piano territoriale di coordinamento provinciale

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piano territoriale di coordinamento provinciale Approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 40 del 22/04/2004 NORME DI ATTUAZIONE

Il presente documento è stato aggiornato nell aprile 2004 a cura di: Ezio Motta, Piergiorgio Tosetti Adottato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 61 del 17/09/2003 Approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 40 del 22/04/2004 Il coordinamento del progetto è a cura del: Settore Politiche del Territorio - Servizio Pianificazione Territoriale e Programmi d Area della Provincia di Bergamo Gruppo di redazione del PTCP Coordinamento: Ufficio di Piano: Progettisti: Contributi di settore:, Giuliano Lorenzi Claudio Falchetti, Anna Nicotera, Daniela Pavon, Fabio Zanni, Chiara Crespi, Luigi D Alessandro, Carlo Lavelli, Davide Piccoli, Gianandrea Rota Ezio Motta, Piergiorgio Tosetti Antonio Corradi, Lucio Fiorina, Margherita Fiorina, Sergio Ghilardi, Giuliano Lorenzi, Lelio Pagani, Alessandro Paoletti, Ente Regionale per i Servizi all Agricoltura e alle Foreste, Istituto per la Ricerca Sociale Presidente della Provincia: Valerio Bettoni Assessore al Territorio, Trasporti e Infrastrutture: Felice Sonzogni

INDICE Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale I PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI NATURA, FINALITA, RUOLO E AMBITO D APPLICAZIONE DEL PTCP Art. 1 Principi ispiratori e natura giuridica... 3 Art. 2 Finalità e ambito d applicazione... 3 Art. 3 Contenuti del PTCP... 3 Art. 4 Criteri generali della normativa... 4 Art. 5 Documenti del PTCP... 5 Art. 6 Elaborati costitutivi del PTCP... 5 Art. 7 Allegati al PTCP: significato e valore... 6 Art. 8 Analisi e studi di settore del territorio: significato e valore... 6 Art. 9 Elaborati di corredo... 7 Art. 10 Il PTCP quale atto a maggior definizione ai sensi dell art. 6 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)... 7 Art. 11 Ambiti sovracomunali ed intese interistituzionali... 7 Art. 12 Insediamenti di carattere sovracomunale Piani attuativi di interesse sovracomunale... 7 Art. 13 Partecipazione dei Comuni e delle Comunità Montane al processo attuativo e modificativo del PTCP... 8 Art. 14 Strumenti di attuazione del PTCP... 9 Art. 15 Accordi di pianificazione e strumenti di programmazione negoziata... 10 Art. 16 Linee guida... 11 Art. 17 Piani di Settore per l attuazione del PTCP... 12 Art. 18 Piani Territoriali Provinciali d Area... 14 Art. 19 Piani di competenza provinciale non direttamente connessi al PTCP... 14 Art. 20 Durata del PTCP... 15 Art. 21 Componenti essenziali e strategiche del Piano Varianti al PTCP... 15

II Norme di Attuazione Art. 22 Componenti non essenziali del PTCP Approvazione delle modifiche e degli adeguamenti non costituenti variante... 17 Art. 23 Salvaguardia del piano... 18 Art. 24 Efficacia del PTCP... 19 Art. 25 Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP... 19 Art. 26 Redazione degli strumenti urbanistici comunali PRG e loro varianti... 20 Art. 27 Valutazione della compatibilità fra strumenti urbanistici comunali e PTCP... 20 Art. 28 Rapporti tra il PTCP e la pianificazione e programmazione regionale... 21 Art. 29 Rapporti tra PTCP e altri piani di competenza della Provincia.. 21 Art. 30 Rapporti con i Piani di sviluppo socio economico delle Comunità Montane... 21 Art. 31 Rapporto del PTCP con i Piani Territoriali dei Parchi... 22 Art. 32 Parchi non dotati di Piano Territoriale Rapporto con le misure di salvaguardia... 22 Art. 33 Perequazione... 22 Art. 34 Rapporto con Agenda 21 provinciale... 22 Art. 35 Parere provinciale in sede di Accordi di Programma e Conferenza dei Servizi... 23 PARTE II TEMATICHE DEL PTCP : DISPOSIZIONI SPECIFICHE TITOLO I RISORSE IDRICHE RISCHIO IDRAULICO ASSETTO IDROGEOLOGICO Cap. 1 Tutela e gestione delle risorse idriche... 27 Art. 36 Gestione delle risorse idriche A Contenimento dei consumi idrici B Integrazione quantitativa delle risorse... 27 Art. 37 Tutela qualitativa delle risorse idriche... 28 Cap. 2 Prevenzione del rischio idraulico... 29 Art. 38 Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico (PAI) - Fasce fluviali... 29 Art. 39 Fasce fluviali Integrazioni apportate dal PTCP... 29

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale III Art. 40 Determinazione delle fasce fluviali e normative di intervento per i corsi d acqua non compresi nell Allegato 1 del PAI... 29 Cap. 3 Condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico del territorio. Piano PAI e PTCP... 30 Art. 41 Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico (PAI)... 30 Art. 42 Prescrizioni e direttive ai Comuni in relazione ai fattori di pericolosità e di criticità... 30 Art. 43 Ambiti interessati da fenomeni di dissesto reale o potenziale in zona montana: prescrizioni... 30 Art. 44 Criticità in ambito di pianura: prescrizioni... 33 Art. 45 Rischio sismico... 34 TITOLO II PAESAGGIO E AMBIENTE Cap. 1 Valenza paesistica del PTCP... 35 Art. 46 Valenza paesistica del PTCP... 35 Art. 47 Obiettivi generali della disciplina paesistica... 35 Art. 48 Livelli di regolamentazione... 35 Art. 49 Le Unità tipologiche di paesaggio-unità paesistico territoriali... 36 Art. 50 I P.R.G. quali strumenti a valenza paesistica di maggior dettaglio... 37 Art. 51 Piani di Azione Paesistica... 37 Art. 52 Siti d Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)... 38 Art. 53 Aree ex art. 17 del PTPR... 38 Cap. 2 Disciplina delle aree, degli ambiti, dei contesti ambientali e paesistici e dell'edilizia di antica formazione... 39 Art. 54 Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico : prescrizioni... 40 Art. 55 Sistema delle aree culminali, zone umide e laghi d alta quota: prescrizioni...41 Art. 56 Pascoli d alta quota: prescrizioni... 42 Art. 57 Versanti boscati: prescrizioni... 42 Art. 58 Paesaggio montano debolmente antropizzato e Paesaggio montano antropizzato con insediamenti sparsi... 43

IV Norme di Attuazione Art. 59 Versanti delle zone collinari e pedemontane... 44 Art. 60 Contesti a vocazione agricola caratterizzati dalla presenza del reticolo irriguo, dalla frequenza di presenze arboree e dalla presenza di elementi e strutture edilizie di preminente significato storico culturale... 44 Art. 61 Aree di colture agrarie con modeste connotazioni arboree, irrigue e fondiarie... 45 Art. 62 Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previsti prevalentemente inedificate di immediato rapporto con i contesti urbani... 45 Art. 63 Paesaggio agrario di particolare valore naturalistico e paesistico di relazione con i corsi d acqua principali... 46 Art. 64 Paesaggio agrario in stretta connessione con la presenza di corsi d acqua minori e/o con elementi di natura storico culturale... 46 Art. 65 Aree agricole con finalità di protezione e conservazione... 47 Art. 66 Ambiti di valorizzazione, riqualificazione e progettazione paesistica... 47 Art. 67 Aree verdi della pianificazione comunale con valenza paesistica... 48 Art. 68 Insediamenti rurali di interesse storico... 48 Art. 69 Elementi storici e relative aree di pertinenza... 49 Art. 70 Percorsi di fruizione paesistica... 50 Art. 71 Ambiti di opportuna istituzione dei PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale)... 51 Art. 72 Percorsi lineari e punti di visuale paesistica... 51 Art. 73 I beni archeologici... 52 Art. 74 Rete ecologica provinciale... 52 Art. 75 Elementi della rete ecologica... 53 Art. 76 Ambiti soggetti ad attività di escavazione... 54 TITOLO III INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA Art. 77 Obiettivi generali dell organizzazione del sistema infrastrutturale per la mobilità... 55 Art. 78 Componenti funzionali del sistema integrato della mobilità provinciale... 55

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Art. 79 Classificazione delle strade e relative fasce di rispetto.... 56 V Art. 80 Inserimento paesistico e misure di compatibilità ambientale delle infrastrutture di mobilità.... 57 Art. 81 Tutela dei tracciati di previsione delle infrastrutture di mobilità... 57 Art. 82 Le strade per i collegamenti intervallivi... 59 Art. 83 Strade di servizio agro silvo-pastorale... 60 Art. 84 Rete delle ciclovie... 60 Art. 85 Rete ferroviaria Fasce di rispetto... 61 Art. 86 Contenimento del rumore generato dalle infrastrutture... 61 Art. 87 Infrastrutture aeroportuali... 61 Art. 88 Nodi di interscambio... 61 TITOLO IV ASSETTI INSEDIATIVI Art. 89 Obiettivi per l organizzazione, la riqualificazione e lo sviluppo del sistema insediativo... 63 Art. 90 Articolazione del sistema insediativo... 63 Art. 91 Centri storici... 64 Art. 92 Sistema delle aree e degli insediamenti agricoli principali... 65 Art. 93 Disciplina delle aree di primo riferimento per la pianificazione urbanistica locale... 66 Art. 94 Organizzazione degli insediamenti produttivi: obiettivi... 67 Art. 95 Aree produttive di interesse provinciale... 67 Art. 96 Aree produttive di rilievo locale... 68 Art. 97 Direttive alla pianificazione locale per l organizzazione del sistema degli insediamenti produttivi... 69 Art. 98 Le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante... 70 Art. 99 Area critica di Bergamo... 70 Art. 100 Obiettivi del PTCP in materia di attività commerciali... 70 Art. 101 Attrezzature sovracomunali e di interesse provinciale... 72 Art. 102 Servitù aeroportuali di riferimento per attività insediative... 72

VI Norme di Attuazione TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 103 Rapporto del PTCP con la pianificazione comunale: strumenti urbanistici comunali approvati... 74 Art. 104 Rapporto del PTCP con la pianificazione comunale: strumenti urbanistici comunali adottati... 75 Art. 105 Rapporto del PTCP con la pianificazione comunale: disposizione transitoria... 76 Art. 106 Rapporto del PTCP con gli studi geologici di cui alla L.R. 41/97... 77 Art. 107 Processualità del Piano... 77 Tabelle in allegato alla Parte II - Titolo III Infrastrutture per la mobilità Tabella A - Classificazione della rete stradale della Provincia di Bergamo, ai sensi del Nuovo Codice della Strada e relative fasce di rispetto... 78 Tabella B - Elenco delle strade di collegamento intervallivo... 83

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 1 PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

2 Norme di Attuazione

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale NATURA, FINALITA, RUOLO E AMBITO D APPLICAZIONE DEL PTCP 3 Art. 1 Principi ispiratori e natura giuridica 1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di seguito denominato PTCP o Piano, è predisposto in conformità alla disciplina dell art. 20 del D.Lgs. 267/2000, dell art. 57 del D.Lgs. 112/1998 e dell art. 3 della L.R. 1/2000. 2. Il PTCP costituisce atto di programmazione generale, definisce gli indirizzi strategici per le politiche e le scelte di pianificazione territoriale, paesistica, ambientale ed urbanistica di rilevanza sovracomunale avendo riguardo ai principi di sussidiarietà, di responsabilità e di coordinamento. Art. 2 Finalità e ambito d applicazione 1. Il PTCP interessa tutto il territorio provinciale e, nell ambito della strumentazione territoriale e di settore, si pone obiettivi di valorizzazione paesistica, di tutela ambientale e di tutela del territorio rurale, di sostegno allo sviluppo economico, di mantenimento e promozione delle identità socio culturali che caratterizzano i vari ambiti territoriali della Provincia di Bergamo. 2. Esso persegue inoltre il miglioramento della qualità dei sistemi insediativi, infrastrutturali e dei servizi, nell ottica di uno sviluppo sostenibile del territorio. Art. 3 Contenuti del PTCP 1. Il PTCP articola i propri contenuti rispetto alle seguenti tematiche di interesse territoriale: a. Tutela del suolo e regimazione delle acque; b. Aspetti paesistico ambientali e sistema delle reti ecologiche; c. Infrastrutture per la mobilità; d. Organizzazione e disciplina degli insediamenti. 2. Il PTCP recepisce le disposizioni del vigente Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico dell Autorità di Bacino del Fiume Po (di seguito PAI), relativamente a: a. le prescrizioni, gli indirizzi e le modalità di intervento per la sistemazione idrogeologica, idraulica e forestale e, più in generale, per la tutela del suolo e la regimazione delle acque; b. le aree a rischio idrogeologico; c. le misure di tutela e salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee; d. le modalità degli interventi di recupero e riqualificazione ambientale. 3. Ai sensi dell art. 3, comma 25 della L.R. 1/2000, e fatto salvo quanto disposto dall art.5 della L.R. 57/85, il PTCP ha efficacia di piano paesistico ambientale. Esso individua ai sensi dell art.13 della L.R.18/1997 e dell art.3, comma 28, della L.R. 1/2000: a. i sistemi territoriali definiti in base ai caratteri paesisticoambientali;

4 Norme di Attuazione b. le zone di particolare interesse paesistico ambientale, anche sulla base delle proposte dei Comuni e nel rispetto dei criteri paesistici di cui alla D.G.R. 29 Dicembre 1999, n. VI/47670; c. gli ambiti territoriali per i quali si intende opportuna l istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale; d. i criteri per la salvaguardia dei valori ambientali per gli interventi di trasformazione; e. gli ambiti territoriali che si intendono fare oggetto di proposta di tutela paesistica, ex D.Lgs. 490/1999. 4. Il PTCP, sulla base della valutazione delle vocazioni generali del territorio e del riconoscimento delle specificità tipiche di ciascun ambito che lo compone, individua e localizza: a. l organizzazione complessiva delle infrastrutture di interesse sovracomunale e territoriale; b. le aree da destinare a supporto delle specifiche necessità di organizzazione delle strutture e dei servizi a scala sovracomunale; c. aree a destinazione produttiva di rilevanza sovracomunale e provinciale da destinarsi al completamento e/o alla riqualificazione di insediamenti esistenti nonché quelle da destinarsi alla formazione di poli di espansione di livello sovracomunale; d. le aree destinate alla formazione del sistema delle reti ecologiche e delle attrezzature a questo necessarie; e. opere pubbliche d interesse sovracomunale. 5. Il PTCP recepisce i parchi naturali istituiti con legge regionale, le riserve naturali e i monumenti naturali istituiti, nonchè i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei parchi e degli strumenti di programmazione e gestione approvati. 6. Il PTCP in attuazione dell art.4, comma 2 della L.R. 14/99 definisce le disposizioni in materia di grandi strutture di vendita tenendo conto degli obiettivi indicati dal Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale. Il Piano di Settore di cui al successivo art.17 indica le priorità di insediamento della grande distribuzione nelle diverse parti del territorio e l individuazione dei comparti territoriali idonei alla localizzazione di nuovi insediamenti commerciali. Art. 4 Criteri generali della normativa 1. La normativa di Piano disciplina gli interventi da questo individuati secondo tre diversi livelli di regolamentazione: a. prescrizioni; b. direttive; c. indirizzi. 2. Le prescrizioni sono indicazioni vincolanti della disciplina di Piano, hanno valore cogente e prevalgono sugli strumenti urbanistici generali e attuativi alla scala sub provinciale e comunale. Le prescrizioni riguardano principalmente gli ambiti e gli elementi a valenza paesistica, la difesa del suolo e le infrastrutture della mobilità di cui alle Tav. E1, E2, E3 per quanto indicato come prescrittivi dai relativi articoli e concernono: a. le aree ad elevata pericolosità idrogeologica; b. gli ambiti e gli elementi di rilevante valenza paesistica; c. gli ambiti di riqualificazione paesistica e di connessione dei sistemi verdi (reti ecologiche);

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale d. le infrastrutture per la mobilità di interesse provinciale; e. gli insediamenti di interesse provinciale. Le prescrizioni del PTCP non comprendono i territori dei Parchi Naturali Regionali, Parchi Regionali, Riserve e Monumenti Naturali (disciplinati dai relativi Piani Territoriali di Coordinamento e dai Piani delle Riserve vigenti). 3. Le direttive si riferiscono alla indicazione di finalità e modalità operative da osservarsi nella pianificazione alla scala sub provinciale e comunale relativamente ad aree e ambiti a varia finalità e localizzazione, nonché per la formazione di altri atti amministrativi e regolamentari degli Enti Locali, quando questi abbiano rilevanza programmatoria e/o pianificatoria in materia urbanistica, ambientale, paesistica e di pianificazione del territorio rurale e comunque ineriscano le materie disciplinate dal PTCP. Le direttive sono orientate in particolare alle questioni e alle problematiche insediative e agli elementi non prescrittivi della valenza ambientale del PTCP. Dalle direttive gli strumenti urbanistici di carattere sub provinciale o locale possono discostarsi motivatamente. 4. Gli indirizzi costituiscono elementi di carattere orientativo. 5 Art. 5 Documenti del PTCP 1. Il PTCP si è strutturato attraverso la predisposizione della seguente documentazione di analisi e di progetto: - Documenti di corredo, illustrativi dello stato di fatto del territorio; - Studi preliminari e di settore; - Elaborati costitutivi del Piano; - Allegati. Art. 6 Elaborati costitutivi del PTCP Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo è costituito dai seguenti documenti: Relazione generale Norme di attuazione Cartografia: E1 SUOLO E ACQUE TAV.1 Elementi di pericolosità e criticità: compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio n.13 1:25.000 Tavola d insieme n. 1 1:75.000 E2 PAESAGGIO E AMBIENTE TAV.2.1 Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio n. 1 1:75.000 TAV.2.2 Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio n.13 1:25.000 Tavola d insieme n. 1 1:75.000

6 Norme di Attuazione E3 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA TAV.3 Quadro integrato delle reti e dei sistemi n.13 1:25.000 Tavola d insieme n. 1 1:75.000 E4 ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMI INSEDIATIVI TAV.4 Quadro strutturale n.13 1:25.000 Tavola d insieme n. 1 1:75.000 E5 ALLEGATI TAV.5.1 Perimetrazione degli ambiti territoriali n. 1 1:75.000 TAV.5.2 Vincolo idrogeologico (R.D.3267/23) - Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico (PAI) n. 1 1:75.000 TAV.5.3 Elementi ed ambiti oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 490/99 n. 1 1:75.000 TAV.5.4 Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica n.13 1:25.000 TAV.5.5 Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale n. 1 1:75.000 TAV.5.6 Centri e nuclei storici - Elementi storico architettonici n.13 1:25.000 Repertori Studio per la valutazione d incidenza del PTCP sui psic Le informazioni e le indicazioni desumibili dalle tavole allegate al PTCP devono essere riferite ai valori leggibili propri della scala di stesura. Art. 7 Allegati al PTCP: significato e valore 1. I documenti e la cartografia allegati al PTCP del precedente art. 6 sono da considerarsi elaborati di riferimento ai fini dell applicazione della presenti Norme e assumono funzione di direttiva e/o di indirizzo per la pianificazione sub provinciale e locale ai sensi del precedente art.4, commi 3 e 4. Art. 8 Analisi e studi di settore del territorio: significato e valore 1. I contenuti delle analisi e degli approfondimenti di settore e le indicazioni operative proposti nei documenti finali degli studi di settore medesimi costituiscono elementi conoscitivi che le Amministrazioni interessate possono direttamente assumere come elementi di riferimento per la pianificazione comunale o dai quali possono discostarsi attraverso approfondimenti che caratterizzino la strumentazione comunale secondo il principio del maggiore dettaglio.

Art. 9 Elaborati di corredo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 7 1. Sono elaborati di corredo, utili ad una lettura in forma di quadri conoscitivi del territorio per tutti i tematismi di studio, i documenti contenuti nell Atlante. Art. 10 Il PTCP quale atto a maggior definizione ai sensi dell art.6 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 1. Il PTCP specifica i contenuti del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e quindi, ai sensi dell art.6 della normativa del PTPR, il PTCP assume specifica valenza paesistica ed è parte integrante del Piano del Paesaggio Lombardo. Art. 11 Ambiti sovracomunali ed intese interistituzionali 1. Gli ambiti territoriali di riferimento per l articolazione degli elementi di interesse sovracomunale sono individuati nell allegato E5.1 e sono insiemi di territori comunali in cui si articola l organizzazione territoriale della Provincia. 2. Gli ambiti costituiscono il riferimento spaziale privilegiato per le concertazioni finalizzate alle intese interistituzionali. 3. Le intese circa la localizzazione di insediamenti a carattere sovracomunale saranno definite tra la Provincia e i Comuni interessati per territorio e all interno degli ambiti sovracomunali di riferimento, salvo diverse indicazioni contenute nelle presenti norme. 4. Per gli insediamenti di cui al successivo art.12, comma 1, punto c, l ambito sovracomunale di riferimento dovrà essere determinato a partire dalle indicazioni contenute nella tavola 1 della D.G.R. 18 dicembre 2003, n. VII/15701, salvo diverse indicazioni eventualmente contenute nell apposito Piano di Settore o nelle presenti norme. Art. 12 Insediamenti di carattere sovracomunale Piani attuativi di interesse sovracomunale 1. Sono considerati di carattere sovracomunale: a. Le attrezzature e i servizi il cui bacino potenziale di utenza supera il doppio del potenziale insediativo previsto dallo strumento urbanistico comunale espresso in abitanti teorici; non sono comunque considerati di carattere sovracomunale le attrezzature e i servizi dimensionati per un bacino potenziale di utenza inferiore a 5.000 abitanti. b. I nuovi insediamenti produttivi con superficie fondiaria complessiva superiore a 250.000 mq o con superficie territoriale superiore a 500.000 mq. c. Gli insediamenti commerciali di nuova previsione definiti dalla normativa vigente quali grandi strutture di vendita e quelli costituiti da un organismo unitario di medie strutture di vendita con superficie lorda di pavimento complessiva superiore a 10.000 mq, fermo restando che il Piano di Settore potrà individuare come sovracomunali organismi di

8 Norme di Attuazione entità inferiore in rapporto a specifiche peculiarità degli ambiti territoriali di riferimento. d. Gli insediamenti di carattere sovracomunale aventi interesse provinciale individuati e disciplinati dagli artt. 60 e 101 delle presenti norme. Gli interventi concernenti le sopra indicate tipologie, sono soggetti alla disciplina dei commi seguenti. 2. Preventivamente all inserimento nel PRG o nella variante generale o parziale allo strumento urbanistico, anche a procedura semplificata ai sensi della L.R. 23/97, di previsioni relative agli insediamenti di cui al comma 1, oppure preventivamente all attivazione, per la realizzazione del medesimo tipo di interventi, di procedure di Sportello Unico, i Comuni promuovono specifici Tavoli Interistituzionali con i Comuni del bacino potenzialmente interessato, non necessariamente coincidente con l Ambito di cui all art.11, con i Consorzi di Bonifica e le Comunità Montane competenti per territorio qualora la variante investa aree interessate da rete irrigua, e con la Provincia al fine di assumere i necessari pareri, e di concertare ove possibile le modalità di intervento e le forme perequative e compensative. Il parere della Provincia ha carattere vincolante. Il Comune promuovente il Tavolo Interistituzionale indica, nel relativo atto di iniziativa, le Amministrazioni Comunali comprese nel bacino di cui sopra. L invito alla partecipazione deve in ogni caso essere trasmessa alla Provincia, la quale, con propria delibera di Giunta, può, entro venti giorni dalla ricezione dell atto, estendere la partecipazione ad altre Amministrazioni comunali il cui intervento ritenga necessario o opportuno e formula il proprio parere vincolante. 3. Per l approvazione degli interventi di cui al comma 1, lett. b. e c. è obbligatorio il ricorso al Piano attuativo di interesse sovracomunale con la procedura di cui all art.3, comma 18 della L.R. 1/2000, fatta salva la promozione di procedura di programmazione negoziata o di Sportello Unico. Detti atti precisano inoltre le disposizioni del PTCP, sviluppandone sia l aspetto conoscitivo, sia l aspetto programmatico e delle scelte insediative. 4. In ogni caso, agli atti di cui ai commi precedenti, è allegata la documentazione relativa ai pareri ed alle eventuali intese raggiunte. 5. Per le varianti delle destinazioni urbanistiche relative agli insediamenti di carattere sovracomunale di cui all art. 60, comma 2, punto 2, lettera b, preventivamente all inserimento nel PRG o nella variante generale o parziale allo strumento urbanistico, anche a procedura semplificata, i Comuni promuovono specifico tavolo interistituzionale con la Provincia al fine di assumere il necessario parere preventivo vincolante relativamente agli aspetti inerenti la componente paesistica del PRG redatta a supporto dello strumento urbanistico o della sua variante. Art. 13 Partecipazione dei Comuni e delle Comunità Montane al processo attuativo e modificativo del PTCP 1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei Comuni ai procedimenti attuativi e di variante al PTCP, la Provincia favorisce e promuove il ricorso più ampio a forme e procedure di concertazione con i Comuni stessi e con le Comunità Montane, i Consorzi di Gestione di Parchi regionali, Riserve naturali e

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Monumenti naturali, al fine di pervenire, nella misura massima possibile, alla codeterminazione delle scelte di pianificazione degli elementi di rilevanza sovracomunale. 2. La concertazione si attua tramite: a) Tavoli Interistituzionali; b) Accordi e strumenti di concertazione. 3. I Tavoli Interistituzionali sono finalizzati al processo di copianificazione anche ai fini della formazione delle modifiche e dell aggiornamento del PTCP. Essi possono essere costituiti da raggruppamenti di comuni appartenenti agli ambiti territoriali indicati dal PTCP o da raggruppamenti con differente configurazione quando le problematiche da trattare riguardino ambiti territoriali con perimetrazioni e caratteri diversi da quelli degli ambiti di cui al precedente articolo, la cui determinazione spetta al Comune promuovente ed alla Provincia, con le procedure descritte al precedente art.12, comma 2, ovvero esclusivamente alla medesima Provincia, qualora sia essa stessa Ente promuovente. 4. La Provincia promuove la costituzione di organismi rappresentativi degli ambiti, ove non già identificato in una Comunità Montana, o altro organismo sovracomunale, attraverso l organizzazione dei comuni componenti. 5. Nel caso di mancata costituzione di organismi rappresentativi, la proposta di insediamenti o servizi di interesse provinciale sarà comunicata dalla Provincia ai singoli Comuni degli ambiti sovracomunali, per acquisirne singolarmente il parere. 6. Qualora il raggio di interesse o gli effetti dei servizi siano estesi a più ambiti territoriali, saranno interessati tutti i relativi ambiti e Comuni appartenenti. 7. Le intese interistituzionali con i Comuni e/o le Comunità Montane potranno di volta in volta assumere le forme previste dalla normativa vigente nazionale e regionale (Protocolli d Intesa, Accordi di programma, Programmazione negoziata), nonché avvalersi dello strumento dell accordo di pianificazione di cui al successivo art.15, tenuto comunque conto, per quanto concerne i rapporti con il PTCP, delle disposizioni contenute nel medesimo art.15. 9 Art. 14 Strumenti di attuazione del PTCP 1. Il Piano si attua mediante tutti gli strumenti, atti, procedure e provvedimenti idonei a realizzare obiettivi e finalità, ed in particolare, tramite : a) l adeguamento dei Piani Regolatori Generali Comunali e, ove presenti, sovracomunali, ai contenuti del PTCP; b) la predisposizione dei nuovi Piani Regolatori o di loro varianti in conformità ai contenuti prescrittivi e tenuto conto delle direttive e degli indirizzi del PTCP; c) i Piani attuativi di interesse sovracomunale, predisposti anche in attuazione delle disposizioni dei piani e dei programmi provinciali di settore; d) progetti di rilievo e interesse sovracomunale di competenza dello Stato, di Enti territoriali, della Regione e della Provincia; e) i progetti strategici di iniziativa comunale, intercomunale o sovracomunale da attuare mediante piani urbanistici attuativi; f) gli accordi di programma e le procedure di programmazione negoziata previsti dal Piano e dalla legislazione vigente; g) intese istituzionali previste dalle leggi vigenti;

10 Norme di Attuazione h) l istituzione di Parchi locali di interesse sovracomunale previsti dal PTCP; i) le iniziative sovracomunali per l attuazione dell Agenda 21; j) i Programmi d Azione Paesistica ex art.23 del PTPR; k) i Piani di settore di iniziativa provinciale, di cui al successivo art.19; l) ogni altro piano, progetto, accordo, intesa, atto che costituisca esecuzione degli obiettivi e contenuti del PTCP. 2. I piani, progetti, accordi, iniziative ed atti tutti di cui ai precedenti commi sono elaborati ed approvati secondo le procedure per essi previste dalla relativa normativa di riferimento. Per tutti i piani/progetti è dovuta la verifica ed eventualmente la valutazione di incidenza sui psic. Qualora all approvazione di tali atti sia connesso adeguamento, modifica o variante al PTCP, si osservano inoltre le procedure di cui ai successivi artt.21 e 22. 3. Sono strumenti di attuazione specifici del Piano, previsti dalle presenti norme e non derivanti da autonome discipline di settore, i seguenti : a. gli accordi di pianificazione; b. le linee guida; c. i piani di settore del PTCP; d. i piani territoriali d area del PTCP. Gli strumenti di attuazione di cui al presente comma sono normati dalle previsioni degli articoli seguenti. Art. 15 Accordi di pianificazione e strumenti di programmazione negoziata 1. Per il soddisfacimento di specifici fabbisogni non risolvibili su scala comunale, su autonoma iniziativa o per le situazioni e gli interventi individuati dal PTCP ed in particolare indicati all art.12, la Provincia o i Comuni interessati promuovono, anche in base agli esiti dei Tavoli Interistituzionali di cui all art. 13, accordi organizzativi di pianificazione, quali strumenti di formalizzazione e recepimento delle scelte di pianificazione di livello sovracomunale concertate. 2. L Accordo reca, come apposito allegato, un elaborato tecnico contenente il quadro delle valutazioni e degli obiettivi delle politiche e delle conseguenti scelte pianificatorie condivise. E approvato con deliberazione dei Consigli dei Comuni interessati che vi intendano aderire o, nel caso della Comunità Montana, dal relativo Consiglio Direttivo, nonché con deliberazione della Giunta Provinciale, e viene successivamente sottoscritto dai Sindaci, dal Presidente della Comunità Montana e dal Presidente della Provincia, o loro delegati. Dell intervenuta sottoscrizione dell Accordo, è data comunicazione alla Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane, al Tavolo Interistituzionale, laddove costituito, ed alla Comunità Montana, se interessata. 3. L adesione all Accordo produce, a carico degli Enti, effetti obbligatori sia nell ambito della propria successiva attività di pianificazione diretta, che nell esercizio di ogni e qualsiasi potere e diritto di consultazione in ordine all attività di pianificazione di altri Enti, vincolando i sottoscrittori all osservanza delle intese ivi definite. Esso è modificabile con analogo atto motivato, ed è aperta alla successiva adesione da parte di ulteriori Enti interessati.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 4. L Accordo di pianificazione può essere attuato tramite successivi piani attuativi di interesse sovracomunale ovvero con la promozione, di concerto con i Comuni interessati, di strumenti di pianificazione e programmazione negoziata, potendo inoltre esso stesso assumere, quando è diretto all immediata modifica di strumenti urbanistici comunali, il valore di Accordo di programma ai sensi dell art.34 del D.Lgs.267/2000. 5. Il Piano riconosce inoltre, quali propri strumenti di attuazione, tutti gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento a quelli disciplinati dalla L.R. 02/2003 e all Accordo di programma normato dall art.34 del D.Lgs.267/2000. 6. In tutti i casi in cui l Accordo di pianificazione o lo strumento di programmazione negoziata preveda la partecipazione della Provincia, l adesione del Presidente è preceduta da deliberazione della Giunta Provinciale, anche agli effetti di espressione di parere favorevole sulla variante a strumenti urbanistici comunali che vi sia eventualmente connessa. 7. Qualora i contenuti dell Accordo o dello strumento di programmazione negoziata comportino effetti di variante o modifica o adeguamento del PTCP, si applicano le procedure di cui all art. 21, commi 3 e seguenti, o art. 22, commi 3 e 6. La deliberazione di Consiglio Provinciale favorevole alla variante o modifica del PTCP connessa all accordo o allo strumento di programmazione, deve essere assunta precedentemente alla sottoscrizione dell Accordo o strumento medesimo. 8. Sono fatte salve le disposizioni legislative concernenti gli Accordi o gli strumenti di programmazione negoziata promossi o approvati dalla Regione Lombardia, o comunque cui non partecipi la Provincia. 11 Art. 16 Linee guida 1. La Provincia predispone ed approva, con le procedure di cui ai commi successivi, apposite Linee guida, recanti gli indirizzi e le direttive specifiche per materie necessitanti di attività di coordinamento generale, costituite, in prima attuazione del Piano, dalle seguenti : a. Linee guida per l inserimento ambientale delle infrastrutture per la mobilità e per la progettazione paesistica negli ambiti di valorizzazione, riqualificazione e progettazione paesistica; b. Linee guida per il coordinamento dei criteri di esplicitazione degli elementi di rilevanza paesistica e degli indirizzi di tutela nelle unità di paesaggio; c. Linee guida per la progettazione paesistica ambientale delle reti ecologiche di livello comunale e sovracomunale; d. Linee guida per il coordinamento delle procedure semplificate di variante, modifica o adeguamento del PTCP con le procedure di approvazione di strumenti, Piani e Programmi previsti dalla vigente legislazione; e. Linee guida per il dimensionamento e l individuazione degli sviluppi insediativi, per la verifica dell impatto ambientale e della qualificazione architettonica ed urbanistica degli interventi di trasformazione territoriale ed edilizia.

12 Norme di Attuazione 2. Le previsioni contenute nelle Linee guida, in rapporto ai livelli di efficacia definiti all art.4, hanno natura di indirizzi e direttive, e possono introdurre prescrizioni solo se costituenti attuazione o specificazione di prescrizioni già presenti nel Piano. La previsione di nuove prescrizioni comporta modifica al Piano, da approvarsi con le procedure di cui al successivo art.22, comma 3. 3. Le linee guida sono approvate dal Consiglio Provinciale, su proposta della Giunta Provinciale, previo parere della Conferenza dei Comuni, che si intende reso favorevolmente alla decorrenza di 45 giorni dalla richiesta ed acquistano efficacia dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione. 4. Qualora l approvazione delle Linee guida comporti effetti di variante, modifica o adeguamento del PTCP, anche diverso da quello di cui al comma precedente, si osservano le disposizioni di cui all art. 21, commi 3 e seguenti. e art.22, commi 3 e 6. 5. Le Linee guida di cui al precedente comma 1 punto e) hanno importanza prioritaria e si configurano come direttive ai sensi dell art. 4, comma 3 delle presenti NdA e sono approvate dal Consiglio Provinciale entro un anno dalla data di efficacia del PTCP. Art. 17 Piani di Settore per l attuazione del PTCP 1. La Provincia approva appositi Piani di Settore per la disciplina puntuale di materie e settori di specifico e prevalente interesse provinciale. 2. I Piani di Settore, per l attuazione del PTCP aventi caratteri e contenuti integrativi del PTCP stesso, sono i seguenti: a. Piano di Settore per la pianificazione delle risorse idriche con la finalità di garantire l idoneità qualitativa, la disponibilità quantitativa e la tutela dell inquinamento; b. Piano di Settore idrogeologico ed idraulico del territorio finalizzato alla determinazione di fasce fluviali, all indicazione degli interventi operativi strutturali, alla determinazione delle azioni di prevenzione e di intervento nelle aree interessate da dissesti idrogeologici; c. Piano di Settore per la valorizzazione del comprensorio delle Orobie; d. Piano di Settore per la promozione ambientale e turistica degli ambiti lacustri e delle aste fluviali; e. Piano di Settore per l organizzazione delle attività turistiche e agrituristiche nelle zone collinari e pedemontane; f. Piano di Settore per l organizzazione del patrimonio culturale e architettonico in sistemi territoriali di valorizzazione orientati alla valenza conoscitiva e turistica; g. Piano di Settore della rete ecologica provinciale; h. Piano di Settore per le attrezzature di interesse sovracomunale e provinciale; i. Piano di Settore per lo sviluppo e l adeguamento della rete di vendita delle strutture commerciali al dettaglio della media e grande distribuzione; j. Piano di Settore per l organizzazione degli ambiti di interesse provinciale del sistema delle attività produttive;

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale k. Piano di Settore per la disciplina degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al D.M. 09.05.2001; l. Piani di Indirizzo Forestale. I Piani di Settore di cui alle lettere b), c), d), e), g), i) hanno carattere strategico e sono quindi attivati prioritariamente. 3. Con le procedure di modifica al Piano di cui al successivo art.22, comma 2, l elenco di cui al comma precedente può essere integrato o modificato. 4. I Piani di Settore recano previsioni aventi, ai sensi dell art.4, efficacia di indirizzo, direttiva o prescrizione, secondo quanto specificato dal Piano di Settore medesimo. Essi hanno altresì natura programmatica nelle parti in cui prevedono, organizzano e coordinano insiemi sistematici di opere, interventi, attività, costituendo, al fine di garantire l attuazione di quanto vi è previsto, elementi essenziali di riferimento anche per l esercizio delle competenze proprie della Provincia in materie diverse da quella territoriale, nonché per l articolazione della sua programmazione economico-finanziaria o nell attribuzione di contributi a Comuni ed altri soggetti pubblici o privati. 5. I Piani di Settore sono promossi dalla Provincia e interessano di norma l intero territorio provinciale. Possono essere promossi da altri enti e, ove previsto, possono essere estesi a parti del territorio in relazione a specifiche disposizioni legislative. Tali Piani sono soggetti a valutazione di incidenza sui SIC di cui alla D.G.R. 08.08.2003 n. 14106. 6. L elaborazione dei Piani di Settore si svolge mediante fasi di consultazione e concertazione che la Provincia attiva per ciascuno degli ambiti di cui all art.13, e relativi Tavoli Interistituzionali, se istituiti, o negli ambiti dei Comuni interessati, in caso di piani di settore stralcio. 7. La proposta di Piano di Settore è successivamente adottata con deliberazione della Giunta Provinciale, pubblicata per sessanta giorni consecutivi tramite deposito degli atti presso la segreteria della Provincia e quelle dei Comuni interessati, e pubblicazione sul BURL, nonché affissione all Albo Pretorio della Provincia e dei Comuni interessati, di avviso recante invito a chiunque interessato a presentare osservazioni nel medesimo termine di sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul BURL. La Giunta Provinciale provvede, a seguito dell assolvimento di detti incombenti, a controdedurre le osservazioni presentate, e ad adottare la proposta definitiva, con le modifiche eventualmente indotte dalla valutazione delle osservazioni. La proposta di Piano di Settore adottata e controdedotta, è trasmessa alla Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane, che esprime il parere di competenza entro 45 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende reso favorevolmente. 8. Il Piano di Settore è successivamente approvato dal Consiglio Provinciale, ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione. 9. Qualora l approvazione di Piano di settore comporti effetti di variante o modifica o adeguamento del PTCP, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 21, commi 3 e ss, e 22, commi 3 e 6. 10. Rimane vincolante quanto stabilito all art.4, comma 1, lett.g del D.Lgs.114/98 ovvero quanto stabilito all art.8 della D.G.R. n.vii/15701 del 18.12.2003. 13

14 Norme di Attuazione Art. 18 Piani Territoriali Provinciali d Area 1. Qualora aree di significativa ampiezza territoriale siano interessate da opere, interventi, o destinazioni funzionali aventi rilevanza provinciale, la Provincia può promuovere, su richiesta della maggioranza dei Comuni dell ambito potenzialmente interessato, anche in base agli esiti di valutazione effettuate in sede di ambiti o di Tavoli Interistituzionali, l approvazione di un Piano Territoriale Provinciale d Area, che disciplini il governo del territorio interessato. Detto Piano approfondisce, a scala di maggior dettaglio, gli obiettivi socio-economici ed infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri necessari al reperimento ed alla ripartizione delle risorse finanziarie e dispone indicazioni puntuali e coordinate riguardanti il governo del territorio, anche con riferimento alle previsioni insediative ed alla disciplina degli interventi sul territorio stesso. Nei confronti dei Comuni, le previsioni ed i contenuti del Piano Territoriale Provinciale d Area hanno l efficacia loro espressamente attribuita dal Piano d Area stesso, in rapporto ai livelli previsti dal precedente art.4. 2. Il Piano Territoriale Provinciale d Area è adottato dalla Giunta Provinciale, previa pubblicazione di avviso di avvio del procedimento sul BURL e su almeno due quotidiani con diffusione provinciale, recante invito a chiunque interessato a trasmettere istanze, osservazioni e proposte, potendo individuare altresì forme integrative di pubblicizzazione, in relazione alle caratteristiche specifiche del territorio interessato e delle opere ed interventi di interesse provinciale da programmarsi. Alla delibera di adozione, è allegato apposito elaborato recante gli esiti delle consultazioni preventive effettuate con i Comuni e le Comunità Montane, nelle diverse forme previste dal Piano (Tavolo Interistituzionale, Conferenza dei Comuni dell ambito, accordo di pianificazione, ecc.) nonché il verbale degli incontri preventivi di verifica condotti con la Regione Lombardia e gli altri Enti eventualmente interessati. Successivamente all adozione, il Piano è pubblicato per sessanta giorni consecutivi tramite deposito degli atti presso la segreteria della Provincia e quelle dei Comuni interessati, e pubblicazione sul BURL, nonché affissione all Albo Pretorio della Provincia e dei Comuni interessati, di avviso recante invito a chiunque interessato a presentare osservazioni, nel medesimo termine di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul BURL. Il Consiglio Provinciale provvede a controdedurre le osservazioni presentate, e ad approvare, con le modifiche eventualmente indotte dalla valutazione delle osservazioni, il Piano, che acquista efficacia dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione. 3. Qualora l approvazione di Piano Territoriale Provinciale d Area comporti effetti di variante o modifica o adeguamento del PTCP, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 21, commi 3 e seguenti, e 22, commi 3 e 6. 4. Sono fatte salve le disposizioni legislative concernenti i Piani Territoriali d Area di competenza regionale. Art. 19 Piani di competenza provinciale non direttamente connessi al PTCP 1. I Piani afferenti materie e settori di competenza provinciale non direttamente derivanti dalle previsioni del PTCP, costituiscono

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale elementi di immediato rapporto con gli aspetti attuativi del Piano, le cui previsioni hanno, in rapporto alle specifiche situazioni, efficacia autonoma o efficacia prevalente sul PTCP. A titolo esemplificativo, si citano i Piani seguenti : a. Piano delle attività estrattive; b. Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale; c. Piano del traffico per la viabilità extraurbana; d. Piano provinciale di bacino della mobilità e dei trasporti; e. Piano Agricolo Provinciale; f. Piano della disciplina della pesca; g. Piano faunistico-venatorio; h. Piano per il turismo; i. Piano per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili; j. Programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile e Piano di emergenza; k. Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica e formativa. 2. Qualora l approvazione di un Piano di cui al presente articolo comporti effetti di variante al PTCP, per conflitto con i componenti essenziali indicati all art. 21, comma 1, si osservano le disposizioni di cui al medesimo art. 21, commi 3 e seguenti salvo per i casi di piani che abbiano per legge prevalenza propria sul PTCP. In ogni altro caso, l approvazione del Piano di competenza provinciale determina l adeguamento del PTCP, come previsto dal successivo art. 22, comma 5. 15 Art. 20 Durata del PTCP 1. Il PTCP ha durata a tempo indeterminato e può essere oggetto di revisione generale o di modifiche parziali, da approvarsi con le procedure previste dai commi 31/36 dell art. 3 della L.R. 1/2000. Art. 21 Componenti essenziali e strategiche del Piano - Varianti al PTCP 1. Costituiscono componenti essenziali e strategiche del piano, la cui modifica, pertanto, comporta variante, ai sensi del presente articolo: le previsioni costituenti il sistema di tutela delle aree a rischio idrogeologico, di cui al Titolo I della Parte II delle presenti norme, aventi efficacia di prescrizione ai sensi del precedente art.4; le previsioni costituenti il sistema di tutela delle aree di valenza paesistica, ambientale e storica, di cui al Titolo II della Parte II delle presenti norme, aventi efficacia di prescrizione ai sensi del precedente art.4; le previsioni inerenti le maggiori infrastrutture e le principali linee di comunicazione, di cui al Titolo III della Parte II delle presenti norme, aventi efficacia di prescrizione ai sensi del precedente art.4, e, in particolare, quelle contenute nel successivo art.81 e nell art.88; gli obiettivi dettati dal PTCP per il coordinamento del sistema insediativo del territorio, costituenti elementi essenziali per la valutazione di compatibilità dei Piani Regolatori comunali e relative varianti, indicati ai successivi artt. 89, 91, 92, 95, 97,

16 Norme di Attuazione 100 e 101 delle presenti norme. 2. Relativamente alle componenti essenziali di cui al comma precedente, il PTCP può essere oggetto di varianti da approvare in via ordinaria secondo le procedure previste dall art. 3.34 della L.R. 1/2000. In ogni caso è dovuta la verifica ed eventualmente la valutazione di incidenza sui psic. 3. Nel caso di Piani di competenza della Provincia, di cui al precedente art. 17 e 19, oppure di atti di qualsiasi genere, di competenza dello Stato o della Regione, la variante è approvata, con la procedura semplificata, di cui al successivo art. 22, unitamente all Atto o Strumento di cui trattasi. 4. Il Piano, Programma, Accordo, Atto o Strumento, ove non già di competenza della Provincia, è in ogni caso sottoposto al parere favorevole della Provincia in merito ai connessi effetti di variante al PTCP, da esprimersi con deliberazione del Consiglio Provinciale; parimenti, se l atto o strumento è di competenza della Provincia, ai fini della sua approvazione definitiva con efficacia di variante al PTCP è da acquisirsi deliberazione del Consiglio Provinciale, anche laddove non prevista in via ordinaria dalla procedura di riferimento. 5. La deliberazione di cui al comma precedente, è preceduta da pubblicazione dei soli elaborati di variante al PTCP, da effettuarsi tramite deposito degli stessi per trenta giorni presso la segreteria della Provincia e quelle dei Comuni interessati, con avviso, affisso presso l albo dei medesimi Enti, e contestualmente pubblicato sul BURL. Gli interessati potranno presentare, nello stesso termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul BURL, proprie osservazioni. Gli elaborati di variante sono altresì trasmessi alla Regione Lombardia per la verifica di propria competenza ai sensi dell art.3, comma 34, della L.R. 1/2000. Sempre contestualmente all avvio della pubblicazione, gli elaborati di variante del PTCP sono trasmessi ai Comuni e alle Comunità Montane dell ambito o degli ambiti interessati, e al Consorzio di Bonifica competente per territorio qualora la variante al PTCP investa aree interessate da rete irrigua, oppure al relativo Tavolo Interistituzionale, se costituito, per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte nei successivi trenta giorni. La delibera consiliare di approvazione è integrata con la controdeduzione alle osservazioni pervenute, ed assume efficacia dalla data di pubblicazione per estratto sul BURL. 6. Gli adempimenti indicati ai precedenti commi 4 e 5 hanno carattere sussidiario; conseguentemente, l osservanza dei medesimi non è, in tutto o in parte, richiesta, ai fini dell efficacia di variante al PTCP, qualora la procedura di approvazione propria del Piano, Programma, Accordo, Atto o Strumento di cui trattasi, preveda autonomamente incombenti analoghi. 7. Gli strumenti di cui ai commi precedenti, qualora vi sia connesso effetto di variante al PTCP, recano, in apposito allegato, l esatta specificazione dei contenuti di variante, esplicita motivazione della variante medesima, e gli elaborati cartografici variati del PTCP. 8. Qualora la variante al PTCP, in via ordinaria o connessa o altro strumento, interessi esclusivamente ambiti territoriali specifici, al parere della Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane di cui all art.3, comma 7 della L.R. 1/2000, si intende sostituito