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ORIGINALE Deliberazione N 40 DEL 16.07.2013 COMUNE DI SARTEANO PROVINCIA DI SIENA Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza ORDINARIA del Consiglio Comunale convocazione - seduta del 16.07.2013 Oggetto REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IRPEF.- L anno duemilatredici addì sedici del mese di luglio alle ore 21,00 nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio. Eseguito l appello, risultano: Presenti Assenti 1 Landi Francesco Sindaco X 2 Nocchi Mattia Consigliere X 3 Morgantini Alessandro Consigliere X 4 Morciano Chiara Consigliere X 5 Del Buono Mirco Consigliere X 6 Costantini Marco Consigliere X 7 Losi Simonetta Consigliere X 8 Rossi Caterina Consigliere X Assiste alla seduta la Dr.ssa Emanuela Rondoni, Segretario del Comune. TOTALE 6 2 Il Sig. Landi Francesco nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull oggetto sopraindicato, compreso nell odierna adunanza. Sono altresì presenti, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, i Sig.ri, Crociani Mauro, Gandini Luisa e Nardi Daniela, AssentI: == Si dà atto che al momento della sua discussione sono altresì presenti i seguenti Consiglieri, entrati in corso di seduta successivamente all appello:. Si sono invece assentati : Sig. Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto: che sulla proposta oggetto della presente deliberazione è stato acquisito, così come allegato, il parere: [x] del responsabile dei Servizi Finanziari [ ] del responsabile dei Servizi alla Persona, Cultura e Politiche del Turismo [ ] del responsabile dell Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici [ ] del responsabile dell Ufficio Tecnico Servizio Edilizia Privata e Urbanistica [ ] del responsabile del Settore Affari Generali [ ] del responsabile del Servizio di Polizia Municipale; che non occorre al riguardo l acquisizione dei pareri tecnico e di regolarità contabile in quanto la deliberazione costituisce atto di mero indirizzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE Visti: - l art. 1 del d.lgs 360/1998 con cui si consente ai comuni di istituire una addizionale pari allo 0 2 % da applicarsi unitamente all imposta sulle persone fisiche; - l articolo 1,comma 142, lett. B), della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l anno 2007) in tema di addizionale Comunale all IRPEF che consente ai comuni, con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97, di disporre la variazione della aliquota di compartecipazione al IRPEF prevedendo la possibilità di aumentarla fino ad un limite pari al 0,8%; Dato atto che negli ultimi anni il potere dei comuni di istituire ed aumentare la predetta addizionale è stato sospeso o comunque parzialmente bloccato e che l art 11 del D.L. n. 138/2011 ha fatto cadere questo limite di modo che i comuni possano tornare a gestire l imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0 8%, senza alcun limite alla possibilità di incremento ; Richiamati: - il comma 11 del D.L 138/2011 in cui si ribadisce che Per assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale ; - il comma 11 del D.L 138/2011 nella parte in cui dispone che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo ; Tenuto presente che il cosiddetto decreto Monti salva Italia ha previsto una forte riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni, ponendo pertanto l esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento anche per le spese a carattere corrente ; Dato atto altresì che in questi anni è stata posta in essere una incessante attività tesa alla lotta all evasione fiscale e che è intendimento dell amministrazione comunale procedere in modo da implementare ulteriormente tale attività e garantire così una più equa distribuzione del carico fiscale fra i cittadini; Preso atto della deliberazione G. C. n. 21 del 29.03.2012 con la quale era stata confermata in 0,3 punti percentuali l aliquota di compartecipazione all IRPEF; Esaminata l opportunità di deliberare un aumento dell aliquota dell addizionale IRPEF per i redditi più alti in modo da assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa che saranno meglio specificati nella relazione previsionale e programmatica da approvare unitamente al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013; Ritenuto opportuno : - per ragioni di utilità ed equità sociale, introdurre una fascia di reddito, non soggetta all aliquota addizionale all Irpef di cui sopra ed in tal senso giudicato ragionevole lasciare esenti dall aliquota addizionale i contribuenti con reddito complessivo pari od inferiore a 10.000,00 euro, con applicazione dell aliquota dell addizionale comunale per coloro in possesso di reddito complessivo superiore a tale limite di esenzione; - di dare atto che saranno con successivo atto determinare per l'anno 2013 l'aliquote dell'addizionale Comunale all'irpef secondo gli scaglioni previsti nel regolamento in corso di approvazione; Visto l'art.48 del D.lgs. 18.8.00 n. 267; Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all art.49 del D.lgs. nr. 267/2000 e s.m.i.; Sentito il dibattito e le dichiarazioni come per sintesi riportate nella deliberazione relativa alla approvazione del bilancio di previsione esercizio 2013; Sentito il Sindaco il quale ha precisato che l'amministrazione ha inteso creare scaglioni che portino i contribuenti a pagare in base al reddito ed in particolare si è voluto introdurre una fascia di esenzione che riguarderà pensionati e cittadini con reddito particolarmente basso, stante il progressivo aumento di casi di disagio segnalati al Comune. Il Sindaco ha precisato che la modulazione degli scaglioni riguarderà circa mille abitanti, su poco più di 4.500. Ha evidenziato che la scelta risponde alla logica di equità sociale,

coniugando l'obiettivo di tutelare i cittadini con basso reddito con la necessità di mantenere in equilibrio il bilancio del Comune; Sentita l'assessore Nardi la quale ha precisato che, per ragioni di equità sociale è stata introdotta una fascia di reddito non soggetta all'aliquota, al fine di esentare dall'addizionale i contribuenti con reddito ISEE complessivo pari o inferiore a. 10.000,00, con applicazione dell'addizionale a tutti quelli con redditi superiori a tale limite. L'assessore ha quindi comunicato gli scaglioni di reddito e la rispettiva aliquota, come riportato nel regolamento in corso di approvazione; Sentita la consigliera Rossi che ha chiesto chiarimenti sui criteri ISEE e sugli scaglioni Irpef; Sentita la responsabile del Servizio Ragioneria che ha tra l'altro ricordato che gli scaglioni Irpef sono determinati con provvedimenti dello Stato mentre la determinazione delle aliquote rientra nella competenza comunale; Al termine il Sindaco ha messo ai voti la proposta con il seguente risultato: presenti 06 votanti 05 voti favorevoli 05 voti contrari astenuti 01 C. Rossi Visto l'esito della votazione, ad unanimità dei votanti con voti espresso per alzata di mano; D E L I B E R A 1. di approvare il Regolamento per l applicazione dell addizionale Comunale all'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, composto di nr. 8 articoli e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ( sub A) ; 2. di dare atto che saranno con successivo atto determinare per l'anno 2013 l'aliquote dell'addizionale Comunale all'irpef secondo gli scaglioni previsti nel regolamento in corso di approvazione; 3. di introdurre una fascia di esenzione per ammontare di reddito complessivo pari o inferiore a 10.000,00 euro; 4. di far rinvio per quanto non previsto nel regolamento allegato alla disciplina di cui all articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l istituzione di una addizionale Comunale all IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni; 5. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico dell amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e nei termini previsti dall art 5. del d.lgs. n. 23 del14.03.2011; 6. di dare atto che è intendimento dell amministrazione Comunale potenziare ulteriormente la lotta all evasione fiscale in modo da ridistribuire più equamente il carico fiscale fra i cittadini. Successivamente, Considerata l urgenza di provvedere; IL CONSIGLIO COMUNALE Con votazione conforme espressa nelle forme di legge, ad unanimità dei votanti; DICHIARA La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 4 comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. INDICE: Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 -Soggetto attivo Art. 3 Soggetti passivi Art. 4 Determinazione dell aliquota Art.5 Esenzioni Art. 6 Modalità di versamento Art. 7 Sanzioni e interessi Art. 8 Rinvio e disposizioni di legge

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento viene adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997. Ai fini dell applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione. Il regolamento disciplina l applicazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 dall art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488. Per la disciplina dell imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori modificazioni introdotte dall art. 1 commi 142-144 della legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), nonché tutte le ulteriori normative vigenti e le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale. Art. 2 Soggetto attivo L addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Sarteano, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. Art. 3 Soggetti passivi Sono obbligati al pagamento dell addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Sarteano, alla data del 1 gennaio dell anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti. Art. 4 Determinazione dell aliquota 1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell art. 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di Sarteano, con decorrenza dal 1^ gennaio 2013, determina che le misure delle aliquote di compartecipazione dell addizionale comunale all imposta sul reddito della persona fisica sono stabilite, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, tenendo conto dei seguenti scaglioni di reddito: scaglione di reddito da 0,00 e fino ad 15.000,00 scaglione di reddito da 15.001,00 e fino ad 28.000,00 scaglione di reddito da 28.001,00 e fino ad 55.000,00 scaglione di reddito da 55.001,00 e fino ad 75,000,00 scaglione di reddito oltre 75,001,00: 2. L aliquota è determinata annualmente dal Comune, entro i limiti fissati dalla legge per l approvazione del Bilancio di Previsione: in assenza di provvedimento è confermata l aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio; 3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. 4.

In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l aliquota nella misura vigente nell anno precedente. Art. 5 Esenzioni 1. Sono esenti dall addizionale comunale i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad 10.000,00. Art. 6 Modalità di versamento 1. Il versamento dell addizionale è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministero dell Economia e Finanze. Art. 7 Sanzioni e interessi In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge. Art. 8 Rinvio e disposizioni di legge. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1 gennaio 2013.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL SINDACO Francesco Landi IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Emanuela Rondoni Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, - CHE la presente deliberazione: ATTESTA 1. E STATA AFFISSA a questo Albo Pretorio il... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al... come prescritto dall articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 2. È DIVENUTA ESECUTIVA il... : lì, IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Emanuela Rondoni @ Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL SINDACO f.to Landi Francesco IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dr.ssa Emanuela Rondoni Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio,

ATTESTA - CHE la presente deliberazione: 3. E STATA AFFISSA a questo Albo Pretorio il... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al... come prescritto dall articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 4. È DIVENUTA ESECUTIVA il... : lì, IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr.ssa Emanuela Rondoni La presente copia è riprodotta mediante sistemi informatici per uso amministrativo interno e per uso di altri pubblici uffici. @@