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Transcript:

Provincia di Udine COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI CARTA DEI SERVIZI DI CREMAZIONE Soggetto erogatore del Servizio: Società... con sede in recapito tel La seguente Carta dei Servizi di CREMAZIONE, è stata redatta dalla Società di gestione... in collaborazione con il Servizio Cimiteriale del Comune di Gemona del Friuli, il cui scopo prioritario è quello di dotare gli utenti di uno strumento fondamentale per la piena conoscenza dei servizi erogati dal Soggetto gestore e di tutela da ogni eventuale inadempienza o vizio, derivante dalle attività di gestione, al fine di garantire la totale qualità dei servizi erogati. Il mancato rispetto degli impegni contenuti nella presente Carta dei Servizi consente agli utenti di esercitare l'azione di reclamo sia presso gli uffici di Direzione della struttura in via tel.... fax... sia presso il Servizio comunale competente presso il Comune di Gemona del Friuli in via...tel... fax... DEFINIZIONE DI CREMAZIONE Pratica di sepoltura mediante la quale la salma, contenuta nel cofano funebre, è sottoposta ad un processo di combustione. Le ceneri residue sono raccolte in apposita urna per la tumulazione (cellette). La cremazione può essere disposta mediante testamento olografo o mediante adesione alle società di Cremazione presente sul territorio La cremazione può altresì essere disposta al momento del decesso dal familiare più prossimo individuato nel coniuge, i figli, i genitori, che sia a conoscenza che il defunto aveva manifestato il desiderio di essere cremato, mediante autorizzazione del Sindaco. IL SERVIZIO GESTIONE l servizi erogati dalla Società... sono i seguenti: servizio di accoglienza dei feretri e servizio di cremazione con consegna delle ceneri complete di urna cineraria; servizio di cremazione di arti riconoscibili e consegna delle ceneri complete di urna cineraria;

servizio di cremazione di resti umani derivanti da riesumazioni cimiteriali o altro; Ai servizi hanno diritto: 1. cittadini residenti, italiani o stranieri di qualsiasi cultura e credo religioso, nei Comuni appartenenti al bacino di utenza, meglio individuati nell'elenco individuato nel Piano economico finanziario ; 2. cittadini residenti, italiani o stranieri di qualsiasi cultura e credo religioso, nei Comuni che per vicinanza con l'ubicazione della struttura o per comodità logistica gravitano sul territorio di Gemona del Friuli; 3. cittadini residenti, italiani o stranieri di qualsiasi cultura e credo religioso, nei grandi Comuni che dispongono di impianti per la cremazione ma nei quali la domanda risulta tale per cui le strutture esistenti non sono in grado di soddisfare le richieste del territorio; 4. enti pubblici o strutture di gestione private, presenti sul territorio e non, per la cremazione di resti mortali ed ossei derivanti estumulazioni o altro; 5. strutture sanitarie pubbliche o private, presenti sul territorio e non, per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili; 6. altre strutture, pubbliche o private, presenti sul territorio e non, legalmente autorizzate allo svolgimento di servizi di onoranze funebri; ORARI DI APERTURA La struttura è aperta durante tutto l'anno solare. Gli orari di servizio saranno dalle 8.00 alle 20.00 da lunedì a venerdì. Per cause di forza maggiore è facoltà della Società... protrarre il servizio oltre i normali orari di apertura e nei giorni festivi. PIANO TARIFFARIO Per la composizione del piano tariffario si è preso in considerazione il D.M. 1 luglio 2002 e D.M. del 16 maggio 2006 che fissano i seguenti valori per il servizio di cremazione ed altro. Si ritiene di utilizzare un unica fascia con il seguente piano tariffario di base: a) cremazioni salme 468,79 b) cremazioni parti anatomiche riconoscibili 351,25 a) cremazioni resti mortali e stumulazioni 375,03

Per i residenti del Comune di Gemona del Friuli è previsto uno sconto di 75,00 per ciascuna cremazione. Le tariffe sono fissate dal Concessionario nei rispetto del Piano economico finanziario e delle normative di riferimento in vigore. Le tariffe saranno adeguate all'incremento tariffario nazionale di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2006 e s.m.i. e alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Il Comune provvede alla pubblicazione del tariffario sulla propria stampa periodica e informativa, nonchè in via telematica. Il tariffario dei servizi è comunicato dal Concessionario al Responsabile del servizio entro il 31 dicembre di ogni anno e avrà effetto dal 1 gennaio successivo. Gli importi esposti comprendono: la fornitura di urne cinerarie tipo standard; lo svolgimento del servizio di cremazione. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Dl CREMAZIONE E RICEVIMENTO Cremazione Il servizio di cremazione verrà svolto negli orari di apertura al pubblico, previo appuntamento con l'ufficio competente e previo rilascio di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie ai sensi delle normative vigenti. Le salme verranno trasportate da società di onoranze funebri autorizzate presso la struttura di cremazione e riposte nelle celle frigorifero in attesa della cremazione. I resti mortali e ossei derivanti da riesumazioni saranno trasportate da società di onoranze funebri autorizzate presso la struttura di cremazione e riposte nelle celle frigorifero in attesa della cremazione. Gli arti riconoscibili derivanti da operazioni chirurgiche saranno trasportate da società di onoranze funebri autorizzate presso la struttura di cremazione e riposte nelle celle frigorifero in attesa della cremazione. I resti di cremazione verranno restituiti aí famigliari in urne cinerarie apposite e conformi alle normative igienico-sanitarie vigenti di tipo standard, fatte salve eventuali richieste particolari richieste prima del servizio di cremazione. Si accetteranno esclusivamente salme, resti mortali ed ossei, arti riconoscibili, ecc, accompagnati dalle obbligatorie certificazioni ed autorizzazioni di legge.

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI Il responsabile della struttura è identificato nella persona del sig con qualifica di Direttore al quale spetteranno tutti ì compiti di alta sorveglianza sulla regolarità ed efficacia dei servizi erogati e sulle modalità di gestione del servizio.gli uffici di Direzione, il cui personale è preparato a svolgere i compiti cui è preposto, forniranno tutte le informazioni in merito ai servizi erogati e alle modalità di presentazione dei documenti e autorizzazioni necessari allo svolgimento delle cremazioni, accoglieranno le prenotazioni per servizi di cremazione ed organizzeranno il Servizio in modo da evitare ogni discriminazione nei confronti di alcun soggetto, residente e non, al fine di evitare eventuali spiacevoli situazioni di ritardo o inadempienza nel rispetto del defunto e dei famigliari.i servizi svolti saranno rivolti alla massima celerità. trasparenza e correttezza professionale sia nei confronti dei privati cittadini, sia nei confronti delle strutture pubbliche e private operanti sul territorio che richiederanno la cremazione. Il punto di informazione, operativo 24 ore su 24, è situato nella struttura; Il responsabile è identificato nel sig...con recapito VALUTAZIONE SULL'EFFICACIA DEI SERVIZI La Società... svolge periodicamente, con cadenza almeno triennale, indagini sul grado di soddisfazione degli utenti mettendole a disposizione dei cittadini presso i punti di informazione.

P r o v i n c i a d i U D I N E COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI Bozza di regolamento relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. (Deliberazione C.C. n... del... ) Art. 1 - Oggetto e finalità Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell art.24 della Legge 31.07.2002, n. 179), la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n 10/98; il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione. PARTE PRIMA Art. 2 Autorizzazione alla cremazione La cremazione del cadavere dei resti mortali di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato. a. Cremazione di cadaveri 1. La cremazione di ciascun cadavere ( deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile) sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità: a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto. 2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. 3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione ín carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal

presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso. 4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari. 5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge. 6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necroscopia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'autorità Giudiziaria, il certificato di necroscopia è integralmente sostituito dal nulla asta dell'autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. 7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto. 8. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione. 9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile. b. Cremazione di resti mortali e di ossa 1) Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'ufficiale di Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono: a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione; b) essere avviati a cremazione. 2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono: a) permanere nello stesso tumulo; b) essere avviati a cremazione; c) essere inumati in quadrati appositi.

3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto. 4. È consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in: a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti; b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti. 5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. 6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri. 7. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune. 8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita I'A.S.L territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni: a) delle circostanze rilevate; b) del periodo di effettuazione della cremazione; c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune. 9. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 9, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. 10. L'Ufficiale di stato civile, I'A.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

Art. 3 Affidamento e dispersione delle ceneri Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero Art. 4 - Modalità di conservazione delle ceneri 1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere: a) Tumulata: 1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro; 2. la durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo; 3. la tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessori o residuo. b) Inumata in area cimiteriale: 1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri,. 2. la durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni; 3. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non

inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo; 4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa; 5. I 'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione; 6. il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa; c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990; d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2. Art. 5 - Luoghi di dispersione delle ceneri 1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi: a) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990; b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale; c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi; d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa; e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva; f) nei fiumi; g) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi h) in aree private. 2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. 4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti. Art. 6 Sanzioni Amministrative La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

Art. 7- Senso comunitario della morte Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità previste dalla legge, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri. Art. 8 Registri cimiteriali Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato: a. l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato; b. il luogo di dispersione delle ceneri. I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione... per le competenze ad essa spettanti. Art. 9 Procedura 1) procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri: Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri. Nella istanza dovranno essere indicati: a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente; b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'amministrazione Comunale; c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna; d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna; e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla; f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza; g) l'obbligo di informare l'amministrazione Comunale della variazione della residenza.

2) Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, come sotto indicata: Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri. Nella istanza dovranno essere indicati: a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente; b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente; c) l'autorizzazione dell'ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri; d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. Art. 10 Deposito provvisorio E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune. Art. 11 Informazione ai cittadini Il Comune di... promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE La Costituenda A.T.I.: MARDERO Ezio, in qualità di Amministratore Unico della società FLY ASH S.r.l. con sede in Gemona del Friuli (UD), cap. 33013, in Via Osoppo n.153 - P.iva 02629650306 in qualità di MANDANTE della costituenda A.T.I.; VEZZANI Alfredo, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della VEZZANI S.p.a. con sede in Quattro Castella (RE) cap. 42020 frazione Montecavolo in Via Tito n. 3 P.Iva 00294890355 in qualità di MANDATARIO della costituente A.T.I. Ai sensi della L.R. n.20 del 06.07.1999 Dichiarano Di aver sostenuto le seguenti spese per la predisposizione della proposta, comprensiva dei diritti sulle opere di ingegno di cui all art. 2578 del codice civile, inferiore al 2,5% del valore dell investimento.. 1.300.245,31 Importo investimento. 32.506,13 2,5% dell investimento Spese sostenute: - Sopralluoghi in situ, rilievo e restituzione dello stato di fatto, indagini geologiche. 8.000,00 - Consulenze, analisi di bacino d utenza e predisposizione piano economico finanziario. 6.000,00 - Redazione documentazione del progetto preliminare, (elaborati dattiloscritti e grafici, foto inserimento ecc). 15.000,00 - Predisposizione documentazione a corredo della proposta di Project Financing. 2.400,00 - Spese e per materiale di cancelleria, copie ecc. 600.00 TOTALE (iva e oneri previdenziali professionali esclusi). 32.000,00

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PESI PONDERALI E VALUTAZIONI La Costituenda A.T.I.: MARDERO Ezio, in qualità di Amministratore Unico della società FLY ASH S.r.l. con sede in Gemona del Friuli (UD), cap. 33013, in Via Osoppo n.153 - P.iva 02629650306 in qualità di MANDANTE della costituenda A.T.I.; VEZZANI Alfredo, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della VEZZANI S.p.a. con sede in Quattro Castella (RE) cap. 42020 frazione Montecavolo in Via Tito n. 3 P.Iva 00294890355 in qualità di MANDATARIO della costituente A.T.I. Ai sensi della L.R. n.20 del 06.07.1999 Propongono I seguenti elementi ponderali: a) qualità architettonica a.1. qualità architettonica ambientale peso 10 a.2. funzionalità peso 5 a.3. tempo di ultimazione lavori peso 5 Totale peso 20 peso 20 b) qualità costruttiva tecnologica. Totale peso 30 peso 30 c) Piano gestionale e fruibilità dell opera c.1. modalità di gestione peso 10 c.2. tariffe da applicare all utenza peso 10 Totale peso 20 peso 20 d) Piano economico finanziario d.1. costo di gestione e manutenzione peso 10 d.2. rendimento (canone offerto al Comune) peso 5 d.3. durata della concessione peso 5 d.4. valore economico finanziario del piano peso 5 d.5. proposte e contenuto della bozza di convenzione peso 5 Totale peso 30 peso 30 TOTALE peso 100

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GARANZIE OFFERTE La Costituenda A.T.I.: MARDERO Ezio, in qualità di Amministratore Unico della società FLY ASH S.r.l. con sede in Gemona del Friuli (UD), cap. 33013, in Via Osoppo n.153 - P.iva 02629650306 in qualità di MANDANTE della costituenda A.T.I.; VEZZANI Alfredo, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della VEZZANI S.p.a. con sede in Quattro Castella (RE) cap. 42020 frazione Montecavolo in Via Tito n. 3 P.Iva 00294890355 in qualità di MANDATARIO della costituente A.T.I. Ai sensi della L.R. n.20 del 06.07.1999 Dichiarano Di prestare le seguenti garanzie: cauzione pari al 2% dell importo dei lavori così come previsto dall art. 8 comma 2 della L.R. n.20 del 06.07.1999; cauzione pari all importo delle spese sostenute per la predisposizione delle proposte, comprensivo anche dei diritti sulle opere d ingegno di cui all art. 2578 del Codice Civile e comunque non superiore al 2,5 per cento del valore dell investimento, prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi dell art. 5 comma 1 lettera i) della L.R. n.20 del 06.07.1999; Firma ditte FLY ASH Srl.. VEZZANI Spa.. Allegati: documenti d identità dichiarazione d impegno all avvallimento delle ditte DE SABBATA COSTRUZIONI Srl e ONORANZE FUNEBRI GIULIANO Srl in favore della società FLY ASH Srl; dichiarazione d impegno all avvallimento della ditta CIROLDI Spa in favore della ditta VEZZANI Spa