REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA ART. 1 Finalità e definizioni

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REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA ART. 1 Finalità e definizioni Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione dell obbligo di Formazione Professionale Continua, in coerenza con le previsioni contenute nel Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007 e ss. mm. ii. Con l'espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle specifiche competenze professionali che l'avvocato realizza in autonomia nell'ambito della propria organizzazione ed in relazione ai settori di esercizio della professione, integrandola con la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense. ART. 2 Dovere di formazione professionale continua 2/ 1. Ogni avvocato iscritto all'albo del Consiglio dell Ordine di Matera ed ogni praticante abilitato ha l'obbligo di curare la propria formazione e l'aggiornamento professionale, nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 12, 13 e 17 bis del codice deontologico e dei principi di competenza, decoro e dignità della professione forense, nonché delle disposizioni di cui al presente Regolamento. 2/ 2. L'adempimento del dovere di formazione professionale continua, di cui al comma 1 del presente articolo, costituisce presupposto per l'indicazione, ai sensi dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, dei settori di attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività. ART. 3 Decorrenza, durata e contenuti 3/ 1. L Anno Formativo ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. 3/ 2. Il dovere di formazione professionale continua di cui all'art. 1 decorre dal 1 gennaio successivo alla dalla di iscrizione all'albo ed il periodo di valutazione di tale dovere da parte di ogni Avvocato iscritto all'albo ha durata triennale, con decorrenza a partire dal gennaio immediatamente successivo alla data di iscrizione, con possibilità di considerare ai fini in esame anche i mesi precedenti alla predetta data del gennaio. 3/ 3. L'unità di misura della formazione professionale continua è il credito formativo. Tale credito si consegue nel rispetto dei criteri indicati nei successivi artt. 4 e 5 del presente regolamento.

3/ 4. Il dovere di cui al comma l del presente articolo si considera adempiuto, ai fini disciplinari, con il conseguimento nel triennio di almeno 90 crediti formativi, di cui almeno 20 devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo, anche in riferimento alle previsioni di cui all art. 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense. 3/ 5. L'iscritto all'albo che, ai sensi dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, intenda fornire a terzi, con qualunque modalità consentita, le indicazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, dovrà aver conseguito, nel triennio di valutazione che precede l'informazione, non meno di 90 crediti formativi nell'ambito di ciascun settore di esercizio dell'attività professionale che intende indicare, di cui almeno 20 debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. 3/ 6. A tal fine ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata o che intende esercitare, nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 4 e 5, ma almeno 4 crediti formativi annui devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto la deontologia o l'ordinamento professionale e previdenziale. ART. 4 Eventi formativi 4/ 1. Integra assolvimento del dovere di formazione professionale continua ai sensi del presente Regolamento la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati: a) corsi, convegni, congressi, seminari, incontri, giornate di studio, tavole rotonde e altre iniziative di interesse giuridico-professionale promosse o organizzate dal Consiglio nazionale forense, dalla Cassa Forense, dai Consigli dell'ordine ovvero da organismi nazionali ed internazionali di rilevante interesse giuridico, anche se eseguite con modalità telematiche, purché consentano l'assoluta certezza e la costante possibilità di verifica in ordine alla effettiva partecipazione e all'identità dei partecipanti; b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari - istituiti dal Consiglio dell'ordine di Matera o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale - che siano espressamente qualificati idonei, ai sensi dell art.3 del regolamento del CNF; c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio dell'ordine di Matera e da qualunque altro Consiglio dell'ordine territoriale, nel rispetto dell autonomia organizzativa di tali singoli Enti. 4/ 2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n. 20 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo. Qualora l evento formativo superi la durata di 5 ore, per le successive ore di partecipazione a detto 2

evento verrà attribuito solo un credito formativo di 0.50 ad ora; il riconoscimento dei crediti formativi è in ogni caso subordinato alla effettiva frequenza dell evento in ragione di ⅔ della durata complessiva. 4/ 3. La partecipazione agli eventi formativi in ambiente e-learning attribuisce i crediti nella misura di n. 1 credito per ora. 4/ 4. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell'adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio dell'ordine di Matera e/o dalla Scuola Forense Materana e/o da ogni singolo Ordine del Distretto della Corte di Appello di Potenza, da Associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente accreditati, secondo le rispettive competenze quali previste dall art. 3 del Regolamento del C.N.F., dal Consiglio dell'ordine di Matera, dal Consiglio Nazionale Forense o da altro Consiglio dell'ordine territoriale. 4/ 5. Sono accreditati, senza obbligo di preventiva richiesta, gli eventi e le attività formative promossi e/o organizzati, anche se in collaborazione con terzi, dalla Scuola Forense Materana. 4/ 6. Se organizzati da associazioni, altri enti, società, istituzioni od organismi pubblici o privati, gli eventi, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, dovranno essere previamente accreditati dal Consiglio dell'ordine territorialmente competente in relazione al luogo di svolgimento dell'evento. La domanda dì accreditamento proposta, da presentarsi presso la Segreteria del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Matera, deve contenere le seguenti indicazioni: a. argomento trattato; b. durata effettiva dell evento; c. numero di posti disponibili (di regola non inferiore a 50 ovvero non inferiore a 10 qualora l argomento, ad esclusivo giudizio del Consiglio, abbia carattere particolarmente specialistico; il Consiglio dell Ordine può stabilire deroghe al numero minimo di partecipanti); d. luogo di svolgimento; e. modalità di rilevazione delle presenze; f. obiettivi del corso con particolare riferimento alla formazione dell Avvocato; nonché i seguenti requisiti: a) idoneo livello culturale e capacità formativa dell evento proposto; b) modalità di svolgimento tali da consentire, eventualmente, la vigilanza da parte del Consiglio dell Ordine; c) comprovata esperienza dell ente nella formazione forense. Qualora gli eventi formativi abbiano fra i relatori soggetti non iscritti ad Albi professionali, alla domanda di accreditamento dovrà essere allegato un sintetico curriculum dei relatori medesimi. 3

4/ 7. L'accreditamento da parte del Consiglio dell'ordine di Matera viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati, i relatori, la compatibilità dell'evento con il programma tracciato dal Consiglio, nonché la congruità del contributo economico richiesto. 4/ 8. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l'accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell'ordine di Matera una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente Regolamento. 4/ 9. Ove ritenuto necessario il Consiglio dell'ordine di Matera può chiedere informazioni o documentazione in ordine alla domanda di accreditamento e si pronuncerà con decisione motivata entro trenta giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta. In caso di silenzio protratto oltre il trentesimo giorno l'accreditamento si intende concesso. 4/ 10. Il patrocinio dell'ordine non costituisce accreditamento. ART. 5 Attività formative 5/ 1. Il Consiglio realizza il programma avvalendosi di strutture e mezzi propri ovvero avvalendosi della collaborazione di altri enti che abbiano presentato richiesta di accreditamento di un evento (Associazioni Professionali, Istituti Universitari, Istituzioni pubbliche o private). In tale ultimo caso spetta comunque al Consiglio dell Ordine il controllo e l eventuale collaborazione nella direzione dell evento. In nessun caso il soggetto terzo può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la Formazione Professionale Continua poiché esso viene delegato per lo svolgimento di singoli eventi nei limiti e con l osservanza delle condizioni stabilite dal Consiglio accreditante. 5/ 2. Il Consiglio, anche attraverso le Commissioni di studio, promuove l organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, masters, convegni. Le Associazioni Professionali e gli altri enti o istituzioni propongono la realizzazione di analoghi eventi da sottoporre all approvazione del Consiglio. 5/ 3. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua ai sensi del presente Regolamento lo svolgimento delle attività di seguito indicate: a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui all'art. 4/ 1 ; b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici 4

ovvero su riviste e siti internet editi ad opera del Consiglio dell'ordine; c) docenza in materie giuridiche svolta in istituti universitari ed enti equiparati e nelle scuole di specializzazione per le professioni legali; d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato, per tutta la durata dell'esame; e) il compimento, individuale o collettivo, di altre attività di studio ed aggiornamento, svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale che siano riconosciute compatibili con i criteri stabiliti per l accreditamento degli eventi formativi previsti nel presente Regolamento. 5/ 4. Per ciascuno degli eventi innanzi indicati saranno riconosciuti crediti formativi nella misura seguente: - per gli eventi sub a) sino ad un massimo di n. 2 crediti ad ora, con un massimo di 10 crediti ad evento - per gli eventi sub b) sino ad un massimo di n. 5 crediti per ogni pubblicazione in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, sino ad un massimo di n. 10 crediti formativi per ogni libro, saggio, monografia o trattato pubblicato.; - per gli eventi sub c) sino ad un massimo di n. 2 crediti ad ora, con un massimo di 20 crediti ad insegnamento. Ai docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché ai ricercatori universitari con incarico di insegnamento regolarmente in servizio, i 20 crediti formativi potranno essere attribuiti senza necessità di prova delle ore di insegnamento effettivamente svolte. - per gli eventi sub d) sino ad un massimo di n. 20 crediti ad anno; - per gli eventi sub e) a seconda della natura e qualità dell'evento, con un massimo di 10 crediti ad evento. 5/ 5. Integra, altresì, assolvimento degli obblighi di formazione continua la partecipazione degli avvocati iscritti all Elenco Speciale ad eventi formativi promossi dagli stessi enti di appartenenza o dalle loro Avvocature, purché accreditati. Il 10% del totale dei posti disponibili per tali eventi dovrà ad ogni modo essere riservato ad Avvocati del libero foro. 5/ 5. Gli eventi in materia di deontologia e ordinamento professionale nonché in materia di previdenza forense possono essere promossi e organizzati esclusivamente dal Consiglio dell Ordine nonché da organismi consiliari o cui il Consiglio dell Ordine aderisce con il proprio patrocinio: a) solo qualora l evento sia organizzato in collaborazione con lo stesso; b) non è consentito lo svolgimento di eventi nelle suddette materie nell ambito dell attività di studio ex art.4 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense. 5

5/ 6. Gli eventi organizzati dalle Associazioni e dai soggetti terzi devono garantire pari possibilità di ammissione alla frequenza dell evento a tutti gli iscritti. L appartenenza o l iscrizione all Associazione o all ente non può costituire condizione di priorità all ammissione alla frequenza dell evento stesso. L 80% del totale dei posti disponibili per ogni evento deve, comunque, essere riservato agli iscritti all Ordine degli Avvocati di Matera. ART. 6 Esoneri 6/ 1. Il Consiglio dell Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, dallo svolgimento dell'attività formativa l'iscritto che versi in una delle situazioni di cui all art. 5 del Regolamento Nazionale e/o nei casi di: - gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; - malattia, infortunio od altre condizioni personali; - interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero; - altre ipotesi indicate dal Consiglio dell'ordine. Possono essere dispensati dall obbligo formativo i Colleghi con 40 anni di professione e coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d età e che abbiano trenta anni di iscrizione (è equiparato allo svolgimento dell attività professionale lo svolgimento delle funzioni giudiziarie). 6/ 2. Rientrano nell ambito di applicazione dell art. 5, comma 1, del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense, i docenti universitari a contratto per tutta la durata di espletamento dell incarico, fermo rimanendo l obbligo di aggiornamento in materia deontologica e di ordinamento professionale. 6/ 3. In caso di gravidanza l esonero compete dall inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza fino al nono mese successivo, fatta salva la possibilità di accordare l esonero anche per un periodo maggiore nell ipotesi in cui la collega interessata comprovi la sussistenza di esigenze e/o problematiche particolari circa l obiettiva difficoltà di attendere all obbligo formativo in via ordinaria. 6/ 4. L esonero di cui all art. 5, comma 2, del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense, per adempimento da parte dell uomo e della donna di doveri collegati alla paternità e alla maternità in presenza di figli minori, può essere richiesto da uno solo dei genitori. 6/ 5. L obbligo di formazione permanente è ridotto alla metà per gli iscritti i cui coniugi o figli versino in stato di invalidità totale, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti. 6

6/ 6. Sono, altresì, esonerati dall obbligo formativo, i componenti il Consiglio dell Ordine, a condizione che durante l anno organizzino e partecipino ad e- venti formativi, i delegati alla Cassa Forense, i componenti del Consiglio Nazionale Forense, nonché i componenti di Commissioni consiliari, qualora le stesse abbiano promosso attività formative. 6/ 7. Sono, inoltre, esonerati, fermi restando gli obblighi formativi in materia di deontologia e ordinamento professionale, coloro che prestano le funzioni di Magistrato Onorario e di Vice-Procuratore Onorario, nonché i membri delle Commissioni Tributarie. 6/ 8. L'esonero dovuto ad impedimento è accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. 6/ 9. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale. Art. 7 Adempimenti degli iscritti 7/ 1. Ciascun iscritto trasmette annualmente al Consiglio dell Ordine al quale è i- scritto una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi ai quali ha partecipato e i crediti conseguiti, anche mediante autocertificazione. 7/ 2. L'iscritto all'albo che intenda conseguire dal Consiglio dell'ordine di appartenenza l'attestazione sull adempimento all'obbligo di formazione professionale continua ai sensi del presente Regolamento, è tenuto a depositare relazione sintetica con autocertificazione sulla partecipazione agli eventi e lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, nonché di quelle realizzate ai sensi dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense. 7/ 3. Il Consiglio dell'ordine rilascia l'attestazione di cui al comma l del presente articolo entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda previa verifica dei crediti formativi conseguiti. 7/ 4. Ove ritenuto necessario il Consiglio dell'ordine invita l'iscritto all'albo ad integrare la relazione depositata o a fornire chiarimenti e documentazione comprovante quanto oggetto della relazione autocertificata; in tal caso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla data in cui sono stati forniti i chiarimenti e di deposito della documentazione. 7/ 5. Il mancato rispetto dell obbligo formativo permanente al di fuori dei casi di e- sonero esplicitamente previsti ovvero l infedele certificazione del percorso 7

formativo seguito, nonché l omesso deposito della relazione nel termine assegnato dal consiglio dell ordine costituisce illecito disciplinare e comporta l obbligo dell avvio dell azione disciplinare nei confronti dell iscritto inadempiente. 7/ 6. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione. Art. 8 Attività del Consiglio dell Ordine 8/ 1. Il Consiglio dell Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio. 8/ 2. In particolare, il Consiglio dell Ordine predispone alla fine di ogni anno un piano dell'offerta formativa da proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale saranno previsti anche eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e l'ordinamento professionale. 8/ 3. Il Consiglio dell'ordine realizza il programma formativo direttamente o in collaborazione con Associazioni forensi o con altri enti che non abbiano fini di lucro, anche avvalendosi della Scuola Forense. 8/ 4. II Consiglio dell Ordine, anche in collaborazione con altri Consigli, con associazioni forensi, enti od istituzioni ed altri soggetti, potrà organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 5. 8/ 5. Il Consiglio, per evitare qualsiasi onere economico nei confronti degli iscritti, si impegna a promuovere eventi formativi gratuiti in numero tale da permettere la formazione gratuita per tutti gli iscritti. Art. 9 Controlli del Consiglio dell'ordine 9/ 1. II Consiglio dell'ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 4 e 5. 9/ 2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell Ordine svolgerà attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa. 8

9/ 3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi ovvero può revocare quelli assegnati in via preventiva per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate. 9/ 4. Per lo svolgimento degli adempimenti e delle attività relative alla formazione continua il Consiglio dell'ordine si avvale di apposita Commissione. 9/ 5. Le iscrizioni agli eventi formativi dovranno essere effettuate secondo le indicazioni contenute nella delibera di accreditamento, ovvero presso l ente organizzatore dell evento stesso, a partire dalla data di pubblicizzazione dell evento e fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo criterio cronologico e con modalità di volta in volta stabilite e rese note. La sopravvenuta impossibilità a partecipare all evento formativo per cui è stata effettuata la prenotazione obbliga l iscritto a dare disdetta entro due giorni prima dell inizio dell evento - salvi i casi di forza maggiore da documentare - onde consentire la partecipazione da parte di altri. 9/ 6. Il controllo delle presenze, per gli eventi organizzati dal Consiglio dell Ordine, sarà effettuato all inizio e alla fine di ogni evento attraverso rilevazione manuale o elettronica. Sarà onere degli enti organizzatori degli eventi formativi, al momento della domanda di accredito, rendere note le modalità di controllo delle presenze degli iscritti ai fini del rilascio dell attestato di partecipazione. 9/ 7. Al termine di ogni evento formativo gli enti organizzatori rilasciano ai partecipanti un attestato di frequenza recante il numero di crediti attribuito. Per gli eventi organizzati direttamente dal Consiglio l attribuzione dei crediti può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica e pertanto senza rilascio di attestato di frequenza. 9/ 8. Un apposita Commissione istituita dal Consiglio dell Ordine, procederà al controllo delle autocertificazioni triennali di cui al precedente art. 7 presentate dagli iscritti con potere di svolgere attività di controllo anche a campione e di richiedere documentazione integrativa all iscritto. Art. 10 Disciplina transitoria 10/ 1. Per il periodo l gennaio 2008-31 dicembre 20l0 il numero dei crediti formativi di cui all'art. 3 è ridotto alla metà, e così pure il numero dei crediti formativi di cui all'art. 3/ 6. 10/ 2. In coerenza con la disciplina transitoria introdotta dal C.N.F. con delibere a- dottate rispettivamente il 09.04.2009 e il 25.02.2011, ogni iscritto per il quale il triennio formativo ha inizio: a) il 1 gennaio 2009, dovrà conseguire nell arco del triennio almeno 68 9

crediti formativi, di cui almeno 9 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di: 12 crediti per il 2009 18 crediti per il 2010 20 crediti per il 2011 b) il 1 gennaio 2010, dovrà conseguire nell arco del triennio almeno 83 crediti formativi, di cui almeno 12 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di: 18 crediti per il 2009 20 crediti per il 2010 20 crediti per il 2011 c) il 1 gennaio 2011, dovrà conseguire complessivi 75 crediti formativi, col minimo di 15 crediti in ciascuno dei primi due anni del triennio, di cui almeno 15 dovranno essere conseguiti in materia di ordinamento forense e/o previdenza e/o deontologia e di questi almeno 4 in ciascuno dei primi due anni del triennio. 10/ 3. Per il primo triennio di valutazione l'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui all'articolo 3/ 5 dovrà conseguire, nell'ambito di esercizio dell'attività professionale indicata o che intende indicare, non meno di 5 crediti annui. 10/ 4. Il Consiglio si riserva la facoltà di accreditare le proposte formative formulate in epoca antecedente all entrata in vigore del presente Regolamento, anche in deroga ai criteri ed ai requisiti minimi previsti dalle precedenti disposizioni. 10