N. 00293/2012 REG.PROV.COLL. N. 00088/2012 REG.RIC. N. 00126/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 88 del 2012, proposto da: Societa' Porto Nuovo-Circolo Nautico S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Starace, Fabio Spinelli, con domicilio eletto presso Fabio Spinelli in Bonifati, via Mameli, 4; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, rappresentati e difesi dall'avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; Agenzia del Demanio; sul ricorso numero di registro generale 126 del 2012, proposto da: Societa' Porto Nuovo-Circolo Nautico, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Spinelli, con domicilio eletto presso Fabio Spinelli in Cittadella Del Capo, via Mameli N. 4;
contro Comune di Belvedere Marittimo, Agenzia del Demanio, Regione Calabria; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; per l'annullamento quanto al ricorso n. 88 del 2012: DEL PROVVEDIMENTO N 26540/11 AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ALLO SCOPO DI REALIZZARE UN APPRODO TURISTICO. quanto al ricorso n. 126 del 2012: DEL PROVVEDIMENTO N 21294/11 AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ANNI 30. Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 il dott. Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, la società Porto nuovo Circolo nautico Spa impugnava il provvedimento n. 26540 del 14.11.2011,
comunicatole il 21.11.2001, con cui la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia le ingiungeva il pagamento dei canoni afferenti alla concessione del demanio marittimo n. 1/999 e alla concessione suppletiva n. 25/07, relativi agli anni 2007-2008, così come rideterminati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18.1.2008. Parte ricorrente deduceva violazione legge per mancata comunicazione del procedimento di rideterminazione dei canoni, nonché violazione dell art. 3 legge n. 241 del 1990, dell art. 2 della legge 1961 n. 1501, dell art. 16 del regolamento esecutivo del codice della navigazione, violazione del d.m. n. 343 del 1998, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Si costituiva l Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiedendo il rigetto del ricorso Con separato ricorso, la società ricorrente impugnava altresì l atto n. 21294 del 30.11.2011 e l atto n. 2270 del 13.1.2012, con cui il Comune di Belvedere Marittimo le intimava il pagamento dei canoni afferenti la medesima concessione demaniale marittima, relativamente agli anni 2009-2011. Si costituiva l Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare, ritiene il Collegio che i due ricorsi vadano riuniti, stante gli evidenti elementi di connessione oggettiva e soggettiva: i ricorsi, infatti, concernono il pagamento dei canoni relativi alla medesima concessione demaniale marittima, ancorchè afferenti a periodi temporali diversi. I ricorsi sono inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo la costante giurisprudenza, cui questo Collegio ritiene di doversi conformare, in materia di concessioni amministrative, le
controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario quando hanno un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della Pubblica Amministrazione a tutela di interessi generali. Qualora, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa dell Amministrazione sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (per tutte: Cass., sez. un., n. 411 del 2011). Nel caso di specie, non si tratta di provvedimenti che determinano il canone di concessione dei beni del demanio marittimo e in relazione al quale è ravvisabile un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione concedente, ma semplicemente di atti con cui l Autorità comunica e ingiunge al concessionario l importo dei canoni da pagare, così come determinati con decreto ministeriale alla luce della normativa vigente in materia. Trattandosi, pertanto, di controversia meramente patrimoniale, con cui la società concessionaria si oppone alla richiesta di pagamento del canone effettuata dall Autorità concedente, da cui esulano completamente profili di discrezionalità amministrativa, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (cfr. art. 133, comma 1, lett. B), c.p.a.). In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice ordinario. A ciò consegue la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice munito di giurisdizione, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell art. 11, comma II, del d.lgs. n. 104 del 2010. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo. In proposito, il Collegio osserva quanto segue. Come noto, prima dell entrata in vigore del decreto legge n. 1 del 2012, gli onorari di difesa venivano liquidati dall organo giudicante facendo riferimento alle tariffe adottate mediante deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro della Giustizia. L art. 9, comma 1, del suddetto decreto legge ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordini stico. Tuttavia, il medesimo articolo, al comma 2, ha previsto che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante". Il suddetto decreto non è ancora stato adottato. Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che, in attesa dell adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell art. 9 del decreto legge n. 1 del 2012, debba comunque farsi luogo alla liquidazione giudiziale delle spese di lite, comprensive degli onorari di difesa, qualora l organo giudicante non ritenga di procedere alla loro compensazione ai sensi dell art. 26 c.p.a., che a sua volta rinvia agli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 c.p.c. In particolare, ritiene il Collegio che fintanto che non saranno stabiliti i parametri in forza dei quali determinare il compenso professionale possano continuare ad applicarsi, all attività processuale svolta, le tariffe professionali precedentemente in vigore (D.M. n. 127 del 2004). Ciò perché il giudice, nel liquidare le spese di lite e, in particolare, gli onorari di difesa, deve procedere, in mancanza di qualsivoglia parametro normativo, in via equitativa: detta equità può ben essere esercitata tramite il riferimento alle precedenti tariffe professionali. Ne consegue che la liquidazione degli onorari di difesa e dei diritti e il rimborso delle spese sarà effettuato impiegando, quale mero parametro,
rimborso delle spese sarà effettuato impiegando, quale mero parametro, il D.M. n. 127 del 2004, contenente le tariffe precedentemente in vigore, ancorché esso non sia più obbligatorio perché abrogato dal decreto legge n. 1 del 2012. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, siccome riuniti, li dichiarata inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario. Condanna la società ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore dell Amministrazione resistente, che liquida in complessivi euro 1.020, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Romeo, Presidente Concetta Anastasi, Consigliere Lucia Gizzi, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/03/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)