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IL TERMINE STALKING Termine di origine anglosassone: to stalk significa fare la posta, inseguimento, caccia in agguato. Lo stalker è colui che si apposta, insegue, che pedina o controlla la propria vittima. Il primo stato ad introdurre il reato di stalking è stato la California nel 1990 in seguito a diversi casi del genere. In Italia l'art. 612 bis c.p. rubricato ATTI PERSECUTORI è stato introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 (decreto Maroni), convertito nella L. 23 aprile 2009 n. 38.
IL TERMINE STALKING Il fenomeno dello stalking configura l'insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e di controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi.
ART. 612 BIS C.P. - ATTI PERSECUTORI Salvo che il fatto costituisca più' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
LA CONDOTTA Necessaria una pluralità di condotte di minaccia o di molestia! MINACCIA = la prospettazione di un male ingiusto la cui verificazione dipenda dalla condotta dell'agente MOLESTIA = il turbamento della tranquillità della vittima e della sua libertà morale QUANTE CONDOTTE SONO NECESSARIE?
QUALI SONO LE CONDOTTE PIU FREQUENTI? Appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti abitualmente frequentati dalla persona offesa Pedinamento costante Telefonate oscene ed indesiderate Scritte sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni in modo ossessivo o persistente Crescendo di minacce, scritte o verbali, che talvolta degenerano in ingiurie o aggressioni fisiche, anche di natura sessuale, o, addirittura, nell'uccisione della persona offesa Invio di oggetti non richiesti, di biglietti o lettere, di SMS o e-! mail (il c.d. cyberstalking)
QUANDO PUO DIRSI CHE LA CONDOTTA È REITERATA? CASS. PEN. SENTENZA N. 6417 DEL 2010 Integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma. Le condotte di minaccia o molestia devono essere "reiterate". Il termine "reiterare" denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza. Se ne deve evincere, dunque che anche due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto.
CYBERSTALKING Condotte persecutorie ed assillanti poste in essere tramite internet e i social network. TRIB. IVREA, SENTENZA 26/11/2013 configura il reato di stalking la pubblicazione sulla pagina Facebook della persona offesa di commenti ripetuti, messaggi offensivi e denigratori CASS. PEN., SEZ. V, SENTENZA 24 GIUGNO 2011, N. 25488 i messaggi continui inviati tramite i social network, contenenti minacce ed ingiurie integrano il reato di stalking
CONCLUSIONI Condotte persecutorie ed assillanti poste in essere tramite internet e i social network.
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