NOVA CANONICA ORDINATIO NICOLAITANAE BARENSI BASILICAE DATUR, IX EXPLETO SAECULO A TRANSLATIONE RELIQUIARUM SANCTI NICOLAI, EPISCOPI MYRENSIS*

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La Santa Sede IOANNES PAULUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAMCONSTITUTIO APOSTOLICANOVA CANONICA ORDINATIO NICOLAITANAE BARENSI BASILICAE DATUR, IX EXPLETO SAECULO A TRANSLATIONE RELIQUIARUM SANCTI NICOLAI, EPISCOPI MYRENSIS* A seguito delle celebrazioni del IX centenario della Traslazione delle reliquie di San Nicola da Myra a Bari (1087-1987) la Sede Apostolica considerati i mutamenti legati alle direttive del Concilio Vaticano II e le nuove prospettive di ordine pastorale della Basilica del Santo ha deciso di dare ancor maggiore impulso alla vita dell'insigne Tempio, in parte confermando, e in parte sviluppando le linee dettate nelle due precedenti Bolle Sacris in aedibus del 5 agosto 1951 e Basilicae Nicolaitanae dell'11 febbraio 1968. I La storia di 900 anni di vita offre una chiara testimonianza del ruolo che la Basilica ha avuto e continua ad avere per l'incremento del culto, nella Chiesa cattolica e in quella ortodossa, del Santo Vescovo di Myra, il cui corpo è ivi custodito. Per tanti secoli segno di fede e meta dei cristiani dell'occidente e dell'oriente, detta Basilica, affidata nel 1951 alle cure dei Frati Predicatori ed elevata nel 1968 alla dignità di Basilica Pontificia, ha goduto in questi ultimi decenni, grazie alla guida di coloro che sono stati preposti alla sua tutela, di un rinnovato fervore sotto l'aspetto liturgico, pastorale, culturale e soprattutto ecumenico. Nel periodo più recente, per le sagge e pastorali direttive della Santa Sede e del Delegato Pontificio in persona dell'arcivescovo pro-tempore di Bari, ha acquisito una particolare funzione ed importanza per la promozione delle attività ecumeniche, che configurano una specifica vocazione della Chiesa locale di Bari e di tutta la Puglia.

2 Dopo un primo periodo dedicato principalmente alla ricostruzione, al restauro e alla ristrutturazione degli edifici, i Frati Predicatori hanno dato un vigoroso impulso ai vari aspetti della vita della Basilica nell'intento di svolgere proficuamente il proprio servizio nella Chiesa locale. Particolare attenzione è stata riservata all'annuncio della Parola di Dio, alla celebrazione dell'eucaristia, alla pratica del sacramento della Penitenza, al rinnovato sviluppo e diffusione del culto del Santo. Notevole impulso è stato conferito anche alle attività culturali e in particolare agli studi nicolaiani riguardanti sia la figura e le. tradizioni del Santo, sia il suo Tempio, con raccolte documentarie, studi e pubblicazioni. Nello spirito e secondo linee tracciate dal Vaticano II, allo scopo di rafforzare la peculiare vocazione della Chiesa di Bari e delle Puglie, è stata incrementata l'attività ecumenica particolarmente tra Cattolici e Ortodossi, riservando una cordiale accoglienza ai fratelli Ortodossi e sviluppando una premurosa azione teologico-culturale : con celebrazioni liturgiche nella cappella della cripta della Basilica, riservata agli Ortodossi, con incontri di preghiera interconfessionali e con le attività dell'istituto di Teologia Ecumenica «San Nicola» e del Centro Ecumenico della Basilica. L'illustre Tempio, oltre a stabilire più stretti rapporti con le innumerevoli Chiese dedicate al Santo nel mondo, svolge oggi un importante ruolo di segno ecclesiale ecumenico, al fine di contribuire all'auspicata unione tra le Chiese dell'oriente e dell'occidente. Inserito nella Chiesa locale di Bari- Bitonto, esso assicura il costante riferimento al Vescovo, visibile principio e fondamento di unità nella sua Chiesa particolare (Cost. Lumen gentium, 23), e, insieme, alla Sede Apostolica, così da costituire un segno luminoso del dono dello Spirito del Signore. II Pertanto, perché siano continuate e sviluppate le attività che hanno determinato la rifioritura della Basilica e quindi del culto del Santo di Myra in Bari, in forza di quanto previsto dal Decreto della Sacra Congregazione Concistoriale del 6 dicembre 1919, ribadisco quanto fu disposto con la Bolla di S. S. Pio XII Sacris in aedibus del 5 agosto 1951: «La Basilica di San Nicola e gli edifici annessi sono affidati "ad nutum S. Sedis" all'ordine dei Frati Predicatori insieme con gli uffici annessi, diritti e doveri, privilegi ed obblighi di pertinenza della medesima Basilica». Il Sommo Pontefice Paolo VI nella Bolla Basilicae Nicolaitanae dell'11 febbraio 1968 ha richiamato l'impegno urgente di una sincera ed efficace unione delle forze, data l'importanza che la Basilica di San Nicola riveste per la città di Bari e, in generale, per la cattolicità, «in quanto ha contribuito in ogni tempo a dare impulso al movimento ecumenico». L'unione più stretta della Basilica alla Sede Apostolica e all'arcivescovo diocesano riceve nuova luce dalla dottrina del Concilio Ecumenico Vaticano II e dal Magistero post-conciliare. Io stesso, nel discorso rivolto ai Presuli della Regione Puglia, durante la loro visita ad limina, ho richiamato la

funzione ecumenica della Chiesa barese «per la sua posizione geografica e per la presenza delle venerate reliquie di San Nicola» (Insegnamenti IX/2 [1986] 2005). 3 In armonia con quanto premesso, l'ordinamento giuridico della Basilica di San Nicola d'ora in poi sarà regolato secondo le seguenti norme : 1. La gestione della Basilica di San Nicola, affidata all'ordine dei Frati Predicatori, sarà esercitata sotto la diretta tutela della Commissione Cardinalizia per i Pontifici Santuari di Pompei, Loreto e Bari. 2. A conferma del necessario legame tra la Basilica di San Nicola e la Chiesa locale barese, la Santa Sede prepone alla Basilica l'arcivescovo pro-tempore di Bari-Bitonto, il quale assume la funzione di Delegato Pontificio, e allo stesso attribuisce i diritti e i doveri che vengono elencati più sotto. Il Delegato Pontificio «vi sui muneris» è il legale rappresentante della Basilica di San Nicola. 3. I Frati Predicatori avranno la diretta responsabilità della conduzione pastorale, culturale ed amministrativa della Basilica e delle attività istituzionali connesse con la vita della stessa. 4. I Frati Predicatori eserciteranno tale responsabilità attenendosi alle direttive degli Organi a ciò preposti dalla Santa Sede, in armonia con gli orientamenti pastorali e la vocazione ecumenica della Chiesa di Bari-Bitonto. 5. Il Delegato Pontificio eserciterà il compito della vigilanza pastorale e del controllo amministrativo della Basilica, avvalendosi di appositi Organismi quali le condizioni di tempo e di luogo consiglieranno. 6. Il Tempio di San Nicola è sottoposto alla giurisdizione del Delegato Pontificio allo stesso modo delle Chiese parrocchiali affidate ai Religiosi. La Comunità religiosa dei Frati Predicatori gode dell'esenzione anche dal Delegato Pontificio secondo le norme del diritto comune. 7. Il Rettore della Basilica è il Priore della comunità religiosa dei Frati Predicatori, costituita per il servizio della Basilica stessa ; egli è designato a norma delle Costituzioni del proprio Ordine e presentato alla Santa Sede, per la prima nomina, dal Maestro Generale dell'ordine. 8. Il Rettore, nominato dalla Santa Sede, viene immesso nell'ufficio dal Delegato Pontificio con rito pubblico. 9. Quando l'ufficio del Rettore è vacante, oppure il Rettore è assente per qualsiasi motivo, i suoi diritti e doveri sono assunti da chi ne fa le veci nel governo della Comunità dei Frati Predicatori annessa alla Basilica.

10. Spetta alla Santa Sede : 4 a) confermare ed immettere nella carica il Rettore della Basilica, presentato dal Maestro Generale dei Frati Predicatori ; b) vigilare, per mezzo del suo Delegato, sulla amministrazione dei beni temporali, sia mobili che immobili, del tempio di San Nicola, e circa gli oneri delle pie fondazioni e l'uso delle donazioni e delle offerte ; c) ricevere annualmente le relazioni della vita religiosa e dello stato economico e patrimoniale della Basilica ; d) nominare, quando la Sede Metropolitana è vacante, il Vicario della stessa Basilica, e concedere a lui i necessari ed opportuni poteri. Spetta al Delegato Pontificio : a) inserire l'attività della Basilica nella pastorale della Chiesa locale ; b) promuovere in Basilica le iniziative di ordine pastorale e culturale che ritiene opportune, in collaborazione con il Rettore e la Comunità dei Frati Predicatori ; c) nominare suo procuratore legale il Rettore della stessa Basilica per gli atti di ordinaria amministrazione ; d) chiedere alla Santa Sede le prescritte autorizzazioni per gli atti di straordinaria amministrazione proposti dal Rettore della Basilica ; e) presiedere gli Organismi di vigilanza e controllo di cui al n. 5, e curare i rapporti con gli Organismi della Santa Sede preposti alla Basilica, nel rispetto dell'autonoma gestione affidata all'ordine dei Frati Predicatori ; f) trasmettere alla Santa Sede le relazioni sue e del Rettore concernenti tutti gli aspetti della vita della Basilica; g) approvare i programmi dei festeggiamenti ordinari e straordinari in onore di San Nicola. 12. Spetta al Rettore della Basilica : a) la facoltà ordinaria di assistere e delegare alla celebrazione dei matrimoni, con l'obbligo di trasmettere gli atti al Parroco della Cattedrale, nonché la facoltà di ascoltare le confessioni e

delegare altri all'esercizio del sacramento della penitenza; 5 b) designare i Comitati, sia ordinari che straordinari, dei festeggiamenti in onore di San Nicola, e sottoporli all'approvazione del Delegato Pontificio; e presiedere inoltre detti Comitati a norma dei regolamenti speciali approvati dal Delegato stesso; c) promuovere in Basilica celebrazioni straordinarie invitando, col consenso almeno presunto del Delegato Pontificio, uno o più Vescovi ; d) inviare ogni anno al Delegato Pontificio, entro il mese di novembre il bilancio di previsione economica, ed entro il mese del successivo febbraio il bilancio consuntivo, debitamente approvati dal consiglio di amministrazione conventuale; e) trasmettere al Delegato Pontificio ogni tre anni la relazione circa le modalità del culto e dell'attività pastorale della Basilica, nonché circa lo stato degli edifici; f) mettere a disposizione del Delegato Pontificio tutta la documentazione necessaria, perché egli possa assolvere al proprio ufficio di vigilanza e controllo. Tutto quanto è stabilito nella presente Costituzione, ordino che abbia pieno valore, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se degna di speciale menzione. Dato a Roma, presso San Pietro, l'8 maggio dell'anno 1989, undicesimo di pontificato. IOANNES PAULUS PP. II *A.A.S., vol. LXXXIII (1991), n. 1, pp. 8-12 Copyright 1989 - Libreria Editrice Vaticana Copyright - Libreria Editrice Vaticana