LEGNO, ARREDAMENTO, MOBILI - Area Legno, Lapidei CCNL Ipotesi di Accordo del 25 marzo C.C.I.R.L. del 7 Febbraio 2001
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- Oreste Chiesa
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1 Ipotesi di Accordo del 25 marzo 2014 Confartigianato legno e arredo, Confartigianato marmisti, Cna Produzione, Cna Costruzioni, Casartigiani, Claai con Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil hanno rinnovato il c.c.n.l. per i settori artigiani del legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. L'ipotesi di accordo 25 marzo 2014, di rinnovo del c.c.n.l. per i settori artigiani del legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, decorre dal 1 gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre Sono previsti incrementi retributivi da corrispondere in tre tranches: 1 dal 1 aprile 2014, la 2 dal 1 gennaio 2015, la 3 dal 1 giugno Una tantum: ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale l'accordo stabilisce che ai soli lavoratori in forza al 25 marzo 2014, spetta un importo forfettario una tantum nella misura di 160, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'una tantum viene erogata in 2 rate: 80 con la retribuzione di ottobre 2014 ed 80 con la retribuzione di settembre Assistenza integrativa - Le Parti convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo sanitario nazionale integrativo intercategoriale per l'artigianato (San.Arti.) secondo le modalità stabilite dall'accordo interconfederale 21 settembre Sono iscritti al Fondo tutti i dipendenti a tempo indeterminato (anche apprendisti), nonché i lavoratori con contratto a termine di almeno 12 mesi cui si applica il c.c.n.l. in oggetto. L'azienda è tenuta a versare - con le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo - un contributo per dipendente di 10,42 mensili per 12 mensilità. Qualora l'azienda artigiana non voglia aderire al Fondo Sanitario, dovrà versare al lavoratore un importo forfettario, a titolo di E.a.r. pari ad 25,00 per tredici mensilità, così come previsto dal c.c.n.l. Tempo determinato: Con la riscrittura dell articolo 54 relativo al contratto a tempo determinato, le Parti hanno recepito le ultime novità normative introdotte sull argomento (ad esclusione di quelle attualmente in discussione previste dal D.L. n. 34/2014 Job Acts). Affiancamento Se l assunzione a tempo determinato avviene per la sostituzione di lavoratori assenti, è consentito un periodo di affiancamento di 3 mesi sia prima che inizi l assenza sia successivamente alla stessa per consentire il passaggio delle consegne. Nel caso in cui l assenza del lavoratore titolare derivi da gravidanza o puerperio, l affiancamento è consentito, oltre i 3 mesi previsti, per tutto il periodo in cui la lavoratrice ha diritto a fruire dei permessi per allattamento del figlio. Limiti quantitativi Sono previsti i seguenti limiti quantitativi all impiego di lavoratori con contratto a tempo determinato: - imprese da 0 a 5 dipendenti (considerando i lavoratori a tempo indeterminato e gli apprendisti): massimo 2 lavoratori a termine; - imprese da 6 a 18 dipendenti: 1 lavoratore a termine ogni 2 dipendenti in forza; - imprese oltre 18 dipendenti: possono essere impiegati con contratto a termine lavoratori nella misura massima del 25% dei dipendenti in forza. Sono esentati dal rispetto degli anzidetti limiti i contratti conclusi nei primi 15 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d impresa ovvero dall entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Tali limiti sono inoltre derogabili dalla contrattazione collettiva regionale. Per maggiori chiarimenti e per la corretta applicazione di tutte le norme contrattuali si rimanda a un attenta lettura del testo dell Accordo sottoscritto che è possibile visualizzare e/o scaricare dal sito web della L.I.A. all indirizzo Pagina 1 di 7
2 APPRENDISTI IN FORZA SINO AL 15 OTTTOBRE GRUPPO : lavorazione manuale, artistica, tradizionale, ad alto contenuto tecnico e professionale DURATA: 5 ANNI 3 mesi 52 3, , , mesi 64 4, , , mesi 70 5, , , mesi 75 5, , , mesi 80 6, , , mesi 85 6, , , GRUPPO A : lavorazioni di carattere tradizionale meccanizzato a medio contenuto professionale DURATA: 3 ANNI E 4 MESI 3 mesi 52 3, , , mesi 65 4, , , mesi 75 5, , , mesi 80 6, , , mesi 85 6, , , GRUPPO B: Impiegati DURATA: 2 ANNI 3 mesi ,29 13,88 701,17 9 mesi ,11 17,36 876,47 12 mesi ,28 20, ,31 3 GRUPPO: lavorazioni semplici a carattere ripetitivo meccanizzate e/o in serie DURATA: 1 ANNO E 6 MESI 3 mesi 52 3, , , mesi 72 5, , , mesi 85 6, , ,58706 Pagina 2 di 7
3 APPRENDISTI IN FORZA SINO AL 15 OTTTOBRE 2007 APPRENDISTI ULTRAVENTIQUATTRENNI (oltre 24 anni e fino a 29 anni) Qualifiche ad alto contenuto professionale indicate e riferibili al 1 gruppo - (trattamento economico sul livello della categoria "D") DURATA: 5 ANNI 6 mesi 60 4, , , mesi 65 4, , , mesi 70 5, , , mesi 75 5, , , mesi 85 6, , , mesi 90 6, , ,97454 APPRENDISTI ULTRAVENTIQUATTRENNI (oltre 24 anni e fino a 29 anni) Tassativamente per le seguenti figure professionali: doratori - laccatori - intagliatori - intarsiatori - scultori - costruttori e riparatori di barche e natanti - costruttori e riparatori di articoli sportivi - liutai, falegnami in grado di compiere le lavorazioni tradizionali e moderni del legno a mano o a macchina, individuate al 1 gruppo - (trattamento economico sul livello retributivo della categoria "C"). DURATA: 5 ANNI 6 mesi 60 4, , , mesi 65 5, , , mesi 70 5, , , mesi 75 6, , , mesi 85 6, , , mesi 90 7, , ,38835 Pagina 3 di 7
4 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - 1 GRUPPO - DURATA 6 ANNI - (*) LIVELLO FINALE DA RAGGIUNGERE: LIVELLO A SUPER LIVELLO FINALE DA RAGGIUNGERE: LIVELLO A 1 sem. 70 7, , , sem. 70 6, , , sem. 70 7, , , sem. 70 6, , , sem. 73 7, , , sem. 73 7, , , sem. 73 7, , , sem. 73 7, , , sem. 80 8, , , sem. 80 7, , , sem. 80 8, , , sem. 80 7, , , sem. 85 8, , , sem. 85 8, , , sem. 85 8, , , sem. 85 8, , , sem. 90 9, , , sem. 90 8, , , sem. 90 9, , , sem. 90 8, , , sem. 95 9, , , sem. 95 9, , , sem. 95 9, , , sem. 95 9, , ,60199 LIVELLO FINALE DA RAGGIUNGERE: LIVELLO B 1 sem. 70 6, , , sem. 70 6, , , sem. 73 6, , , sem. 73 6, , , sem. 80 7, , , sem. 80 7, , , sem. 85 7, , , sem. 85 7, , , sem. 90 7, , , sem. 90 7, , , sem. 95 8, , , sem. 95 8, , ,74672 Apprendistato Professionalizzante - Art.6 - La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere: 1 Gruppo (categorie A super, A, B) durata 6 anni - 2 Gruppo (categorie C super, C, D) durata 5 anni - 3 Gruppo (categoria E) durata 2 anni e 6 mesi. Art.7 - Retribuzione - Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate in tabella sulla retribuzione contrattuale (minimi, ex contingenza ed EDR) del livello di inquadramento finale di uscita dal contratto. La retribuzione dell'apprendista non potrà superare la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione. Agli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo, o di attestato di qualifica professionale, attinenti le mansioni per le quali viene assunto con contratto di apprendistato, viene ridotta di sei mesi la durata di cui alle tabelle. (*) Assunti a partire dal 16 ottobre 2007 e sino al 24 marzo (Ipotesi di Accordo di rinnovo del 25 marzo 2014) Pagina 4 di 7
5 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - 2 GRUPPO - DURATA 5 ANNI - (*) LIVELLO FINALE DA RAGGIUNGERE: LIVELLO C SUPER LIVELLO FINALE DA RAGGIUNGERE: LIVELLO C Periodo % Paga base+cont.+edr Pr. Reg. Totale Periodo % Paga base+cont.+edr Pr. Reg. Totale 1 sem. 70 5, , , sem. 70 5, , , sem. 70 5, , , sem. 70 5, , , sem. 75 6, , , sem. 75 6, , , sem. 75 6, , , sem. 75 6, , , sem. 88 7, , , sem. 88 7, , , sem. 88 7, , , sem. 88 7, , , sem. 90 7, , , sem. 90 7, , , sem. 90 7, , , sem. 90 7, , , sem. 95 8, , , sem. 95 7, , , sem. 95 8, , , sem. 95 7, , ,96379 LIVELLO FINALE DA RAGGIUNGERE: LIVELLO D Periodo % Paga base+cont.+edr Pr. Reg. Totale APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - 3 GRUPPO 1 sem. 70 5, , , sem. 70 5, , ,53225 ASSUNTI A PARTIRE dal 16 Ottobre DURATA: 2 anni e 6 mesi 3 sem. 75 5, , , sem. 75 5, , ,92741 LIVELLO FINALE DA RAGGIUNGERE: LIVELLO E 5 sem. 88 6, , ,95483 Periodo % Paga base+cont.+edr Pr. Reg. Totale 6 sem. 88 6, , , sem. 70 5, , , sem. 90 6, , , sem. 75 5, , , sem. 90 6, , , sem. 80 5, , , sem. 95 7, , , sem. 90 6, , , sem. 95 7, , , sem. 95 6, , ,09459 (*) Assunti a partire dal 16 ottobre 2007 e sino al 24 marzo (Ipotesi di Accordo di rinnovo del 25 marzo 2014) Pagina 5 di 7
6 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE "OPERAI assunti dal 25 marzo 2014" - 1 GRUPPO - DURATA 5 ANNI - (*) LIVELLO FINALE DA RAGGIUNGERE: LIVELLO A SUPER LIVELLO FINALE DA RAGGIUNGERE: LIVELLO A 1 sem. 70 7, , , sem. 70 6, , , sem. 70 7, , , sem. 70 6, , , sem. 73 7, , , sem. 73 7, , , sem. 73 7, , , sem. 73 7, , , sem. 80 8, , , sem. 80 7, , , sem. 80 8, , , sem. 80 7, , , sem. 85 8, , , sem. 85 8, , , sem. 85 8, , , sem. 85 8, , , sem. 90 9, , , sem. 90 8, , , sem. 90 9, , , sem. 90 8, , ,09663 LIVELLO FINALE DA RAGGIUNGERE: LIVELLO B 1 sem. 70 6, , , sem. 70 6, , , sem. 73 6, , , sem. 73 6, , , sem. 80 7, , , sem. 80 7, , , sem. 85 7, , , sem. 85 7, , , sem. 90 7, , , sem. 90 7, , ,28636 Apprendistato Professionalizzante (Ipotesi di Accordo del 25 marzo 2014) La disciplina che segue si applica ai contratti di apprendistato professionalizzante sottoscritti a decorrere dal 25 marzo Ai contratti stipulati precedentemente si applica la previgente normativa fino alla loro naturale scadenza. Il contratto di apprendistato può essere stipulato anche a tempo parziale. Periodo di prova: l assunzione può avvenire con un periodo di prova di durata non superiore a 2 mesi (settore legno e operai del settore Lapideo); quella prevista per i lavoratori inquadrati nel rispettivo livello di destinazione dell apprendistato (impiegati del settore Lapideo). Nel caso di malattia insorta durante il periodo di prova, l apprendista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di un mese. Durata: la durata minima del periodo di apprendistato è fissata in 6 mesi, la durata massima è stabilita sulla base delle misure indicate nell Accordo del 25 marzo Per gli impiegati di entrambi i settori, Legno Lapideo, la durata massima del periodo di apprendistato è fissata in 3 anni. (*) Assunti a partire dal 25 marzo (Ipotesi di Accordo di rinnovo del 25 marzo 2014) Pagina 6 di 7
7 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE "OPERAI assunti dal 25 marzo 2014" - 2 GRUPPO - DURATA 5 ANNI - (*) LIVELLO FINALE DA RAGGIUNGERE: LIVELLO C SUPER LIVELLO FINALE DA RAGGIUNGERE: LIVELLO C Periodo % Paga base+cont.+edr Pr. Reg. Totale Periodo % Paga base+cont.+edr Pr. Reg. Totale 1 sem. 70 5, , , sem. 70 5, , , sem. 70 5, , , sem. 70 5, , , sem. 75 6, , , sem. 75 6, , , sem. 75 6, , , sem. 75 6, , , sem. 88 7, , , sem. 88 7, , , sem. 88 7, , , sem. 88 7, , , sem. 90 7, , , sem. 90 7, , , sem. 90 7, , , sem. 90 7, , , sem. 95 8, , , sem. 95 7, , , sem. 95 8, , , sem. 95 7, , ,96379 LIVELLO FINALE DA RAGGIUNGERE: LIVELLO D Periodo % Paga base+cont.+edr Pr. Reg. Totale APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - 3 GRUPPO 1 sem. 70 5, , , sem. 70 5, , ,53225 ASSUNTI A PARTIRE dal 25 marzo DURATA: 2 anni e 6 mesi 3 sem. 75 5, , , sem. 75 5, , ,92741 LIVELLO FINALE DA RAGGIUNGERE: LIVELLO E 5 sem. 88 6, , ,95483 Periodo % Paga base+cont.+edr Pr. Reg. Totale 6 sem. 88 6, , , sem. 70 5, , , sem. 90 6, , , sem. 75 5, , , sem. 90 6, , , sem. 80 5, , , sem. 95 7, , , sem. 90 6, , , sem. 95 7, , , sem. 95 6, , ,09459 (*) Assunti a partire dal 25 marzo (Ipotesi di Accordo di rinnovo del 25 marzo 2014) Pagina 7 di 7
8 Aziende artigiane CCNL legno lapidei: per i contratti a termine prima applicazione del Jobs act Nel comparto artigiano il recente rinnovo del c.c.n.l. legno lapidei, siglato il 25 marzo 2014, ha recepito le modifiche apportate alla disciplina del contratto a tempo determinato dal D.L. n. 34/2014, in vigore dal 21 marzo e attualmente all esame del Parlamento per la conversione in legge. E interessante notare che, nel primo esempio di pratica applicazione della nuova normativa, le parti hanno ampliato il limite percentuale posto dalla legge alle assunzioni a termine. Si riporta di seguito una sintesi delle limitazioni concernenti le assunzioni a tempo determinato nel comparto artigiano del legno lapidei, risultanti dall integrazione tra la disciplina generale recata dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal D.L. 20 marzo 2014, n. 34, e le disposizioni contrattuali contenute nel c.c.n.l. 27 gennaio 2011, appena rinnovato con l ipotesi di accordo 25 marzo Si tratta quindi del primo esempio di pratica applicazione a livello contrattuale della nuova normativa attualmente all esame del Parlamento per la conversione in legge. Criteri generali Artt. 1 e 3, D.Lgs. n. 368/2001 Il datore di lavoro può stipulare contratti a tempo determinato per lo Oggetto del contratto svolgimento di qualunque tipo di mansione La durata del contratto a tempo determinato non può essere superiore a 36 Durata del contratto mesi (comprensivi di eventuali proroghe) L apposizione del termine è priva di effetto (il contratto si considera a tempo indeterminato) se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto. Copia dell atto scritto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni Requisito di forma lavorativi dall inizio della prestazione. La scrittura non è necessaria quando la durata del rapporto non è superiore a 12 giorni. 1) per sostituire lavoratori in sciopero 2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, negli ultimi 6 mesi, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni. Esclusioni L esclusione non opera se il contratto a termine: a) è stipulato per sostituire Non è ammessa lavoratori assenti; b) riguarda lavoratori assunti dalle liste di mobilità per una l apposizione del termine se durata non superiore a 12 mesi; c) ha una durata iniziale non superiore a 3 mesi il contratto è stipulato: 3) presso unità produttive dove sono in atto sospensioni o riduzioni di orario con intervento Cig, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni 4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi Limiti quantitativi Secondo il D.L. n. 34 il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro (sommando i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato) non può eccedere il 20% dell organico aziendale. Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. La legge attribuisce ai contratti collettivi nazionali di lavoro la facoltà di fissare, anche in misura non uniforme, limiti quantitativi di utilizzazione dell istituto, con alcune esclusioni. Il c.c.n.l. in esame prevede limiti più elevati. C.c.n.l area legno lapidei 1) aziende fino a 5 dipendenti, possono assumere 2 lavoratori a tempo determinato Limiti contrattuali (ai fini del computo si 2) aziende da 6 a 18 dipendenti, possono assumere 1 considerano tra i dipendenti in forza sia i lavoratore a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza lavoratori a tempo indeterminato che gli 3) aziende con più di 18 dipendenti, possono assumere apprendisti) lavoratori a tempo determinato fino al 25% dei dipendenti in forza Art. 10, c. 7, D.Lgs. n. 368/2001 Sono esclusi per legge da ogni vincolo quantitativo 1) i contratti conclusi nella fase di avvio di nuove attività (il c.c.n.l. limita ai primi 15 mesi il periodo di avvio e attribuisce alla contrattazione regionale la facoltà di prolungare tale
9 periodo) 2) le assunzioni effettuate per ragioni di carattere sostitutivo 3) i contratti stipulati per lo svolgimento di attività di carattere stagionale, comprese quelle elencate nel D.P.R. n. 1525/1963 4) le assunzioni di lavoratori con età superiore a 55 anni Prolungamento della durata Proroga del contratto Secondo il D.L. n. 34, il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, fino ad un massimo di 8 volte, a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato a tempo determinato. La durata complessiva del rapporto (durata originaria e proroga) non può comunque essere superiore a 3 anni. Prosecuzione di fatto del rapporto Se il rapporto continua dopo la scadenza del termine originario o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione retributiva; superato il limite massimo, il contratto si considera a tempo indeterminato. Art. 5, c. 1 2, D.Lgs. n. 368/2001 In misura pari: Maggiorazione della retribuzione in caso di al 20% per i primi 10 giorni dopo la scadenza del termine prosecuzione di fatto Limiti temporali della prosecuzione di fatto al 40% per ciascun giorno ulteriore Il rapporto si considera a tempo indeterminato: in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, se prosegue oltre il trentesimo giorno in caso di contratto con durata superiore, se prosegue oltre il cinquantesimo giorno. La conversione a tempo indeterminato ha effetto dalla scadenza dei predetti termini Successione di contratti con lo stesso lavoratore Successione di contratti senza soluzione di continuità Qualora non vi sia alcuna soluzione di continuità tra due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. Intervallo minimo tra due contratti successivi Scaduto un contratto a termine, il lavoratore non può essere nuovamente assunto a tempo determinato prima che sia trascorso un determinato intervallo temporale. Qualora l intervallo minimo non venga rispettato, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. L obbligo di rispettare un intervallo minimo e il divieto di effettuare due assunzioni successive senza soluzione di continuità non trovano applicazione nei casi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi anche aziendali. Art. 5, c. 3, D.Lgs. n. 368/2001 C.c.n.l area legno lapidei L intervallo minimo tra due a 10 giorni, se il primo contratto ha avuto una durata fino a 6 mesi contratti a termine non può essere a 20 giorni, se il primo contratto ha avuto una durata superiore a 6 inferiore mesi 1) se i contratti sono stipulati per lo svolgimento di attività di carattere stagionale, comprese quelle elencate nel D.P.R. n. 1525/1963 Esclusioni Nelle attività stagionali le assunzioni possono essere effettuate anche Non trovano applicazione gli intervalli minimi indicati senza soluzione di continuità 2) il c.c.n.l. in esame rinvia alla contrattazione regionale l individuazione delle ipotesi di assenza di intervalli temporali tra un contratto a termine e il successivo Successione di contratti per mansioni equivalenti Durata massima complessiva Qualora la durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) stipulati per lo svolgimento di mansioni equivalenti, abbia superato i 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e
10 indipendentemente dall ampiezza dei periodi di interruzione tra un contratto e l altro), il rapporto medesimo si considera a tempo indeterminato a decorrere dal superamento del predetto termine di 36 mesi. La legge rinvia aicontratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale per una diversa disciplina della materia. Deroga assistita La durata massima complessiva di cui sopra può essere superata con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DPL e con l assistenza di un rappresentante sindacale. Nel comparto contrattuale in esame l ulteriore contratto non può avere una durata superiore a 8 mesi. In caso di mancato rispetto della procedura o nel caso di superamento del termine stabilito, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. Contratti non soggetti a limitazioni della durata massima complessiva La legge esclude da limitazioni i contratti a termine per mansioni equivalenti stipulati per lo svolgimento di attività di carattere stagionale, comprese quelle elencate nel D.P.R. n. 1525/1963. Il c.c.n.l. in esame non prevede altri casi di esclusione. (Fonte Ipsoa a cura di Pietro Zarattini Esperto di diritto del lavoro)
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