Oggetto: Prime indicazioni sugli adempimenti delle imprese relativi ai versamenti al Fondo SANI.IN.VENETO

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RELAZIONI SINDACALI Mestre, 1 Agosto 2013 Prot.N.: 549\FR Rif.: RS [ns. rif.to 39/13] Ai Signori Segretari/Direttori Associazioni/ Unioni Provinciali federate Loro Indirizzi Oggetto: Prime indicazioni sugli adempimenti delle imprese relativi ai versamenti al Fondo SANI.IN.VENETO Con la redazione finale del Regolamento sono state definite le regole per il versamento delle imprese al FONDO SANI.IN. VENETO. Vi segnaliamo che nella fase di negoziazione del regolamento con le OOSS sono state definite alcune importanti varianti al testo contenuto negli accordi regionali del 12 giugno e del 5 luglio 2013. Vi segnaliamo di seguito in sintesi i punti salienti del Regolamento, con le modifiche apportate: 1) SFERA DI APPLICAZIONE Non vi sono novità rispetto a questo già definito e pertanto riportiamo quanto già contenuto nelle precedente comunicazioni. Il Fondo SANI. IN. VENETO è rivolto ai dipendenti di imprese del Veneto che rientrano nell ambito di applicazione dei contratti collettivi artigiani di tutti i settori, con esclusione di quello edile, stipulati ai diversi livelli dalle parti firmatarie la presente intesa. Inoltre sono state previste le seguenti ulteriori tipologie di iscritti: sulla base delle delibere degli organismi interni delle singole strutture, i dipendenti delle associazioni/organizzazioni stipulanti e delle associazioni/organizzazioni territoriali e degli enti da loro promossi e/o costituiti e/o partecipati indipendentemente dal contratto o dal regolamento applicato; sulla base delle delibere degli organismi interni, i dipendenti delle strutture bilaterali di emanazione delle parti stipulanti la presente intesa; le imprese non venete che applicano il complesso di accordi regionali stipulati in Veneto, ivi compresi gli accordi riguardanti EBAV. Tali imprese devono rientrare nell ambito di applicazione dei contratti collettivi di cui al primo capoverso. Sono escluse le imprese del settore edile. 2) DENUNCIA DEI DATI RELATIVI AI LAVORATORI I dati relativi ai lavoratori verranno comunicati al Fondo entro il 16 del mese successivo a quello di competenza. La denuncia dei dati avviene con il mod. B/02 che riporterà la stessa anagrafica aziendale contenuta nel modello mod. B/01 (versamento quote Ebav). L ente bilaterale sta approntando i relativi tracciati per la predisposizione del modello.

2 Il mod. B/02, oltre a contenere la denuncia dei dati, diviene altresì scheda (semplificata) di adesione da parte dell impresa al Fondo medesimo. Le imprese pertanto non dovranno effettuare alcuna registrazione preventiva al Fondo ma comunicheranno la loro adesione attraverso l apposizione di un flag negli appositi spazi del modello. Attraverso questa adesione dell impresa vengono iscritti in automatico i lavoratori in forza. Analoga iscrizione avverrà per i lavoratori assunti successivamente. Facciamo presente che l adesione/iscrizione non viene perfezionata nel caso di mancato avvio del modello. 3) QUOTA DI VERSAMENTO La quota di versamento al Fondo a carico impresa è di 8,75 mensili (pari ad 105,00 su base annua) per ogni dipendente fino al 31 dicembre 2013. Dal 1 gennaio 2014 la quota mensile sarà di 10,42 mensili (pari ad 125,00 su base annua). Il versamento. Come è noto, l accordo regionale del 5 luglio 2013 aveva previsto che, assieme alla quota di agosto 2013, le imprese provvedessero a versare gli arretrati relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio. Nella redazione finale del regolamento abbiamo convenuto con le OOSS una dilazione del pagamento di questi 4 mesi e pertanto la nuova scaletta dei versamenti sarà la presente: quote di maggio e giugno: verranno riscosse (vedi punto MODALITA DI RISCOSSIONE) entro il mese di settembre; quote di luglio ed agosto: verranno riscosse entro il mese di ottobre; quote di settembre ed ottobre: verranno riscosse entro il mese di novembre; quote da novembre 2013 in poi: riscosse normalmente entro il mese successivo. Le denunce B/02 relative ai mesi da maggio ad agosto 2013 dovranno essere predisposte ed inviate entro il 16 settembre 2013 (vedi punto precedente DENUNCIA DEI DATI). Nel caso di assunzione nel corso del mese la contribuzione decorre dal mese in corso se l assunzione avviene entro il 15esimo giorno del mese. Altrimenti la contribuzione avviene dal mese successivo. Nel caso di cessazione del rapporto avvenuta dopo il 15esimo giorno del mese la contribuzione è dovuta per tutto il mese. Tenuto conto di quanto descritto al capoverso precedente, forniamo le seguenti indicazioni sul recupero dei mesi arretrati: mese di maggio: andranno versate le quote qualora il dipendente sia in forza al 30 aprile 2013; nel caso di assunzione dopo il 15 maggio o di cessazione prima del 16 maggio non andranno versate le quote di competenza; analogamente per i mesi di giugno e luglio andranno versate le quote qualora il dipendente sia in forza nel mese precedente; nel caso di assunzione e di cessazione nel corso del mese valgono le regole esposte in precedenza. Per quanto riguarda i lavoratori dimessi/licenziati rispettivamente nel mese di maggio, giugno e luglio vi forniremo in seguito le relative informazioni. 4) TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO COMPRESE ED ESCLUSE DAL VERSAMENTO Sono destinatarie del versamento tutte le tipologie di rapporto di lavoro dipendente, ad eccezione di quelle riportate successivamente: a mero titolo esemplificativo i lavoratori a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato, i part time (esclusi i casi segnalati di seguito), gli

3 apprendisti, i lavoranti a domicilio. Sono previsti due eventi per i quali l azienda è esonerata dal versamento e per le quali il FONDO provvede ad integrare le quote nei confronti dell assicurazione: i lavoratori sospesi per mancanza di lavoro per i quali è stata attuata la procedura prevista dagli accordi interconfederali regionali. In tal caso le imprese sono tenute a versare le quote dovute solo nel caso in cui vi sia un imponibile fiscale (o in mancanza un imponibile previdenziale) del cedolino paga di almeno 300,00. I lavoratori/trici durante il periodo di congedo parentale (astensione facoltativa). Per ognuno dei due eventi il lavoratore, pur in assenza di quote versate, mantiene la qualità di beneficiario. Sono escluse dal versamento al Fondo le seguenti tipologie: - Part time con orario pattuito inferiore al 10% su base mensile; - Lavoratori di età superiore ai 67 anni; - Lavoratori a chiamata; - Lavoratori in aspettativa non retribuita. In tal caso l impresa ha facoltà di operare comunque il versamento. I lavoratori esclusi dal versamento non saranno destinatari di alcuna prestazione da parte del Fondo. 5) MODALITA DI RISCOSSIONE Ebav ha comunicato alle Parti Sociali l avvio per le quote di SANI.IN. VENETO di un nuovo sistema di riscossione denominato SDD (in precedenza conosciuta come procedura RID). In attesa delle comunicazioni ufficiali di Ebav vi forniamo una sintesi dei nuovi adempimenti: Il meccanismo di riscossione è basato sui dati contenuti nei modelli B/02 inviati dalle imprese, ricevuti i quali Ebav trasmetterà alle banche una richiesta di prelievo dal conto corrente per ogni singola impresa e pertanto le imprese non dovranno operare materialmente alcun versamento. La riscossione verrà effettuata per il tramite di un conto corrente intestato ad EBAV dal quale saranno trasferite le quote a SANI.IN.VENETO. 6) VERSAMENTO A CURA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DEGLI ENTI/STRUTTURE AD ESSE COLLEGATE L adesione a cura delle associazioni/organizzazioni stipulanti e delle associazioni/organizzazioni territoriali e degli enti da loro promossi e/o costituiti e/o partecipati indipendentemente dal contratto o dal regolamento applicato si perfeziona attraverso le delibere degli organismi interni delle singole strutture. Nel caso in cui queste strutture aderiscano a SANI.IN.VENETO, la registrazione non avverrà attraverso la modulistica predisposta per le imprese artigiane ma con la specifica procedura approntata dal Service collegato a Previmedical, che sarà realizzata entro fine agosto. Analogamente sarà predisposta specifica procedura di versamento al Fondo. 7) MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI L impresa che versi in una situazione di grave difficoltà che non consenta il tempestivo e regolare versamento delle quote potrà richiedere, secondo modalità che dovranno essere definite dal CdA, che il Fondo subentri temporaneamente nel versamento delle contribuzioni fino ad un massimo di 3 mensilità. La sospensione temporanea può avvenire solo dopo l autorizzazione del CdA che andrà a fissare anche le modalità di restituzione. Negli altri casi, il mancato versamento da parte delle imprese per un periodo superiore ai tre mesi determina, oltre all attivazione da parte del Fondo delle azioni necessarie per l incasso delle quote dovute, la sospensione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. Tale sospensione sarà comunicata al lavoratore.

4 Dal 1 gennaio 2014 verrà applicato, nei casi di ritardato versamento dei contributi, dapprima il tasso legale e successivamente il tasso legale maggiorato di due punti secondo la temporizzazione deliberata dal CdA. 8) DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI Usufruisce delle prestazioni del Fondo il personale in forza presso di datori di lavoro in regola con i relativi versamenti. Le prestazioni sono dovute per gli eventi che insorgono a partire dal 4 mese successivo alla data di decorrenza del primo versamento. Tenuto conto che le quote sono raccolte a partire da maggio 2013, i dipendenti per i quali vengono operati i relativi versamenti da maggio ad agosto potranno accedere alle prestazioni dal 1 agosto 2013. Per i dipendenti assunti da giugno 2013 in poi l accesso alle prestazioni avverrà comunque al 4 mese (es. 1 versamento con competenza giugno = decorrenza prestazioni a settembre 2013; 1 versamento con competenza ottobre = decorrenza prestazioni a gennaio 2014). Il diritto alle prestazioni da parte del lavoratore si protrae dopo la cessazione dell iscrizione al Fondo per un periodo di tempo corrispondente ai 3 mesi di carenza. 9) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le richieste di indennità potranno essere presentate direttamente al gestore della polizza assicurativa al seguente indirizzo: Previmedical - Via Forlanini, 24-31022 Preganziol (TV). La presentazione avverrà 60 giorni dopo il verificarsi dell evento. Per gli eventi successivi al 31 dicembre 2013 le domande andranno presentate 45 giorni dal verificarsi dell evento. Con il mese di settembre pv la presentazione delle richieste di indennità, con specifica assistenza ai lavoratori per espletare le pratiche, potrà essere effettuata anche presso gli sportelli Ebav, a seguito di una specifica convenzione con l ente bilaterale. L avvio di tale supporto nel territorio avverrà dopo lo svolgimento di una specifica formazione destinata agli sportellisti. 10) RICHIESTA DI INFORMAZIONI Fino al momento di attivazione degli sportelli tutte le informative sul nomenclatore e sulle modalità di richiesta saranno gestite attraverso i seguenti numeri verde: a) 800901629 b)199284110 c) Estero +39 04221744177 11) PROBLEMATICHE RELATIVE AL RAPPORTO TRA IL FONDO SANARTI E SANI.IN. VENETO Come definito dagli accordi regionali, il versamento al Fondo SANI.IN.VENETO assorbe e sostituisce qualsiasi obbligo discendente dagli accordi nazionali istituitivi ed applicativi dell analogo fondo Sanarti. Pertanto le imprese venete che già hanno operato il versamento a Sanarti potranno aderire al Fondo Veneto: consigliamo in tal caso di inviare una lettera di specifica al Fondo nazionale.

5 12) CONTRATTUALITA DELLA TUTELA DI SANI.IN.VENETO Ricordiamo che e stata convenuta una specifica clausola di obbligatorietà che sostituisce, per gli adempimenti al Fondo SANI.IN.VENETO, l analoga clausola (obbligazione alternativa) introdotta a livello nazionale con l accordo del 28 febbraio 2013. Nell accordo veneto si prevede che il complesso dei benefici cui può accedere il dipendente tramite SANI. IN. VENETO costituisce parte normativa della contrattazione artigiana ai diversi livelli. Al dipendente, la cui impresa che non aderisca al Fondo e non operi il versamento, non verranno erogati i 25 euro previsti dall accordo nazionale sopracitato ma egli matura nei confronti dell impresa il diritto all erogazione diretta delle medesime prestazioni che vengono erogate dal Fondo Veneto. Cordiali saluti.