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Contratto di apprendistato e liste di mobilità. Messaggio INPS n. 11716/2013 Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro 1. Nozioni generali Il D.Lgs. n. 167/2011, in applicazione della delega conferita dall art. 1, comma 30, della L. n. 247/2007, come sostituito dall art. 46, comma 1, della L. n. 183/2011, ha riformato la disciplina del contratto di apprendistato, abrogando la normativa preesistente che è ora sostituita da un Testo unico di soli sette articoli. L art. 7 del decreto, in particolare, introduce alcune disposizioni volte, da un lato, ad assicurare il corretto svolgimento del rapporto di apprendistato e, dall altro, a sanzionare eventuali condotte datoriali non in linea con alcuni principi che devono informare, ai sensi dell art. 2 del Testo unico, tale tipologia contrattuale. Lo stesso art. 7 introduce inoltre alcune disposizioni volte a regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina consentendo solo per un periodo limitato la stipula di contratti di apprendistato secondo il previgente regime e solo a determinate condizioni Con il messaggio del 22 luglio 2013 n. 11716 l INPS ha fornito alcune precisazioni in merito alla 1 di 7

contribuzione da applicare al termine del periodo agevolato di 18 mesi, come previsto dalla legge n. 223 del 1991, nelle ipotesi di rapporti di apprendistato con prestatori di lavoro assunti con contratto di apprendistato. Come noto, l articolo 7 del testo unico sull apprendistato, ovvero il decreto legislativo n. 167 del 2011 ha previsto la possibilità di assunzione in apprendistato dei lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o anche riqualificazione professionale. Nel caso specifico è prevista una deroga ai limiti anagrafici (1) ed alla normativa in materia di licenziamento (2). Per quanto concerne l applicabilità di tale istituto il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 29/2011 aveva già precisato che il ricorso a tale tipologia era possibile già all atto dell entrata in vigore del testo unico in materia di apprendistato, ovvero alla data del 25 ottobre 2011, negli ambiti in cui la nuova disciplina fosse operativa (3). In caso contrario, per i prestatori di lavoro in mobilità poteva essere applicata la disciplina previgente ferme restando le disposizioni in materia licenziamenti individuali di cui alla legge 604/1966 e il regime contributivo di cui alla legge 223/1991. Continua ancora l INPS nel messaggio che si commenta, che per quanto concerne gli aspetti di carattere contributivo l articolo 7 D.Lgs. 167/2011, al comma 4, dispone che, per tali soggetti, opera il regime contributivo agevolato ex articolo 25, comma 9, L. 223/1991 e, nel caso in cui spetti, l incentivo di cui all articolo 8, comma 4, sempre della citata legge n. 223. Testualmente il citato comma 4 dell articolo 7 D.Lgs. 167/2011 recita 2 di 7

Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e' possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilita'. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonche' il regime contributivo agevolato 3 di 7

di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge. Inoltre, con la circolare del 2012, n. 128, è stato chiarito che, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, la contribuzione complessiva riferita ai prestatori di lavoro in oggetto è pari al 15,84% (4). Si legge testualmente nel messaggio INPS n. 11716/2013 che Al termine del periodo agevolato previsto dalla norma, mentre il carico contributivo del lavoratore rimane pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato, la contribuzione datoriale è, invece, dovuta in misura piena. In merito alle forme assicurative rimangono quelle espressamente stabilite per la tipologia di contratto di apprendistato, dall articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 167/2011, ovvero: 4 di 7

IVS; Malattia; Maternità; 5 di 7

ASPI; Cuaf. Ancora per quanto concerne la compilazione del flusso UNIEMENS vengono confermate le disposizioni dettate al punto 7 della circolare n. 128/2012; i lavoratori assunti con il contratto di apprendistato dalle liste di mobilità, a partire dal 19esimo mese in poi, devono essere identificati nell elenco qualifica 1) con il codice 5 e nell elemento Tipo contribuzione con il codice j5. Manuela Rinaldi Avvocato foro Avezzano Aq Dottoranda in Diritto dell Economia e dell Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master e in corsi per aziende; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq 6 di 7

(1) Previsti in linea generale per l instaurazione dei contratti di apprendistato. (2) Trovando per tali lavoratori applicazione la disciplina in materia di licenziamenti individuali ex L. 604/1966. (3) Ovvero, come viene precisato nel messaggio INPS in commento Laddove, cioè, sia la singola Regione che la contrattazione collettiva di riferimento, ovvero eventuali accordi interconfederali, hanno recepito la riforma e, di conseguenza, disciplinato i profili di rispettiva competenza. (4) Ovvero 10% più il 5,84% a carico dello stesso dipendente. https://www.diritto.it/contrattodiapprendistatoelistedimobilitamessaggioinpsn117162013/ 7 di 7