COMUNE DI MOZZO Provincia di Bergamo

Documenti analoghi
COMUNE di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

C O M U N E D I L O V E R E

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL ART. 81, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005,

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE N.

Comune di Brunate Provincia di Como

COMUNE DI BINAGO Piazza Vittorio Veneto, BINAGO (CO) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

PARCO ADDA NORD DISCIPLINA MODALITA DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

`ljjfppflkb=mbo=fi=m^bp^ddfl= abii^=molsfk`f^=af=ib``l

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Approvato con DCP n. 32 del 16 marzo 2010 Aggiornato alla DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011

COMUNE DI TREMEZZINA Regolamento per la disciplina della commissione per il paesaggio

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Comune di Monvalle. - Provincia di Varese - RELATIVO ALLA ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

COMUNE DI INVERIGO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

COMUNE DI POZZOLENGO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

CITTÀ DI ANGERA PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTA CARNIA tra i Comuni di ARTA TERME, LIGOSULLO, PAULARO e ZUGLIO Comune Capofila: PAULARO

COMUNE DI ALPIGNANO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Regolamento per la disciplina della Commissione per il Paesaggio

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005.

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA PROVINCIA DI LECCO C.A.P

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ADEGUATO ALLA L.R. 19/2015 e L.R. 28/2016

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

L.R. 5/2007, art. 61, c. 5, lett. a) B.U.R. 14/10/2009, n. 41. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 settembre 2009, n. 0268/Pres.

della commissione per il paesaggio

P r o v i n c i a d i L e c c o AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA

Regolamento della Commissione per il Paesaggio

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Città di Samarate PROVINCIA DI VARESE. AREA URBANISTICA Servizio Pianificazione Territoriale ed Edilizia privata Ufficio Pianificazione Territoriale

(ai sensi dell art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n 12 e s.m.i.).

COMUNE DI PASSIRANO (Provincia di Brescia)

Città di Nardò Provincia di Lecce

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DELL ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12.

Comune di Castano Primo Provincia di Milano Sevizio Urbanistica e Suap

COMUNE DI TORTONA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (ai sensi dell art. 81 della Legge Regionale n. 12 del 11 Marzo 2005)

COMUNE DI TERNATE Provincia di Varese

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO,

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

COMUNE DI CARATE BRIANZA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA Settore Tecnico Edilizia Privata

COMUNE di CERTOSA DI PAVIA Provincia di Pavia

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (Art. 81 Legge Regionale 12/2005)

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENZIA GIULIA. C O M U N E D I S T A R A N Z A N O (Provincia di Gorizia)

C O M U N E D I C O D O G N O. ( Provincia di Lodi ) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (L.R. 32/08 del 01/12/2008)

ART. 1 Commissione per il paesaggio Composizione

1ª Proposta (Dec. G.C. del 30 dicembre 2014 n. 101)

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Regolamento per il funzionamento della Commissione per il paesaggio e per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche

COMUNE DI GUDO VISCONTI -- (PROVINCIA DI MILANO) -- REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Art. 81 Legge Regionale 12/05

Regolamento della Consulta delle Professioni della provincia di Agrigento.

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER RINNOVO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

CITTÀ DI CASTIGLIONE OLONA Provincia di Varese

Comune di Tremezzina REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del

CITTA DI GROSSETO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITA E LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO, AI SENSI DELLA L.R. 32/08.

UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO CONSORTILE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

COMUNE DI FERRIERE (Provincia di Piacenza)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI COMPONENTI PER LA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO DEL COMUNE DI SORMANO

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)

COMUNE IM COLOGNO AL SERIO

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI PROFESSIONISTI. ARTICOLO 1 (Oggetto del Regolamento) ARTICOLO 2 (Finalità e compiti della Consulta)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO

Città di Seregno. Regolamento delle Consulte

CITTÀ DI TORREMAGGIORE Provincia di Foggia NUOVO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Comune di Pavia SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Comune di Golasecca GIUNTA COMUNALE VERBALE DI DELIBERAZIONE N.48 DEL 05/05/2014

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE CULTURA DEL COMUNE DI CESENA. Approvato con delibera di C.C. n. 110 del 11/12/2014

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI.

CONFERENZA PERMANENTE REGIONE ENTI LOCALI (Art.12 e seguenti L.R. 17 gennaio 2005, n.1 e successive modificazioni e integrazioni)

UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA'

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO

Burc n. 80 del 23 Novembre 2015 REGIONE CALABRIA. (Legge Regionale n. 14 dell 11 agosto 2014)

C O M U N E D I A T R A N I ( P R O V I N C I A D I S A L E R N O ) REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA GIOVANI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Regolamento Commissioni consultive

Comune di Pozzuolo del Friuli

Regolamento della Consulta cittadina dell ambiente

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO

Transcript:

\\Server0\tecnico\ARCHIVIO\EDILIZIA PRIVATA\COMMISSIONI\PAESAGGIO\REGOLAMENTO COMMISSIONE ambientale APPROVATO CC.doc COMUNE DI MOZZO Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE per l istituzione e la disciplina della Commissione del paesaggio ai sensi dell art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale N 31 del 22/06/2009 e N 38 del 14/07/2009 1

INDICE: ARTICOLO 1 - FINALITA ARTICOLO 2 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ARTICOLO 4 INCOMPATIBILITA DEL RUOLO DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ARTICOLO 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ARTICOLO 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ARTICOLO 7 - QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE ARTICOLO 8 - ATTIVITA DI SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ARTICOLO 9 - ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE ARTICOLO 10 - FUNZIONAMENTO ARTICOLO 11- INDENNITA ARTICOLO 12- DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI 2

ARTICOLO 1 FINALITA 1. Il presente regolamento disciplina l istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione del paesaggio del Comune di Mozzo ai sensi dell articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. 2. La Commissione è l organo tecnico-scientifico che esprime pareri obbligatori,, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune di Mozzo. Tale parere costituisce elemento di valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte avente natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio urbanistica delle trasformazioni medesime. 3. Scopo della predetta commissione è quello di esprimere pareri propedeutici alla tutela della struttura fisico morfologica e naturale del territorio, nonché del suo patrimonio storico culturale e delle strutture relazionali che connettono tutti questi elementi in realtà complesse di valore estetico culturale, specificatamente vincolato, direttamente o indirettamente, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. ARTICOLO 2 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE La Commissione del paesaggio, ai sensi dell articolo 80, comma 1 e 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n, 12, è competente ad esprimere pareri in merito: al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all art. 146 del D.Lgs. 42/2004; all irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5, dell art. 80 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12; agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni; all espressione di pareri di cui all art. 32 della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985; in tutti i casi in cui il parere sia richiesto per progetti relativi a immobili vincolati direttamente o indirettamente, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché per le opere idrauliche, anche realizzate dall ente di rilevanza paesaggistica e ambientale; in tutti i casi in cui il parere è richiesto dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale o dal responsabile dell ufficio Tecnico. La commissione si esprime sul valore funzionale e formale dell opera progettata e sulla validità del rapporto tra l opera progettata ed il contesto urbano e territoriale; tutto ciò facendo salvo il principio della libertà dell espressione artistica. La commissione può indicare tutte le modifiche e/o integrazioni progettuali ritenute utili per la tutela dell immobile indicando quelle modificazioni le quali valgano a ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore, armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbano sorgere. La commissione può anche proporre degli adempimenti particolareggiati sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell architettura. La Commissione del paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi preposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e tenuto conto del Piano Paesistico regionale e dei criteri regionali. La commissione dovrà prendere in attenta considerazione anche gli aspetti compositivi e le caratteristiche architettoniche e metriche dei singoli interventi, analizzandone l impianto tipo morfologico, i rapporti pieni vuoti, i caratteri decorativi nonché la percepibilità dell intero organismo architettonico, delle facciate, delle cortine edilizie, degli spazi di uso pubblico, con particolare attenzione ai rapporti con l edificato e con il territorio contiguo o prospiciente. 3

La Commissione è altresì competente ai sensi dell art. 16 del vigente Regolamento Comunale per la Pubblicità ad emettere specifico parere su tutti gli impianti pubblicitari di particolare impatto visivo ed ambientale sul territorio comunale. ARTICOLO 3 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 1. La Commissione è composta da 3 (tre) soggetti, esterni all ente, in possesso di diploma universitario o di laurea, aventi particolare e qualificata esperienza quinquennale in una o più materie attinenti l uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali e che abbiano maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all ente locale. 2. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno quinquennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. 3. Il possesso del titolo di studio e dell esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 4. La Commissione potrà essere successivamente integrata di massimo 2 (due) ulteriori membri che abbiano una qualificata esperienza e adeguati titoli di studio sempre nell ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. 5. Ai lavori della Commissione possono partecipare gli istruttori della pratica e i funzionari dei settori che hanno competenza nelle materie indicate all art. 2 solo se richiesto e senza diritto di voto. ARTICOLO 4 INCOMPATIBILITA DEL RUOLO DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 1. Fatte salve le norme statali o regionali vigenti in materia di incompatibilità, il ruolo di componenti della Commissione del paesaggio è incompatibile con il ruolo di Sindaco, assessore, consigliere del medesimo comune, o amministratore di aziende o società o componente di consorzi in cui il Comune partecipi con quote o azioni. 2. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di Commissioni comunali operanti nel settore Territorio, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quinto grado. 3. Per i componenti della commissione valgono altresì le incompatibilità previste dall art. 58 comma 1 del D.Lgs 267/2000, ai sensi e per gli effetti del comma 3 del citato articolo. 4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi precedenti è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. ARTICOLO 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE 1. La Commissione, di cui all articolo precedente, è nominata dalla Giunta Comunale, sentito il Responsabile dell Ufficio Tecnico, previa comparazione dei curricula presentati dagli interessati a seguito di pubblicazione all albo pretorio comunale di apposito avviso. 2. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente, il vicepresidente e il segretario. 4

3. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati rispetto a quanto previsto nei criteri stabiliti nell art. 3 e dei casi di incompatibilità previsti dall art. 4. 4. La Commissione è operativa dal momento della nomina dei componenti. ARTICOLO 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 1. La Commissione è convocata dall apposita Struttura Tecnica nominata dall ente. 2. L invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica. 3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d urgenza e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni. 4. L ordine del giorno deve contenere l indicazione dei singoli argomenti da trattare. ARTICOLO 7 - QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE 1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno metà dei componenti effettivamente nominati. 2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti della Commissione, il provvedimento finale terrà conto delle solo parere derivante dalle risultanze dell istruttoria tecnica effettuata dal Settore competente. 3. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quinto grado. Per interessi si intende anche quelli connessi a ricorsi contro l Amministrazione comunale, processi di natura amministrativa o penale pendenti, rapporti di dipendenza e/o collaborazione professionale, continuativa o temporanea con i proprietari, progettisti, enti, aziende o comunque con soggetti interessati direttamente al progetto in esame. 4. Per i casi sopraccitati vale l obbligo di dichiarazione preventiva da parte del componente alla Commissione del caso di astensione. 5. L allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di allontanamento, il membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la Commissione del Paesaggio deve pronunciare la ricusazione facendola risultare dal verbale; il Presidente sospende la seduta ed il membro ricusato decade dalla carica. Analoga sanzione colpisce il membro che partecipi senza avvertire dell esistenza di cause di allontanamento che lo riguardano. In tal caso le deliberazioni vengono annullate dal presidente, appena conosciuto l impedimento; ove sussistono elementi di reato il Presidente deve farne rapporto agli organi competenti perché accertino eventuali responsabilità penali. ARTICOLO 8 - ATTIVITA DI SUPPORTO DELLA COMMISSIONE 1. Le funzioni di supporto della Commissione saranno garantite dall apposita Struttura Tecnica istituita dall ente, che procede all invio delle convocazioni delle sedute e predispone la documentazione da allegare all ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti almeno tre giorni prima della seduta relativa. ARTICOLO 9 - ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE 1. La Struttura Tecnica istituita dall ente istruisce la pratica in tempi utili affinché il rilascio dell autorizzazione avvenga nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli art. 6 e 10 del presente regolamento. 5

2. In relazione alle diverse fattispecie oggetto di autorizzazione, la documentazione da presentare è quella messa a disposizione dall ente e redatta in conformità alle normative vigenti in materia. ARTICOLO 10 FUNZIONAMENTO 1. La Commissione del paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi. 2. La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto. 3. La Commissione si riunisce nella sede municipale e preferibilmente durante l orario di lavoro dei dipendenti. 4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale a cura del Segretario, che deve contenere la data, il nome dei presenti, la durata della seduta, l enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l indicazione se siano stati espressi all unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta. 5. Il verbale è sottoscritto da tutti i membri presenti della Commissione ivi compreso il segretario e viene conservato agli atti dell ufficio tecnico. 6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. ARTICOLO 11 - INDENNITA 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso. 2. A titolo di rimborso spese, può essere riconosciuto agli stessi un indennità forfetaria stabilita dalla Giunta Comunale in sede di nomina. ARTICOLO 12 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI 1. La Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e comunque sino alla nomina della nuova Commissione. 2. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione. 3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione secondo le procedure di cui all art. 5. 6