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1 of 6 27/06/2014 11.00 N. 00770/2014 REG.PROV.COLL. N. 01637/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1637 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Lisa Zanatta, rappresentata e difesa dagli avv. Paola Maso, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; contro Comune di Paese in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Pedoja, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 742; nei confronti di Bruno Colusso, Valeriano Colusso, Danilo Colusso; per l'annullamento della nota 17/9/2013 prot. n. 19028 del Dirigente Area Gestione del Territorio del Comune di Paese recante diniego di rilascio del certificato di agibilità; della nota 17/9/2013 prot. n. 19026 del Dirigente Area Gestione

2 of 6 27/06/2014 11.00 del Territorio del Comune di Paese recante diniego definitivo della S.C.I.A., presentata dalla ricorrente in data 30/7/2013; della nota 28/8/2013 prot. n. 17690 del Dirigente Area Gestione del Territorio del Comune di Paese recante comunicazione di motivi ostativi in relazione alla S.C.I.A. presentata il 30/7/2013; della nota 28/8/2013 prot. n. 17691 del Dirigente Area Gestione del Territorio del Comune di Paese recante motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di certificato di agibilità; della nota 29/5/2012 prot. n. 10286 del Responsabile del Servizio Ufficio Edilizia Privata del Comune di Paese, nonchè per l'accertamento dell'intervenuta formazione di silenzio assenso sulla richiesta di permesso di costruire 4/5/2012 prot. n. 8495 presentata dalla ricorrente e per la condanna del Comune di Paese al rilascio del certificato di agibilità richiesto dalla ricorrente con l'istanza 31/7/2013; E con i motivi aggiunti depositati il 14 maggio 2014, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - dell'ordinanza di demolizione n. 29 del 07.03.2014 del Dirigente Area Gestione del Territorio del Comune di Paese, notificata il 10.03.2014, nonché di ogni atto alla medesima conseguente, connesso e presupposto e, così, del verbale di sopralluogo 04.12.13 della Polizia Locale, delle note comunali prot. 268 del 18.12.2013, prot. 422 del 09.01.2014, prot. 1560 del 23.01.2014, prot. 1732 del 27.01.2014. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Paese; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

3 of 6 27/06/2014 11.00 Premesso che i provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti assumono a presupposto la mancata formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire presentata il 4 maggio 2012, non essendo state fornite, secondo il Comune, parte delle integrazioni dallo stesso richieste con la nota del 29 maggio 2012, ovvero, non essendo stato depositato l atto di consenso del confinante; Premesso, dunque, che ai fini della decisione della presente causa, è dirimente l accertamento dell intervenuta formazione tacita del titolo abilitativo; Ritenuto che, come evidenziato dalla ricorrente con il primo motivo, la suddetta nota comunale del 29 maggio 2012 non era idonea ad interrompere il decorso del termine per provvedere, sostanziandosi nella richiesta di un documento non necessario ai fini della delibazione della domanda di permesso di costruire; Ed infatti, premesso che l intervento in questione risulta progettato ai sensi e per gli effetti della L.r. n. 14/09, come modificata dalla successiva L.r. n. 13/2011, con previsione di un ampliamento realizzato in sopraelevazione, in aderenza al confine di proprietà; Osservato che la necessità del consenso del vicino ad un tale intervento edilizio è prevista solo dal regolamento locale ma non dalle norme del codice civile; Considerato che, ai sensi dell art. 2 comma 1, la L.r. n. 14/09 opera in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali ; Ritenuto che l ampia locuzione usata dal legislatore include tutti i contenuti territoriali, urbanistici ed edilizi degli atti di pianificazione di ogni livello, con la sola esclusione, in quanto estranei al campo applicativo della L.r. n. 14/2009, dei contenuti ambientali o paesaggistici; Osservato che la legge citata, dunque, consente di derogare, non solo alle

4 of 6 27/06/2014 11.00 norme sulle distanze (diverse da quelle di fonte statale), ma anche a tutte le altre previsioni poste da fonti locali in materia urbanistico-edilizia, ivi comprese, quindi, le previsioni, come quella di specie, che subordinano la facoltà di costruire sul confine al previo consenso del vicino; Considerato che, alla luce di tali premesse, la richiesta documentale formulata dall amministrazione risulta un inutile appesantimento dell istruttoria, non consentito dai principi generali regolatori del procedimento amministrativo, né, in particolare, dall art. 20 D.P.R. n. 380/2001, laddove al quinto comma prevede che: il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata.. ; Ritenuto che, nel caso di specie, la domanda di permesso di costruire presentata dalla ricorrente il 4 maggio 2012, sulla base dei parametri normativi, era completa ed idonea a porsi come presupposto per la formazione del silenzio-assenso; Osservato, in ogni caso, che la nota del 29 maggio 2012 non era diretta a sospendere alcun termine procedimentale consistendo, invece, in una ordinaria comunicazione di chiusura del procedimento; Ritenuto in conclusione che sulla domanda di permesso di costruire presentata il 4 maggio 2012 si sia formato il silenzio assenso, non essendo intervenuto un provvedimento espresso di diniego nei sessanta giorni successivi; da ciò derivandone l illegittimità dei provvedimenti di diniego impugnati con il ricorso principale che assumono a presupposto la circostanza contraria; Ritenuto che l eventuale mancato rispetto della distanza di 10 metri fra pareti finestrate non è preclusivo alla formazione tacita del titolo abilitativo, potendo semmai essere posto a fondamento di un provvedimento di autotutela;

5 of 6 27/06/2014 11.00 Ritenuto che a ciò consegua, per vizi derivati, l illegittimità dell ordine di demolizione impugnato con i motivi aggiunti; Ritenuto, pertanto, che tali provvedimenti debbano essere annullati in quanto illegittimi in parziale accoglimento del ricorso; Ritenuto infine, quanto alla domanda di condanna al rilascio del certificato di agibilità, che la stessa non possa essere accolta, presupponendo, il rilascio dell attestazione in esame, una valutazione tecnica che nel caso di specie deve essere ancora compiuta dall amministrazione, fermo restando che quest ultima non può allo stato opporre alla ricorrente la mancanza di titolo abilitativo; Ritenuto che la reciproca soccombenza delle parti richieda la compensazione delle spese di lite; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e nei limiti di cui in motivazione e per l effetto annulla gli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti; dichiara intervenuto il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire presentata dalla ricorrente il 4 maggio 2012; rigetta la domanda di condanna al rilascio del certificato di agibilità; compensa le spese di lite fra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati: Oria Settesoldi, Presidente Alessandra Farina, Consigliere Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

6 of 6 27/06/2014 11.00 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/06/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)