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PROVINCIA DELLA SPEZIA VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 496 Prot. Gen. N. 2631 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE PER L ANNO 2012 E SEGUENTI RELATIVE A IPT, TRIBUTO TUTELA PROTEZIONE AMBIENTE, ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL ENERGIA ELETTRICA, IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA CIVILE L anno Duemilaundici, addì trenta del mese di Dicembre alle ore 13,00, in La Spezia e presso la Residenza Provinciale, a seguito di regolari inviti, si è riunita la GIUNTA PROVINCIALE con la partecipazione dei Signori: FIASELLA MARINO GIACOMELLI MAURIZIO ANTONELLI ETTORE CASABIANCA GIORGIO DESTRI GIOVANNI GABRIELE GIUSEPPE ROMEO SALVATORE SISTI PAOLA Presidente Vice Presidente Risultano assenti i Sigg.: BARLI FEDERICO Assume la presidenza il Sig. FIASELLA MARINO Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE - VIOLA PIER LUIGI. Il Presidente, dato atto della regolare convocazione e costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto. L A G I U N T A P R O V I N C I A L E Su relazione del Sig. GIACOMELLI MAURIZIO

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) in base al quale in caso di mancata approvazione di deliberazioni in materia di tariffe e di aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le stesse si devono intendere prorogate di anno in anno; Premesso, per quanto attiene l'imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) che: l'articolo 56, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" ha attribuito alle province la facoltà di istituire, tramite l'adozione di un apposito regolamento, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (in seguito denominata I. P.T.) richieste al Pubblico Registro Automobilistico (in seguito denominato P.R.A.) in sostituzione della soppressa imposta erariale di trascrizione e dell'addizionale provinciale, con effetto dal l gennaio 1999; il comma 2 del citato articolo 56 (come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre1999, n. 506 e dal comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) dispone che l'imposta sia applicata sulla base di apposite tariffe determinate con decreto del ministro delle finanze e che le loro misure possano essere aumentate, anche con successiva deliberazione, fino ad un massimo del trenta per cento; le tariffe sono state fissate dal decreto del ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione"; Vista la delibera del C.P. n. 17 del 15-02-1999 con la quale sono state aumentate del 20% le tariffe previste dall art. 52 comma 2 del D. lgs nr 446/97, successivamente confermate negli esercizi successivi fino al 2011; Richiamato il provvedimento del C.P n 165 del 17-12-2009 con il quale si è deliberato di affidare per il periodo 01/01/2010 31/12/2014 l'attività di cui sopra all'aci PRA della Spezia; Considerato che l'entrata per I.P.T. (e, in futuro, quella per la "nuova imposta provinciale di trascrizione") costituisce importo rilevante tra le entrate tributarie dell Ente, rappresentando una delle principali variabili che, in positivo, concorrono al perseguimento del patto di stabilità interno del prossimo triennio 2012-2014; che, conseguentemente, il gettito di tale imposta, soprattutto in una logica di perseguimento dei saldi obiettivo di finanza pubblica di medio periodo, è di fondamentale importanza per il rispetto del patto di stabilità; Ritenuto, peraltro, necessario, ai fini del migliore perseguimento dei vincoli di finanza pubblica, procedere a maggiorazione del 30% relativamente alle formalità presentate a decorrere dal 1 gennaio 2012, fermo restando che, salvo diversa formale deliberazione della Giunta provinciale, la suddetta maggiorazione si applicherà automaticamente anche a tutte le fattispecie previste nella futura tariffa base che sarà prevista in relazione all'istituzione della "nuova imposta provinciale di trascrizione" che sarà introdotta in attuazione del federalismo provinciale;

Premesso, per quanto attiene il tributo a favore delle province per l'esercizio delle FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE che: l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali": a) ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, un tributo a favore delle province per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente; b) ha stabilito che detto tributo sia commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che sia dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa; c) prevede che con deliberazione della Giunta provinciale il tributo sia determinato in misura non superiore al 5% e non inferiore all' 1% delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; Vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 366 del 30-12-2010 con la quale sono state approvate le tariffe 2011 relative a : IPT e Addizionale sul consumo dell energia elettrica, senza alcuna variazione ed il Tributo Tutela Protezione Ambiente rideterminato nella misura del 3,75% con decorrenza dal 01/01/2010; Considerato che il decreto legislativo n. 68/2011 all'articolo 20 comma 1 ha stabilito che "salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 18, spettano alle province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati"; dato atto che fra tali tributi vi è anche il tributo provinciale per l'esercizio delle funzione di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, il quale quindi continuerà ad esistere con le medesime modalità finora applicate; Ritenuto opportuno in relazione al raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio e al fine del perseguimento dei saldi obiettivo di finanza pubblica e per il rispetto del patto di stabilità 2012 riportare la misura del tributo alla originaria percentuale del 5%; Premesso, per quanto attiene l ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA che: l art. 18 c. 5 Dlgs N. 68/2011 prevede che a decorrere dall anno 2012 l addizionale provinciale all accisa sul consumo di energia elettrica per le utenze riferite a locali diversi dalle abitazioni di cui all art. 52 del Dlgs n. 504 del 6-10-1995 è soppressa ed il relativo gettito spetta allo Stato; in sostituzione della soppressa addizionale provinciale sull'energia elettrica, il comma 1 del medesimo articolo 18 prevede l'assegnazione di una quota di compartecipazione provinciale all'irpef, in misura tale da assicurare entrate corrispondenti a quelle dei trasferimenti erariali soppressi e della soppressa addizionale energetica; Richiamata la deliberazione di C.P. n. 17 del 29.2.2000 con la quale, a seguito dell'art. 10 c. 9 L. n. 133/99 veniva istituito l'incremento di L. 4 portando la misura dell' addizionale sui consumi di energia elettrica a L. 22 per ogni Kwh (pari ad 0,01136), per tutte le utenze riferite a locali diversi dalle abitazioni, a far data dal 1.1.2000; Vista la delib, di G.P. n. 334 del 29.12.2001 con la quale, nel lasciare invariato il suddetto importo anche per l'anno 2002, ne è stata definita la misura espressa in EURO;

Premesso, per quanto attiene l IMPOSTA SUI PREMI R.C. AUTO l art. 60, comma 1, del Dlgs n. 446 del 15/12/1997 ha attribuito il gettito dell imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 419/1991 convertito nella Legge n. 172/1992, alle Province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle Province nel cui territorio risiede l intestatario della carta di circolazione; Visto l'articolo 17 del citato decreto legislativo 6 maggio 201 1, n. 68,, in tema di tributi provinciali propri connessi al, trasporto su gomma; Visti, in particolare, i commi da 1 a 4 del medesimo articolo 17, in tema di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, tra cui il comma 2 che dispone che l'aliquota dell'imposta RC Auto è pari al 12,5 per cento e che a decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali; Richiamata la deliberazione di G.P. n. 166 del 6/06/2011 con la quale è stata definita l aliquota RC Auto per l anno 2011 elevando l aliquota di 3,5 punti percentuali stabilendo l aliquota al 16%; Visto l art. 13 comma 15 della Legge n. 214/2011che stabilisce che A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate e aggiunge che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Ritenuto quindi opportuno modificare per l esercizio 2012 le tariffe già applicate nei precedenti esercizi nel modo seguente: - IPT: aumentare del 10% l attuale aliquota del 20% con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione sul sito del ministero economia e finanze per cui la aliquota applicabile a partire da tale data sarà pari al 30% ; - Tributo per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell ambiente: confermare l attuale maggiorazione al 3,75% ; - RCA: confermare l aliquota stabilita con DGP 166/2011 al 16%; Visto il parere di regolarità tecnica, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma I, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, dal dirigente reggente del Settore Politiche di Bilancio, dr. Marco Casarino; A voti unanimi, resi per alzata di mano; D E L I B E R A

Di aumentare al 30% la maggiorazione dell Imposta Provinciale Trascrizione sull importo complessivo dovuto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione sul sito del ministero economia e finanze del presente provvedimento ; Di stabilire che la suddetta maggiorazione si applicherà automaticamente, salva diversa formale deliberazione, alla nuova tariffa base che sarà definita in correlazione alla istituzione della "nuova imposta provinciale di trascrizione" prevista dall'articolo 17, comma 7 del decreto legislativo 6 maggio 201 1, n. 68 attuativo, tra l'altro, del federalismo provinciale; Di confermare al 3.75% l aliquota del tributo per l esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell ambiente delle tariffe per unità di superficie vigenti ; Di dare atto che a decorrere dall anno 2012 l addizionale provinciale all accisa sul consumo di energia elettrica per le utenze riferite a locali diversi dalle abitazioni di cui all art. 52 del Dlgs 26-10-1995 n. 504 è soppressa; Di confermare che, qualora per qualsiasi ragione, la citata disposizione di soppressione dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica in luoghi e locali diversi dalle abitazioni venisse modificata o ne venisse rinviata la data di decorrenza, la tariffa prevista dall'articolo 6, comma 2 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 51 1 e successive modificazioni ed integrazioni; rimane fissata nella misura di 0,01136 per kwh (chilowattora); Di confermare nella misura del 16%, già precedentemente approvata con DGP n. 166/2011, l aliquota dell imposta sulle assicurazioni contro la Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori; Di dare diffusione al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia della Spezia www.provincia.sp.it /Tributi/tributi_provinciali.htm; Di incaricare l ufficio Entrate del settore Politiche di bilancio della comunicazione mediante posta elettronica a tutti i Comuni della provincia della avvenuta conferma dell aliquota del tributo per l esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell ambiente. Di incaricare l ufficio Entrate del settore Politiche di bilancio della immediata trasmissione al Ministero dell Economia e delle Finanze del presente provvedimento. LA GIUNTA PROVINCIALE A voti unanimi, resi per alzata di mano; D E L I B E R A di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto: IL PRESIDENTE FIASELLA MARINO IL VICE SEGRETARIO GENERALE VIOLA PIER LUIGI