MINISTERO DELLA SALUTE



Documenti analoghi
Allegato 1 - LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISITICA

Certificazione medica e responsabilità

La certificazione per le attività sportive non agonistiche secondo le nuove norme

IL MINISTRO DELLA SALUTE

La certificazione all attività sportiva Le FAQ, domande e risposte, sui Certificati di idoneità allo sport (aggiornate al 01/10/2014)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DECRETO 24 aprile 2013 (GU n.169 del )

IN CAMPO CON IL CUORE DEFIBRILLATORI NELLO SPORT Le Norme e gli aspetti legali

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Intesa tra. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. Federazione Regionale Toscana. sulle certificazioni mediche

In relazione a quanto sopra riportato, sono state identificate e concordate le aree di intervento e operatività, definite Oggetto della Convenzione.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO SANITARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

LA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE ALLA LUCE DEL D.L. 24 APRILE 2013 (DECRETO BALDUZZI)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO REGIONALE

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

MINISTERO DELLA SALUTE. DECRETO 16 dicembre 2010 Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali.

Provincia Autonoma di Trento. Deliberazione della Giunta Provinciale 17 giugno 2010, n. 1434

CERTIFICATI PER ATTIVITÀ

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia COPIA

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 24 Dicembre 2010, n. 8 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011;

Art. 1. Finalità ed obiettivi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18; Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7; Vista la Legge Regionale n. 28 e s.m.i.

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Autoscuola Marche -

DELIBERAZIONE N IX / 4717 Seduta del 23/01/2013

F.I.M.P. Federazione Italiana Medici Pediatri

DECRETI PRESIDENZIALI

RISOLUZIONE N.128/E QUESITO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA Provincia di Udine

PARTE SECONDA. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 febbraio 2008, n. 244

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

Roma,28 dicembre 2007

Gazzetta Ufficiale N. 178 del 2 Agosto 2007

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1. le abilitazioni amministrative richieste dalla legge vigente in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.

PIEMONTE. D.G.R. n del 1/8/2005

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. PARODI ACQUI TERME

Il certificato medico nelle attività fisico-sportive in ambito non agonistico

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

PROTOCOLLO DI INTESA. tra

Finalizzazione delle risorse relative all'accordo di programma MIUR - (2) Emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

COMUNE DI VILLAREGGIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ministero della Salute. Decreto 22 ottobre 2013

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789

Corsi di avviamento allo sport

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

OGGETTO: Quesiti relativi al modello enti associativi (Modello EAS) - Ulteriori chiarimenti.

COMUNITA DELLA VAL DI NON con sede in CLES. Verbale di deliberazione N. 13. del Comitato Esecutivo della Comunità della Val di Non

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Decreto Ministeriale 24 aprile DECRETO BALDUZZI pubblicato sulla GU n. 169 del 20/07/2013. Disciplina della certificazione dell attivit

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

AGE.AGEDP2RM.REGISTRO DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE R

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA COMUNITA N. 103

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 14 febbraio 2014

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola ie attività formative realizzate all estero e quelle transfrontaliere;

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

REGOLAMENTO SANITARIO DELLA F.I.S.

Transcript:

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 8 agosto 2014 Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica. (14A08029) (GU n.243 del 18-10-2014) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m. ed in particolare il comma 2, nel rispetto del quale i certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»; Visto il decreto interministeriale 24 aprile 2013, «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita»; Acquisita dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 17 febbraio 2014 la proposta di linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica; Considerato il parere del Consiglio superiore di sanità adottato nella seduta del 17 giugno 2014; Tenuto conto dell'aumentato rischio cardiovascolare legato all'età per coloro che hanno superato i sessanta anni e che associano altri fattori di rischio cardiovascolari; Sentito il gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport istituito presso il Ministero della salute; Ritenuto di dover adottare le linee guida di indirizzo per i medici certificatori circa gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio del certificato medico; Decreta: Art. 1 Ambito della disciplina 1. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m., approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, allegate al presente decreto quale parte integrante (Allegato 1). 2. E' confermato il modello del certificato di cui all'allegato C

del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (Allegato 2). Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2014 Il Ministro: Lorenzin Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4535 Allegato 1 LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISITICA Definizione di attività sportiva non agonistica 1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Medici certificatori 1. I certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Periodicità dei controlli e validità del certificato medico 1. Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. 2. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio. Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti 1. Ai fini del rilascio del certificato medico, e' necessario quanto segue: a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita; c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di eta' e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. 2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. 3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell'ulteriore documentazione

di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato. 4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 1939 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Dsposizioni all'azienda provinciale per i servizi sanitari in relazione al D.M. 8 agosto 2014, "Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica". Il giorno 10 Novembre 2014 ad ore 08:40 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE UGO ROSSI Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE CARLO DALDOSS MICHELE DALLAPICCOLA SARA FERRARI MAURO GILMOZZI TIZIANO MELLARINI Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 4 RIFERIMENTO: 2014-S128-00298

La relatrice comunica che: il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 7, co.11 ha previsto che Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano una attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l effettuazione di controlli sanitari sui praticanti..omissis. In attuazione di tale dispositivo il D.M. 24 aprile 2013 all art. 3 ha disciplinato la certificazione dell attività sportiva non agonistica e all art. 7 ha abrogato il D.M. 28 febbraio 1983, Norme per la tutela sanitaria dell attività sportiva non agonistica. Successivamente l art. 42-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ha modificato la disciplina introdotta dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 7, co.11, e oltre a sopprimere l obbligo di certificazione per l attività ludico-motoria e amatoriale, ha previsto al comma 2 che I certificati per l attività sportiva non agonistica, di cui all art. 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport, ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell esame clinico e degli accertamenti, incluso l elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale dell ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. omissis In data 11 settembre 2013 il Ministero della salute con propria circolare dell Ufficio legislativo, avente per oggetto Criticità interpretative nell applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva, oltre a ribadire la soppressione della certificazione per l attività ludico motoria, ha chiarito che rispetto all obbligo di certificazione per l attività sportiva non agonistica, è rimessa alla valutazione e alla discrezionalità tecnica del medico certificatore la necessità o meno di prescrivere ulteriori esami clinici, e indagini diagnostiche, come l elettrocardiogramma. In data 18 ottobre 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.M. 8 agosto 2014, avente ad oggetto Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l attività sportiva non agonistica. In particolare con tale provvedimento si è confermata l approvazione di alcuni aspetti definitori di ambito e della modulistica del certificato (riprendendo l allegato C del decreto interministeriale 24 aprile 2013), mentre si è specificata la validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio del certificato medico e aggiunto indicazioni in ordine agli esami clinici, e agli accertamenti propedeutici al rilascio del certificato. Per quanto attiene al presente provvedimento, quest ultimo D.M. ha in particolare dato indicazioni circa l effettuazione dell elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, da effettuarsi almeno una volta nella vita, anche nel caso delle attività non agonistiche. Pag. 2 di 4 RIFERIMENTO: 2014-S128-00298

Considerato opportuno in relazione al quadro normativo sopra declinato, precisare che: - coloro che risultano in possesso di un elettrocardiogramma effettuato in passato (indipendentemente dalla data di rilascio) o in possesso del certificato medico per l attività sportiva di tipo agonistico, non saranno tenuti a ripetere tale accertamento diagnostico, come detto finalizzato al rilascio del certificato per l attività sportiva non agonistica, purchè non rientranti nelle categorie indicate nell allegato 1 al D.M. 8 agosto 2014, punto 1 Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti lettere c) e d); - coloro che risultano in possesso di un certificato di idoneità per l attività sportiva di tipo non agonistico in corso di validità, rilasciato prima dell entrata in vigore del citato D.M. 8 agosto 2014, non sono tenuti a rinnovarlo prima della sua scadenza. Considerando che il quadro normativo statale sopra richiamato risulta ad oggi estremamente dettagliato rispetto al precedente D.M. 28 febbraio 1983, ora abrogato, e che pertanto le disposizioni di Giunta provinciale precedentemente espresse in ordine alla certificazione dell attività sportiva non agonistica non trovano più applicazione. La L.P. 9 agosto 2013, n. 16, ha introdotto l art. 53 bis, alla L.P. n. 16/2010, avente ad oggetto Misure di prevenzione per l attività sportiva non agonistica dei minori ; tale disposizione prevede che Al fine di garantire misure di prevenzione per l attività sportiva non agonistica dei minori, la Provincia può sostenere le spese relative alla certificazione medica di idoneità sportiva non agonistica dei minori con le modalità e nella misura definite dalla Giunta provinciale. Ritenuto quindi opportuno, in attuazione del citato art. 53 bis della L.P. n. 16/2010, di esentare i minori di anni 18 iscritti al Servizio Sanitario Provinciale dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche finalizzate al rilascio del certificato medico per l attività sportiva non agonistica. Si ritiene inoltre opportuno dare indicazioni all Azienda provinciale per i servizi sanitari circa una valutazione sulla sostenibilità organizzativa della soddisfazione di tali prestazioni aggiuntive con risorse interne, con riserva di esaminare l eventualità di avvalersi anche dei servizi resi in regime di convenzionamento con le strutture private, per evitare l allungamento delle liste d attesa. Tutto ciò premesso LA GIUNTA PROVINCIALE - sentita la relatrice; - su proposta dell Assessora alla salute e solidarietà sociale; Pag. 3 di 4 RIFERIMENTO: 2014-S128-00298

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, d e l i b e r a 1) di esentare i minori fino ai 18 anni di età iscritti al Servizio Sanitario Provinciale, in attuazione dell art. 53 bis della L.P. n. 16/2010, dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche finalizzate al rilascio della certificazione medica per l attività sportiva non agonistica; 2) di dare inoltre indicazioni all Azienda provinciale per i servizi sanitari circa una valutazione sulla sostenibilità organizzativa della soddisfazione di tali prestazioni aggiuntive con risorse interne, compatibilmente con le liste d attesa, con riserva di esaminare l eventualità di avvalersi anche dei servizi resi in regime di convenzionamento con le strutture private, nel qual caso le risorse aggiuntive necessarie verranno assegnate all Azienda in occasione dell ultima variazione al Riparto del finanziamento del servizio sanitario provinciale da ultimo modificato con dgp 594/2014; 3) di dare atto che di quanto previsto nella presente deliberazione sarà data informazione ai pediatri di libera scelta e ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario provinciale; 4) di disporre che eventuali ulteriori direttive, anche a recepimento di eventuali modifiche intervenute a livello nazionale, potranno essere emanate con circolare dell Assessorato alla salute e solidarietà sociale. ALS - FB - CA Pag. 4 di 4 RIFERIMENTO: 2014-S128-00298

18-10-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 243 ALLEGATO 2 14A08029 22