pag. 1 Allegato A COMUNE DI MIRANO PROVINCIA DI VENEZIA APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N../2014 CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA BARCHESSA E DEI DUE BARCHI ALL INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA 1 M AGGIO di ZIANIGO- MIRANO, QUALE SEDE DI ATTIVITA.. L anno duemilaquattordici, addì del mese di, presso il Comune di Mirano, tra le seguenti parti contrattuali: - da una parte, nato a il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente dell Area. del Comune di Mirano, giusta Decreto Sindacale n.., agendo ai sensi dell art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 in nome e per conto del Comune di Mirano (CF: 82002010278) ed in esecuzione della Determinazione dirigenziale n... del./2014, - di seguito denominato anche Locatore ; - dall altra parte, il sig..., nato a.(..) il. il quale dichiara di agire nel presente atto, in qualità. con sede in Via.., n.. (C.F.: ) e dunque di agire in nome e per conto della medesima - di seguito denominata anche Conduttore oppure Locatario ; PREMESSO: che il Comune di Mirano dall anno 2008 (giusto Atto di comprav. n 42.927 di Rep in data 25.11.2008), è proprietario del complesso
pag. 2 immobiliare denominato Villa 1 Maggio (già Villa Bianchini) sito all interno del parco monumentale di Zianigo di Mirano, via Scortegara civ. 45, che detto complesso immobiliare è costituito da un edificio padronale (corpo villa con prominenze a est e ovest), da un corpo di fabbrica isolato denominato barchessa e da n. 2 barchi utilizzati come tettoia, il tutto soggetto a vincolo monumentale di cui alla Legge n. 1089/1939, ora D.Lgs. n. 42/2004 giusto Decreto Ministeriale n. 24 del 21.10.1968; che il Comune di Mirano, con Delibera di Giunta Comunale n.80 del 16.05.2014 ad oggetto Atto di indirizzo per la valorizzazione di alcuni beni comunali di cui alla D.C.C. n. 41/2013, ha stabilito di concedere in locazione l immobile denominato barchessa con relativa area di pertinenza e i due piccoli barchi al fine di destinarli a sede di attività socio-culturale, ricettiva, nel rispetto di tutti i vincoli architettonicopaesaggistici e urbanistici vigenti: che gli immobili oggetto di locazione sono catastalmente così identificati: Barchessa Fg. 9 - Part. 186 sub 1 Cat. C/2 Cl. 1 - mq 673 ; Barco 1 Fg. 9 Part. 186 sub 2 Cat. C/2 Cl. 1 - mq. 61 ; Barco 2 Fg. 9 Part. 186 sub 3 Cat. C/7 Cl. 2 - mq. 143; Pertinenza scoperta : - Fg. 9 - Part. 186/porz. per mq 1.560 e Part. 84/porz. per mq 430; che detti immobili, come previsto dalla D.G.C. n 80/16.05.2014 nonché dalla successiva Determinazione a contrarre n del. e dal Bando di ASTA PUBBLICA n../ per individuazione del soggetto Conduttore, dovranno essere oggetto di intervento di ristrutturazione/riqualificazione da parte dello stesso per un importo non inferiore ad. 400.000,00 da rendicontare entro 2 anni dalla
pag. 3 sottoscrizione del presente contratto (giusto Piano Finanziario approvato con D.G.C. 80/2014); che il periodo massimo di locazione, commisurato al raggiungimento dell equilibrio economico-finanziario dell iniziativa, è stato determinato in anni 20 (venti) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione; che con Determinazione n.. del.., è stato disposto di locare detto immobile al canone annuo di.*per l espletamento di attività..; TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1) La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente contratto. ART. 2) Il Comune di Mirano, nella predetta qualità di locatore, dà e concede in locazione alla ditta.., che accetta, nella persona del legale rappresentante pro tempore, gli immobili denominati barchessa e n. 2 barchi e identificato catastalmente come segue : Comune di Mirano Foglio 9 mapp. 186 Sub 1 2 3 con pertinenza scoperta totale di mq. 1.990 identificata ai mapp. 186/porz. e 84/porz., - siti in Zianigo di Mirano - via Scortegara civ 45 - all interno del complesso immobiliare denominato Villa 1 Maggio, da adibi re a sede di ", e come evidenziato nella planimetria allegata al presente atto, quale allegato sub. A) per farne parte integrante e sostanziale. ART. 3) L immobile viene consegnato nello stato di fatto e di diritto attuale e il Conduttore si obbliga a conservare e custodire i locali concessi, così come pervenuti al momento della consegna ed al termine dei lavori di ristrutturazione/riqualificazione sino alla conclusione naturale del presente contratto, con cura e la massima diligenza, e si obbliga a riconsegnarli alla
pag. 4 scadenza del periodo di locazione. Il conduttore dovrà garantire l'accesso alle unità immobiliari locate, al locatore (Comune di Mirano), nelle persone di suoi incaricati o aventi titolo, ove gli stessi ne abbiano motivata ragione, previo preavviso scritto o verbale, al fine di ispezionare o far ispezionare i locali affittati. ART.4) Il Conduttore, prima dell esecuzione di qualsiasi intervento di recupero conservativo dei fabbricati oggetto di locazione dovrà ottenere preventiva autorizzazione dalla competente SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI VENEZIA-BELLUNO-PADOVA-TREVISO, ai sensi dell art. 21 comma 4 del DLgs 42/2004 in merito ai beni soggetti a dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 del DLgs 42/2004 (vincolo monumentale) e preventiva autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Mirano ai sensi dell art. 146 del DLgs 42/2004 in merito ai vincoli di interesse paesaggistico che gravano sull area. Per qualsiasi intervento edilizio da eseguirsi sull immobile o sullo scoperto, il Conduttore dovrà altresì richiedere preventivamente idoneo titolo edilizio, e l intervento dovrà essere conforme alla normativa vigente. Qualsiasi onere finanziario inerente e conseguente ai succitati titoli autorizzativi, saranno a totale carico del conduttore. ART. 5) Il Conduttore dovrà dettagliatamente rendicontare al Comune di Mirano, sia dal punto di vista strutturale-architettonico (presentazione dei elaborati progettuali) che da quello finanziario (fatture quietanziate in corso lavori di quanto eseguito) tutti gli interventi che eseguirà negli immobili comunali entro, e non oltre, n 2 anni dalla stipu la del presente contratto di locazione, pena la risoluzione dello stesso ipso iure; ART. 6) Durata, recesso unilaterale, disdetta del contratto. La locazione avrà durata di anni 20 (venti), con decorrenza dalla data del presente contratto e non potrà in alcun modo essere prorogato alle stesse condizioni in quanto il canone determinato a seguito di Asta Pubblica deriva dal Piano Finanziario approvato con D.G.C. n 80/2014.
pag. 5 Il Conduttore, per gravi motivi sopravvenuti nel corso del presente contratto, potrà recedere dallo stesso tenendo, in tutti i casi, indenne il Comune dalle spese sostenute (comprensive dei lavori eseguiti) e del mancato guadagno. La comunicazione di disdetta anticipata e/o di recesso dal presente contratto da parte del Conduttore, dovrà essere presentata al Comune di Mirano con lettera Raccomandata, almeno 6 (sei) mesi prima della data dell effettiva riconsegna del bene al Comune di Mirano. - In caso di disdetta anticipata/recesso da parte del Conduttore, qualora il medesimo non rispetti il termine di preavviso stabilito, il Comune di Mirano introiterà il deposito cauzionale versato dal conduttore al momento della stipula del presente contratto (corrispondente a n 6 mensilità). - Nel caso il recesso avvenisse durante l esecuzione dei lavori, il Comune di Mirano procederà all escussione della polizza fideiussoria da attivare a garanzia dell esecuzione dei lavori (di cui al successivo punto 17), sulla quale dovrà figurare beneficiario principale. ART. 7) Il corrispettivo annuo della locazione viene fissato in.. (Euro..), corrispondenti a mensili. (Euro /00), e verrà corrisposto in 2 rate semestrali anticipate di Euro. = (Euro.) ciascuna, da versarsi in Tesoreria comunale mediante bonifico bancario o versamento diretto presso la tesoreria comunale, attiva presso UNICREDIT Banca SpA Agenzia di Mirano Via Cavin di Sala, 6 IBAN: IT 62 X 02008 36190 000100934484, specificando al tesoriere che trattasi di versamento per Affitto semestrale Barchessa di Villa 1 Maggio con annessi Barchi di via Scortegara 45 Ditta... Il pagamento del canone semestrale o di quant'altro dovuto anche per accessori non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo.
pag. 6 Si da atto che la prima semestralità di... è stata versata con.. A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, si da atto altresì che il Conduttore ha versato a titolo di deposito cauzionale, il 50% del canone annuo offerto in sede di gara, pari a a mezzo.. ART. 8) Il canone di locazione sarà aggiornato ogni anno nella misura massima consentita dalla legge (variazioni ISTAT - vedasi art. 32 della L. n. 392/1978). L aggiornamento decorre dal semestre successivo a quello in cui viene fatta richiesta con lettera raccomandata. ART. 9) Tutte le spese afferenti alle pratiche progettuali, edilizie e amministrative (nessuna esclusa) necessarie per l ottenimento delle autorizzazioni, pareri, ecc, necessari per l espletamento delle attività all interno dei fabbricati, saranno a totale carico del locatario, ivi comprese quelle per servizi di pulizia delle aree esterne, spurgo di pozzi neri e forniture di servizi comuni, ecc., saranno a carico del conduttore. I contratti di somministrazione per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica, telefono e tutti gli altri servizi saranno stipulati con gli enti ed aziende competenti direttamente e a cura del conduttore, che ne assumerà i relativi costi. ART. 10) Tutti i lavori di straordinaria manutenzione necessari per il radicale restauro degli immobili e messa a norma secondo la legislazione vigente, compresi quelli da eseguirsi sull area concessa in locazione, saranno a completa ed esclusiva cura e spese del Conduttore per tutta la durata della locazione.
pag. 7 Saranno altresì a carico del conduttore tutti i lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari nel corso della locazione, comprese tutte le opere necessarie per la gestione delle pertinenze scoperte assegnate in locazione. ART. 11) Per consentire l accesso dalla ed alla pubblica via Scortegara alla proprietà dell IPAB Mariutto, altrimenti interclusa, Fg. 8 mapp. 85 e 86 (giusto atto di compravendita con il Comune di Mirano in data 25.11.2008 Rep. n 42.927), sul mapp. 186 subb.1,2,3 è stata istituita, a titolo gratuito, una servitù di passaggio a favore del predetto fondo agrario posto a sud del compendio immobiliare Villa 1 Maggio ; ART. 12) INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE: Le parti convengono che in caso di mancato puntuale pagamento delle somme dovute a titolo di canone o a qualsivoglia ulteriore titolo derivante o comunque collegato al rapporto di locazione e senza necessità di costituzione in mora, saranno dovuti dal conduttore gli interessi nella misura prevista dalle norme vigenti per le locazioni di immobili commerciali. In deroga a quanto previsto dall art. 1193 del Codice Civile le parti convengono che il locatore avrà la facoltà di imputare qualsiasi pagamento ai debiti più antichi del conduttore, e ciò indipendentemente dalle eventuali diverse imputazioni del conduttore stesso. Nessuna pretesa economica del conduttore potrà essere da quest ultimo compensata con il debito per canoni. ART. 13) Il conduttore si obbliga a non realizzare alcuna opera, modifica o innovazione nell immobile se non previa autorizzazione scritta del locatore. In ogni caso sarà obbligo del conduttore ottenere preventivamente le autorizzazioni amministrative eventualmente dovute, le cui spese, come quelle necessarie all esecuzione dei lavori, saranno ad esclusivo suo carico. Le parti convengono che al cessare della locazione i miglioramenti e le addizioni resteranno acquisiti all immobile e che nessuna addizione e nessun miglioramento, ancorché autorizzato, potrà costituire diritto per il conduttore di richiedere indennità o somme, o di effettuare compensazioni, ad alcun titolo.
pag. 8 Sono vietati addizioni o miglioramenti non autorizzati nei termini ora detti, restando inteso che il locatore avrà diritto di ottenere in qualsiasi momento la riduzione in pristino, a cura del conduttore, di eventuali lavori ed opere eseguiti senza la prescritta autorizzazione. ART. 14) Il conduttore si obbliga a curare scrupolosamente la manutenzione ed il funzionamento dell area esterna concessa in uso esclusivo con la cura e manutenzione di tutte le essenze arboree ivi presenti, degli impianti di acqua, luce, gas, forza motrice, riscaldamento e condizionamento, esonerando il locatore da ogni relativa responsabilità. Sono a carico del conduttore le riparazioni di cui all art. 1609 Codice Civile e comunque la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, ivi compresa quella relativa a sanitari, impianto igienicosanitario, idrico, del gas, del riscaldamento e dell acqua di pertinenza esclusiva dell immobile locato, nonché a serrature, serrande, vetrine, serramenti, chiavi, cardini e infissi, piastrelle, pavimentazioni e rivestimenti, nonché tutte le disinfestazioni e gli interventi sanitari eventualmente occorrenti. Il conduttore si obbliga inoltre a segnalare tempestivamente al locatore ogni situazione anomala che si verificasse all interno dei beni concessi in locazione. ART. 15) Il locatore potrà eseguire nei locali concessi in locazione, sia all esterno che all interno, innovazioni, riparazioni, impianti e lavori in genere di carattere urgente senza obbligo di compenso al conduttore anche se le opere durassero oltre venti giorni, e ciò in espressa deroga a quanto disposto dagli artt. 1582, 1583 e 1584 del Codice Civile. ART. 16) Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare le regole del buon vicinato, ad evitare attività rumorose o che possano comunque arrecare disturbo, a non costituire depositi di nessun tipo di materiale in particolar modo di sostanze infiammabili o nocive alla salute e a risarcire direttamente ai terzi i danni, diretti o indiretti, derivanti o derivabili dall uso del bene locato.
pag. 9 ART. 17) Garanzie. Il conduttore è custode dell immobile, degli impianti che detiene nonché delle aree di pertinenza concesse. Sarà suo onere dotare, a proprie spese, il complesso immobiliare locato di quelle particolari cautele che l attività esercitata richiede e di provvedere all installazione di eventuali sistemi di sicurezza previo ottenimento delle autorizzazioni amministrative prescritte. Il conduttore, quale custode, esonera comunque sin d ora il locatore da ogni responsabilità per manomissioni, furti e per ogni altro danno causato da terzi alla cosa locata, facendosi carico di ogni spesa per il ripristino dell immobile nello stato anteriore al danno e da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivagli dalla sua attività. Il conduttore assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall uso dei locali e delle attrezzature possono derivare al proprietario o alle attrezzature o ai terzi, esonerando il locatore da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi e provvedendo al risarcimento immediato di eventuali danni all immobile, alle attrezzature nonché a terzi. Per tutta la durata della locazione, il conduttore dovrà assumere idonea garanzia assicurativa, presso una primaria compagnia di assicurazioni, per i rischi da incendio, responsabilità civile verso terzi e patrimoniale relativamente alla conduzione dell immobile nonchè per eventuali danni derivanti dall esecuzione dei lavori da eseguirsi sull immobile o per la m,ancata conclusione dei medesimi, con i seguenti massimali: 1. Polizze Incendio e R.C.T. Patrimoniale: minimo. 1.500.000,00 (da attivare per tutta la durata della locazione). 2. Polizza danni alle opere preesistenti :. 1.500.000,00 (polizza Tipo C.A.R. da attivare limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori); 3. Polizza assicurativa a garanzia della completa esecuzione dei lavori da eseguire ( importo minimo lavori. 400.000,00). Si precisa che il Comune di Mirano dovrà figurare espressamente beneficiaro, nell ambito delle garanzie di cui sopra, quale soggetto assicurato. Qualora siano presenti scoperti o franchigie, in ogni caso non
pag. 10 superiori al 10%, il Conduttore dovrà obbligarsi a tenere indenne il Comune di Mirano per la quota di rischio non assicurata. Si dà atto che al momento della firma del presente contrattoil Conduttore ha presentato le seguenti polizze assicurative: Polizza Incendio n... Polizza R.C.T. Patrimoniale n. Polizza assicurativa a garanzia della completa esecuzione dei lavori da eseguire ( importo minimo lavori. 400.000,00) n.. ART. 18) L'inadempienza da parte del conduttore di uno qualunque dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso iure, la risoluzione di esso. Analogo effetto si avrà nel caso in cui l inadempimento di cui all art. 12) (Ritardato pagamento del canone), eccedesse mesi sei dalla scadenza fissata. Nel caso il presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa della parte conduttrice, questa perderà ogni diritto o pretesa che essa potrà avere nei confronti del Comune di Mirano in forza del presente contratto. Resta, in ogni caso, salvo il diritto del Comune di Mirano al risarcimento di tutti i maggior danni subiti, subendi e comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale della parte conduttrice. ART. 19) Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno espresso riferimento al Bando di gara n 5/2014 Pr ot. n, alla Determina Dirigenziale n in data.. (Allegato 1 al presente contratto), alle norme del Codice Civile in materia oltre che alle altre norme d'uso. ART. 20) Il Conduttore, in conformità a quanto stabilito negli atti amministrativi elencati al precedente punto 19) che regolano la presente locazione, rinuncia espressamente a qualsiasi rivalsa, rimborso o indennizzo di sorta per eventuali migliorie da apportare agli immobili, che diventeranno ipso facto di proprietà del Comune di Mirano.. ART. 21) Il conduttore non potrà sublocare l'immobile, né potrà cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore.
pag. 11 Ai sensi dell art. 36 della L. 27.07.1978, n. 392, il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. Il conduttore non potrà adibire gli immobili ad un uso diverso da quello pattuito. Nel caso ciò avvenisse, il locatore potrà chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione. ART. 22) Nessuna deroga ai patti del presente contratto è ammessa, se non realizzata con la forma scritta a pena di nullità. ART. 23) Le parti riconoscono che le spese di registrazione del presente contratto sono a carico di ciascuna in misura pari al 50%. ART. 24) Il Comune di Mirano ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) informa che: - il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti o comunque acquisiti sarà effettuato per le finalità connesse al presente contratto e potrà avvenire mediante supporti cartacei ed anche informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le relative finalità; - i dati potranno essere comunicati nei limiti previsti dalla legge; - dei dati potrà venirne a conoscenza il personale dipendente comunque coinvolto nel procedimento; - agli interessati saranno riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Codice ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la loro rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; - il titolare del trattamento è il Dirigente dell Area 3.
pag. 12 Letto, approvato e sottoscritto. Per il Locatore (Il Dirigente dell Area 3) Per il Conduttore (.) - ing. Roberto Lumine - - -