AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE SERVIZIO CACCIA E PESCA UFFICIO CACCIA. Allegato A)

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AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE SERVIZIO CACCIA E PESCA UFFICIO CACCIA Allegato A) INDIRIZZI, CRITERI E MODALITA PER LA RICHIESTA E RILASCIO INDENNIZZO DANNI PROVOCATI DA FAUNA SELVATICA PROTETTA (LUPO) IN REGIME DI DE MINIMIS (REGOLAMENTO UE n. 1408/2013) 1) La richiesta per danni al patrimonio zootecnico, provocati da lupo, deve far riferimento a danni subiti dall Azienda o dall allevatore non altrimenti indennizzabili per effetto di altre leggi o regolamenti. La relativa domanda deve essere inoltrata via fax, via e mail o presentata brevimanu, entro quarantotto ore dalla data dell evento dannoso, alla Provincia competente per territorio, compilando esclusivamente apposito modulo predisposto dallo stesso Ente. Gli indennizzi saranno riconosciuti con le modalità e termini stabiliti dal regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18

dicembre 2013 relativo all applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea L 352 del 24.12.2013. Sono indennizzabili: i danni per animali uccisi o piante distrutte: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi o delle piante distrutte dagli animali protetti costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi i danni materiali causati ai seguenti attivi: attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte; il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell evento che ha determinato il danno; tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l evento. Da tale importo devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario. Nella richiesta devono essere riportati, obbligatoriamente, i seguenti dati o documentazione: a) nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente; b) indirizzo e ragione sociale dell azienda; c) numero di partita IVA; d) recapito telefonico del richiedente o della persona incaricata ad assistere al sopralluogo della Provincia, se persona diversa dal richiedente; e) localizzazione del sito ove è avvenuto il danno (comune e foglio catastale); f) descrizione delle strutture di allevamento; g) dati relativi ad eventuali autorizzazioni all allevamento o a registri di carico degli animali, se previsti da leggi o regolamenti; h) data presunta dell evento dannoso; i) certificazione veterinaria attestante, tra l altro, la specifica causa del danno; l) dichiarazione aggiuntiva per regime de minimis Allegato 1).

Il richiedente potrà allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l esistenza del danno (es. fotografie, dichiarazioni testimoniali, ecc..). 2) La Provincia provvede ad accertare, nei due giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di indennizzo il danno e la sua entità in contraddittorio con il proprietario o con l apposito incaricato, potendosi avvalere di componenti della Commissione danni provinciale e dei Veterinari dell ASL competente. Nel relativo verbale, tra l altro, dovrà essere indicata l eventuale esistenza, nel sito del danno, di misure/sistemi di prevenzione e difesa da predazioni. 3) La Provincia deve trasmettere alla Regione Puglia Servizio Caccia e Pesca entro trenta giorni dall accertamento tutta la relativa documentazione. L eventuale liquidazione dell indennizzo, da parte del competente Ufficio, dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento di detta documentazione, ottemperando, altresì, agli adempimenti rivenienti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013. 4) L indennizzo dovrà essere determinato in base alla documentazione allegata alla relativa richiesta di indennizzo che sarà rilasciato, peraltro, nei seguenti termini: a) fino al 75% dell importo del danno nel caso in cui l Azienda o il titolare dell allevamento non hanno, al momento dell evento, in atto misure di prevenzione e difesa volte a ridurre il rischio di predazione ( es. possesso di cani pastori maremmano abruzzese, idonee recinzioni, ecc..); b) fino al 90% dell importo del danno nel caso in cui l Azienda o il titolare dell allevamento certifichi di possedere, al momento dell evento, le predette idonee misure di prevenzione danni. 5) La quantificazione dei danni alle produzioni zootecniche dovrà essere valutata con riferimento, all epoca del danno, ai valori riportati sui bollettini ISMEA ovvero ai valori fissati nei mercuriali della relativa, competente Camera di Commercio Industria e Artigianato.

6) Per i danni provocati da fauna selvatica protetta (lupo) alle produzioni zootecniche che si verificheranno nei territori dei Parchi nazionali, Parchi regionali e Riserve naturali, ecc. la relativa richiesta danni deve essere presentata al competente Ente di gestione che provvederà con propri fondi al relativo indennizzo/risarcimento. Nel caso in cui l evento si verifichi negli Istituti a gestione privatistica della caccia, di cui alla L.R. n. 27/98 (Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agro Turistico Venatorie, ecc.) l indennizzo/risarcimento sarà a carico del Concessionario degli stessi. 7) Saranno ricompresi nell indennizzo i costi documentati sostenuti per lo smaltimento delle carcasse, purchè effettuato secondo la vigente normativa sanitaria. Il presente allegato è composto da nr. 03 fogli Dirigente del Servizio Il (Ing. Gennaro Russo) www.regione.puglia.it

Servizio Caccia e Pesca Via Paolo Lembo, 38/F 70124 Bari Tel: 080 9179814/9179816 Fax: 080 9179842 mail: cacciapesca@regione.puglia.it pec: ufficio.caccia@pec.rupar.puglia.it