Servizio del Bilancio Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461

Documenti analoghi
Servizio del Bilancio Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461

Servizio del Bilancio Direttore... tel...

A.S. 1108: "Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali"

Servizio del Bilancio Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461

(Schema di decreto legislativo n. 275)

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

Servizio del Bilancio Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Attuazione della direttiva 2014/31/UE in materia di messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A.C Partecipazione dell Italia a Banche multilaterali di sviluppo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 25 DEL 5 GIUGNO 2006

A.S. 3438: "Disciplina dell'agriturismo"

IL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

A.C Ratifica dell Accordo fra Italia e gli Stati uniti messicani in materia di mutua assistenza amministrativa in materia doganale

Disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale

Scambi di informazioni fra Stati UE estratte dal casellario giudiziale (decisione quadro 2009/315/GAI)

A.C Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE SERVIZIO SANITA VETERINARIA IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Schema tipo di bilancio consolidato delle Amministrazioni pubbliche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo

Servizio del Bilancio Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461

Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali - (ECRIS) (decisione quadro 2009/316/GAI)

SERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 403

Servizio del Bilancio Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461

Servizio del Bilancio Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461

. SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Azienda per la tutela della salute

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto del Governo n. 183-bis)

LEGGE 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali (in G. U. 3 dicembre 1991, n. 283)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A.C (Approvato dal Senato A.S. 1599)

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA Area: SAN. PUBBL., PROM. SALUTE, SIC. ALIM.

CONSUMATORE ED AL REGOLAMENTO (UE) N.

Regolamento recante statuto dell Ispettorato nazionale del lavoro

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero della Salute Decreto 1 aprile 2015 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 20 aprile 2015, n. 91

Profilo professionale degli assistenti sociali

Ministero dello Sviluppo Economico

Servizio del Bilancio Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ordinanza di abbattimento per pascolo non confinato. IL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva

Decreto 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2000 Serie generale n.130

Servizio del Bilancio Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461

A.C Nuovo testo

76/211/CEE. (10G0026)

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Ministero della Salute

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2565

VISTA CONSIDERATA RITENUTO VISTA CONSIDERATO SENTITO ACQUISITA ACQUISITO

A.C Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative. (Approvato dal Senato A.S.

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l articolo 33;

Servizio Studi. Documento DDL. n. 1298

DELIBERAZIONE N. 53/28 DEL

SERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 405

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO N. 91 DEL 10/05/2017

VDA Net Srl VDA Net Srl VDA Net Srl

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 08/10/2010

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 10 LUGLIO 2006

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta Ufficiale N. 294 del 19 Dicembre 2005

DECRETO n. 83 del 4 agosto 2011

CAPO I. Disposizioni generali. Art. 1. Finalità

Presidente e Sistemi Informativi Dott.ssa Vincenzina GIARETTI ex Segretario comunale Esperta esterna

Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle Organizzazioni Non Governative. IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (1/circ). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE PREVENZIONE E SICUREZZA IN AMBIENTI DI VITA, ALIMENTI E VETERINARIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del

Disposizioni in materia di stima e monitoraggio dell evasione fiscale

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 contenente il codice dell amministrazione digitale;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sul licenziamento disciplinare

DECRETO N. 909 Del 12/02/2016

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA AREA VASTA N. 1 N. 912/AV1 DEL 05/09/2017 IL DIRIGENTE DELLA AREA VASTA N. 1

NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RIPARTIZIONE RISORSE QUOTE ANNI 2007 E 2008

Si restituisce, munito del visto di registrazione della Corte dei Conti, il provvedimento in oggetto. . Gianfra~C\SOrchetti) ~f'~ del 30/05/2016

Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione dell euro contro le falsificazioni

SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Ritenuto, altresi', di dover procedere alla riduzione degli stanziamenti di cui al punto 1, lettera c) della determinazione del Consiglio dei

Risoluzione del 24/01/2013 n. 2 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

COMUNE DI LUGO (Provincia di Ravenna)

Ordinanza di abbattimento per pascolo non confinato. IL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

MINISTERO DELLA SALUTE

Vigente al: Capo I. Ambito di riferimento IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Transcript:

XIV legislatura Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, che modifica la decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/424/CEE del Consiglio" (Atto del Governo n. 612) Febbraio 2006 n. 190

Servizio del Bilancio Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461 Segreteria tel. 2117-5262 sig.ra Laura Baronciani dott.ssa Carla Di Falco dott.ssa Maria Laura D'Onofrio dott.ssa Valeria Bevilacqua Uffici Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi... Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Renato Loiero tel. 2424 Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata dott. Luca Rizzuto tel. 3768 Segretari parlamentari dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott. Maurizio Sole

Indice Premessa...1 Articolo 3 (Obblighi generali)...1 Articolo 4 (Regole generali relative alla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici)..2 Articolo 7 (Indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare)...3 Articolo 8 (Valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici)...4 Articolo 10 (Disposizioni finanziarie)...4

Premessa Lo schema di decreto legislativo in esame è finalizzato all attuazione della direttiva 2003/99/CE, concernente le misure di sorveglianza delle infezioni animali trasmissibili all uomo e dei relativi agenti zoonotici; tale direttiva abroga la precedente 92/117/CEE, recepita nell ordinamento interno con il D.P.R. n. 497 del 1998 e con il Regolamento del Ministro della Sanità n. 339 del 2000. La relazione illustrativa chiarisce che il Governo ha ritenuto più opportuno predisporre un testo interamente sostitutivo della predetta normativa, anziché intervenire sulla stessa. Il provvedimento contiene una breve relazione tecnica, verificata dalla RGS, ma non formulata secondo i criteri standard di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 1. Articolo 3 (Obblighi generali) Il comma 1 dell'articolo istituisce a carico delle Regioni e delle Province Autonome l obbligo della raccolta, dell analisi e della trasmissione al Ministero della Salute, dei dati relativi all incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici. Il comma 2 dispone che, qualora le Regioni e le Province autonome non ottemperino a quanto previsto dalla disposizione precedente, il Ministero della Salute possa chiedere i dati in oggetto direttamente agli istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio. Il comma 4 dell'articolo prevede che il personale del Ministero della salute riceva una formazione iniziale e continua in materia di scienze veterinarie, microbiologia o epidemiologia e che al relativo onere si provveda a carico e nei limiti della disponibilità finanziaria di cui 1 A titolo esemplificativo, si rammenta che tale provvedimento richiede, per tutte le relazioni tecniche, l'indicazione dei dati e parametri utilizzati per la quantificazione e le relative fonti, come pure l'indicazione dell'articolazione temporale degli oneri e degli effetti finanziari netti sui saldi di finanza pubblica. 1

all'articolo 2 del decreto-legge n. 429 del 1996, concernente il potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina. La RT afferma, con riferimento ai commi 1 e 2, che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica, in quanto la raccolta dei dati viene effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome tramite le Aziende sanitarie locali, le quali utilizzano a loro volta, nel caso sia necessario ai fini dell'espletamento delle prove diagnostiche, gli Istituti zooprofilattici. Per quanto riguarda il comma 4, la RT si limita a ribadire quanto contenuto nel testo del decreto, ovvero che le spese per la formazione del personale del Ministero della salute trovano copertura nei limiti degli stanziamenti previsti per analoghe finalità di formazione dall'articolo 2 del decreto-legge n. 429 del 1996. Con riguardo ai commi 1 e 2, appare necessaria una maggiore informazione sui motivi per cui si ritiene che l'attività di raccolta ed analisi dei dati in oggetto possa avvenire a carico delle ordinarie risorse di bilancio e di personale. Idem, relativamente al comma 4. In proposito, sarebbe anche utile a tal fine conoscere se, ad oggi, detti stanziamenti vengano o meno utilizzati per intero per le analoghe attività di formazione per le quali erano stati autorizzati 2. Articolo 4 (Regole generali relative alla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici) L articolo stabilisce le regole generali inerenti alla sorveglianza delle zoonosi e dei relativi agenti, prevedendo - sempre in capo ai suddetti enti territoriali - l onere della raccolta dei dati necessari all individuazione ed alla descrizione dei pericoli connessi a tali malattie. 2

Tale sorveglianza viene effettuata dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio nel corso di tutte le fasi della catena alimentare. Anche in questo caso, la RT esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri. Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che l'attività di raccolta dei dati in oggetto e l'attività di sorveglianza possano avvenire nel limite delle ordinarie risorse di bilancio e di personale. Vale al riguardo quanto già richiamato per l'articolo precedente. Articolo 7 (Indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare) L articolo disciplina le modalità di svolgimento dell indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare. In particolare, si prevede che gli operatori del settore alimentare che ritengano di aver immesso sul mercato un alimento potenzialmente dannoso per la salute umana, debbano conservare il prodotto alimentare o un campione dello stesso, oltre ad informare la ASL competente per territorio. Sarà quest ultima a procedere alla suddetta indagine, ai fini dell acquisizione dei relativi dati epidemiologici. La RT si esprime nel senso dell'esclusione di nuovi o maggiori oneri, in quanto l'attività di indagine rientra nei compiti di istituto delle Aziende unità sanitarie locali. Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che l'attività di indagine venga svolta nel limite delle ordinarie risorse di bilancio e di personale. In merito, valgono le osservazioni già svolte per i precedenti articoli. 2 Si ricorda che la copertura di tali spese veniva individuata dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 429 del 1996, a valere sulle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990, concernente le tariffe per prestazioni rese a 3

Articolo 8 (Valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici) L articolo prevede che siano le Regioni e le Province Autonome a valutare le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici. La RT non prende in considerazione la norma. Al riguardo, trattandosi di attività che sembrano presentarsi come nuove e non facoltative, valgono le medesime considerazioni degli articoli precedenti. Articolo 10 (Disposizioni finanziarie) L'articolo reca la clausola d'invarianza d'oneri per la finanza pubblica, specificando che si provvederà ai nuovi adempimenti previsti dal decreto nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente 3. Al riguardo, in ordine al fatto che gli adempimenti previsti dal decreto siano effettivamente attuabili a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, si ripetono le osservazioni svolte in riferimento ai singoli articoli, tenendo presente che si tratta di attività nuove e non facoltative. richiesta e ad utilità di soggetti interessati da parte del Ministero della salute e dell'istituto Superiore di Sanità. 3 Si ricorda che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso un parere negativo sullo schema di decreto legislativo in esame, salvo l'accoglimento di un emendamento (da inserire sia in relazione agli articoli 3, 4, 7 che nel presente articolo 10) volto a garantire il trasferimento alle Regioni e Province autonome dei contributi finanziari della Comunità previsti dall'articolo 16 della direttiva 2003/99/CE. 4

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico per gli utenti intranet del Senato alla url http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm Senato della Repubblica www.senato.it