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-CONTRATTO DI LOCAZIONE - Tra Il Consorzio Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone_con sede in Montevecchia Via Cascina Butto 1 C.F.94003030130, in persona del _Dr. Michele Cereda, nato a Monza (MB) il 01,11,1962, nella sua qualità di direttore, munito dei necessari poteri, (di seguito la LOCATRICE ) da una parte - ; e NGI S.P.A. con sede in Settimo Milanese (MI), Via Darwin, n. 85 - C.F. e P.IVA 02487230126 -, in persona del sig. Luca Spada, nella sua qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri, (di seguito la CONDUTTRICE ), - dall altra una parte -; di seguito le Parti quando indicati congiuntamente; Premesso che: 1) la LOCATRICE ha la proprietà e/o disponibilità di beni mobili e/o immobili, idonei per l installazione e l esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche (di seguito la Porzione d Immobile ); 2) la CONDUTTRICE è una società operante in territorio italiano nel settore delle telecomunicazioni; Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art.1- Premesse ed allegati 1.1 L intestazione, le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito il Contratto ). Art.2 - Oggetto 2.1 La LOCATRICE, come sopra rappresentata, concede alla Pagina 1 di 7

CONDUTTRICE, che, come sopra rappresentata, accetta, di ospitare nella Porzione d Immobile sita nel Comune di Montevecchia (LC), in via Cascina Butto 1 catastalmente censita al Catasto Fabbricati di Montevecchia, Fg.9 Particella 514 sub 701 rendita catastale 2926,44 le apparecchiature/impianti finalizzati alla ricetrasmissione dati e/o segnali radioelettrici in generale. Il tutto come individuato nell Allegato Grafico Sub. A, che sottoscritto dalle Parti, si allega al presente Contratto. Art.3 Durata del Contratto 3.1 La durata del presente Contratto è concordata e stabilita tra le Parti in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di rilascio dei permessi; evento che la CONDUTTRICE comunicherà alla LOCATRICE mediante lettera raccomandata a.r. 3.2 Il Contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni, e così di seguito, salvo che una delle Parti dia all altra disdetta con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata a.r. 3.3 Nel corso della decorrenza del Contratto, la LOCATRICE consente che la CONDUTTRICE possa recedere anticipatamente in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata a.r. Art.4 - Corrispettivo 4.1 A partire dalla data di decorrenza del contratto, stabilita secondo le modalità di cui al precedente Art. 3.1, è stabilito un contributo/rimborso spese determinato in Euro 2.000,00 (duemila/00) in ragione d'anno; 4.2 Viene altresì stabilito che a partire dalla data di decorrenza del contratto, stabilita secondo le modalità di cui al precedente Art. 3.1, per tutta la durata Pagina 2 di 7

del Contratto stesso, il corrispettivo di cui al precedente Art. 4.1 sarà integrato con l erogazione di tre connessioni gratuite da 6 MB/2M flat 4.3 L importo di cui all Art. 4.1, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario in un unica soluzione annuale anticipata, e sarà accreditato sul conto corrente indicato dalla LOCATRICE entro i primi 30 (trenta) giorni del periodo di competenza. Art.5 Uso della Porzione di Immobile concessa in locazione 5.1 LA CONDUTTRICE, avrà facoltà di presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all installazione ed al mantenimento degli Impianti. Art.6 - Obblighi e responsabilità delle Parti 6.1 La CONDUTTRICE risponderà per i danni arrecati a beni di proprietà e/o disponibilità della LOCATRICE in occasione delle attività di installazione, mantenimento e manutenzione degli Impianti della CONDUTTRICE stessa. 6.2 La LOCATRICE non risponderà per i danni derivanti da caso fortuito, incendio, calamità naturali e/o forza maggiore e dall'interruzione dell erogazione di energia elettrica determinata da sovratensione. Art.7 - Accesso alla Porzione di Immobile 7.1 La CONDUTTRICE potrà accedere alla Porzione di Immobile locata, ove ospitati i propri Impianti, alla presenza di personale della LOCATRICE, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da esse incaricato e dei mezzi necessari per l espletamento della propria attività. Resta inteso che la CONDUTTRICE, al fine di consentire alla LOCATRICE la pianificazione delle attività del proprio personale, si impegna a preavvisare a mezzo e - mail (info@parcocurone.it) la LOCATRICE stessa almeno 48 Pagina 3 di 7

(quarantotto) h prima del momento in cui intenderà accedere alla Porzione d immobile per l espletamento della propria attività. In ogni caso, non sarà consentito l accesso alla porzione d Immobile in occasione dei giorni festivi e durante le ore notturne; l accesso alla porzione d Immobile, compatibilmente con la disponibilità del personale della LOCATRICE, avverrà nell arco di tempo compreso tra te 8,30 e le 17,00. Resta inteso che la LOCATRICE non risponderà per i danni subiti dagli impianti della LOCATRICE a causa del mancato accesso alla porzione d Immobile nei giorni festivi e durante le ore notturne. La LOCATRICE si renderà in ogni caso disponibile a collaborare con la CONDUTTRICE, compatibilmente con la disponibilità del personale della LOCATRICE, al fine di ridurre i tempi tecnici di accesso alla porzione d immobile in tutte le circostanze in cui sia necessario garantire la continuità del pubblico servizio. Art.8 Risoluzione di diritto del Contratto 8.1 Il presente Contratto di locazione, si intenderà, in ogni caso, risolto di diritto, ai sensi dell art. 1456 C.C., nel caso in cui: A) qualsiasi competente Autorità vieti alla CONDUTTRICE di irradiare qualsiasi segnale della Porzione di Immobile interessata; B) perdita da parte della CONDUTTRICE del diritto e/o delle autorizzazioni necessarie all utilizzo della frequenza assegnata. Art.9 Spese e registrazione 9.1 La registrazione del presente Contratto avverrà a cura e spese della CONDUTTRICE. Art.10 Elezione di domicilio Pagina 4 di 7

10.1 Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto le Parti eleggono domicilio: la LOCATRICE: Montevecchia (LC) - Cascina Butto n. 1 la CONDUTTRICE: Settimo Milanese (MI), Via Darwin, n. 85 10.2 Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo non avranno alcun valore. Art. 11 Foro Competente 11.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto di Locazione, comprese quelle inerenti la validità, l interpretazione, l esecuzione e/o la risoluzione, sarà competente il Foro di Lecco. Letto confermato e sottoscritto. Settimo Milanese, Allegati: Grafico Sub A La LOCATRICE La CONDUTTRICE Consorzio di Gestione Parco Regionale di Montevecchia e Valle dle Curone Il Direttore - Dr. Michele Cereda Pagina 5 di 7

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 1342 del Cod. Civ. le parti dichiarano di approvare ed accettare specificatamente le clausole di cui agli Artt.: Art. 2 (Oggetto); Art. 3 (Durata del Contratto); Art. 4 (Corrispettivo); Art. 5 (Uso della porzione di Porzione di Immobile concessa in locazione); Art. 6 (Obblighi e responsabilità delle Parti); Art. 7 (Accesso alla Porzione di Immobile) Art. 8 (Risoluzione di diritto del Contratto); Art. 9 (Spese e registrazione); Art. 10 (Elezione di domicilio); Art.11 Foro Competente Letto, confermato e sottoscritto. Settimo Milanese, La LOCATRICE La CONDUTTRICE Consorzio di Gestione Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone Il Direttore - Dr. Michele Cereda Pagina 6 di 7

GRAFICO A Il presente grafico è parte integrante al contratto stipulato in data. Postazione Codice Postazione Tecnologia Sistemi wireless R-LAN 5, GHz Opzioni 5 6 7-17 18 GHz Apparati - n. 4 Pannelli da 50x35 cm. - n. 1 Parabola da 30 cm. - n. 1 gruppo continuità UPS - n. 1 Armadio rack 19 Pagina 7 di 7