da un altro soggetto secondo altre modalità, i creditori dovrebbero garantire che tali soggetti terzi, nello svolgimento dell attività, osservino i requisiti stabiliti negli orientamenti CEBS in materia di esternalizzazione 3. Ciò include, in particolare, l orientamento 2 del CEBS, secondo cui la responsabilità ultima della corretta gestione dei rischi connessi all esternalizzazione o alle attività esternalizzate spetta all alta dirigenza dell ente che esternalizza l attività. Sezione 3 Attuazione Data di applicazione 10. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 21 marzo 2016, mentre gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 7 si applicano a partire dal [data di pubblicazione nelle lingue ufficiali + 1 giorno]. 3 Cfr. CEBS (2006), Guidelines on outsourcing, all indirizzo https://www.eba.europa.eu/documents/10180/104404/gl02outsourcingguidelines.pdf.pdf 5

Sezione 4 Obblighi riguardanti la valutazione del merito creditizio Orientamento 1 Verifica del reddito del consumatore 1.1 Al fine di verificare le probabilità che un consumatore adempia ai propri obblighi stabiliti dal contratto di credito di cui all articolo 18 della direttiva 2014/17/UE, il creditore dovrebbe svolgere indagini ragionevoli e adottare misure ragionevoli per verificare la capacità di reddito attuale e pregressa del consumatore ed eventuali andamenti irregolari nel corso del tempo. 1.2 Nel caso di consumatori che percepiscono redditi derivanti da un attività autonoma o di carattere stagionale o saltuario, il creditore dovrebbe svolgere indagini ragionevoli e adottare misure ragionevoli per verificare le informazioni relative alla capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito. Tale verifica include la capacità del consumatore di produrre reddito e l acquisizione dell attestazione da parte di soggetti terzi della sussistenza di tale reddito. Orientamento 2 Documentazione e conservazione delle informazioni 2.1 Il creditore dovrebbe conservare, almeno per la durata del contratto di credito, la documentazione completa relativa alle informazioni che attestano l approvazione del mutuo ipotecario. 2.2 Il creditore dovrebbe garantire l immediata disponibilità per le autorità competenti della documentazione contenente adeguate spiegazioni delle procedure adottate per la verifica del reddito. La documentazione dovrebbe contenere almeno le informazioni relative ai redditi pregressi raccolte per ciascun richiedente. Orientamento 3 Individuazione delle informazioni inesatte 3.1 Per valutare in modo corretto il merito creditizio, il creditore dovrebbe elaborare la documentazione relativa al credito in modo da individuare ed evitare inesattezze nelle informazioni da parte del consumatore, del creditore o di un intermediario del credito. 6

Orientamento 4 Valutazione della capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito 4.1 Nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere in considerazione fattori rilevanti che potrebbero influenzare la capacità di adempimento del consumatore, senza introdurre oneri indebiti e indurre rischi di sovra indebitamento. I fattori in questione possono includere oneri ulteriori per il servizio del debito, i relativi tassi di interesse e la quota capitale del debito, pregressi mancati pagamenti, tasse e assicurazioni direttamente collegate al credito, ove note. 4.2 Il creditore dovrebbe adottare solide procedure per valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito e mantenere aggiornata la documentazione relativa a dette procedure. Il creditore dovrebbe rivedere tali procedure a intervalli regolari. 4.3 Se la durata del prestito si estende oltre l attesa età pensionabile del consumatore, il creditore dovrebbe tenere in debito conto l adeguatezza del reddito presumibile del consumatore e la sua capacità di continuare ad adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito dopo il pensionamento. 4.4 Il creditore dovrebbe garantire che la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito non si basi su un atteso significativo incremento del reddito del consumatore, a meno che la documentazione non fornisca sufficienti elementi in tal senso. Orientamento 5 Valutazione degli impegni finanziari già assunti dal consumatore e delle altre spese non discrezionali 5.1 Nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere ragionevolmente in considerazione gli impegni finanziari già assunti dal consumatore, quali le obbligazioni in essere, e le altre spese non discrezionali dello stesso, incluse la verifica e la valutazione delle spese di sostentamento. Orientamento 6 Valutazione di potenziali futuri scenari negativi 6.1 Nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere in considerazione, a titolo prudenziale, potenziali futuri scenari negativi, tra i quali, per esempio, una riduzione del reddito dopo il pensionamento, un aumento dei tassi di interesse di riferimento nel caso di mutui ipotecari a tasso variabile, l eventualità di ammortamento negativo ovvero di maxi rate finali o pagamenti differiti di capitale o interessi. 7