MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI CEFALÙ C.A.P. 90015 (Provincia Regionale di Palermo) Settore Protezione Civile Regolamento comunale sulla modalità d impiego dei fuochi controllati in agricoltura e per la prevenzione degli incendi (Art. 40 comma 4 bis, L.R. 6.4.1996 n. 16 Decreto Presidenziale 4 giugno 2008, D.Lvo n. 205, del 03/12/2010 e dal Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014) Pagina 1 di 6
Art. 1 Durante il periodo a rischio di incendio boschivo, compreso fra il 15 giugno ed il 15 ottobre di ogni anno, è assolutamente vietato nei boschi e ad una distanza non inferiore a duecento (200) metri dai margini esterni, nei terreni cespugliati e nelle aree protette: - Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; - Usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace; - Fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco di incendio; - Bruciare nei terreni agricoli, materiale agricolo e forestale proveniente da sfalci, potature e ripuliture in loco. Fermo restando l applicazione delle sanzioni penali, di cui agli Artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, nelle aree e nei periodi a rischio incendio boschivo (15 giugno 15 Ottobre) nel caso di violazione alle disposizioni del presente articolo, ai trasgressori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 ad 10.329,00 (art. 10, comma 6, Legge 21.11.2000, n. 353). Nel periodo compreso fra il 16 ottobre e il 14 giugno di ogni anno le attività di cui sopra devono effettuarsi ad una distanza non inferiore a duecento (200) metri dai margini esterni dei boschi e delle aree protette. Per le violazioni commesse nel periodo 16 ottobre-14 giugno, nelle aree di cui sopra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 51,00 a 516,00 prevista, prevista dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del sindaco. Qualora a seguito delle suddette violazione ne sia seguito danno al bosco si applica, altresì, la sanzione prevista dall Art. 26 del R. D. Lgs. 20 dicembre 1923, n. 3267. Art. 2 A coloro che per comprovati motivi sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere, con le necessarie cautele, il fuoco per il riscaldamento o la cottura delle vivande con l obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. Nelle aree attrezzate il fuoco può essere acceso solo negli spazi all uopo destinati. Art. 3 Tutti i proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo, godono di terreni ricadenti all interno del territorio comunale, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, dovranno provvedere al taglio delle siepi vive, alla pulitura ed eliminazione delle sterpaglie, erbacce, rami e vegetazione secca in genere, in prossimità di fabbricati, strade e/o stradelle private o realizzare lungo tutti i confini del fondo una Pagina 2 di 6
fascia parafuoco di larghezza non inferiore a metri lineari 10, con esclusione delle zone di pertinenza degli Enti pubblici proprietari delle strade che si dovranno fare carico della loro pulitura. I proprietari dei fondi dovranno, altresì, provvedere alla potatura degli alberi ricadenti nel terreno di loro pertinenza, per impedire che i rami si riversino sulla pubblica strada arrecando nocumento alla sicurezza della circolazione e alla incolumità pubblica. Detti proprietari saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone o cose. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate, dai cigli delle strada e dalla fascia parafuoco e depositati, all interno della proprietà ad una distanza di sicurezza non inferiore a metri 20 (venti) da dette aree. Art.4 Per i terreni che si trovino in condizioni di accentuato degrado a abbandono a causa della presenza di fitta vegetazione infestante e secca, tale da costituire serio pericolo per la propagazione di incendi, l amministrazione comunale, di concerto con il Corpo Forestale o con le altre Forze di Polizia, procederà ad effettuare apposito sopralluogo. Il Sindaco, se del caso, diffiderà i proprietari, affittuari, o coloro che, a qualsiasi titolo, godono di tali terreni ad eseguire i lavori di ripulitura dell intero fondo o la realizzazione di una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a metri dieci (10), lungo tutto il confine, fissando, con la medesima diffida, un termine perentorio non superiore a 15 giorni per provvedervi. In caso di inottemperanza e a seguito d ulteriore sopralluogo, le Forze di Polizia commineranno nei confronti del trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria da 10,00 a 103,00, per ogni cento (100) metri lineari o frazione inferiore di fascia parafuoco non realizzata, ai sensi dell Art. 42, comma 2, L. R. 6 aprile 1996, n. 16. La Art. 5 Il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature, o ripulitura in loco, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l ambiente né mettono in pericolo la salute umana possono essere smaltiti, ai sensi dell Art. 256-bis, comma 6-bis, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso la combustione, in piccoli cumuli, sul luogo di produzione stesso, in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro(1). Durante tutte le fasi dell attività di combustione dei residui vegetali e fino all avvenuto spegnimento del fuoco, è fatto divieto assoluto di abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci. Pagina 3 di 6
La combustione deve essere effettuata avendo cura di isolare il sito di incenerimento tramite una fascia libera da residui vegetali limitando l altezza e l ampiezza della fiamma. E vietata l accensione di più fuochi contemporanei nello stesso fondo agricolo. In caso di incendio i responsabili saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma variabile da 51,00 a 258,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, ai sensi dell Art. 40, comma 3, L. R. 6 aprile 1996, n. 16. La (1) Lo stero è un unità di misura di volume, equivalente ad un metro cubo vuoto per pieno. Art. 6 La combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature, o ripulitura in loco deve svolgersi in giornate con assenza di vento ed avendo prontamente utilizzabili idonei strumenti adatti allo spegnimento dei potenziali incendi. Si precisa che nel periodo compreso tra l 1 maggio ed il 14 giugno le operazioni di combustione controllata devono essere effettuate entro e non oltre le ore 8,00 del mattino. Rimane comunque sempre vietata la combustione di materiale o sostanze diverse dai residui vegetali di cui al presente articolo. Art. 7 I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione e/o impianto agricolo dovranno realizzare intorno alle costruzioni ed impianti una fascia parafuoco, sgombra completamente da foglie, rami, sterpi, etc, non inferiore a metri 10 (dieci). Per le violazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10,00 a 103,00 per ogni cento (100) metri lineari o frazione inferiore di fascia parafuoco non realizzata, ai sensi dell Art. 42, comma 2, L. R. 6 aprile 1996, n. 16. La Art. 8 Le scarpate o le banchine delle strade pubbliche, private e delle linee ferrate dovranno essere ripulite dalle sterpaglie e dalla vegetazione secca in genere per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi a cure degli Enti proprietari delle strade, delle linee ferrate e dei privati cittadini. Per le violazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10,00 a 103,00 per ogni cento (100) metri lineari o frazione inferiore di Pagina 4 di 6
scarpata o banchina non ripulita, ai sensi dell Art. 42, comma 2, L. R. 6 aprile 1996, n. 16. La Art. 9 Al fine di salvaguardare il patrimonio boschivo comunale dagli incendi, è fatto obbligo ai proprietari o possessori di boschi impiantati, ricostituiti e/o gestiti anche con fondi pubblici di realizzare e mantenere efficienti, entro il 15 giugno di ogni anno, le fasce o viali parafuoco lungo il perimetro del bosco, nonché di effettuare le periodiche ripuliture delle scarpate, delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate. I viali parafuoco dovranno avere adeguata larghezza in funzione dell orografia e all altezza delle piante, in ogni caso, tali viali non possono essere inferiori a quindici (15) metri. Per le violazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10,00 A 103,00, per ogni cento (100) metri lineari o frazione inferiore di fascia parafuoco non realizzata, ai sensi dell Art. 42, comma 2, L. R. 6 aprile 1996, n. 16. La Art. 10 All atto della semina negli appezzamenti di grande estensione, per quanto possibile, dovranno essere predisposte ogni 200 (duecento) metri, in direzione ortogonale alla linea di semina delle fasce completamente prive di vegetazione per un ampiezza minima di quindici (15) metri. Art. 11 I conducenti di automezzi dovranno evitare le fermate del mezzo a caldo in prossimità dei luoghi ove sono presenti accumuli di materiale vegetale secco o di altro materiale infiammabile che possa determinare l innesco e lo sviluppo di un incendio. Art. 12 I comandi militari, durante il corso di esercitazioni, campo e tiri dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi. Art.13 Dai divieti del presente regolamento sono esclusi i fuochi di artificio e ogni altra operazione che come tali necessitano di specifiche autorizzazioni amministrative e/o di Pubblica Sicurezza. Pagina 5 di 6
Art. 14 Chiunque avvisti un incendio o tema che possa propagarsi per particolari condizioni meteorologiche favorevoli, nel rispetto della normativa regionale vigente, è obbligato a darne tempestivo avviso al Distaccamento Forestale di Lascari (Tel. 0921/911326) o al Servizio Antincendio Boschivo Regionale mediante il numero verde 1515, ai Vigili del Fuoco, componendo il numero 115, al Comando Stazione Carabinieri chiamando il numero 112, al Commissariato di P.S. mediante il numero 113 e all Ufficio Comunale di Protezione Civile chiamando il numero 0921/923981. Art. 15 Gli Uffici e gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale della Regione Siciliana e la Polizia Municipale sono incaricati dell esecuzione del presente Regolamento. Le sanzioni amministrative previste nel presente Regolamento si applicheranno con le procedure e modalità previste della legge 24 novembre 1981, n. 689. Pagina 6 di 6