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Transcript:

N. 00029/2016 REG.PROV.COLL. N. 01017/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2015, proposto da: Gaetano Palladino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Mambelli, Niki Guglielmi, Maria Lorenza Longobardi, con domicilio eletto presso la terza in Bologna, Via Garibaldi 7; contro Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Ravenna, U.T.G. - Prefettura di Rimini, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4; nei confronti di Istituto di Vigilanza Privata Cittadini dell'ordine S.r.l. Già Istituto di Vigilanza Civis Augustus Srl non costituito in giudizio; per l'annullamento del decreto reso dal Prefetto della Provincia di Ravenna in data 29 luglio https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtu4/~edisp/ukiet2cfk2uwpovgpark5r2bom.html 1/6

2015 con il quale veniva disposta la sospensione del porto d'armi e guardia particolare giurata rilasciato al ricorrente "fino all'esito del giudizio di appello, avverso la sentenza di condanna per il reato di calunnia emessa dal Tribunale di Forlì il 16 marzo 2015"; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Niki Guglielmi e Mario Zito; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il ricorrente, guardia giurata particolare alle dipendenze dell Istituto di Vigilanza Privata Cittadini dell'ordine S.r.l., ricorreva avverso l atto indicato in epigrafe che aveva disposto la sospensione del porto di armi finalizzato all esercizio delle mansioni proprie della guardia giurata fino all esito del processo penale in corso nei confronti del Palladino e che aveva visto in primo grado una condanna dello stesso per il reato di calunnia. Il ricorrente premetteva una lunga ricostruzione dei suoi difficili rapporti lavorativi con l Istituto alle cui dipendenze opera, adombrando una sorta di mobbing e faceva presente che il procedimento presso la Prefettura che aveva condotto all emanazione dell atto impugnato, era sorto da una segnalazione della ASL di Ravenna alla quale il Palladino si era rivolto per una certificazione da utilizzare nell ambito del https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtu4/~edisp/ukiet2cfk2uwpovgpark5r2bom.html 2/6

contenzioso civile che aveva con il datore di lavoro. Nonostante numerose memorie difensive per illustrare alla Prefettura che non vi fossero problemi psichici di alcun tipo tali da giustificare una sospensione dell autorizzazione a portare l arma necessaria per lo svolgimento del proprio lavoro si era giunti al provvedimento impugnato che aveva preso spunto anche dalla sentenza di condanna per calunnia. Il primo motivo di ricorso contesta il difetto di motivazione poiché il decreto avrebbe richiamato in modo acritico l esistenza della sentenza di condanna per un reato che non rientra tra quelli che comportano automaticamente la revoca dell autorizzazione, né motivando su quale fosse la ragione per cui detta condanna influisse sull affidabilità nella detenzione delle armi, tenuto conto anche del principio di proporzionalità in considerazione del fatto che la detenzione dell arma non è ottenuta per fini ludici come nel caso della caccia, ma per necessità lavorative. Il secondo motivo segnala un difetto di istruttoria perché, a fronte di una generica segnalazione della ASL che comunicava come il Palladino si fosse recato presso quella struttura sanitaria per una valutazione psichica, veniva iniziato un procedimento poi sfociato nel provvedimento impugnato, nonostante lo stesso medico che aveva dato origine al procedimento con la sua segnalazione avesse dato atto con la sua relazione del 30.3.2015 che il ricorrente non presentava problemi sul piano psichico. L INAIL aveva attestato che non vi era alcuna patologia psichiatrica, archiviando una pratica per malattia professionale ed infine la Commissione medica collegiale presso la ASL di Ravenna aveva dichiarato il Palladino idoneo ad espletare il servizio di guardia giurata. Il Ministero dell'interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtu4/~edisp/ukiet2cfk2uwpovgpark5r2bom.html 3/6

ricorso. Il ricorso è fondato. Per poter affermare che è venuto meno il requisito della buona condotta, cui l art. 138 T.U.L.P:S. subordina il rilascio della qualifica di guardia privata giurata ed ovviamente il suo mantenimento nel tempo, ci si deve, in ogni caso, collegare a fatti e circostanze che per la loro gravità, la reiterazione nel tempo, l' idoneità a coinvolgere l'intera vita familiare, sociale e di relazione dell'interessato vengano ad incidere su un piano di effettività sul grado di moralità e sull'assenza di mende ordinariamente esigibili per potere aspirare la rilascio della licenza di polizia. Orbene anche una condanna definitiva per calunnia dovrebbe essere valutata in un contesto più ampio, non essendovi alcun automatismo tra la commissione di quel reato e la revoca del porto d armi che è condizione intrinsecamente connessa alla qualifica di guardia giurata. Ed allora una sentenza non definitiva non richiede che sia provvisoriamente sospesa l autorizzazione di cui all art. 138 T.U.L.P:S. perché questo tipo di condotta non è automaticamente sintomatica di un inaffidabilità nello svolgimento dei compiti propri della guardia giurata. Ed allora solo laddove si giungerà ad una condanna definitiva per il reato di calunnia, il Prefetto dovrà esaminare quanto l esistenza di una tale condanna incida sul requisito della buona condotta cui la norma subordina la concessione ed il permanere dell autorizzazione ad esercitare la qualifica di guardia giurata. Va tenuto conto altresì che la condanna per calunnia è maturata all interno di un contesto lavorativo che si è rivelato particolarmente difficile per il ricorrente che ha sostenuto anche con esito vittorioso https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtu4/~edisp/ukiet2cfk2uwpovgpark5r2bom.html 4/6

numerose cause con il proprio datore di lavoro. Per il resto il procedimento era stato avviato da una segnalazione della ASL che aveva fatto presente come il Palladino si fosse rivolto alla struttura per accertamenti sanitari in campo psichico, ma lo stesso provvedimento dava atto che la ASL di Ravenna aveva giudicato il ricorrente idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni. Allo stato quindi non sussistono i presupposti per sospendere l autorizzazione anche tenendo conto delle ripercussioni sul piano lavorativo che avrebbe una simile decisione che appaiono sicuramente sproporzionate rispetto alla necessità di cautelarsi in via anticipata rispetto al rischio che la condanna per calunnia potrebbe aver fatto venire meno il requisito della buona condotta con conseguente rischio che il Palladino possa abusare dell autorizzazione a suo tempo ottenuta. Il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato con condanna dell amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero dell Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in 1.500,00 oltre C.P.A. ed I.V.A. e con restituzione del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Di Nunzio, Presidente https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtu4/~edisp/ukiet2cfk2uwpovgpark5r2bom.html 5/6

Alberto Pasi, Consigliere Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/01/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtu4/~edisp/ukiet2cfk2uwpovgpark5r2bom.html 6/6