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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 576 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GHIZZONI, CAROCCI, COCCIA, COSCIA, MALPEZZI, MANZI, PES, ROCCHI Istituzione dell Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici Presentata il 27 marzo 2013 ONOREVOLI COLLEGHI! L insegnamento e la pratica dell educazione fisica, se rapportato agli altri Paesi europei, ha in Italia, radici relativamente recenti: precisamente con la legge 13 novembre 1859, n. 3725, universalmente conosciuta come «legge Casati», prima legge organica della scuola italiana, con la quale viene introdotta la ginnastica quale disciplina di insegnamento. Solo nel 1878 il Ministro De Sanctis, con la legge 7 luglio 1878, n. 4442, darà una impostazione logica alle frammentarie disposizioni legislative sin allora emanate per regolare ordinamento, mezzi, programmi ed insegnanti necessari per impartire un regolare insegnamento della disciplina. Con questa legge, preceduta da un difficile iter parlamentare, si rende finalmente obbligatorio l insegnamento della ginnastica «educativa» nelle scuole secondarie, normali, magistrali ed elementari. Nello stesso anno il Ministro della pubblica istruzione, Martini, nomina una commissione, presieduta dal senatore Todaro, per lo studio di un programma di insegnamento dell educazione fisica. La vera innovazione stava nell aver sostituito, per la prima volta in maniera ufficiale, le parole «educazione fisica» al termine «ginnastica». Fu però con la legge 26 dicembre 1909, n. 805, nota come «legge Daneo», che si giunse all approvazione di una normativa organica sull educazione fisica in Italia. Con tale legge venne stabilita l obbligatorietà, per gli alunni, di uno specifico corso di educazione fisica in ogni scuola pubblica, primaria o media, maschile o femminile. La legge Daneo-Credaro regolerà l insegnamento dell educazione fisica sino alla riforma Gentile del 1923. Si giunge così al nuovo ordinamento attuato con la cosiddetta «riforma Gentile», istituita con i decreti legislativi emanati dal Governo in virtù della delega conferitagli dal Parlamento con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che, forse per l impostazione idealistica del Ministro che privilegiava l attività dello spirito, fa pro-

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 576 pria la prima delle opzioni suesposte attuando il distacco fra Ministero ed educazione fisica. Proprio per mano di Gentile, primo sostenitore dell unità educativa, viene così infranto il principio basilare dell unità pedagogica. Con il regio decreto 15 marzo 1923, n. 684, è istituito l Ente nazionale per l educazione fisica (ENEF) e viene disposto che «gli alunni di tutte le scuole medie governative e pareggiate dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione compiranno la propria educazione fisica presso le società ginnastiche e sportive all uopo designate» dall ENEF. Nacque poi la Scuola superiore di educazione fisica. Questa istituzione funzionò per circa un biennio. Venne a sua volta rimpiazzata dalla «Regia Accademia Fascista di educazione fisica e giovanile di Roma», avente personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare. Dal 1943 al 1958 si procede per circolari: lo sport è solo tollerato, ma almeno riprende a formare i quadri docenti. La legge n. 88 del 1958 è stata non certo l optimum che ci si poteva attendere, ma la prima legge organica dopo la legge «Daneo- Credaro» che risale a quasi mezzo secolo prima e che ha rivestito un importanza fondamentale, regolando nel modo che si sarebbe voluto, completo ed esauriente, l educazione fisica e sportiva nella scuola secondaria. Essa ha disciplinato compiutamente l organizzazione dell insegnamento, ha previsto gli impianti e le attrezzature ginnicosportive necessari, ha fissato l organizzazione dei servizi centrali e periferici, il ruolo organico degli insegnanti, la carriera degli stessi, gli esami per le abilitazioni e i concorsi, gli istituti competenti per il rilascio dei diplomi riconosciuti per poter accedere all insegnamento dell educazione fisica e il loro corso di studi, la durata dei corsi stessi. Una novità è stata la creazione dei «Gruppi sportivi scolastici»: già previsti dalla circolare n. 154555 del 19 ottobre 1950, regolati in modo sommario dall ordinanza ministeriale del 18 novembre 1954 integrata dalla circolare n. 9 del 20 ottobre 1955, essi trovarono una propria esauriente disciplina nell ordinanza 22 novembre 1961, «Ordinamento dell attività sportiva scolastica». Il primo articolo di quest ordinanza recita testualmente: «L attività sportiva scolastica ha il fine di interessare i giovani all esercizio fisico, come fonte di salute e di sana ricreazione; d infondere, anche mediante adeguate competizioni, la consapevolezza delle proprie possibilità, il senso della lealtà e della cooperazione; di concorrere alla formazione del carattere e della personalità dei giovani». A differenza dell attività dei brevetti di educazione che si svolgeva durante le ore «curriculari» di insegnamento, «l attività sportiva si svolge nei giorni e nelle ore in cui gli alunni sono liberi dalle lezioni e prosegue nelle vacanze, specialmente per la pratica di sport stagionali e di attività all aperto. Da essa sono esclusi, a giudizio dei Consigli di classe, gli alunni che trascurino i loro doveri scolastici». Con una felice intuizione e con la caparbietà che gli va riconosciuta, nel 1968 Onesti si rendeva promotore di una originale istituzione, che voleva fare da apripista per un nuovo e definitivo ingresso dello sport nella scuola: i «Giochi della Gioventù». Dopo la chiusura dei Giochi olimpici di Città del Messico, il Comitato olimpico italiano nazionale (CONI) organizzò un piano nazionale di avviamento sportivo riservato ai giovanissimi, la cui sede di sviluppo naturale, fin da principio, era parsa la scuola. I Giochi non dovevano restare un puro fatto agonistico, anzi, le tematiche che intendevano sviluppare erano del tutto diverse. Principalmente, essi avevano il compito di diffondere il senso civico dello sport, attirando su di esso le varie componenti sociali. Quindi, oltre alla formazione di una coscienza sportiva, si ripromettevano di favorire indirettamente l ampliamento della dotazione nazionale di impianti e la formazione di nuovi dirigenti e preparatori sportivi. Pensati per la scuola, abbiamo detto, e non a caso, accanto alle semplici componenti sportive, i Giochi avevano affiancato nei loro programmi una serie di iniziative culturali. I Giochi, se non erano «l attività

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 576 sportiva scolastica» tout court, rappresentavano in ogni caso uno straordinario veicolo promozionale per avvicinare i giovani scolari e studenti alla pratica dello sport. L indubbio frutto dei Giochi della gioventù fu, tra gli altri, che anche in Italia si pose la necessità di dotare comuni e province di impianti sportivi adeguati, si iniziò a parlare di pianificazione sportiva e non solo di persona-spettatore ma anche di persona-atleta. Nell anno scolastico 1976-1977, i Giochi vennero estesi anche agli studenti delle scuole secondarie superiori, rimasti senza attività sportiva ufficiale dopo la soppressione dei Gruppi sportivi scolastici decretati con la circolare ministeriale 5 agosto 1975, n. 222. Inoltre la manifestazione venne aperta anche agli alunni del primo ciclo della scuola elementare: così, dal 1977, la scuola partecipava ai Giochi con tutte le classi di ogni ordine e grado. Successivamente (anno scolastico 1983-1984), i Giochi vennero riservati alla scuola elementare e alla scuola media; per gli studenti della scuola secondaria superiore vennero indetti i campionati studenteschi. Con decreto del Presidente della Repubblica 1 o ottobre 1982, n. 908, vennero emanati i nuovi programmi di insegnamento dell educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria superiore, nei licei artistici e negli istituti d arte. Essi entreranno in vigore a decorrere dall anno scolastico 1983-1984, sostituendo quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1226, vigenti quindi da più di trent anni e ormai largamente superati in quanto davano scarso rilievo alla pratica delle attività sportive. I nuovi programmi di educazione fisica intendono costituire un continuum con l insegnamento svolto nella scuola media. Sotto l aspetto che più ci interessa, gli obiettivi fondamentali che la nuova programmazione auspica sono la conoscenza e la pratica dello sport, anche in vista dell acquisizione e del consolidamento di abitudini permanenti di vita. Nel 1989 il Ministero della pubblica istruzione e il CONI stesero un «programma di interventi». L ultimo protocollo d intesa tra Ministero della pubblica istruzione e il CONI doveva, negli intendimenti dei contraenti, rilanciare completamente lo sport scolastico, annunciato per il 24 gennaio 1997 e poi rinviato a data da destinarsi, esso venne firmato il 12 marzo dello stesso anno. Il protocollo, in realtà, poco o niente stabiliva, rinviando linee generali e dettagli applicativi ad un progetto nazionale di attività motorie, fisiche e sportive, da elaborarsi a cura di un apposita commissione paritetica scuola-coni. Sulla scorta del nuovo protocollo d intesa del 1997, la circolare n. 466 del 31 luglio 1997 che doveva attuarlo, prevedeva, al punto quarto del progetto nazionale denominato «Sport a Scuola», il sostegno all associazionismo sportivo scolastico: «Al fine di favorire la pratica sportiva e gli effetti di socializzazione ad essa correlati, in ogni scuola si possono costituire associazioni sportive scolastiche, alle quali potranno aderire anche alunni di scuole limitrofe». Il PROGETTO «PERSEUS». Nell attesa del definitivo riordino dei cicli, nel 1999 il Ministero della pubblica istruzione ha dato vita al «Programma Perseus», intervento triennale per la valorizzazione dell educazione motoria, fisica e sportiva nella scuola dell autonomia. Senza dubbio i propositi sono ambiziosi, soprattutto se si tiene conto che per la prima volta un Ministro della pubblica istruzione, dai tempi di Francesco De Sanctis, si pone come obiettivo strategico un intervento pluriennale per la valorizzazione dell educazione motoria, fisica e sportiva nella scuola. Deve ritenersi fondamentale lo stretto legame intercorrente tra educazione motoria, fisica e sportiva, gioco e sport, nel senso di una chiara continuità delle attività motorie in tutto il curricolo scolastico. L attività sportiva scolastica vuole essere idonea ad affermare valori che non appartengono esclusivamente al mondo sportivo e rappresenta

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 576 uno strumento per restituire allo sport il posto ad esso spettante nella società. Lo sport a scuola costituisce dunque ormai da decenni un argomento di dibattito costante, sia in ambito scolastico, sia in quello sportivo. Le due linee di pensiero che si sono affrontate nell ambito di questa diatriba si possono così sintetizzare: una guarda allo sport soprattutto come mezzo per una formazione integrale coerente con i valori e gli obiettivi formativi propri della scuola; l altra, viceversa interpreta lo sport come fine, ponendo in primo piano l esclusivo prevalere, come squadra o individualmente, sugli altri concorrenti in base a punti, misure, tempi. In Francia, per ogni circolo, per ogni distretto, per ogni grosso agglomerato urbano studentesco, gli studenti hanno diritto ad avere almeno una società sportiva che promuova ed organizzi una delle discipline praticabili sul territorio, coinvolgendo gli interessati indipendentemente dalla scuola di appartenenza. Pertanto, mentre in Italia non è possibile che uno studente del liceo frequenti il gruppo sportivo dell istituto tecnico o dell istituto magistrale, in Francia questo «scambio» studentesco, per quanto riguarda l avvicinamento allo sport, diventa possibile ed è anzi la regola. Ciò consente, inoltre, alle scuole di possedere particolari attrezzature e di utilizzarle a tempo pieno, e nello stesso tempo permette una diffusione sportiva assolutamente capillare. Il vero vantaggio dell associazionismo scolastico francese risiede nel fatto che un pomeriggio alla settimana viene riservato esclusivamente alle manifestazioni sportive. Siano esse gare di atletica leggera, siano manifestazioni di sport di squadra, in nessuna scuola francese, in quel pomeriggio, si tengono lezioni, per cui qualsiasi istituto può organizzare, insieme alle altre scuole della zona, l attività sportiva. Vi sono tre livelli di associazionismo: il primo si realizza nell associazionismo di istituto, o di quartiere: una fase che in Italia potremmo definire come manifestazione di tipo comunale o distrettuale. Un secondo livello, territorialmente più ampio, viene ad interessare comprensori di tipo provinciale o regionale: provinciale per le province con oltre un milione di abitanti, regionale per le regioni meno popolate. Un terzo livello infine opera su scala nazionale. In pratica ogni istituto, in base alle capacità tecniche dei propri studenti e in base anche alle proprie disponibilità economiche, compete con gli altri, attraverso una formula che prevede promozioni al livello superiore (fino a raggiungere quello nazionale), o retrocessioni in quello inferiore (con il limite della fase di istituto). Un istituto deve essere in grado di organizzare tutti gli aspetti burocratici e tecnici, venendo così a formare non soltanto dei quadri sportivi, ma anche dei quadri dirigenti. Questo dei quadri dirigenti è stato forse in Italia, l aspetto più innovativo del progetto Perseus che ipotizzava, quando venne proposto nel 1999, la nascita dell associazionismo scolastico anche nel nostro Paese. Da parte del CONI è sempre stata operata una decisa opposizione a questo nuovo modo di intendere lo sport nella scuola, quasi per timore che alcune discipline, con praticanti particolarmente giovani, vedessero calare gli iscritti in seno alle rispettive federazioni sportive nazionali. È giunto il momento di tornare all intuizione degli anni 50 e di rilanciare lo sport scolastico in una grande Unione nazionale dello sport studentesco che coinvolga direttamente e dall interno le istituzioni scolastiche: i docenti, gli studenti, le famiglie. Una grande Unione nazionale autonoma nei suoi programmi ma non autoreferenziale rispetto al mondo sportivo esterno perché tutti possano contribuire ad un ruolo fondamentale dello sport a scuola, non solo sotto l aspetto salutistico ma anche per ciò che riguarda l aggregazione e l integrazione giovanile. La garanzia di uno sport per tutti dove ogni singolo studente possa

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 576 riconoscersi nel ruolo educativo della propria istituzione scolastica dove non si cerca un ruolo solo per i campioni, ma si concorre al fine di diffondere l educazione sportiva. Un organizzazione scolastica che si proponga di combattere efficacemente l abbandono precoce dell attività sportiva attraverso la diffusione di molteplici discipline per tutti. In realtà, quello dell associazionismo scolastico pare essere l unico futuro possibile per lo sport nella scuola per portare qualcosa di nuovo all interno del nostro mondo educativo e finalmente elevare almeno a quello delle altre nazioni europee il livello dello sport nella scuola qualora lo Stato italiano voglia garantire davvero un dignitoso livello di servizio sportivo per tutti gli studenti della Repubblica. L articolo 1 istituisce l Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici. L articolo 2 stabilisce l affiliazione dei gruppi sportivi scolastici. L articolo 3 regolamenta la vita associativa dell Unione. L articolo 4 ne prevede lo Statuto. L articolo 5 stabilisce un regolamento delle diverse attività. L articolo 6 prevede forme di trasparenza e di democrazia centrale e periferica. L articolo 7 prevede l emanazione di linee guida. L articolo 8 prevede una norma transitoria. L articolo 9 prevede, infine, la copertura finanziaria della legge.

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 576 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Istituzione). 1. È istituita l Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici (UNGSS), un associazione sportiva studentesca, che ha come obiettivo l organizzazione e lo sviluppo della pratica dell attività sportiva nella scuola. 2. L UNGSS fa parte della Federazione internazionale dello sport scolastico, è organizzata su base regionale e territoriale e la sua sede ufficiale è situata in Roma presso il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. ART. 2. (Affiliazione dei Gruppi sportivi scolastici). 1. I Gruppi sportivi scolastici (GSS) degli istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono affiliati all UNGSS che ne organizza l attività extracurriculare. 2. All UNGSS possono affiliarsi anche i GSS degli istituti non statali di istruzione primaria e secondaria di primo e di secondo grado. ART. 3. (Disciplina). 1. L attività dell UNGSS è disciplinata da uno Statuto e da un Regolamento, adottati dal Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La gestione delle attività è affidata ad un apposita agenzia.

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 576 ART. 4. (Statuto). 1. Lo Statuto dell UNGSS fissa, per i diversi livelli di partecipazione, gli obiettivi, la composizione e l organizzazione dei GSS e della stessa UNGSS al fine di garantire la pratica dell attività sportiva da parte di tutti gli studenti con le seguenti finalità: a) sviluppare la capacità di assunzione delle responsabilità; b) apprezzare il valore dell appartenenza ad un comune progetto; c) praticare il rispetto reciproco e la legalità; d) valorizzare l integrazione e l inclusione sociali; e) incentivare l esercizio della solidarietà e dell etica sportive. ART. 5. (Regolamento). 1. Il Regolamento dell UNGSS stabilisce le regole per consentire un ordinata e uniforme attività su tutto il territorio nazionale in ogni ambito scolastico dal singolo istituto fino alle reti di scuole prevedendo, in particolare, che almeno un pomeriggio infrasettimanale sia dedicato alla pratica dello sport. ART. 6. (Democrazia e trasparenza). 1. L organizzazione dell UNGSS garantisce le massime trasparenza e collaborazione tra gli istituti scolastici e il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca.

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 576 ART. 7. (Linee guida). 1. Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare apposite linee guida per garantire la diffusione dell educazione e della pratica sportiva nelle scuole. ART. 8. (Norma transitoria). 1. In sede di prima attuazione della presente legge l UNGSS è gestita da un comitato composto da cinque docenti di educazione fisica o dirigenti scolastici con esperienza nel settore sportivo, nominati dal Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca. Il comitato decade all atto della costituzione degli organi dell UNGSS. 2. Nel corso dei primi due anni l attività l UNGSS è finalizzata, in particolare, a promuovere il coinvolgimento dei docenti di educazione fisica e dei dirigenti scolastici. ART. 9. (Copertura finanziaria). 1. All onere derivante dall obbligo di insegnamento dei docenti previsto dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2013 allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. 2. All onere derivante dallo svolgimento della pratica sportiva prevista dalla presente legge, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente ridu-

Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 576 zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2013 allo scopo parzialmente utilizzando relativo al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca.

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