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NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione 2017.1.1 Applicativo: GECOM F24 Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2017.1.1 (Update) Data di rilascio: 15.05.2017 Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente IMPLEMENTAZIONI Invio telematico delega... 2 Nuovo obbligo invio telematico F24 per titolari di Partita Iva in presenza di compensazione... 2 Visto di conformità... 4 Nuovo limite di 5.000 Euro per il Visto di conformità... 4 1

Invio telematico delega F24 Nuovo obbligo invio telematico F24 per titolari di Partita Iva in presenza di compensazione L'articolo 3 c. 3 del D.L. n. 50 del 24.04.2017 (Manovra Correttiva) ha introdotto, per i soggetti titolari di partita IVA, l obbligo generalizzato di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate per le compensazioni di Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta di cui al quadro RU. Sono escluse da quanto detto le compensazioni di crediti della sezione INPS ed INAIL. Come da Risoluzione n. 57 del 04/05/2017 è stato stabilito che tale controllo verrà attivato dall Agenzia delle Entrate a decorrere dal 01/06/2017 e varrà per qualsiasi somma oggetto di compensazione. Per i titolari di Partita Iva, quindi, in caso di compensazione, non sarà più possibile presentare le deleghe tramite il canale home banking. Di conseguenza, per tutti i soggetti in cui in Anagrafica contribuente non è barrato il flag No titolare di Partita Iva essendo soggetti titolari di Partita Iva, anche se, sempre in Anagrafica, nel campo Tipo versamento è indicato Remote banking, in Gestione delega, qualora la delega da presentare sia una delega in cui viene utilizzato un credito in compensazione, purché non si tratti di un credito della sezione INPS o della sezione INAIL, anche se non a zero per effetto della compensazione, negli estremi del versamento viene indicato che la presentazione avviene tramite Entratel e non tramite Remote banking, in applicazione delle nuove disposizioni ministeriali. 2

3

Visto di conformità F24 Nuovo limite di 5.000 Euro per il Visto di conformità Il D.L n. 50 del 24/04/2017 ha fissato il nuovo limite di 5.000 Euro per poter eseguire la compensazione orizzontale dei crediti che scaturiscono dai modelli di dichiarazione qualora nella dichiarazione non sia stato apposto il visto di conformità. Fanno eccezione a tale regola le start up, per le quali il limite del credito Iva rimane quello già in vigore per tali aziende, fissato in 50.000 Euro. Il nuovo limite, come da D.L. n. 50, pari a 5.000 Euro, si applica quindi alle dichiarazioni presentate dopo il 23 Aprile; ne consegue che, per quest anno, per le dichiarazioni Iva 2017 presentate prima del 23 Aprile resta ancora valido il limite di 15.000 Euro mentre per tutte le dichiarazioni Iva che si andranno a presentare ora si dovrà tenere conto del nuovo limite di 5.000 Euro. A tal proposito, nel Dettaglio della Gestione tributi, il già preesistente flag Assenza visto di conformità è stato sdoppiato in due flag: Assenza visto di conformità ante D.L.n. 50 del 24/04/2017 e Assenza visto di conformità D.L.n. 50 del 24/04/2017. Se in F24 il tributo a credito viene generato in automatico dall applicativo e se il visto di conformità nella dichiarazione da cui deriva il credito non è stato apposto, in F24 viene barrato o l uno o l altro flag, cioè Assenza visto di conformità ante D.L.n. 50 del 24/04/2017 o Assenza visto di conformità D.L.n. 50 del 24/04/2017 a seconda di quando è stata presentata la dichiarazione, se prima del 24 Aprile ed allora in questo caso viene barrato il flag Assenza visto di conformità ante D.L.n. 50 del 24/04/2017 ed il limite di compensazione controllato è 15.000 Euro se invece si presenta una dichiarazione ora, in questo caso viene barrato il flag Assenza visto di conformità D.L.n. 50 del del 24/04/2017 ed il limite di compensazione controllato è pari a 5.000 Euro. 4

Se invece, ugualmente come sopra, in F24 il tributo a credito è generato in automatico dall applicativo ma il visto di conformità nella dichiarazione da cui deriva il credito è già stato apposto, non verrà e non dovrà essere barrato nessuno dei suddetti flag Assenza visto di conformità ante D.L.n. 50 del 24/04/2017 o Assenza visto di conformità D.L.n. 50 del 24/04/2017 e quindi il credito verrà compensato senza alcun controllo del limite come previsto. Infine, se il credito in F24 non è generato in automatico, ma è inserito manualmente dall utente, in caso di non apposizione del visto di conformità nella relativa dichiarazione che ha generato il credito, intervenire manualmente per barrare il corrispondente flag relativo all Assenza visto di conformità, ante o posto D.L. n.50, così che sia controllato il corretto limite di compensazione, di 15.000 o 5.000 Euro. A T T E N Z I O N E Al fine di applicare correttamente tale nuovo limite è necessario che siano adeguati allo stesso anche gli applicativi che generano il credito in F24: l applicativo DIRED17 è già adeguato a tali novità, l applicativo MULTI lo sarà con la versione 2017.0.9 di prossima spedizione. Per quanto riguarda gli applicativi degli anni precedenti, ad esempio DIRED16, al momento non sono ancora adeguati pertanto, chiudendo una dichiarazione redditi da DIRED16 vene ancora controllato e riportato in F24 il limite di 15.000 Euro anche se la dichiarazione viene inviata ora. Nelle prossime settimane provvederemo ad adeguare anche l applicativo DIRED16. 5