REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

Documenti analoghi
REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO OGGETTI RINVENUTI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

COMUNE DI VIGNOLA (PROVINCIA DI MODENA)

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI

Comuni di: Carpi Campogalliano Soliera Novi di Modena. Bozza regolamento a cura del. Comandante del Corpo di Polizia Municipale e del Gruppo Comando

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI

COMUNE DI VICENZA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICENZA

AREA RISORSE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO OGGETTI RINVENUTI. Art. 1 (Oggetto del regolamento e riferimenti)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO "OGGETTI RINVENUTI" (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 9 marzo 2017)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DEPOSITO E CUSTODIA DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

Comune di Codognè REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI E BENI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

Regolamento oggetti smarriti

COMUNE DI LONGARONE Provincia di Belluno

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL RITROVAMENTO DEGLI OGGETTI SMARRITI NEL COMUNE DI QUINZANO D OGLIO. Disposizioni generali (unico articolo)

COMUNE DI LOCATE VARESINO Provincia di Como

COMUNE DI GAMBETTOLA Provincia di Forlì-Cesena Piazza II Risorgimento, 6 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI TROVATI. (Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario del n.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA RICONSEGNA DEGLI OGGETTI RITROVATI" art.1 DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO OGGETTI RINVENUTI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI E BENI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

COMUNE DI CESENATICO Provincia di Forlì-Cesena Via Marino Moretti, 5 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE COSE RITROVATE E DEGLI OGGETTI SMARRITI

COMUNE DI CASALMAGGIORE ( PROVINCIA DI CREMONA )

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI E BENI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

COMUNE DI PESCIA Provincia di Pistoia REGOLAMENTO IN MATERIA DI 'COSE RITROVATE'

Regolamento Comunale per la gestione degli oggetti e beni rinvenuti nel territorio comunale

Comune di San Marco Evangelista Provincia di Caserta

COMUNE DI PORDENONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE

COMUNE DI LATINA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI. Piazza del Popolo, n Latina C.F

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI OGGETTI RINVENUTI

REGOLAMENTO OGGETTI RINVENUTI. APPROVATO: con delibera di Consiglio Comunale n. 147 in data 10/12/2002

COMUNE DI RIETI. Regolamento per la gestione degli. oggetti rinvenuti

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI

Città di Portogruaro Provincia di Venezia REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO OGGETTI RINVENUTI

COMUNE DI. Provincia di Palermo REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO OGGETTI SMARRITI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERCELLI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI. Approvato con deliberazione consigliare n.31 dd.20/4/04 DISPOSIZIONI GENERALI. art. 1. art.

COMUNE DI ROVIGO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO OGGETTI RINVENUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RITROVATI

ISTANZA DI RILASCIO O RINNOVO DEL CONTRASSEGNO EUROPEO PER Oggetto del Procedimento. Responsabile del Servizio (dr.

Regolamento del servizio delle cose ritrovate e delle cose abbandonate

Comune di Avigliana. Regolamento

COMUNE DI BELLUNO. Regolamento. per la gestione. degli oggetti rinvenuti

OGGETTO: Comunicazione di svolgimento di una lotteria, ai sensi dell art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

OGGETTO: Comunicazione di svolgimento di una tombola, ai sensi dell art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

Il sottoscritto signor nato/a a il residente a Via/Fraz. quale legale rappresentante della Associazione/Ente. C.F./P.IVA con sede a via/fraz. tel.

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI. (Norme di riferimento: artt c.c.) ART. 1 Oggetto del Regolamento

COMUNE DI SORESINA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI

6/ter REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE COSE MOBILI RITROVATE SUL TERRITORIO COMUNALE CITTÁ DI PINEROLO CITTÁ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA RICONSEGNA DEGLI OGGETTI RITROVATI"

REGOLAMENTO OGGETTI SMARRITI

COMUNE DI BASTIDA PANCARANA (Provincia di Pavia)

REGOLAMENTO DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE

REGOLAMENTO SULL USO DEL SIGILLO PERSONALE IDENTIFICATIVO DEGLI ISCRITTI ALL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Regolamento per la gestione degli oggetti e beni rinvenuti nel territorio comunale

Comune di Moncucco Torinese Provincia di Asti

REGOLAMENTO RIMOZIONE VEICOLI

REGOLAMENTO DEGLI OGGETTI RITROVATI

COMUNE DI CREMA - AREA AFFARI GENERALI -

Beni ed Oggetti Rinvenuti

REGOLAMENTO SULLA DESTINAZIONE DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE CONFISCATE

COMUNE DI RIVARA PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZO DEI LOCALI DELLE EX SERRE DI VILLA OGLIANI

COMUNE DI PIENZA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO ECONOMATO. Provincia di Siena. Approvato con delibera C.C. n. del

COMUNE DI VILLARICCA PROVINCIA DI NAPOLI

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE

dovranno essere trascritte, altresì, le successive operazioni relative all oggetto ritrovato.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO OGGETTI SMARRITI

COMUNE DI ARZIGNANO Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE

COMUNE PONTE DI PIAVE REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI

CITTÀ di SAVONA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI E BENI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

AL SIG. SINDACO del COMUNE di SESTO CALENDE P.zza C.da Sesto n SESTO CALENDE. AL SIG. PREFETTO di VARESE. Il sottoscritto.

Comune di Sirolo R E G O L A M E N T O

Regolamento oggetti rinvenuti

Allegato B a Delibera G.C. n. 121 del 10/10/2011

C O M U N E D I C A P O L O N A (Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)

COMUNE DI CARRE PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER ADOZIONE DI CANI DEL CANILE CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI ILBONO.

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

COMUNE DI BAIANO PROVINCIA DI AVELLINO

La disciplina della rimozione e dell'alienazione dei veicoli

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE

Città di Seregno DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 767 DEL AREA POLITICHE ECONOMICHE E SERVIZI ALLA CITTA

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

Tessera elettorale. Cos'è e a cosa serve. Da chi viene emessa. Validità. Consegna agli elettori

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

Comune di Radicofani Provincia di Siena

Comune di Novate Milanese Provincia di Milano. Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI ORGANIZZATE NEL COMUNE DI TAGLIO DI PO

COMUNE DI TORANO CASTELLO

Regolamento per la disciplina delle convenzioni per la erogazione di servizi

Transcript:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 1 Oggetto del regolamento, ambito di applicazione ed esclusioni 1. Il presente regolamento disciplina le attività dell Amministrazione Comunale inerenti alla gestione degli oggetti rinvenuti nell ambito del territorio comunale, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore. 2. La gestione degli oggetti rinvenuti è effettuata secondo quanto previsto dagli artt. 927 e seguenti del Codice Civile. 3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono, alle armi, munizioni ed esplosivi ed ai veicoli a motore con targa o soggetti a registrazione che consenta di individuarne il proprietario. ART. 2 Consegna degli oggetti da parte di privati 1. Il servizio comunale riceve in custodia gli oggetti ritrovati dai cittadini. 2. Al momento della consegna, provvede sempre all apertura degli oggetti chiusi, al fine di verificarne il contenuto. 3. Successivamente, procede alla redazione di apposito verbale di consegna, contenente la descrizione dell oggetto, la data e le circostanze del ritrovamento e le generalità del ritrovatore. ART. 3 Consegna degli oggetti da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio 1. Quando il rinvenimento dei beni e la consegna degli stessi al competente servizio comunale sia effettuato da: agenti della Polizia Municipale, agenti delle Autorità di Pubblica Sicurezza dipendenti di Enti Pubblici per i reperimenti effettuati durante l espletamento del loro servizio; custodi, gestori e altro personale di pubblici uffici ed impianti, dei musei, di mostre ed altre sedi o manifestazioni per gli oggetti ivi smarriti; conducenti di veicolo pubblico, per quanto ritrovato al suo interno; operatori dei soggetti gestori di servizi pubblici durante l espletamento del servizio; lo stesso ufficio comunale trattiene una copia dei relativi rapporti di servizio contenenti la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento, previa verifica degli oggetti trasmessi e con contestuale rilascio ai soggetti depositanti di ricevuta di consegna. 2. Tali soggetti non hanno alcun titolo né all acquisizione della proprietà dei beni rinvenuti, né alla richiesta del premio spettante al ritrovatore. ART. 4 Pubblicità del ritrovamento 1. Secondo quanto previsto dall art. 928 del Codice Civile, la consegna dell oggetto ritrovato verrà resa nota mediante pubblicazione all albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e per tre giorni ogni volta. 2. Oltre a tali forme di pubblicità, l Amministrazione Comunale potrà utilizzare altri strumenti ritenuti più efficaci per rendere noto l elenco degli oggetti ritrovati.

ART. 5 Gestione dei documenti ritrovati 1. Qualora vengano ritrovati documenti di identificazione personale, o documenti riconducibili a persone fisiche o giuridiche residenti nel Comune di Treviglio, quali: Carte d identità; Patenti di guida; Libretti di circolazione; Tessere sanitarie; Tessere universitarie, Passaporti, Tessere di identificazione rilasciate da Pubbliche Amministrazioni o imprese private ai propri dipendenti; Abbonamenti a trasporti pubblici; Tessere varie ed altri documenti aventi valore certificativi; Blocchetti di assegni di c/c; Tessere bancomat; Libretti di risparmio; l ufficio comunale si attiva tempestivamente con ogni mezzo ritenuto opportuno per restituire il documento al titolare. Da ultimo invia comunicazione formale all interessato, nella quale sono precisate le modalità per il ritiro e la descrizione dei documenti ritrovati, tramite raccomandata a.r., o tramite messi comunali. 2. Nel caso in cui fosse impossibile rintracciare l intestatario, i documenti quali blocco assegni di c/c, tessere bancomat, libretti di risparmio e simili, verranno inviati alla banca o ente emittente. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o imprese private ai propri dipendenti. 3. Nel caso di ritrovamento di documenti appartenenti a cittadini residenti in altri Comuni, i documenti ritrovati vengono inviati al Comune di residenza dell intestatario. 4. Qualora i documenti di cui al precedente comma siano rinvenuti all interno di portafogli, borse o simili, l ufficio comunale provvede alla spedizione solo dei medesimi, portando a conoscenza dell interessato di quanto rimasto in deposito presso il competente ufficio. Tali beni possono essere ritirati dal soggetto interessato o da altra persona munita di delega scritta. 5. I documenti appartenenti a cittadini stranieri sono inviati alle rispettive Ambasciate o Consolati nelle sedi italiane. ART. 6 Custodia degli oggetti consegnati 1. Gli oggetti consegnati al servizio comunale, con esclusione dei documenti di cui al precedente articolo 5, rimangono custoditi per la durata di un anno a partire dall ultimo giorno di pubblicazione del ritrovamento. 2. Gli oggetti sono custoditi in considerazione della tipologia di bene e dello spazio disponibile. 3. Qualora l oggetto ritrovato abbia caratteristiche di deperibilità, il competente ufficio comunale provvede all immediata destinazione secondo quanto previsto dal successivo art. 9 per i beni divenuti di proprietà dell Amministrazione Comunale; 4. La custodia non comporta da parte dell Amministrazione Comunale, alcun obbligo di manutenzione o riparazione di quanto depositato.

5. Qualora il servizio di custodia comporti un costo per l Amministrazione Comunale, all atto della restituzione al proprietario o al ritrovatore che intenda acquisire la proprietà del bene, potrà essere richiesto il rimborso della spesa. Tale rimborso eventuale sarà a carico di colui che ritirerà l oggetto. ART. 7 Restituzione degli oggetti smarriti al proprietario 1. L ufficio comunale addetto al servizio deve accertarsi che la persona che si presenta a ritirare l oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario, possessore o detentore. E ammesso il ritiro anche da parte di persona incaricata da quest ultimo, purchè munito di apposita delega e documento di riconoscimento. 2. La dimostrazione della proprietà può avvenire mediante presentazione di denuncia di smarrimento o di furto resa a suo tempo alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, oppure, in assenza di detto documento, o in caso di insufficiente descrizione contenuta nello stesso, mediante descrizione particolareggiata dell oggetto e delle circostanze della perdita dello stesso da parte di chi si dichiara titolare. 3. L ufficio competente non è tenuto a fornire alcuna notizia sugli oggetti depositati. 4. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti a deposito oggetti rinvenuti. 5. Gli oggetti custoditi non possono essere mostrati, fatta eccezione, a discrezione degli addetti all ufficio competente, per quegli oggetti usati e privi di valore commerciale che possono avere valore o significato solo per il legittimo proprietario, quali: occhiali da vista, mazzi di chiavi, indumenti, scarpe, medicinali, diari, fotografie, giocattoli, materiale di puericultura e cose simili. 6. L ufficio redige un verbale di consegna sul quale annota le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato il bene. Inoltra informa l interessato dell opportunità di dare notizia del ritrovamento alle competenti Autorità presso le quali era stata presentata la denuncia di furto o smarrimento. Il soggetto che ritira il bene sottoscrive in calce al verbale l avvenuta restituzione. 7. Ai sensi dell art. 930 del C.C., spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede 5,16 il premio sarà pari, per la parte che eccede 5,16, ad un ventesimo. 8. Il proprietario, ai sensi dell art. 930 del C.C., deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore, la somma prevista per legge a titolo di premio. ART. 8 Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore 1. Trascorso un anno dall ultimo giorno della pubblicazione all Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell oggetto rinvenuto, colui che ha ritrovato l oggetto può esercitare il diritto ad acquisirne la proprietà entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla scadenza. La consegna dell oggetto al ritrovatore è subordinata all accertamento della sua identità personale. 2. Decorsi i termini di cui al precedente comma, senza che il ritrovatore si sia presentato a reclamare l oggetto, questo passerà di proprietà dell Amministrazione Comunale.

3. La consegna dell oggetto al ritrovatore avverrà mediante redazione di apposito verbale, sul quale saranno annotate le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui il bene viene consegnato. ART. 9 Acquisto della proprietà da parte dell Amministrazione Comunale 1. Decorsi i termini stabiliti dal presente Regolamento, senza che il proprietario od il ritrovatore si siano presentati a reclamare l oggetto, questo diviene di proprietà dell Amministrazione Comunale, che potrà, a seconda della tipologia del bene: Utilizzarlo per fini istituzionali; Cederlo ad Associazioni di beneficenza che dimostrino il loro interesse; Cederlo a Scuole o Enti di Istruzione; Alienarlo qualora si tratti di oggetto di valore rilevante, sulla base del valore stimato, con versamento dei proventi alla Tesoreria Comunale; Distruggerlo o eliminarlo, qualora si tratti di oggetto privo di alcun valore commerciale e di alcuna utilità. ART. 10 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all albo per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva e si applica anche a tutti gli oggetti custoditi alla predetta data. 2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia. NOTE Si riporta il testo degli artt. 927-928-929-930 del Codice Civile relativi alle cose smarrite: Art. 927 C.C. _ Cose ritrovate. Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non lo conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. Art. 928 C.C. Pubblicazione del ritrovamento. Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta. Art. 929 C.C. Acquisto di proprietà della cosa trovata. Trascorso un anno dall ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse. Art. 930 C.C. Premio dovuto al ritrovatore. Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.