STATUTO CONFARTIGIANATO AUTO-BUS OPERATOR



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1 STATUTO CONFARTIGIANATO AUTO-BUS OPERATOR TITOLO 1- Denominazione e scopi Art. 1 - E' operante nell'ambito della Confederazione Generale Italiana dell'artigianato, di seguito definita "CONFARTIGIANATO, l'associazione Nazionale dell'imprese esercenti attività di trasporto persone a mezzo autobus e autovetture noleggio con conducente denominata Confartigianato/Auto-bus Operator. Art. 2 - L'Associazione è apartitica e indipendente e non persegue fini di lucro e si pone particolarmente gli scopi seguenti: a) promuovere e sviluppare la coscienza sindacale degli imprenditori delle imprese di trasporto persone a mezzo autobus e autovetture noleggio con conducente e trasporto pubblico locale per la difesa dei loro interessi professionali; b) partecipare, in rappresentanza degli associati, alle trattative per la definizione dei rapporti di lavoro ed alla stipulazione dei relativi contratti od accordi uniformandosi alle direttive di carattere generale stabilite dalla Confartigianato; c) tutelare ed assistere i soggetti rappresentati sul piano sindacale, economico, tecnico-professionale, in tutte le sedi competenti fiscale amministrativo; d) impostare e risolvere i problemi dei soggetti rappresentati, effettuandone e coordinandone lo studio elaborando progetti attuativi e/o fattibilità; e) favorire la formazione imprenditoriale e professionale dei soggetti rappresentati con particolare riguardo alla migliore qualificazione delle nuove leve del lavoro; f) promuovere le sinergie economiche fra imprese tramite strumenti anche cooperativistici e consortili che possano favorire l'adeguamento delle strutture delle imprese rappresentate alle condizioni del mercato interno ed estero dei beni e dei servizi ed alle esigenze del progresso tecnico-produttivo; g) sviluppare ogni adeguata iniziativa nel campo culturale e tecnico attraverso la diffusione di apposite pubblicazioni, l'accesso ai mezzi d'informazione e l'istituzione di servizi di assistenza; h) promuovere e sviluppare utili rapporti con le organizzazioni ed istituzioni nazionali ed estere operanti nel campo di operatività dei soggetti rappresentati; i) realizzare ogni altra iniziativa volta a tutelare gli interessi della categoria; l) nei casi in cui si ravvisino interessi di carattere generale, assistere i soggetti rappresentati nei procedimenti amministrativi e giudiziari, in cui la legge prevede la facoltà della difesa personale; m) rappresentare i soggetti associati per la stipulazione di accordi collettivi nelle seguenti materie: 1) le tariffe e condizioni di trasporto in esecuzione di norme sulle tariffe obbligatorie oppure in regime di libero mercato;

2 2) esercizio del trasporto persone a mezzo autobus e autovetture noleggio con conducente, secondo norme di legge o amministrative che demandino alle Associazioni di categoria il potere di concludere accordi specifici; 3) in qualsiasi altra materia nella quale si renda necessaria, nell'interesse dei soggetti rappresentati, la conclusione di accordi collettivi. Art. 3 - L'Associazione potrà coordinarsi, federarsi, ovvero assorbire altro Organismo similare. Rapporti analoghi nazionali ed internazionali con soggetti esterni al sistema confederale potranno essere istituiti in armonia con le linee e gli obiettivi della Confartigianato. I competenti organi della Confartigianato formuleranno entro 90 giorni dalla richiesta dell'organizzazione interessata un parere vincolante su quanto previsto ai commi precedenti. La Confartigianato, potrà, altresì, promuovere le iniziative di cui ai primi due commi acquisendo in merito, il parere vincolante dei competenti organi dell'associazione. Art. 4 L Associazione con delibera del consiglio direttivo può costituire gruppi di approfondimento delle tematiche di interesse della categoria. I rispettivi referenti, individuati per particolari competenze, vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e possono entrare a far parte del Consiglio Nazionale qualora in possesso ai requisiti previsti di cui l art.6 ( sei ). Art. 5 - Presso ogni Federazione regionale e Associazione provinciale degli artigiani, aderente alla Confartigianato, è istituita a una corrispondente sezione della Confartigianato/Auto-bus Operator con una struttura organizzativa in grado di rappresentare un efficiente punto di riferimento per gli associati ed un valido coordinamento con tutti i livelli della struttura. L'attività che si svolgerà a livello provinciale dovrà necessariamente collegarsi e con il livello regionale, al quale sarà demandata una funzione di coordinamento e di collegamento con il livello nazionale. TITOLO 2 - Degli associati Art. 6 - L'Associazione è composta sul piano nazionale da tutti i gruppi provinciali della categoria, operanti nel settore trasporto persone a mezzo autobus e autovetture noleggio con conducente, ed in regola con le quote associative. I rappresentanti delle associazioni aderenti devono essere inscritti necessariamente a pena di decadenza, all albo delle imprese artigiane e svolgere l attività di trasporto persone a mezzo autobus e autovetture noleggio con conducente. Nelle provincie in cui tali Associazioni territoriali non esistano ancora, l'associazione deve promuovere gruppi territoriali, i quali - nel caso che sia successivamente costituita un'associazione territoriale aderente alla Confartigianato - saranno automaticamente inseriti nell'ambito dell'associazione stessa. Art. 7 - L'adesione all'associazione è implicita nell'atto di adesione delle Associazioni territoriali citate nell'articolo precedente alla Confartigianato. Art. 8 - Per la durata dell'adesione, valgono le modalità previste dallo Statuto dell'associazione territoriale di cui sopra. Art. 9 - L'ordinamento dell'associazione è costituito su base provinciale e regionale. Art. 10 - I gruppi aderenti a norma dell'art. 6 perdono la qualità di socio:

3 a) per recesso dall'associazione territoriale nel cui seno sono costituiti, o di quest'ultima dalla Confartigianato; b) per lo scioglimento, proprio o dell'associazione territoriale di cui sopra; c) per esclusione nei casi e con le modalità analogamente previsti dallo Statuto della Confartigianato. TITOLO 3 - Organi dell'associazione Art. 11 - Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea dei delegati; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Collegio dei Probiviri. Le cariche sociali non sono remunerate. Art. 12 - L'Assemblea è costituita dai Presidenti dei Gruppi provinciali o da loro delegato. Ogni presidente ha diritto a tanti voti quanti sono gli iscritti a livello provinciale in regola con le quote. Il Presidente dell'unione regionale di categoria o suo delegato, regolarmente eletto può rappresentare, in sede di assemblea nazionale di categoria i Presidenti dei Gruppi provinciali. I delegati e tutti gli eletti negli Organi dell'associazione devono essere esercenti attività di trasporto persone a mezzo autobus e autovetture noleggio con conducente. L'Assemblea ha i seguenti compiti e doveri: a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente, che assume anche la responsabilità della gestione amministrativa; b) tracciare le linee politiche dell'organizzazione ed emanare direttive di carattere generale nell'ambito e per il raggiungimento degli scopi sociali; c) approvare le eventuali modifiche al presente statuto con le modalità di cui all'art. 33; d) esaminare ed eventualmente approvare il rendiconto annuale ed il preventivo di spesa; e) deliberare su ogni altro argomento relativo agli scopi ed alla attività della Associazione. Art. 13 - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, di norma ogni anno o quando ne sia fatta richiesta da almeno il 51% dei componenti il Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 delle strutture provinciali aderenti. L Assemblea congressuale è convocata ogni 4 anni. L Assemblea congressuale sarà presieduta dal delegato più anziano o da altri designato dall Assemblea medesima. Art. 14 - L'Assemblea è convocata con lettera contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed ora ed indirizzata alle associazioni territoriali per i gruppi rispettivi, almeno quindici giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza, il mezzo ed il minimo termine potranno essere determinati con deliberazione del solo Presidente. Art. 15 - Di regola l'assemblea sarà convocata presso la sede dell'associazione; potrà essere scelto altro luogo da indicarsi di volta in volta nell'avviso di convocazione. Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente. Le deliberazioni di ciascuna tornata saranno contenute in verbali. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'associazione, ed il loro contenuto farà piena fede.

4 Art. 17 - L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che - direttamente o per delega - rappresentino almeno la metà più uno dei voti complessivi. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia la presenza degli aventi diritto al voto. Le votazioni sono indette dal Presidente dell'assemblea e possono avvenire a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano con prova e controprova. Il sistema di votazione sarà stabilito di volta in volta dall'assemblea con voto palese, salvo il caso in cui si tratti di elezioni di cariche sociali. Le deliberazioni sono prese, salvo il caso di cui all'art. 33, a maggioranza assoluta dei presenti. Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è costituito dai Presidenti regionali, o loro delegati, designati dai Presidenti Provinciali nell'ambito delle rispettive Unioni Regionali di categoria. Il Consiglio Direttivo è costituito inoltre dai referenti dei gruppi di approfondimento tecnico, di cui all art.4 individuati e nominati dal consiglio direttivo. Art. 19 - Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: a) collaborare con il Presidente ed attuare le decisioni della Assemblea; b) deliberare su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dalla stessa e sulle quali l'assemblea per ragioni di tempestività non può pronunciarsi; in caso di urgenza può prendere deliberazioni con effetto immediato che dovranno poi essere sottoposte, per quanto di competenza, all'approvazione della Assemblea successiva; c) nominare i rappresentanti dell'associazione presso Enti, Amministrazioni, organi, commissioni ed istituzioni di ogni genere; d) prendere iniziative per la promozione dell'attività settoriale o per lo studio o per la tutela delle categorie rappresentate anche nel campo dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici e dell'assistenza tecnica; e) prendere ogni altro provvedimento necessario alla vita e al regolare funzionamento delle strutture centrali e territoriali dell'associazione che non siano di competenza di altri organi e rientrino nelle direttive generali della Confartigianato; f) istituire sedi operative in Italia ed all'estero; g) determinare l'ammontare delle quote sociali integrative e le direttive per la riscossione e ripartizione delle medesime. Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'associazione in via ordinaria una volta ogni tre mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o ne sia richiesto dalla maggioranza dei membri il Consiglio stesso a mezzo lettera ai consiglieri almeno dieci giorni prima, salvo particolare urgenza, caso in cui la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma o fonogramma oppure telefax o via e-mail tre giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza potrà essere convocato l ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e vice Presidente e il segretario, che adotterà le necessarie decisioni. Il Consiglio Direttivo si raduna nella sede dell'associazione o in altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni persone di particolare competenza tecnica, le quali avranno diritto alla parola ma non al voto. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'adunanza, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono trascritte negli appositi verbali, che dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'associazione.

5 Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Esso delibera a maggioranza di voti dei presenti e ciascuno dei suoi componenti ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Art. 22 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione sia nei confronti di terzi che in giudizio. Il Presidente dirige e rappresenta legalmente l'associazione; dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo. Adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dai competenti organi sociali. E' di diritto Presidente del Consiglio Direttivo. Art. 23 - Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può affidare a singoli suoi componenti incarichi di carattere specifico. Art. 24 - Gli organi direttivi dell'associazione durano in carica quattro anni, ed i componenti sono tutti rieleggibili. Il Presidente non può ricoprire tale carica per più di due mandati consecutivi, salvo eccezioni approvate dalla direzione di Confartigianato o dall Assemblea/Consiglio di Auto-bus Operator. Art. 25 - La gestione amministrativa dell'associazione è controllata dal Vice Presidente con delega alla gestione amministrativa-contabile, nominato dalla Assemblea al suo interno. Il Vice presidente con delega amministrativa deve controllare l'amministrazione dei fondi sociali, deve prendere visione diretta dei documenti inerenti lo svolgimento delle operazioni sociali di natura finanziaria. Al Vice Presidente incombe di riferire all'atto del rendiconto annuale con una relazione sull attività svolta. TITOLO 4 Dei Probiviri Art. 26 - Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'assemblea, è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. Ad esso sono demandati eventuali contenziosi tra i soggetti di cui al presente Statuto e derivante dai rapporti ivi normati. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. TITOLO 5 Del Segretario Art. 27 - Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, di intesa con la Confartigianato. Il Segretario attua le deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e ne esegue le direttive. Egli interviene alle sedute dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo e ufficio di Presidenza con voto consultivo, funzionando da Segretario degli organi predetti. Il Segretario sovraintende a tutti gli uffici dell'associazione e provvede al loro funzionamento. TITOLO 6 UFFICIO DI SEGRETERIA Art. 28 L Ufficio di Segreteria è composto da funzionari particolarmente versati in specifiche materie tecniche. E nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario. La Segreteria può partecipare alle riunioni dell Assemblea, del Consiglio Direttivo su invito del Presidente. E coordinato dal Segretario Nazionale e si riunisce periodicamente per esaminare argomenti di natura tecnica.

6 TITOLO 7 Fondo sociale Art. 31 - Il fondo sociale è costituito dal contributo integrativo di categoria, dal gettito di eventuali diritti di segreteria, e da lasciti, elargizioni, benefici e proventi di altro genere. Con il fondo sociale si provvederà al finanziamento di eventuali iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo. Art. 32 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto annuale dovrà essere compilato dal Vice presidente con delega amministrativa. Il rendiconto annuale ed il preventivo di spesa saranno sottoposti all'esame ed alla approvazione della Assemblea. TITOLO 8 Modifiche allo Statuto. Scioglimento dell'associazione. Richiamo al Codice Civile. Art. 33 - Le eventuali modifiche al presente Statuto debbono essere deliberate dall'assemblea col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto. In detta occasione le funzioni di Segretario dell'assemblea saranno assicurate da un notaio. Art. 34 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto. Deliberato lo scioglimento, l'assemblea nomina un collegio di tre liquidatori e determina le direttive sulla destinazione delle attività nette patrimoniali. Art. 35 - Per quanto non è contenuto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice civile e delle leggi vigenti in materia. TITOLO 9 NORMA TRANSITORIA: Il computo di cui all art 24 si applica a valere dall anno di approvazione del presente statuto.