N. 435/012 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE II CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 435/0 12 R.A.C.C., promossa con atto notificato in data 25.06.012, nr. 108 cron. del registro cronologico dell avv. da A con il proc. e dom. avv. per mandato speciale a margine del ricorso contro ATTORE B SPA con proc. e dom. l avv. per mandato speciale in calce al ricorso CONVENUTA Contro C e D con pro e dom. gli avv. ti per mandato speciale a margine della comparsa TERZI CHIAMATI OGGETTO: pagamento somma. CONCLUSIONI Sentenza del 26.05.013 N 435/012 R.A.C.C. pag. 1
Per l attore: come da allegato. Per la convenuta: come da allegato. Per i terzi chiamati: come da allegato. Sentenza del 26.05.013 N 435/012 R.A.C.C. pag. 2
FATTO E DIRITTO Con atto introduttivo rubricato come in epigrafe A, premesso di essere erede testamentario della defunta C. E., che gli aveva lasciato - nel disporre delle sue sostanze con il testamento olografo pubblicato il 28.11.2009 - ogni altro bene non espressamente assegnato agli altri eredi e legatari e che fra tali beni residui erano ricomprese due polizze stipulate dalla de cuius con la B spa, citava in giudizio davanti a questo Tribunale la B spa chiedendone la condanna al pagamento dell intero premio relativo alla polizza vita n. 29565979 di.., nonché di vedersi intestata la polizza n. 2591802.. con scadenza al..., in quanto il primo contratto prevedeva come beneficiari in caso di morte gli eredi testamentari dell assicurato e in mancanza di testamento i suoi eredi legittimi e la seconda come beneficiario alla scadenza la stessa contraente, con conseguente diritto del successore a titolo universale di subentrare nella polizza. Sentenza del 26.05.013 N 435/012 R.A.C.C. pag. 3
La parte convenuta si costituiva in giudizio contestando le pretese dell attore, rilevando come nel contrasto insorto fra gli eredi della defunta C. E. in merito alla titolarità delle due polizze menzionate, non avesse potuto aderire alla richiesta dello stesso, non avendo ottenuto la liberatoria dagli altri eredi e avesse pertanto deciso di versare in parti uguali il premio della prima polizza ai tre eredi testamentari A, D e C, riservandosi all esito della risoluzione della questione insorta l intestazione dell altra polizza, chiedendo anche la chiamata in causa degli altri due eredi universali della de cuius, per avanzare domanda nei loro confronti - in caso di accoglimento della pretesa del A - di ripetizione delle somme indebitamente versate. Sentenza del 26.05.013 N 435/012 R.A.C.C. pag. 4
Nel costituirsi in giudizio i terzi chiamati contestavano le pretese della convenuta eccependo l inammissibilità dell azione nei loro confronti per l intervenuta transazione con la compagnia di assicurazioni, avendo essi già restituito a richiesta della B spa l importo di 7.035,04 ciascuno pari alla quota di spettanza del coerede A, a cui inizialmente la compagnia non aveva corrisposto alcunché e la prescrizione della richiesta per decorso del termine fissato dall art.2952, secondo comma cod. civ. decorrente dalla data del decesso della de cuius e nel merito aderendo alla tesi che le due polizze in questione dovevano essere devolute in parti uguali ai tre eredi universali della C.E. e non al solo A, dato che la prima polizza prevedeva in caso di morte del contraente la devoluzione a favore degli eredi testamentari che acquistavano iure proprio e non iure hereditatis il loro diritto e la seconda non prevedendo beneficiari diversi dal contraente andava devoluta iure hereditatis a tutti gli eredi testamentari, dato che il testamento era solamente lo strumento per identificate gli eredi universali. La domanda avanzata dall attore è parzialmente fondata e va accolta avendo egli dimostrato di essere erede della defunta C. E. - in forza del testamento olografo pubblicato in data... dal Notaio... di... e della successiva accettazioni di eredità di data... Notaio. - in cui C, D e A nell interpretare le disposizioni di ultima volontà del testatore avevano accettato le quote di eredita loro assegnate in qualità di eredi e relative per i primi due alla casa Sentenza del 26.05.013 N 435/012 R.A.C.C. pag. 5
di abitazione della de cuius e per il terzo, dato il carattere residuale delle disposizioni a suo favore della restante quota del patrimonio nella qualità di erede, mentre L. F. A., L. G. e C quali legatari - avevano dichiarato di voler profittare del legato disposto a loro favore concernente dei beni particolari rappresentati da valori mobiliari, fondi titoli e denaro depositati presso due istituti. Tale atto di accettazione dell eredità e di interpretazione delle disposizioni testamentarie in questione non lascia adito a dubbi sul contenuto delle disposizioni di ultima volontà della de cuius, che, mentre aveva lasciato determinati beni a titolo particolare ai citati legatari, aveva lasciato a titolo di eredità l immobile di sua proprietà al nipote C e a D quali eredi ex re certa - nominato erede della residua quota di patrimonio il A stabilendo che ogni altro bene lo lascio a A. E evidente pertanto che con tali disposizioni testamentarie la de cuius aveva già individuato le rispettive quote di patrimonio da lei lasciate ai tre eredi, provvedendo alla divisione dello stesso, mediante l istituzione di eredi ex re certa. Ne consegue che il A a cui erano stati lasciati tutti i beni residui, esclusi quelli oggetto di legato e quelli specifici lasciati agli altri eredi nominati - ha pieno titolo di vedersi intestata la polizza n. 2591802... con scadenza al..., in quanto tale contratto prevedeva come beneficiario alla scadenza la stessa contraente, con conseguente diritto del successore a titolo universale di subentrare nella polizza iure successionis essendo tale bene entrata a far Sentenza del 26.05.013 N 435/012 R.A.C.C. pag. 6
parte della quota di patrimonio a lui attribuita dal testatore, mentre non ha titolo di pretendere il pagamento dell intero premio relativo alla polizza vita n. 2965979 di..., in quanto tale contratto prevedeva come beneficiari in caso di morte gli eredi testamentari dell assicurato e in mancanza di testamento i suoi eredi legittimi, con conseguente applicazione della regola fissata dall art. 1920 cod. civ. in tema di assicurazione sulla vita a favore di terzo. Non vi sono dubbi che la prima polizza assicurativa presa in esame spetti solo all attore in quanto agli altri eredi nominati era stata lasciata - quale quota ideale dell eredità - la sola proprietà dell immobile sito in., Via...,..., mentre i beni residui, fra cui vanno annoverata anche la polizza, erano di spettanza del A. I terzi chiamati vanno infatti qualificati come eredi ex re certa, essendo loro stati attribuiti dei beni specifici, ai sensi dell art 588 del cod. civ., prevedendo l ultimo comma del citato articolo che l indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio, sempre che altri elementi intrinseci della scheda non depongano per il contrario - in particolare quando come nel caso in esame - l attribuzione testamentaria abbia luogo per classi o gruppi di beni, quali ad esempio tutti i beni immobili del de cuius, rappresentati dall abitazione della medesima, che risulta essere l unico bene immobile di sua proprietà ( cfr. Cass., n. 902 del 21/03/1969 e Cass., 17.01.1981, n. 423, secondo cui: Sentenza del 26.05.013 N 435/012 R.A.C.C. pag. 7
L'attribuzione di singoli beni in proprietà ( che si acquista con la accettazione) all'erede, può essere disposta non solo a titolo di legato, ma anche a titolo universale, come avviene nel caso di istituzione in cui viene attribuito un intero compendio di beni omogenei (ad es., tutti gli immobili o tutti i mobili) nella istituzione di erede ex re certa (in cui l'indicazione dei beni o del complesso di beni valga come assegnazione di quota del patrimonio) nell'ipotesi di divisione fatta dal testatore o in quella di inclusione di un bene determinato nella quota di un erede e anche da ultimo Cass., n. 9467 del 12/07/2001, secondo cui: Al fine di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale - che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede - e disposizioni a titolo particolare - che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario - il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell'atto sia una indagine di carattere soggettivo riferita all'intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tali duplici indagini - che sono di competenza del giudice del merito e i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati - può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'"universum ius" (sicché la successione è a titolo di legato). Sentenza del 26.05.013 N 435/012 R.A.C.C. pag. 8
Nella istituzione di erede ex re certa l'indicazione dei beni o del complesso di beni vale infatti come assegnazione di quota del patrimonio, avendo in questo caso il testatore assegnato nominalmente determinati beni in funzione di quota dell intero asse ereditario, in base alla previsione dell art. 588, secondo comma a mente del quale la disposizione può essere considerata a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio ( cfr. Cass., n. 423 del 17/01/1981, secondo cui: A norma dell'art 588 cod civ si ha istituzione di erede quando lo istituto, qualunque sia l'espressione adoperata nel testamento, sia chiamato nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota dell'intero patrimonio ereditario. La Determinazione della quota può essere attuata anche mediante l'attribuzione di beni determinati, purché in tale ipotesi si dimostri che il testatore, nel disporre dei singoli beni, abbia tenuto presente la universalità del patrimonio e abbia assegnati i medesimi beni come quota dell'intero compendio ereditario). La circostanza che i terzi chiamati vadano qualificati come eredi universali non significa pertanto che gli stessi possano essere considerati titolari pro quota dei beni residui della de cuius e quindi anche della prima polizza per cui si controverte, dato che il testatore aveva disposto dell intero suo patrimonio con l atto di ultima volontà, attribuendo agli stessi una quota del patrimonio già individuata in riferimento al bene specifico e al A la quota rappresentata da tutto il Sentenza del 26.05.013 N 435/012 R.A.C.C. pag. 9
suo patrimonio residuo, provvedendo direttamente alla divisione del suo patrimonio, senza rinviare invece per tale parte ideale alla successione legittima ex art. 457, secondo comma cod. civ. ( v. anche atto notorio Notaio.. di data... ai fini della liquidazione delle imposte di successione). Questa ipotesi infatti si verifica solamente quando il testatore diversamente dalla fattispecie in esame - dopo aver individuato l erede in base all attribuzione di beni quale quota ideale del patrimonio, non abbia invece contemporaneamente o successivamente disposto rispetto ai rimanenti beni, nel qual caso si apre la successione legittima ai sensi dell art. 457, 2 c. cod. civ. Alla stregua di tali considerazioni all attore deve essere intestata tale polizza non ancora scaduta, che vedeva come beneficiaria la sola de cuius e va ricompresa nella parte di asse ereditario a lui attribuita. La domanda avanzata in riferimento alla seconda polizza appare invece infondata, trattandosi di assicurazione sulla vita a favore di terzo, a mente dell art. 1920 cod. cov., con cui la de cuius in caso di sua morte aveva designato i beneficiari della polizza negli eredi legittimi o testamentari, dato che tale designazione generica è valida e configura un diritto proprio e autonomo del terzo ai vantaggi dell assicurazione e non un diritto che si trasmette in via ereditaria. Va infatti osservato che la regola fissata dall art. 1920 cod. civ. relativa alla designazione del terzo beneficiario negli eredi legittimi o testamentari, concreta la mera indicazione del criterio per Sentenza del 26.05.013 N 435/012 R.A.C.C. pag. 1
l individuazione dei beneficiari, senza che abbiano rilievo le regole di natura successoria e quindi l accettazione o la rinunzia all eredità o anche l attribuzione di beni determinati come quota dell asse ereditario, nell ipotesi di cui all art. 558 secondo comma, con l istituzione dell erede ex re certa ( cfr. sul punto Cass. 14.05.1996, n. 4484, secondo cui: Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato è titolare di un diritto proprio, derivante dal contratto, alla prestazione assicurativa. Qualora il contratto preveda che l'indennizzo debba essere corrisposto agli "eredi legittimi o testamentari", tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi, nonché in senso conforme Cass., n. 6531 del 23/03/2006, secondo cui: Poiché nel contratto di assicurazione per il caso di morte il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920 cod. civ., un diritto proprio derivante dal contratto alla prestazione assicurativa (salvi gli effetti dell'eventuale revoca della designazione ex art. 1921 cod. civ.), l'eventuale designazione dei terzi beneficiari con la categoria degli eredi legittimi o testamentari non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, atteso che tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di Sentenza del 26.05.013 N 435/012 R.A.C.C. pag. 1
chiamati all'eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. L individuazione dell erede non determina pertanto l assorbimento della somma nell asse ereditario, in quanto il principio fissato dal terzo comma del citato articolo contempla che il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione, non derivato dalla posizione contrattuale del contraente e quindi sottratto alle regole della successione ereditaria, dovendosi ricondurre l assicurazione sulla vita a favore di terzo nella categoria dei contratti a favore di terzo. Il pagamento della polizza effettuato in parti uguali dalla convenuta compagnia appare pertanto legittimo, in quanto non entrando a far parte dell asse ereditario, il premio doveva essere diviso in parti uguali e non secondo le quote di eredità determinate dal testatore. Appare equa la compensazione delle spese attesa la reciproca soccombenza. P.Q.M. Il Giudice Unico fra le parti definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione e istanza reietta; - Dispone che la convenuta provveda all intestazione della polizza... n. 2591802 a nome dell attore; - Respinge le altre domande dell attore; - Compensa fra le parti le spese del giudizio. - Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva. Udine, lì 26.05.2013. Sentenza del 26.05.013 N 435/012 R.A.C.C. pag. 1
IL GIUDICE UNICO dott. GIANFRANCO PELLIZZONI Sentenza del 26.05.013 N 435/012 R.A.C.C. pag. 1