Accordo stipulato ai sensi del comma 4 bis dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 e ss.mm. tra le Parti. CGIL, CISL e UIL. Fondazione Bruno Kessler

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Transcript:

Accordo stipulato ai sensi del comma 4 bis dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 e ss.mm. tra le Parti CGIL, CISL e UIL e Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Edmund Mach Premesso che: - le Parti hanno sottoscritto in data 28 settembre 2007 il "Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provincia/e 2 agosto 2005, n. 14" che riporta: -all'art. 52 - inserito nel capo V - "particolari tipologie contrattuali" la disciplina del "contratto a tempo determinato"; -all'art. 73 - contenuto nelle "Norme transitorie e Finali" - le norme per la stabilizzazione del personale, che tengono conto dei periodi prestati a tempo determinato o di collaborazione presso gli Istituti Pubblici preesistenti alle Fondazioni; - il d.lgs. 368/2001 all'art. 5, comma 4 bis (comma aggiunto dal comma 40 dell'art. 1 L. 24 dicembre 2007, n. 247 così come modificato dall'art. 21 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 nella versione modificata dalla legge di conversione n. 133 del 6 agosto 2008) prevede che, "Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2,, ; - il d.lgs. 368/2001 all'art. 5, comma 3, così come modificato dalle lettere g) ed h) del comma 9 dell'art. 1, L. 28 giugno 2012 n. 92 (cd. "Riforma Fornero") prevede che "Qualora il lavoratore venga riassunto a termine ai sensi de/l'articolo 1 entro un eriodo di sessanta iomi dalla data di scadenza di un

contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti collettivi di cui all'artico/o 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente"; - CGIL, CISL, UIL, Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Edmund Mach hanno sottoscritto in data 31 marzo 2009 un accordo ai sensi del comma 4 bis dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 e ss.mm., successivamente modificato in data 2 agosto 2011 con accordo aziendale tra CGIL, CISL, UIL e Fondazione Bruno Kessler ed il cui testo per FBK attualmente prevede che: a. per il personale di Ricerca inquadrato come ricercatore di 1"',2 1 ',3" e 4" fascia e tecnologo 1"',2"', 3" e 4" fascia (ad esclusione dei T4 di FEM) il termine di durata massima dei rapporti di lavoro per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti è fissato in complessivi sei (6) anni. Decorso detto termine il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, salvo esplicita richiesta del lavoratore di preferire un contratto di collaborazione. b. Per il personale tecnico, amministrativo il termine di durata massima dei rapporti di lavoro per effetto di successione di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti è confermato in complessivi tre (3) anni. Decorso detto termine il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, salvo esplicita richiesta del lavoratore di preferire un contratto di collaborazione. c. I termini di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente comma non si riferiscono al diverso caso di unico contratto a termine con il lavoratore, nel qual caso in accordo con il disposto del d.!gs. 36812001 la durata del contratto non è soggetta a limiti, comunque in presenza di specificate ragioni. d. fermi restando i limiti di cui sopra riferiti ai contratti a tempo determinato, nel diverso caso in cui il personale ricercatore i 1",2",3" e 4" fascia e tecnologo 1",2", 3" e 4" fascia (ad esclusione dei T4 di

FEM) maturi negli otto (8) anni precedenti almeno 6 anni di anzianità per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra periodi prestati a titolo di collaborazione a progetto e tempo determinato, ed il personale tecnico, amministrativo e tecnologo 4 11 fascia maturi nei cinque (5) anni precedenti almeno tre anni di anzianità per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra periodi prestati a titolo di collaborazione a progetto e tempo determinato, alla scadenza naturale del contratto potranno essere assunti dalla Fondazione solo con contatto di lavoro a tempo indeterminato, salvo esplicita richiesta del lavoratore di preferire un contratto di collaborazione". tutto ciò premesso le Parti considerato che sino ad oggi si è proceduto ad effettuare l'interruzione tra un contratto e l'altro come previsto dal precedente comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. 368/2001, ciò sia nel caso di personale ricercatore 111,211,3 11 e 4 11 fascia e tecnologo 111,211, 3 11 e 4 11 (ad esclusione dei T4 di FEM) che di personale tecnico, amministrativo; atteso che la nuova versione del comma 3 dell'art. 5 prevede che i contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1-bis del decreto (ossia "i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati') possano prevedere la riduzione dei periodi di interruzione previsti dalla nuova versione del comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. 368/2001 stabilendone le condizioni; concordano guanto segue: a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed a valere anche per il personale il cui contratto sia già scaduto e si trovi pertanto nel periodo di interruzione: 1) la lettera a. dell'accordo in premessa richiamato, è come di seguito modificata: "a. per il personale di Ricerca inquadrato come ricercatore di 111,211,3 11 e 4 11 fascia e tecnologo 111,211, 3 11 e 4 11 fascia (ad esclusione dei T4 di FEM) il termine di durata massima dei rapporti di lavoro per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti è fissato in complessivi sei (6) anni. L'interruzione tra il primo ed il secondo contratto è ridotta secondo quanto previsto all'art. 5, comma 3 del d.lgs. 368/2001 così come modificato dalla legge n. 92/2012, (20 gg per i contratti inferiori ai

e 30 gg per i contratti superiori ai 6 mesi) a condizione che l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. Decorso detto termine di durata massima, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, salvo esplicita richiesta del lavoratore di preferire un contratto di collaborazione". 2) la lettera b) dell'accordo in premessa richiamato, è come di seguito modificata: Per il personale tecnico, amministrativo il termine di durata massima dei rapporti di lavoro per effetto di successione di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti è confermato in complessivi tre (3) anni. L'interruzione tra il primo ed il secondo contratto è ridotta secondo quanto previsto all'art. 5, comma 3 del d.lgs. 368/2001 così come modificato dalla legge n. 9212012, (20 gg per i contratti inferiori ai 6 mesi e 30 gg per i contratti superiori ai 6 mesi) a condizione che l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. Decorso detto termine il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, salvo esplicita richiesta del lavoratore di preferire un contratto di collaborazione. 3) La lettera c) dell'accordo rimane invariata. 4) La lettera d) dell'accordo rimane invariata Trento, 5 settembre 2012 UIL- rappresentata da dott.sa Silvia Bertola