Notifica per pubblici proclami giusta ordinanza TAR Lazio Roma. Sezione II ter n del

Documenti analoghi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2017, proposto da:

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2017, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8777 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 748 del 2005, proposto da:

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer. Indietro Pubblicato il 01/09/2017

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

ha pronunciato la presente

N /2016 REG.RIC. file:///volumes/serverdati/datiserver/st_docs/cp007/c... log. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9608 del 2012, proposto da:

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente SENTENZA

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

Autore: sentenza In: Magistratura amministrativa REPUBBLICA ITALIANA. Disp. n. 337/2006 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. 4475/06

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2013, proposto da:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività lavorativa la permanenza nel territorio.

contro e con l'intervento di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 190 del 2017, proposto da:

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Avviso R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.

N /2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

N /2013 REG.PROV.CAU. N /2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Giunta Regionale della Campania

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA

Transcript:

Notifica per pubblici proclami giusta ordinanza TAR Lazio Roma Sezione II ter n. 2375 del 17.5.2017 I sottoscritti avv.ti prof. Italo Spagnuolo Vigorita (SPGTLI61E07F839H) fax 081/7691127; avvitalo.spagnuolovigorita@pecavvocatiisernia.it e avv. Fabio Altamura (LTMFBA74S21F8390) pec fabioaltamura@avvocatinapoli.legalmail.it quali difensori costituiti del sig. Pietro Migliaccio e della società cooperativa di lavoro Il Fungo nel ricorso n.r.g. 1283/2017 pendente innanzi al TAR Lazio Roma Sezione II Premesso che Con l ordinanza collegiale di cui all epigrafe il TAR ha autorizzato questa difesa alla notifica del gravame per pubblici proclami nei confronti degli ulteriori soggetti controinteressati mediante pubblicazione dell avviso sul sito web dell amministrazione, il quale dovrà contenere le seguenti informazioni: a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi del principale provvedimento impugnato; e) l indicazione dei nominativi dei controinteressati;

f) il testo integrale dell ordinanza collegiale. Tanto premesso, in adempimento alle disposizioni di cui alla citata ordinanza, i sottoscritti difensori provvedono con il presente atto alla integrazione del contraddittorio con pubblicazione del presente avviso sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, rendendo le informazioni richieste dal provvedimento collegiale: a) l Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione II ter; b) il numero di registro generale del procedimento è r.g. 1283/2017; c) i ricorrenti sono: il sig. Pietro Migliaccio (C.F.MGLPTR62H23D702M) e la società cooperativa di lavoro Il Fungo (C.F./P.I. 07481660632); d) oggetto del ricorso introduttivo è l impugnazione del provvedimento di cui alla nota Direzione Generale della Pesca Marittima e dell Acquacoltura prot. 0016309/2016 con cui è stata respinta la richiesta di assegnazione della quota di tonno

rosso in favore del ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale; e) i soggetti controinteressati corrispondenti nelle generalità ai soggetti proprietari di imbarcazioni autorizzate alla pesca con attrezzo a circuizione e con attrezzo a palangaro di cui agli allegati a) e b) del decreto ministeriale 7/4/2017 Campagna di pesca tonno rosso anno 2017 (oggetto di impugnativa per motivi aggiunti) sono: Sistema a circuizione: Euro Pesca Cetara s.r.l., Corso Garibaldi n. 42, 84010 Cetara (SA) imbarcazione Angela Madre; n. iscrizione ITA000026347; Azzurra Pesca s.r.l., Via Varese n. 4, 93012 Gela imbarcazione Angelo Catania; n. iscrizione ITA000024580 Testa Giuseppe E C. s.n.c., Via De Caro n. 65, 95100 Catania (CT) imbarcazione Atlante; n. iscrizione ITA000025543; Pappalardo Salvatore Aniello, C.so Garibaldi n. 42, 84010 Cetara (SA)- imbarcazione Genevieve Prima; n. iscrizione ITA000026063;

Giuseppe Padre II s.r.l., Via Francesco Ciampa s.n.c., 80063 Piano di Sorrento (SA)- imbarcazione Giuseppe Padre II; n. iscrizione ITA000025551; Pesca Novella Società di Armamento, Vicolo Guaimaro 4 n. 16, 84100 Salerno (SA) imbarcazione Lucia Madre; n. iscrizione ITA0000126649; Consiglio Pesca Società di Armamento, Via Ligea n. 36, 94100 Salerno (SA) imbarcazione Madonna di Fatima; n. iscrizione ITA000013581; DE.MO. Pesca di Pasquale Della Monica &C.s.a.s., Via Campinola n. 1, 84010 Cetara (SA) imbarcazione Maria Antonietta; n. iscrizione ITA000008914; Tonno Rosso di Gallo Ferdinando & F.lli s.n.c., Via Indipendenza, 38, 84100 Salerno imbarcazione Maria Grazia; n. iscrizione ITA000026549; G. & C. s.r.l., Corso Argentina n. 5, 92027 Licata (AG) imbarcazione Michelangelo; n. iscrizione ITA000026364; Pescatori San Pietro Apostolo società a responsabilità limitata, Corso Garibaldi n. 37, 84010 Cetara (SA) imbarcazione Sparviero Uno; n. iscrizione ITA000013794;

Soc. Coop. Pescatori La Tonnara a r.l., Corso Umberto I n. 10, 84010 Cetara (SA) imbarcazione Vergine del Rosario; n. iscrizione ITA000013797. Sistema Palangaro: Armamento Rallo s.n.c. di Rallo Giacomo E C., Via IV Aprile n. 16, 91028 Marsala (TP) -imbarcazione: Alfiere; n. iscrizione ITA000018697; Puglisi Venerando, Via Sabotino n. 15, 95024 Acireale (CT) imbarcazione Calypso; n. iscrizione ITA000018876; Medusa & C. s.n.c., Via Massimo D Azeglio n. 41, 91028 Marsala (TP) imbarcazione Delfino II; n. iscrizione ITA000018101; Papiro Giuseppe & C. s.n.c., C/da Amabilina n. 940, 91028 Marsala (TP) imbarcazione Delia Assunta; n. iscrizione ITA000016212; Trono Matteo e Gerardi Antonietta s.n.c., Via Simone Marino n. 15, 91028 Marsala (TP) imbarcazione Emanuel; n. iscrizione ITA000016193; Di Girolamo & Gusmano s.n.c., Via Corsica n. 28, 91025 Marsala (TP) imbarcazione: Enza Paola; n. iscrizione ITA000016103;

F.lli Puglisi di Puglisi Salvatore & Francesco s.n.c., Via Sabotino n. 17/A, 95024 Acireale (CT) imbarcazione: Esmeralda; n. iscrizione ITA000026829; Puccio Salvatore Pietro, via G. Falcone n. 11, 91025 Marsala (TP) imbarcazione Francesco I; n. iscrizione ITA000024775; Benvenuto Antonino, Via Gorizia n. 32, 95024 Acireale (CT) imbarcazione ASIA; n. iscrizione ITA000024600; Patti Rosario, Via Chiesa n. 23, 95024 Acireale (CT) imbarcazione ASIA; n. iscrizione ITA000026885; B.N.B. di Giacalone Ignazio E C., Via S. Bilardello n. 130, 91027 Marsala (TP) imbarcazione Leonardo Padre; n. iscrizione ITA000016130; Armamento Li Causi s.n.c., Piazza Piemonte e Lombardo n. 25/A, 91028 Marsala (TP) imbarcazione Maria; n. iscrizione ITA000026937; Brignone Giuseppe Sergio, Via Corsica n. 19, 91028 Marsala (TP) imbarcazione Maria Madre; n. iscrizione ITA000027451; Armamento Li Causi s.n.c., Piazza Piemonte e Lombardo n. 25/A, 91028 Marsala (TP); imbarcazione Mario LC; n. iscrizione ITA000028046;

F.lli Lodato di Salvatore Lodato E C.s.n.c., Via G. Donizetti n. 16, 91020 Petrosino (TP)- imbarcazione Moby Dick; n. iscrizione ITA000025285; Puglisi Salvatore, Via D Amico n. 10, 95024 Acireale (CT) imbarcazione Nettuno; n. iscrizione ITA000019847; Pepito Pesca s.r.l., Via Molo Bengasi n. 20, 89900 Vibo Valentia (VV) imbarcazione Nettuno; n. iscrizione ITA000003447; Armamento Mezzapelle e Pizzolato s.n.c., Via M. Angileri n. 121, 91020 Petrosino (TP)- imbarcazione Nuova stella del mare; n. iscrizione ITA000016161; Papiro Salvatore & C., Via San Domenico Savio n. 32, 91028 Marsala (TP) imbarcazione Nuovo Biagio Padre; n. iscrizione ITA000016202; Soc. Coop. Di Pescatori della Riviera Jonica a r.l., Via Magenta Pal. della Pesca S.N., 98026 Nizza di Sicilia (ME) imbarcazione Odissea II; n. iscrizione ITA000025282; Rallo Pietro E C. s.n.c., Via Volturno n. 18, 91026 Marsala (TP) imbarcazione Principe Rinaldo; n. iscrizione ITA000016118;

Red Fish s.r.l., Via Nazionale per Catania n. 149, 95024 Acireale (TP) imbarcazione Red Fish; n. iscrizione ITA000027163; Sagittario s.r.l. Piazza Piemonte e Lombardo 25/A-91028 Marsala (TP) imbarcazione Sagittario; n. iscrizione ITA000025601; Fiorino Paolo, Via Armando Diaz n. 107, 91028 Marsala (TP) imbarcazione Sarago; n. iscrizione ITA000016198; Gaudenzi Antonio Raganati, Strada Nazionale Adriatica Nord n. 103/A (61032 Fano (PU) imbarcazione Tartan; n. iscrizione ITA000019388; Acquamed s.r.l., Via Vallone n. 1, 84010 Cetara (SA) imbarcazione Vergine del Rosario; n. iscrizione ITA000026143 Caruso Domenico, Via Eschilo s.n.c., 96013 Carlentini (SR) imbarcazione Vittoria Prima; n. iscrizione ITA000027130; Rallo Angelo &Vincenzo s.n.c. via S. L Africano 27,91028 Marsala (TP)- imbarcazione Destriero; n. iscrizione ITA000028871; Gusmano Giuseppe& C. snc, via Corsica 22, 91025 Marsala (TP);

imbarcazione Lucia; n. iscrizione ITA000027244; Euromar di Ganesio Pietro & C. snc, via Dietro Chiesa n. 46, 95026 Acicastello (CT);imbarcazione Asia; n. iscrizione ITA000029339. f) Il testo integrale dell ordinanza collegiale n. 2375/2017 è il seguente: REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2017, proposto da: Pietro Migliaccio, Società Cooperativa di Lavoro "Il Fungo", rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Altamura, Italo Spagnuolo Vigorita, con domicilio eletto presso lo studio avv.fabio Altamura in Roma, via Cicerone, n.60; contro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'acquacoltura, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatura

Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Euro Pesca Cetara S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Romano, Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Alberto Romano in Roma, v.le XXI Aprile n. 11; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con cui è stata respinta la richiesta di assegnazione della quota di tonno rosso, di cui alla nota prot. n.0016309/16, successivamente comunicato nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Euro Pesca Cetara S.r.l. e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2017 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti,

come specificato nel verbale; Considerato che il ricorso in esame per la complessità delle questioni di diritto poste dal presente giudizio, anche alla luce delle novità introdotte dal Reg. UE n.2016/1627, non si presta alla cognizione sommaria del giudizio cautelare bensì necessita del dovuto approfondimento proprio della sede di merito; Considerato che l interesse azionato dai ricorrenti può trovare soddisfazione con la celere fissazione del merito, su istanza di prelievo motivata a cura della parte più sollecita; Considerato che parte ricorrente ha insistito per essere autorizzata alla notifica del gravame per pubblici proclami nei confronti degli ulteriori soggetti controinteressati e che, nel caso all esame, in relazione alla natura della controversia e al numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare tale notificazione mediante pubblicazione dell avviso sul sito web dell Amministrazione, il quale dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi del principale provvedimento impugnato; e) l indicazione dei nominativi dei controinteressati; g) il testo integrale della presente ordinanza;

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia pubblicato nel termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e depositare, presso la segreteria del Tribunale adito, la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (45 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale; Le spese della presente fase cautelare per la particolarità della controversia possono compensarsi tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) così dispone: - respinge la suindicata domanda cautelare; - ordina alla parte ricorrente di provvedere all integrazione del contraddittorio nei sensi, modalità e termini di cui in motivazione, con l avvertenza che i termini di notifica e deposito degli atti sono perentori a pena di decadenza; -compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne

comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Rotondo, Presidente FF Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore Maria Laura Maddalena, Consigliere Si segnala che il presente avviso non dovrà essere rimosso dal sito web dell amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sul ricorso in oggetto. (R.G. 1283/17). Si allegano in copia il ricorso e l ordinanza collegiale, il ricorso per motivi aggiunti. Roma, 12 giugno 2017 Avv. Fabio Altamura Avv. prof. Italo Spagnuolo Vigorita