Parlamento europeo

Documenti analoghi
(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2006 DEL CONSIGLIO. del 21 decembre 2006

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

PARLAMENTO EUROPEO ORDINE DEL GIORNO

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184

Gazzetta ufficiale dell'unione europea COMMISSIONE

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO

DIRETTIVA 92/84/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304)

2010/06 Struttura della Gazzetta ufficiale - Adeguamento in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona Gazzetta ufficiale serie L

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

ALLEGATO TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL TRATTATO DI LISBONA. A. Trattato sull'unione europea. Articolo 1bis Articolo 2

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043371/02.

CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

Le competenze dell'unione europea

Le principali novità. Nuovo Regolamento Finanziario. Pacchetto legislativo sulla politica di coesione

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/39

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 gennaio 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25. NOTA DI TRASMISSIONE Commissione europea Data: 9 gennaio 2014

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

VDA Net Srl VDA Net Srl VDA Net Srl

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

DIREZIONE GENERALE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA DI COORDINAMENTO MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

L A G I U N T A R E G I O N A L E

* PROGETTO DI RELAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Direzione per le reti e i servizi informatici

DETERMINAZIONE N 48453/6307/F.P. DEL

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 18 gennaio 2011 (19.01) (OR. it) 5421/11 DENLEG 4

Unità di Direzione Istruzione-Sicurezza degli ambienti di lavoro e scolastici- Edilizia Scolastica Ricostruzione

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale PROLIA (denosumab). (Determinazione/C n. 2535/2011).

Tit del 29/04/2016

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

Il Ministro dello Sviluppo Economico

PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 febbraio 2014 (OR. en) 6504/14 ENV 140. NOTA DI TRASMISSIONE Commissione europea

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali

DETERMINAZIONE N. 42 PROT. N DEL 16/03/2016

In base a tali comunicazioni, le tabelle allegate indicano la data di entrata in vigore del cumulo diagonale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECRETO N. 909 Del 12/02/2016

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N. 9 INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, POLITICHE DELLA CASA, ERP, ABR, RISORSE IDRICHE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE.

COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA Provincia Del Verbano Cusio Ossola

AV V I S O P U B B L I C O P R O G R A M M A D I S V I L U P P O R U R A L E D E L L A R E G I O N E C A L A B R I A

Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMUNE DI BALZOLA Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2011 DELLA COMMISSIONE

Assemblea degli Azionisti 14 e 15 Aprile 2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

SETTORE INTERVENTI COMUNITARI PER LA PESCA.FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE OPERATORI RURALI.INCREMENTO IPPICO.

C.F. e P.I SERVIZI FINANZIARI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Ministero delle infrastrutture. Decreto ministeriale del 5 marzo 2007

DETERMINAZIONE N 46624/6165/F.P. DEL

REGOLAMENTO. per la ripartizione dei proventi derivanti da attività conto terzi. approvato dal Consiglio di Dipartimento del 28 febbraio 2013

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;

LINEA OPERATIVA PON ATAS. Dalla programmazione all attività di audit

Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento.

Parte I N. 2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Area dei servizi Tecnologici DETERMINAZIONE

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N. 10 LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E VOLONTARIATO.

POLITICA DI VOTO. Strategia per l esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICVM gestiti

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. (L. 190/2014 art. 1 commi )

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Trattato di Amsterdam (1997)

Le opportunità nel nuovo scenario di programmazione : il Quadro Finanziario Pluriennale

Transcript:

Parlamento europeo 2014-2019 TESTI APPROVATI Edizione provvisoria P8_TA-PROV(2016)0086 Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Tunisia ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina (COM(2015)0460 C8-0273/2015 2015/0218(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0460), visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0273/2015), visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 9 marzo 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto l'articolo 59 del suo regolamento, visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0013/2016), 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso 1 ; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 1 La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 25 febbraio 2016 (Testi approvati P8_TA(2016)0056).

P8_TC1-COD(2015)0218 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 marzo 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 2, 2 Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2016.

considerando quanto segue: (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra 3 ("accordo") costituisce la base delle relazioni tra l'unione e la Tunisia. (2) In seguito all'attentato terroristico del 26 giugno 2015 nei pressi di Sousse, in Tunisia, nelle conclusioni del 20 luglio 2015 il Consiglio ha dichiarato che l'unione avrebbe valutato, in consultazione con i suoi Stati membri, la possibilità di adottare misure eccezionali e temporanee a sostegno dell'economia tunisina. (3) L'olio d'oliva è il principale prodotto agricolo esportato dalla Tunisia verso l'unione e il settore occupa un posto importante nell'economia del paese, così come in alcune regioni di determinati Stati membri. (4) L'Unione sostiene al meglio l'economia tunisina, conformemente agli obiettivi della politica europea di vicinato e dell'accordo, offrendo un mercato attraente e affidabile per le esportazioni tunisine di olio d'oliva. L'offerta di tale mercato richiede l'introduzione di misure commerciali autonome che consentano d'importare detto prodotto nell'unione in base a un contingente tariffario senza dazio. 3 GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(5) Per prevenire la frode e garantire che le misure commerciali autonome previste saranno realmente benefiche all'economia tunisina, tali misure dovrebbero essere subordinate al rispetto, da parte della Tunisia, delle norme e delle relative procedure sull'origine dei prodotti stabilite nell'accordo, nonché a una cooperazione amministrativa efficiente della Tunisia con l'unione. (6) La salvaguardia della stabilità del mercato dell'olio d'oliva nell'unione impone che il volume supplementare generato dalle misure commerciali autonome sia messo a disposizione solo una volta esaurito il volume del contingente annuale senza dazio di olio d'oliva non trattato stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo. (7) L'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 stabilisce le norme di gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle misure commerciali autonome di cui al presente regolamento. 4 Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(8) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento e di introdurre le misure correttive nei casi in cui il mercato dell'unione sia riguardato dal presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 5. (9) Le misure commerciali autonome di emergenza stabilite dal presente regolamento sono intese a rendere meno difficile la situazione economica in cui versa la Tunisia in seguito agli attentati terroristici. Tali misure dovrebbero pertanto essere limitate nel tempo e lasciare impregiudicati i negoziati tra l'unione e la Tunisia sull'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). 5 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10) Dato il grave danno che l'attentato terroristico nei pressi di Sousse del 26 giugno 2015 ha inferto all'economia tunisina, soprattutto al settore del turismo, e la necessità di adottare misure commerciali autonome di emergenza per alleviare in tempi brevi la situazione di difficoltà economica della Tunisia, si è considerato opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'unione europea, allegato al trattato sull'unione europea, al trattato sul funzionamento dell'unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Regimi preferenziali Un contingente tariffario annuale senza dazio per l'importazione pari a 35 000 tonnellate ("contingente tariffario annuale per l'importazione") per gli anni civili 2016 e 2017 è aperto alle importazioni nell'unione di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente dalla Tunisia all'unione. Articolo 2 Condizioni per il diritto al contingente tariffario annuale per l'importazione Il diritto al contingente tariffario annuale è subordinato al rispetto, da parte della Tunisia, delle norme sull'origine dei prodotti e delle relative procedure di cui al protocollo n. 4 dell'accordo.

Articolo 3 Accesso al contingente tariffario annuale per l'importazione Il contingente tariffario annuale per l'importazione è messo a disposizione solo una volta esaurito il volume del contingente tariffario annuale senza dazio per l'olio d'oliva non trattato indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo. Articolo 4 Gestione del contingente tariffario annuale per l'importazione La Commissione gestisce il contingente tariffario tariffario annuale per l'importazione a norma dell'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Articolo 5 Sospensione temporanea La Commissione, qualora riscontri elementi di prova sufficienti a dimostrare il mancato rispetto da parte della Tunisia delle condizioni di cui all'articolo 2, può adottare un atto di esecuzione che sospende temporanemente in toto o in parte gli accordi preferenziali di cui all'articolo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 6 Revisione intermedia 1. La Commissione procede a una valutazione dell'impatto del presente regolamento sul mercato dell'olio d'oliva dell'unione dopo la sua entrata in vigore e trasmette le conclusioni di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 2. Nel caso accerti che il mercato dell'olio d'oliva dell'unione è pregiudicato dalle disposizioni del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione al fine di introdurre misure correttive volte a ristabilire la normalità su tale mercato. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Articolo 7 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica fino al 31 dicembre 2017. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a..., il Per il Parlamento europeo Il presidente Per il Consiglio Il presidente