COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE Medaglia d Argento al Merito Civile Provincia di Ravenna



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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE Medaglia d Argento al Merito Civile Provincia di Ravenna P.zza Bernardi, n. 1 48014 Castel Bolognese (RA) C.F. e P. Iva 00242920395 SETTORE GESTIONE TERRITORIO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Sportello Unico.: tel. 0546/655814-841 Attività produttive: tel. 0546/655840 Responsabile: geom. Mauro Camanzi Tel. 0546/655838 E-mail sportellounico@comune.castelbolognese.ra.it Prot. N 10024 Lì 26 settembre 2014 Ord. N. 76 Oggetto: Disposizioni per la limitazione della circolazione veicolare nel centro urbano di Castel Bolognese, finalizzate al contenimento dell inquinamento atmosferico in esecuzione dell Accordo di programma sulla qualità dell'aria 2012-2015 "Per la gestione della qualità dell aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalle UE di cui al D.lgs. n. 155 del 13 agosto 2010. I L S I N D A C O Premesso che la tutela ed il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi dell Amministrazione Comunale da mettere in opera mediante azioni integrate tese a favorire le mobilità meno inquinanti, contenendo così l innalzamento dei dati sulle polveri sottili; Visto quanto disposto dall accordo di programma sulla qualità dell aria 2012-2015 Per la gestione della qualità dell aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalle UE di cui al D.lgs. n. 155 del 13 agosto 2010, sottoscritto dalla Regione Emilia Romagna, Province, Comuni Capoluogo e Comuni superiori ai 50.000 abitanti, relativo alle limitazioni della circolazione per il contenimento e la riduzione dell inquinamento atmosferico e sulla qualità dell aria; Considerato che tale accordo impegna le Amministrazioni sottoscrittrici ad attivare una serie di misure di limitazione del traffico veicolare da rendere operanti nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo, volte a frenare l innalzamento dei livelli di emissioni inquinanti ; Atteso che la circolazione stradale in ambiente urbano determina un aumento degli inquinanti; ravvisata pertanto la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente a tutela delle salute pubblica, dal momento che risulta minacciata dal citato fenomeno d inquinamento ambientale; Considerato che, al fine di prevenire il superamento dei valori di PM 10, è opportuno adottare provvedimenti di restrizione della circolazione dei veicoli a motore, sulla base dell Accordo citato in precedenza; Visti gli artt. 6-7 del vigente C.d.S. - D.Lgs. del 30.04.1992 n 285 ed il Regolamento per la esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n 495 e successive modifiche ed integrazioni; ORDINA 1) DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ESCLUSI I FESTIVI Dal 01/10/2014 al 31/03/2015 compresi dalle 08,30 alle 18,30 1.1. Il divieto di circolazione dinamica dei veicoli privati: a) dei veicoli a benzina precedenti all Euro 1, ovvero non omologati ai sensi della direttiva 91/441 ovvero immatricolati prima del 31/12/1992; b) dei veicoli diesel precedenti all Euro 2; c) degli autoveicoli diesel Euro 2, non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato; d) dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1 non omologati ai sensi della direttiva 97/24CE; e) dei veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all Euro 3, ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore

2) Dal 01/10/2014 al 30/11/2014 e dal 07/01/2015 al 31/03/2015 compresi TUTTI I GIOVEDÌ dalle 08,30 alle 18,30. Il divieto di circolazione delle seguenti tipologie di veicoli: a) autoveicoli benzina Euro 1, Euro 2 e Euro 3; b) autoveicoli diesel Euro 3 (non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato); c) ciclomotori e motocicli Euro 1. I divieti si applicano nell area del centro abitato di Castel Bolognese compresa all interno del perimetro delimitato da Viale Umberto I e Viale Roma, (come individuato graficamente nell allegata planimetria). I DIVIETI DI CIRCOLAZIONE NON SI APPLICANO A: 1. autoveicoli elettrici e ibridi; 2. autoveicoli benzina o diesel conformi alle direttive Euro 4 ed Euro 5; 3. autoveicoli a gas metano o gpl; 4. autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti; con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti, veicoli condivisi (car sharing); 5. autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale così come definiti dall art. 54 del codice della strada (allegato 1); 6. autoveicoli diesel euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo; 7. autoveicoli diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell inquinamento da massa di particolato almeno euro 4, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni; 8. ai veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni. 9. ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 e Euro 3; 10. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza; 11. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro; 12. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza; 13. veicoli per trasporto persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.); 14. veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno H (handicap); 15. veicoli utilizzati per trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e/o attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; 16. veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; 17. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.); 18. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica; 19. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); 20. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate, 21. veicoli per il trasporto degli allievi, diretti alle strutture per diversamente abili oppure di tipo scolastico (dagli asili nido fino alle scuole medie inferiori), dalle ore 8,30 alle ore 09,15 e per 30 minuti antecedenti e 30 minuti successivi all uscita dell alunno;

22. veicoli di assistenti-educatori per disabili ovvero di personale scolastico che svolge la propria funzione in più strutture o che si trova in condizione di dover effettuare spostamenti necessari all espletamento di attività didattiche essenziali, munito di attestazione dei dirigenti competenti; 23. veicoli, condotti dai titolari o dai dipendenti delle officine, durante gli interventi di riparazione, qualora le officine siano collocate nella zona oggetto delle limitazioni, limitatamente alle operazioni di collaudo dei veicoli in riparazione, nonché veicoli diretti e/o provenienti dalle officine meccaniche ed assimilati, limitatamente alle operazioni di riparazione dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale nei dieci giorni successivi apposita attestazione della prestazione fornita (fattura o similare in cui risultino intestatario e targa del veicolo) 24. veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o condotti fognari e dipendenti di imprese di pulizie e assimilati che svolgono il servizio con mezzo proprio, muniti di certificazione del datore di lavoro indicante inoltre gli orari e i luoghi in cui si svolgono i servizi; 25. veicoli in servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale; 26. veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo, 27. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza sociosanitaria, di scuole e cantieri e veicoli degli ambulanti che si recano o ritornano dai mercati 28. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all interno del Comune di Castel Bolognese; 29. veicoli autorizzati dal Corpo di Polizia Municipale per motivazioni eccezionali. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile le eventuali attestazioni, certificazioni ed autorizzazioni alla circolazione e di esibirle, su richiesta, agli organi di Polizia Stradale. L uso improprio delle attestazioni, delle certificazioni ovvero delle autorizzazioni sanzione, anche il ritiro delle stesse. comporta, oltre alla In caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente si procederà ai sensi dell art. 7 comma 1B9 e comma 13bis del D.lgs 285/92 per inosservanza dei divieti di circolazione. Il servizio Polizia Municipale del Comune di Castel Bolognese è incaricato delle modifiche alla segnaletica necessarie per l attuazione della presente ordinanza, secondo le norme del C.d.S.. Qualora si presentino situazioni di carattere eccezionale o particolari situazioni meteoclimatiche, le disposizioni di cui alla presente ordinanza possono essere temporaneamente modificate. E temporaneamente sospesa ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente ordinanza p. IL SINDACO Daniele Meluzzi f.to Il Vice Sindaco Luca Della Godenza

Allegato. 1 AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f. telai con selle per il trasporto di coils; g. betoniere; h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'adr o di normative comunitarie in proposito; j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; l. furgoni blindati per il trasporto valori; m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: a. trattrici stradali; b. autospazzatrici; c. autospazzaneve; d. autopompe; e. autoinnaffiatrici; f. autoveicoli attrezzi; g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h. autoveicoli gru; i. autoveicoli per il soccorso stradale; j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k. autosgranatrici; l. autotrebbiatrici; m. autoambulanze; n. auto funebri; o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p. autoveicoli per disinfezioni; q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r. autoveicoli per radio, televisione, cinema; s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u. autocappella; v. auto attrezzate per irrorare i campi; w. autosaldatrici; x. auto con installazioni telegrafiche; y. autoscavatrici;

z. autoperforatrici; aa. autosega; bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc. autopompe per calcestruzzo; dd. autoveicoli per uso abitazione; ee. autoveicoli per uso ufficio; ff. autoveicoli per uso officina; gg. autoveicoli per uso negozio; hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.