REGOLAMENTO INTERNO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI( 1 )

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Transcript:

( 1 ) ( 1 ) Approvato dalla Giunta delle elezioni nelle sedute del 9 e 24 luglio 1957.

Disposizioni preliminari Art. 1 La Giunta delle elezioni si riunisce immediatamente per invito del Presidente del Consiglio, sotto la presidenza provvisoria del componente più anziano di nomina a Consigliere, e, in caso di pari anzianità, del maggiore di età, e procede immediatamente alla sua costituzione nominando un Presidente( 2 ) e un Vice Presidente. L elezione avviene mediante una sola votazione nella quale viene votato un solo nome; il maggior votato è eletto Presidente, chi lo segue immediatamente, Vice Presidente. Il numero legale delle sedute, è stabilito dal Regolamento interno del Consiglio. Funge da Segretario della Giunta delle elezioni il Direttore di Segreteria del Consiglio, che può essere sostituito da un funzionario non inferiore alla qualifica di Segretario capo, a norma dell articolo 9 dell Ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio. Art. 2 Il Segretario Generale del Consiglio, raccolti tutti i documenti concernenti ciascuna elezione, fa preparare per ogni elezione un prospetto contenente: a) il numero degli iscritti e dei votanti, i voti riportati da ciascun candidato ed il numero dei voti nulli o contestati secondo il verbale dell Ufficio centrale; b) l elenco delle sezioni nelle quali vi siano state proteste, reclami o contestazioni di queste; c) l indicazione riassuntiva delle proteste presentate all Ufficio centrale e di quelle pervenute direttamente al Consiglio. La copia dei prospetti è affidata riservatamente ed esclusivamente ai membri della Giunta. Art. 3 La Segreteria generale del Consiglio regionale annota su ogni atto, documento o stampato relativi a contestazioni elettorali il giorno e l ora in cui sono pervenuti. ( 2 ) II vigente Regolamento interno del Consiglio prevede all art. 8 che la Giunta delle elezioni sia presieduta da uno dei Vice Presidenti del Consiglio designato dal Presidente. - 235 -

Verificazione delle elezioni Art. 4 Il Presidente ed il Vice Presidente riuniti immediatamente dopo la loro nomina, curano che gli atti relativi alle elezioni siano ripartiti secondo la necessità di minore o maggiore indagine. Art. 5 La Giunta esamina anzitutto le elezioni dei suoi membri e dei componenti l Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale. Art. 6 Il Presidente assegna ai membri della Giunta per turno, i verbali delle elezioni, cominciando da quelli che richiedono minori indagini e successivamente quelli delle altre, per riferirne alla Giunta. Non può essere nominato relatore un componente della Giunta delle elezioni che sia stato eletto nello stesso collegio del Consigliere la cui elezione si debba verificare. Art. 7 Ciascun relatore deve presentare le sue conclusioni entro 15 giorni. Qualora ingiustificatamente non le presenti in detto termine, il Presidente provvede alla sua sostituzione seguendo il turno di cui all articolo precedente. Quando per qualsiasi altra causa si rendono necessarie sostituzioni, ad esse provvede il Presidente, dandone comunicazione alla Giunta con la indicazione dei motivi. Art. 8 Il relatore presi in esame i documenti della elezione, ne propone la convalida o la contestazione. Ove non creda di proporre né l una né l altra, invita la Giunta a deliberare di ammettere il proclamato all esame delle proteste e dei documenti, perché questi possa nel termine che sarà fissato dalla Giunta presentare chiarimenti. Qualora la Giunta approvi la proposta, il Presidente designa due colleghi perché concorrano col relatore nell esame degli atti relativi all elezione, nell assumere i chiarimenti e nel fare le successive proposte alla Giunta. - 236 -

Art. 9 Il relatore, in qualunque, caso, previo consenso del Presidente, può richiedere a qualsiasi autorità, per mezzo della Presidenza del Consiglio, i documenti e gli atti che reputi necessari. Art. 10 Nei casi previsti dall articolo 8, decorso il termine fissato ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, il relatore o i relatori, entro 20 giorni, propongono alla Giunta la convalida o la contestazione. Art. 11 Sopra ciascuna elezione la Giunta delibera a maggioranza. Nel caso di parità di voti si intende proposta la convalida. La proposta di convalida è immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio. Dopo che il Consiglio abbia deliberato la convalida, la Giunta non può più prendere in considerazione contestazioni della elezione convalidata, salvo che sussistano motivi di incompatibilità o, ineleggibilità preesistenti e non conosciuti al momento della convalida. Proteste elettorali Art. 12 Le proteste o reclami elettorali devono essere firmati o da elettori del collegio o da candidati che ivi ottennero voti: le firme devono essere autenticate da un notaio o dal sindaco del comune dove i firmatari hanno domicilio o di uno dei comuni del collegio cui si riferisce l elezione. Deve inoltre essere allegato un documento comprovante la qualità di elettore. Art. 13 Se la elezione viene dichiarata contestata, il Presidente della Giunta delle elezioni fissa il giorno per la discussione pubblica e ne dà annunzio con apposito avviso che viene comunicato alle parti ed affisso nell atrio del Palazzo. Dal giorno dell affissione a quello della discussione debbono passare non meno di 10 giorni liberi. - 237 -

Art. 14 In caso di contestazioni le parti possono presentare nuovi documenti e deduzioni, fino al quinto giorno precedente la discussione pubblica. Le parti possono prendere visione presso la Segreteria degli atti, delle proteste e dei documenti compresi quelli contenuti nel piego. elettorale sino :al terzo giorno precedente la discussione pubblica. La Giunta non tiene conto di documenti prodotti fuori termine, né di memorie nelle quali essi siano illustrati. Su detti documenti non è ammessa discussione. Art. 15 Tutte le elezioni contestate debbono essere discusse avanti la Giunta in seduta pubblica. Nei casi però di incompatibilità o di ineleggibilità, riconosciuti ad unanimità dalla Giunta, questa può prescindere dal procedimento di contestazione, ma la proposta dell annullamento della elezione deve essere sempre presentata al Consiglio con relazione scritta. Art. 16 Il giorno stabilito per la discussione pubblica è improrogabile, tranne il caso di forza maggiore o di contemporanea riunione del Consiglio. L udienza per la discussione pubblica si apre con una esposizione del relatore il quale riassume i fatti e le questioni senza esprimere il giudizio. Dopo di lui può prendere la parola un solo rappresentante di ciascuna delle parti. Il Presidente ha poteri discrezionali nella direzione della discussione e nella disciplina dell udienza. I Consiglieri regionali non possono rappresentare le parti innanzi alla Giunta. Chiusa la discussione, la Giunta in seduta privata, subito e non oltre 48 ore, deve prendere le sue decisioni. La relazione scritta deve essere presentata alla Giunta entro 20 giorni e trasmessa senza ritardo alla Presidenza del Consiglio regionale. Art. 17 Quando sia stato deliberato un Comitato inquirente, è dato avviso alle parti interessate del giorno in cui questo comincerà i suoi interrogatori. Art. 18 Il Comitato inquirente, esauriti gli interrogatori, deve immediatamente trasmettere gli atti alla Giunta. - 238 -

I verbali d inchiesta sono riservati esclusivamente ai componenti della Giunta delle elezioni, salvo espressa deliberazione della Giunta stessa da prendersi caso per caso. Art. 19 I verbali della Giunta delle selezioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Art. 20 Il presente Regolamento entra in vigore il 25 luglio 1957. - 239 -

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