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Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 14.6.2017 La Nuova Procedura Civile, 3, 2017 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) Francesca PROIETTI (Magistrato) Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.). Causa Samsung-Altroconsumo, azione di classe: delibazione di natura sommaria sull eventuale inammissibilità della domanda perché manifestamente infondata; conflitto di interessi, nozione Nell azione di classe ai sensi dell art. 140-bis D.Lgs. n. 206/2005 la domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata. Pertanto, la delibazione affidata dalla legge al Tribunale è di natura sommaria ed ha la funzione di evitare iniziative pretestuose e del tutto infondate al fine di pervenire ad una pronuncia di rito, prodromica alla fase di merito del processo. La sussistenza del conflitto di interessi ricorre quando si verifica un contrasto tra le posizioni giuridiche delle proponenti e quelle degli aderenti alla classe, tale che questi ultimi potrebbero subire un pregiudizio dall accertamento della domanda. Per converso, il conflitto di interessi è escluso allorquando l accertamento richiesto riguardi una condotta illecita unitaria dalla quale può derivare il diritto al risarcimento del danno in favore degli aderenti alla classe, in alcun modo compromesso dall eventuale rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dai proponenti l azione. NdR: si ringrazia l Avv. Marco SCIALDONE per la segnalazione.

Corte d Appello di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza del 6.6.2017 omissis Sciogliendo la riserva assunta all udienza del 3.05.2017, il Collegio osserva quanto segue: 1. Samsung Electronics Italia s.p.a. (di seguito Samsung) ha proposto reclamo ex art. 140 bis comma 7, D.Lgs. n. 206/2005, avverso l ordinanza del Tribunale di Milano del 10.11.2016 che ha dichiarato ammissibile l azione di classe proposta dall Associazione Altroconsumo (di seguito Altroconsumo), in qualità di rappresentante processuale di X e di Y. Altroconsumo si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo. Il Procuratore Generale con nota del 4.03.2017 ha chiesto il rigetto del reclamo. All udienza del 3.05.2017 le parti hanno discusso e la Corte ha riservato la decisione. 2. Con l ordinanza oggetto di reclamo il Tribunale ha dichiarato ammissibile l azione di classe proposta, ex art. 140 bis comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 206/2005, a tutela dei diritti omogenei al risarcimento del danno derivante ai consumatori dalla pratica commerciale ingannevole e scorretta, posta in essere da Samsung, consistente nel fatto che lo spazio di memoria effettivamente disponibile, in alcuni modelli di smartphone e di tablet, era notevolmente inferiore a quella indicata da Samsung nelle schede tecniche, sul sito internet e nei volantini, poiché occupata dal sistema operativo e da altre applicazioni preinstallate. La scorrettezza della pratica commerciale in questione era stata accertata e sanzionata con provvedimento dell AGCM n. 25238 del 19.12.2014. 3. Samsung censura l ordinanza reclamata per i seguenti motivi: 1) Mancata disamina del requisito della non manifesta infondatezza della domanda; 2) Erronea disanima del requisito dell omogeneità dei diritti individuali tutelabili; 3) Inadeguatezza del proponente a curare gli interessi della classe di consumatori; 3.1. Mancata disamina del requisito della non manifesta infondatezza della domanda. La reclamante contesta di avere fornito consapevolmente un informazione non veritiera sulla memoria rom dei propri dispositivi e rileva che ha sempre indicato con il numero di gigabyte la capacità di memoria dei propri dispositivi (capacità reale e totale della memoria) e che non solo è notorio come si evince dagli stessi articoli prodotti da Altroconsumo ma che risulta riportato sia nel manuale dell utente presente sul proprio sito internet che nelle confezioni dei prodotti (quanto meno dal 2013), nonché in varie pubblicazioni e recensioni, che il sistema operativo Android e le altre applicazioni fornite utilizzano una parte della memoria interna di cui i dispositivi (smartphone e tablet) sono dotati, con la conseguenza che è la parte rimanente a essere disponibile per l installazione di applicazioni ulteriori. Ad avviso della reclamante da ciò consegue che tutti i consumatori che hanno acquistato smartphone e tablet di Samsung tra agosto 2009 e dicembre 2014 non potevano ignorare gli aspetti suindicati. La reclamante contesta, altresì, la rilevanza dell informazione sulla capacità di memoria ai fini dell acquisto e la consapevolezza dei consumatori in merito al significato di detta informazione, evidenziando che da sondaggi e ricerche di mercato risulta che sono altre le caratteristiche che influenzano in modo determinante le scelte di acquisto dei consumatori e che l attenzione alla capacità di memoria da parte dei predetti costituisce un fenomeno molto recente. Sottolinea che i consumatori sono comunque consapevoli che la memoria serve anzitutto per essere utilizzata dal sistema operativo e dalle altre applicazioni fornite in dotazione, prima ancora che per installare applicazioni ulteriori e archiviare dati personali, e che ciò vale soprattutto per X e Y., rispettivamente socia e addetta all ufficio stampa di Altroconsumo e, quindi, a conoscenza di dette questioni. Rileva, infine l assenza del danno evidenziando che anche tutti gli altri smartphone e tablet riportavano i dati relativi alla memoria con le medesime modalità e che vi era la

possibilità di espandere la memoria interna con una scheda e/o attraverso un servizio gratuito di c.d. cloud. Richiama, infine, la sentenza del Tribunale di Commercio Francofono di Bruxelles del 14.02.2017 - con la quale è stata dichiarata infondata la domanda proposta da un Associazione di consumatori nei confronti di Apple - in cui si dà atto della prassi commerciale di indicare lo spazio totale della memoria e del fatto che l archiviazione dei dati costituisca un elemento secondario dello smartphone. Ai sensi dell art. 140 bis comma 6 del D.Lgs. n. 206/2005 la domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata. La delibazione affidata dalla legge al Tribunale è di natura sommaria ed ha la funzione di evitare iniziative pretestuose e del tutto infondate al fine di pervenire ad una pronuncia di rito, prodromica alla fase di merito del processo. Il Tribunale ha escluso la manifesta infondatezza della domanda proposta e tale giudizio è condiviso dal Collegio atteso che risulta ampiamente motivato e fondato sull esame degli elementi costitutivi dell azione proposta e delle eccezioni formulate dalla convenuta. In particolare è stato evidenziato che non sussisteva nessuna ragione di manifesta infondatezza estensibile alla generalità degli aderenti e tale valutazione è corretta atteso l intervenuto accertamento dell AGCM secondo cui la condotta di Samsung in merito all omessa informazione sulla capacità di memoria effettivamente disponibile integra una pratica commerciale scorretta nonchè l esito dei test di laboratorio compiuti da Altroconsumo che hanno confermato la sistematicità della differenza tra memoria lorda dichiarata e memoria effettivamente utilizzabile. Neppure appare risolutivo il riferimento al sentenza del Tribunale di Bruxelles trattandosi di fattispecie diversa oltre che con riguardo al tipo di azione proposta - nei presupposti in fatto, atteso che l informazione sull effettiva capacità di memoria del dispositivo è data sul suo sito, ed è fornita sui modelli dell iphone esposti nel negozio della convenuta in più parti (sentenza, pag. 8). Le varie questioni sollevate dalla reclamante inerenti l informazione fornita, la sua rilevanza sulla scelta delle proponenti, la sussistenza del danno richiedono un accertamento di merito a cognizione piena che esula dal controllo preliminare richiesto per la valutazione della non manifesta infondatezza della domanda. 3.2 Erronea disanima del requisito dell omogeneità dei diritti individuali tutelabili. La reclamante censura l ordinanza reclamata assumendo il difetto del requisito dell omogeneità sotto il profilo oggettivo e soggettivo; in particolare evidenzia che i 23 dispositivi (16 smartphone e 7 tablet) individuati dal Tribunale presentano caratteristiche molto diverse e che molto differenziate risultano le esigenze e le aspettative dei consumatori. La reclamante rappresenta, altresì, che il difetto di omogeneità è riscontrabile anche con riferimento alle circostanze (es. canale di acquisto, offerte, ecc.) in cui gli acquisti dei prodotti sono avvenuti nell arco di tempo di oltre cinque anni (dal 16.08.2009 al 19.12.2014, o 24.11.2014) individuato dal Tribunale. Ad avviso della reclamante l azione ammessa dal Tribunale comporta una lesione dei principi sull onere di allegazione e prova a carico della parte attrice e del diritto di difesa della convenuta atteso che per aderire all azione è richiesto l indicazione del dispositivo acquistato e la produzione dello scontrino o di altra prova di acquisto, e che è impossibile formulare eccezioni alla luce dei diversi aspetti che possono aver caratterizzato l acquisto e che possono incidere sul termine iniziale di decorrenza della prescrizione, sui requisiti necessari per accogliere una domanda di risarcimento danni, ecc. Va premesso che l art. 140 bis comma 6 D.Lgs. n. 206/2005 prevede tra i presupposti per l ammissibilità dell azione di classe, l omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2 e, pertanto, non è più richiesta a seguito della modifica

introdotta dalla L. 24.03.2012, n. 27 - la totale identità delle posizioni giuridiche e del contesto fattuale in cui l evento dannoso si è verificato. Ciò che rileva, nel caso di specie, è l interesse comune a tutti gli acquirenti di ricevere un informazione corretta e completa relativa ad una caratteristica rilevante (disponibilità della memoria interna) del dispositivo acquistato. La situazione giuridica soggettiva dei soggetti che hanno acquistato tra il 16.08.2009 (data di entrata in vigore della norma suindicata) e il 19.12.2014 (data di pubblicazione del provvedimento dell AGCM) è omogenea in quanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, si fa riferimento ai consumatori che hanno acquistato uno qualsiasi tra i differenti modelli specificamente indicati, tutti accomunati dalla disponibilità di una memoria interna del dispositivo di capienza inferiore a quella indicata da Samsung Italia, a causa della presenza di software e applicazioni preinstallate indispensabili per il funzionamento del dispositivo (ordinanza reclamata, pag. 4). Nel caso di specie il diritto al risarcimento ha, quindi, origine dalla medesima condotta illecita consistente nell omessa informazione sull effettiva capacità di memoria del prodotto, a nulla rilevando nè la diversità dei modelli dei dispositivi che può, eventualmente, incidere, nella percentuale di scarto tra la memoria dichiarata e quella effettiva né le altre circostanze soggettive. Da ciò consegue l ammissibilità dello strumento processuale per assicurare la tutela dei consumatori ricompresi nella classe individuata dal Tribunale. Non sussiste, pertanto, nessuna lesione del diritto di difesa di Samsung atteso che nel ritenere la sussistenza del requisito dell omogeneità, il Tribunale non ha statuito sul merito della domanda al quale attengono i vari profili richiamati dalla reclamante. 3.3 Inadeguatezza del proponente a curare gli interessi della classe di consumatori. La reclamante assume l esistenza di un conflitto di interessi delle proponenti e di Altroconsumo e della loro inidoneità a curare l interesse della classe atteso che le prime, collaboratrici dell Associazione, avrebbero ricevuto informazioni in ordine allo scostamento prima del provvedimento dell AGCM e Altroconsumo avrebbe diffuso le relative notizie. La sussistenza del conflitto di interessi ricorre quando si verifica un contrasto tra le posizioni giuridiche delle proponenti e quelle degli aderenti alla classe, tale che questi ultimi potrebbero subire un pregiudizio dall accertamento della domanda. Nel caso di specie il conflitto di interessi è escluso perché l accertamento richiesto riguarda una condotta illecita unitaria dalla quale può derivare il diritto al risarcimento del danno in favore degli aderenti alla classe, in alcun modo compromesso dall eventuale rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dalle proponenti. Il requisito dell adeguatezza sussiste in considerazione della natura e dei caratteri dell Associazione, capace di coltivare l azione e di evitare pregiudizi per gli aderenti, a nulla rilevando la circostanza che abbia fornito informazioni sui dispositivi di cui trattasi. 4. La reclamante, all udienza del 3.05.2017, ha censurato l ordinanza emessa dal Tribunale in data 10.04.2017 con la quale - a seguito del differimento del termine fissato per la pubblicazione a mezzo stampa del dispositivo dell ordinanza reclamata è stato fissato sino al 28.11.2017 il nuovo termine perentorio per il deposito delle adesioni, rilevando che il Tribunale sia incorso nella violazione dell art. 140 bis comma 9, D.Lgs. n. 206/2005. Il motivo è inammissibile atteso che con la proposizione di tale motivo Samsung estende l impugnazione a questioni non ritualmente sollevate nel reclamo proposto, oggetto dell esame del Collegio. 5. Per le suesposti ragioni il Collegio rigetta il reclamo e conferma integralmente l ordinanza del Tribunale di Milano del 10.11.2016 che ha dichiarato ammissibile l azione di classe proposta dall Associazione Altroconsumo in qualità di rappresentante processuale di X e di Y.

Il procedimento risulta definito relativamente alla fase dell ammissibilità e, conseguentemente, deve provvedersi alla liquidazione delle spese che, ai sensi dell art. 91 c.p.c., vengono poste a carico della reclamante e si liquidano come in dispositivo. pqm Visto l art. art. 140 bis, D.Lgs. n. 206/2005 - rigetta il reclamo proposto e conferma integralmente l ordinanza del Tribunale di Milano del 10.11.2016 che ha dichiarato ammissibile l azione di classe proposta dall Associazione Altroconsumo, in qualità di rappresentante processuale di X e di Y. -condanna Samsung Electronics Italia s.p.a. a rifondere all Associazione Altroconsumo le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 8.050,00 (di cui euro 7.000,00 per compensi ed euro 1.050,00 quale rimborso per spese forfettarie) oltre accessori di legge. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 maggio 2017 Il Presidente (Marina Tavassi)