Notaio Michele Francesco Scardaccione

Documenti analoghi
ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

Amici del Cammino di Santiago

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Art. 1 La società è denominata "Società Italiana di Economia Agraria" (Sidea).

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STIA ART. 1

a. sostenere le Scuole aderenti e rappresentare nei rapporti con le istituzioni, in particolare il MIUR, e con i portatori di interessi;

Statuto del Centro Aiuto alla Vita Marisa - TRIESTE

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Sindacato Sociale e Lavoro Insieme In sigla SINDACATO SLI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ALUMNI COLLEGIO DI MILANO

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO

REGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI

AICA Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico - REGOLAMENTO SEZIONI TERRITORIALI

AIRO CALABRIA REGOLAMENTO DEL GRUPPO REGIONALE CALABRESE DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA (AIRO)

STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE

GEI-SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA CELLULA (GEI-SIBSC)

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALBATROS"

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE

STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

A.G.AMM. A.G.AMM. ** ** ** **

Statuto dell Associazione Italo-Giapponese per il Diritto Comparato

ARTICOLO 1. (Scopi, finalità e sede dell Associazione)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI

Approvato dal Direttivo Nazionale per via telematica il 31 ottobre 2011

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità

STATUTO ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE

COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE " OSPEDALE IN PROSA " ********* Associazione senza scopo di lucro ********* STATUTO DELLA COMPAGNIA ********* ART.

REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE

STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA

Documento: nuova versione Statuto Autore : assemblea Data : 19/05/2016

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

ECOMUSEO DEL BOTTICINO STATUTO

Statuto ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI A.N.I.S.N.

REGOLAMENTO GRUPPO COSMETICI ERBORISTERIA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE RENDENA

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ITALIANO DEI CHIRURGHI AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

STATUTO ASSOCIATION INTERNATIONALE VIA FRANCIGENA

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA APPROVATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 6 NOVEMBRE 1975 E 15 DICEMBRE 1983

STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE

ISTITUTO LUIGI STURZO STATUTO. (approvato dall Assemblea dei soci del 12 maggio 2011)

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MITOCON - INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI - ONLUS STATUTO

Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili

Bozza di Statuto Tipo per le Pro-loco (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)

STATUTO dell ASSOCIAZIONE SO.LE.VOL. - Solidarietà Lecco Volontariato

STATUTO. Articolo 1. Articolo 2

INSIEME - PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca

Statuto della Società Italiana di Luce di Sincrotrone (S.I.L.S.)

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania)

COLLEGIO ITALIANO DI FLEBOLOGIA

STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.

Circolo Culturale GIOVANNI RUFFINI - Lovere BG - STATUTO I COSTITUZIONE E SEDE

Statuto. dell'associazione. "Orizzonti del diritto commerciale Associazione. italiana dei professori universitari di diritto. commerciale" Articolo 1

STATUTO AUTRICI E AUTORI DELLA SVIZZERA, ADS

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).

ASSOCIAZIONE CITTÀ NORMANNE S T A T U T O

STATUTO SOCIALE. ART. 1 E costituita a norma degli artt. 36 e seguenti del codice civile, un'associazione denominata Piemonte Africa.

Associazione Artistica Annette Ronchin Iscritta all Anagrafe Nazionale delle Ricerche 60217SX CF C.p Vicenza Italy

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE UNIVERSITA PER LA PACE. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Costituzione) Art. 2 (Sede e strutture organizzative)

Statuto Associazione Culturale POuL Politecnico Open unix Labs

STATUTO. Art.1 Nome, Sede e Durata

STATUTO DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

S T A T U T O DELL'ENTE PER IL RESTAURO E LA UTILIZZAZIONE DI PALAZZO FARNESE E PER IL RESTAURO DELLE MURA FARNESIANE DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI LUCCA. Via dei Pubblici Macelli, n C.F. e Partita IVA n S T A T U T O. Art.

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

MAGICAL SLOT CLUB ASSOCIAZIONE FONDATA NEL 1980 O.N.G. ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA O.N.L.U.S. ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

Transcript:

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. N. 1964 RACCOLTA N. 1349 STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "CENTRO EUROPEO DI STUDI SU UMANESIMO E RINASCIMENTO ARAGONESE - CESURA" ARTICOLO 1 (Denominazione - Sede) 1. E' costituita l'associazione "CENTRO EUROPEO DI STUDI SU UMANESIMO E RINASCIMENTO ARAGONESE - CESURA", con sede in Casamicciola Terme (NA), alla Via Cretaio n. 19. ARTICOLO 2 (Finalità) 1. Il Centro Europeo di Studi su Umanesimo e Rinascimento Aragonese (CESURA), con sede in Casamicciola Terme (NA), costituito come associazione senza fini di lucro ai sensi degli artt. 12, 14 e ss. del c.c., ha il fine di promuovere e coordinare le ricerche e gli studi storici, archeologici, letterari, filologici, linguistici e artistici dell'umanesimo e Rinascimento, ovvero più specificamente del periodo aragonese del Regno di Napoli. Per conseguire tale fine il Centro Studi : a. organizza e patrocina mostre, convegni, congressi, colloqui e altre riunioni scientifiche volti a valorizzare e sviluppare le conoscenze; b. collabora con le iniziative scientifiche nazionali e internazionali, in particolare con quelle le cui tematiche sono riconducibili alle ricerche e agli studi del Centro; c. promuove ricerche e studi presso i Ministeri, gli Enti pubblici, le Università, le Soprintendenze, i Musei, le associazioni e gli altri Enti impegnati nella salvaguardia, tutela e valorizzazione dei beni culturali, archeologici, architettonici e ambientali; d. elabora proposte su problemi organizzativi e istituzionali nel campo degli studi e della ricerca e contribuisce all'organizzazione della ricerca scientifica e degli studi; e. provvede alla pubblicazione di atti, monografie, edizioni critiche e periodici, concernenti l'oggetto della propria attività; f. favorisce i rapporti dei Soci con altri enti scientifici, le Università e con le autorità e le amministrazioni statali e locali, nazionali e internazionali, in relazione alle attività di studio e di ricerca intraprese dai soci stessi; g. promuove attività nel campo delle ricognizioni, degli scavi, dello studio, della ricerca dei materiali e dei documenti, delle edizioni critiche dei testi e in qualsiasi altro settore di attività scientifica che miri al progresso degli studi storici, archeologici, letterari, filologici e artistici del periodo storico e letterario, nonchè del contesto culturale sopra indicato; h. elabora, promuove e sostiene progetti di ricerca locali, nazionali e internazionali; i. organizza e offre attività di formazione e di aggiornamento professionale rivolta ad operatori del settore e studenti, Notaio Michele Francesco Scardaccione 1

docenti di scuola, a personale specializzato e non specializzato, incluse le Università della Terza Età; j. crea, organizza e gestisce centri di documentazione finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale. ARTICOLO 3 (Soci) 1. Sono soci fondatori del Centro di Studi i sottoscrittori del presente statuto. Essi hanno diritto di voto in assemblea. 2. Sono Soci onorari del Centro di Studi, con diritto di voto in assemblea ed esenzione dal pagamento della quota associativa, gli studiosi che durante la loro carriera si siano particolarmente distinti nell'ambito degli scopi istituzionali dell'associazione. 3. Sono Soci ordinari del Centro di Studi i singoli studiosi che, con le loro attività di ricerca, abbiano contribuito al progresso degli scopi istituzionali dell'associazione; gli istituti e gli uffici periferici dello Stato, delle Università, degli enti pubblici o privati che abbiano tra i loro compiti lo studio e la ricerca storica, archeologica, letteraria, filologica e artistica, o che comunque contribuiscono al progresso di tali discipline. I singoli studiosi, nonchè enti o istituzioni, con un proprio rappresentante, possono prendere parte alle assemblee se versano la quota associativa; essi hanno diritto di voto. 4. Sono soci sostenitori del Centro di Studi enti e persone che contribuiscono con aiuti finanziari e morali al raggiungimento delle finalità del centro di Studi; la loro qualifica è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto di voto. L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera se possono far parte (anche nella persona di un suo rappresentante, se si tratta di un ente) del Consiglio Direttivo medesimo. 5. Sono Soci corrispondenti del Centro di Studi i singoli individui che abbiano preventivamente inoltrato richiesta al Consiglio direttivo e abbiano regolarmente versato la quota associativa annua. Essi hanno diritto di voto in assemblea. ARTICOLO 4 (Criteri di ammissione) 1. La richiesta di adesione al Centro di Studi va presentata al Consiglio Direttivo dal soggetto interessato o dal suo legale rappresentante, va sostenuta da due Soci fondatori, onorari, ordinari, o sostenitori. I titoli di ammissione di nuovi Soci vengono vagliati dal Consiglio Direttivo; l'ammissione è deliberata a maggioranza dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo medesimo. ARTICOLO 5 (Recesso, esclusione, decadenza) 1. Tutti i soci possono recedere liberamente dal Centro di Studi. Nel caso degli istituti e degli uffici periferici dello Stato, delle Università, degli enti pubblici o privati, il recesso deve essere deliberato dall'organo competente e comunicato dal legale rappresentante al Presidente del Centro di Studi. 2

2. L'assemblea può deliberare a maggioranza, su proposta del Consiglio Direttivo, l'esclusione dei Soci per i quali siano venute meno le condizioni che costituiscono il presupposto della loro presenza nel Centro di Studi. 3. I Soci decadono se non versano la quota associativa per tre anni di seguito. ARTICOLO 6 (Organi) 1. Sono organi del Centro di Studi: a. il Presidente; b. il Consiglio Direttivo; c. la Commissione scientifica; d. l'assemblea dei Soci. ARTICOLO 7 (Presidente, Presidente onorario, Vicepresidente, Coordinatore) 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Centro di Studi, presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, adotta provvedimenti d'urgenza che dovranno essere sottoposti a convalida da parte del Consiglio Direttivo o dall'assemblea secondo le rispettive competenze. 2. Il Presidente è coadiuvato da due Vicepresidenti, uno italiano e uno straniero, nonchè da un Coordinatore. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei due Vicepresidenti eletti tra i membri componenti della Commissione Scientifica, o, in loro assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Il Coordinatore, eletto tra i membri componenti della Commissione Scientifica, favorisce ed istruisce le relazioni tra il Consiglio Direttivo, la Commissione scientifica e l'assemblea. 3. Il Presidente onorario è eletto dal Consiglio Direttivo tra gli studiosi che possono dare particolare lustro al Centro Studi. ARTICOLO 8 (Consiglio Direttivo) 1. Il Consiglio Direttivo è formato: a. dal Presidente: nelle votazioni, in caso di parità, il suo voto vale doppio; b. dai Vicepresidenti; c. dal Direttore della Commissione Scientifica; d. dal Coordinatore; e. dal Tesoriere; f. dal Segretario; g. da eventuali Soci sostenitori o loro rappresentanti; h. da un numero di soci ordinari non superiore a quindici. 2. Il Presidente e i Consiglieri sono eletti dall'assemblea nel proprio seno, mediante votazioni che, a richiesta, possono essere segrete. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti; qualora essa non sia raggiunta, al secondo scrutinio si procederà mediante ballottaggio tra i due candidati che avranno avuto più voti. Per l'elezione dei Consiglieri di cui all'art. 8, comma 1, punto f, se a scrutinio segreto, ogni socio esprimerà non più 3

di tre preferenze; risulteranno eletti i Soci che avranno riportato il maggior numero di voti. I componenti eletti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Segretario e un Tesoriere. Le cariche di Coordinatore, di segretario e di Tesoriere sono cumulabili. Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in via telematica, almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo attua le delibere dell'assemblea, predispone il bilancio ed esercita le altre funzioni di sua competenza previste dallo Statuto. ARTICOLO 9 (Assemblea) 1. L'assemblea è costituita da tutti i Soci, Enti o associazioni che possono far parte del Centro di Studi, e quindi prendere parte alle assemblee, con un proprio rappresentante. Il rappresentante dell'ente consociato, che sia anche Socio del Centro di Studi a titolo personale, in seno all'assemblea potrà votare solo quale socio persona fisica, e non potrà votare quale rappresentante dell'ente, il quale pertanto dovrà delegare un altro soggetto per esprimere il voto in assemblea. I soci possono farsi rappresentare in seno all'assemblea, delegando in forma scritta altri soci aventi titolo a parteciparvi. Ogni socio non può avere più di due deleghe. 2. L'Assemblea: a. approva l'ammissione o la cessazione dei Soci; b. elegge il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo; c. delibera l'istituzione della Commissione scientifica, come previsto al successivo art. 10; d. traccia le direttive per l'attività dell'istituto; approva i bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio ; e. delibera in merito ai problemi istituzionali e organizzativi, sottoposti dal Consiglio Direttivo. 3. L'assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno 2/3 (due terzi) dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti. Per deliberare le modifiche dello Statuto del Centro di Studi sono richieste la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. ARTICOLO 10 (Commissione Scientifica) 1. La Commissione scientifica è costituita allo scopo di approfondire la ricerca e il dibattito sui temi di cui all'art. 2, eventualmente finalizzati alla realizzazione di progetti specifici. 2. Il numero dei membri componenti la Commissione scientifica 4

è illimitato. Della Commissione fanno parte il Presidente, il Presidente onorario, i soci fondatori e i soci onorari. Alla Commissione possono aderire gli studiosi che svolgano qualificata attività di ricerca nelle discipline storiche, archeologiche, letterarie, filologiche, linguistiche e artistiche, o che, qualificati specialisti di altre discipline, contribuiscano al progresso di tali scienze. Le riunioni possono avvenire in via telematica. 3. I lavori della Commissione sono diretti e coordinati da un Direttore eletto dalla medesima Commissione Scientifica. Per l'elezione del Direttore è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti, qualora essa non sia raggiunta, al quarto scrutinio si procederà mediante ballottaggio fra i due candidati che avranno avuto più voti. 4. La richiesta di adesione alla Commissione scientifica del Centro di Studi va presentata al Direttore della Commissione scientifica dal soggetto interessato e sostenuta da due soci fondatori, onorari o ordinari. L'ammissione di nuovi membri della Commissione scientifica è valutata e accolta dalla medesima Commissione Scientifica. 5. La commissione scientifica può eleggere un Coordinamento operativo o organizzarsi in Sezioni con specifici delegati. Le riunioni del coordinamento operativo e delle Direzioni possono avvenire in via telematica. ARTICOLO 11 (Patrimonio e bilancio) 1. Il patrimonio del Centro di Studi è costituito dalle liberalità a tale scopo destinate. 2. Le entrate annuali del Centro di Studi sono costituite: a. dalle quote associative; b. dalle rendite del patrimonio; c. da eventuali e ulteriori contributi volontari dei Soci; d. dai contributi ordinari o straordinari di enti pubblici e privati e dalle liberalità non destinate al patrimonio; e. dal prodotto dell'eventuale vendita di proprie pubblicazioni o di altre attività del Centro di Studi. 3. L'anno amministrativo e sociale coincide con l'anno solare. 4. I bilanci vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e, nel caso in cui l'assemblea lo ritenesse necessario, sottoposti a due revisori dei conti designati dall'assemblea. ARTICOLO 12 (Scioglimento) 1. In caso di scioglimento, il patrimonio, le attrezzature e i beni del Centro di Studi saranno devoluti ad altro organo che persegue le medesime finalità. ARTICOLO 13 (Funzionamento) 1. Per il proprio funzionamento e la propria attività il Centro di Studi può convenzionarsi con enti pubblici e privati. Tali convenzioni dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo con voto di maggioranza semplice. ARTICOLO 14 (Regolamento) 1. E' data facoltà all'assemblea di approvare a maggioranza 5

semplice regolamenti interni per il funzionamento del Centro di Studi. ARTICOLO 15 (Norme di riferimento) 1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in vigore. Firmato: GIUSEPPE GERMANO, ANTONIETTA IACONO, FRANCESCO STORTI, GUIDO MARIA CAPPELLI, CHIARA DE CAPRIO, LORENZO MILETTI, FRANCESCO MONTUORI, FRANCESCO SENATORE, MARC DERAMAIX, BIANCA DE DIVITIIS, FULVIO DELLE DONNE. Michele Francesco SCARDACCIONE NOTAIO sigillo 6