REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

ha pronunciato la presente

Insidia stradale. Danno evitabile con la normale diligenza: colpa concorrente del danneggiato (M. Marches

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

IL COLLEGIO ARBITRALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione

ha pronunciato la presente

Sentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e

-

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina

COMUNE DI MILETO (Provincia di Vibo Valentia)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A. Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria GIUDICE DI PACE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 107/2017 pubbl. il 17/03/2017 RG n. 1230/2013 Repert. n. 237/2017 del 17/03/2017

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

DETERMINAZIONE N D.S.G DEL 10/05/2013. N Det. IV del DIREZIONE AVVOCATURA DIREZIONE: DIREZIONE AVVOCATURA

REPUBBLICA ITALIANA. IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO D~pos.-- Sezione Lavoro - R.G. 3oY6 1'7 In persona del Giudice dott.

PROVINCIA DI PALERMO TEL FAX AREA AMMINISTRATIVA REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 299 DEL

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

contro e con l'intervento di per l'annullamento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice

CONTRO. AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

Sentenza n. 778/2016 pubbl. il 04/08/2016 RG n. 2193/2014

AZIENDA OSPEDALIERA G. Rummo BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Reggio Emilia, questo giorno 19 (diciannove) del mese di settembre dell anno 2012 nella sede dell Azienda in Via Pietro Marani 9/1 Reggio Emilia

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE QUARTA

TRIBUNALE DI PRATO. - sezione lavoro. sentenza n. del. n. r.g.c. cron. n. avv. Micaela Venturi, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

Auto difettosa? Ne risponde il concessionario. Tribunale, Palermo, sentenza 17/11/2015 n di Costanza Mariconda Pubblicato il 22/01/2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Tribunale di Milano. Sezione X Civile. Sentenza 22 luglio ha pronunciato la seguente SENTENZA

ha pronunciato la presente

Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

Provincia di Caserta DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE REGISTRO GENERALE REGISTRO DEL SETTORE Settore:

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

Cass /2011: Danno esistenziale: inammissibilità di autonoma categoria.

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

TRIBUNALE DI PRATO Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.

Determinazione dirigenziale

Cassazione civile, Sezione lavoro, 15 giugno 2010, n

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Accoglimento totale n. cronol. 5425/2017 del 10/10/2017 RG n. 1341/2017

TRIBUNALE DI CASSINO

ha pronunciato la presente

TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 292/2015 tra

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

MOTIVI DELLA DECISIONE Alessandro, sul presupposto di essere proprietario di un immobile, sito nel comune di S. Pietro di Legnago e destinato fin dagl

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. (Sezione Seconda ter)

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Accoglimento totale del 11/05/2015 RG n /2014

PROVINCIA DI VICENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater)

contro nei confronti di per l'annullamento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 la dott.ssa Diana

N. R.G. 7750/2011 CONVENUTO

Sentenza n. 651/2016 pubbl. il 11/06/2016 RG n. 621/2014 Repert. n. 1345/2016 del 11/06/2016

(Tar Lazio Sentenza n. 416/16 - Trasfusioni di sangue infetto da HCV Responsabilità del Ministero della Salute nella produzione dell evento lesivo.

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

ha pronunciato la presente

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Transcript:

N. R.G. 16000008/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO DECIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Gentile ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16000008/2010 promossa da: ORNELLA PREMUNI (C.F. PRMRLL61E48F205L), con il patrocinio dell avv. MARIS FLORIANA, elettivamente domiciliato in Via Dei Giardini, 10 20121 MILANO, presso il difensore avv. MARIS FLORIANA ATTORE contro GREEN LINE WELLNESS CENTER SRL (C.F. ), con il patrocinio dell avv. COMUNE VINCENZO elettivamente domiciliato in VIA AMEDEO D'AOSTA, 9 20129 MILANO presso lo studio dell avv. COMUNE VINCENZO CONVENUTO ALLIANZ SPA (C.F. 05032630963), con il patrocinio dell avv. MOSCOLONI ENRICO e dell avv., elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 31 20122 MILANO presso il difensore avv. MOSCOLONI ENRICO TERZO CHIAMATO pagina 1 di 5

CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al fascicolo di causa che qui si intendono richiamati. pagina 2 di 5

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L' attrice ha chiesto il risarcimento dei danni per una caduta sul tapis roulant nella palestra della convenuta, avvenuta in data 21-7-08. La convenuta ha contestato la domanda chiamando comunque in causa la propria compagnia assicuratrice Allianz s.p.a. a fini di garanzia La domanda è in parte fondata. La difesa attrice ha invocato la presunzione dell' art. 2051 C.C.. Si osserva che alla stregua del complesso delle dichiarazioni testimoniali, deve ritenersi provato che l' attrice cadde sul tapis roulant non per un difetto di funzionamento del medesimo ma per una sua distrazione. Risulta però provato ( o comunque non è dimostrato il contrario da parte convenuta gravata della presunzione ex art. 2051 c.c. ) che il tapis roulant era sprovvisto del congegno di sicurezza che consentiva l' immediato bloccaggio del macchinario ( V. istruttrice ) tramite un bottone o il tiraggio di una cordicella. Questo fatto ha concorso certamente non all' evento di danno ma alle sue conseguenze dannose in un misura che si stima equo determinare nella misura del 50%. La liquidazione del danno viene fatta con riferimento ai parametri di cui all' art. 139 cod. assicurazioni: tale criterio, voluto dal legislatore, appare certamente equo e deve trovare applicazione anche al di fuori dei casi cogenti, per l'insussistenza di ragioni che possano giustificare il ricorso a diversi metri di valutazione dei danni alla persona a seconda delle circostanze in cui essi si siano verificati. Il bene salute appare infatti meritare la medesima tutela a prescindere dall eziologia che ne abbia determinato la menomazione. E, in assenza di una fondata ragione di diversificazione del trattamento risarcitorio, il ricorso a diversi criteri valutativi per fattispecie tra loro analoghe nella qualità delle conseguenze contrasterebbe con lo spirito di una delle norme cardine del nostro ordinamento, costituita dall art. 3 della Costituzione. Le considerazioni che precedono appaiono trovare conferma nell'intervento legislativo di cui al D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni nella L. 8.11.2012 n. 189. L'art. 3 comma III di tale testo normativo stabilisce infatti che, anche in caso di responsabilità sanitaria, il danno biologico deve essere risarcito secondo i criteri di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni. Si osserva ancora che, circostanza di fondamentale importanza, nel decreto 30-10-09 n.181 in materia di vittime del terrorismo, la determinazione del danno biologico per le pagina 3 di 5

lesioni riportate delle vittime del terrorismo e stragi ( art. 4 lettera b) viene determinata " in base alle tabelle di menomazione e relativi criteri applicativi di cui agli artt....139 comma 4 DLGS 209/05". Il riferimento fatto dal decreto legislativo alle tabelle dell' art. 139, in una materia sottratta al regime dell' assicurazione obbligatoria, rende evidente l' ininfluenza dell' istituto dell'assicurazione obbligatoria ( che a parere di chi scrive non potrebbe essere il criterio per limitare l' integrale risarcimento pena la incostituzionalità della norma per violazione art. 3 ) ma che il legislatore ha inteso riferirsi a quelle tabelle, per tutte le lesioni di modesta entità, procedendo ad una interpretazione estensiva di quel parametro dettato per gli incidenti stradali ma applicabile a tutti i casi analoghi ed equivalenti di lesioni lievi. Pertanto, sulla base dei predetti criteri e tenuto conto delle risultanze della CTU viene liquidarlo al titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di euro 9870,00 comprensiva di personalizzazione del 20% in ragione delle sofferenze psichiche di cui la tabella non tiene conto. Detta somma deve essere maggiorata degli interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma dei valutata la data del fatto e rivalutata anno per anno un interessi legali calcolati anno per anno sino alla data della sentenza, oltre interessi legali sulla somma d'oggi rivalutata dalla sentenza al saldo spettano inoltre l'attrice le spese mediche pari ad euro 1272,43 ed 240,00 per relazione medico legale è relazione medico-legale tre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati anno per anno sulla somma annualmente rivalutata sino alla data della sentenza dalla data dei singoli esborsi. La convenuta va quindi pagar condannata a pagare il 50% delle predette somme pari ad euro 4935,00 al titolo di danno non patrimoniale ed euro 756,21 al titolo di danno patrimoniale. La terza chiamata in ragione del fatto assicurativo va condannata a rimborsare alla convenuta alle somme che questa deve pagare all'attrice in virtù della presente sentenza. La terza chiamata va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute pagina 4 di 5

dall'attrice liquidate come da dispositivo in ragione dell'effettivo valore del danno liquidato. La resistenza in giudizio fatta dalla convenuta rispetto alle pretese attrici e alla fondatezza della domanda ha di fatto impedito una definizione bonaria della controversia ricorrono pertanto fondate ragioni per compensare le spese di lite tra la convenuta e la sua compagnia assicuratrice. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) ritenuto il concorso di colpa dell'attrice nella misura del 50% condanna la convenuta a pagare all'attrice Premuni Ornella condanna la predetta da a pagare all'attrice la somma di euro 4935,00 oltre interessi compensativi come specificato in motivazione e la somma di euro 756,21 oltre rivalutazione di interessi come specificato in motivazione; 2)condanna la compagnia assicuratrice Allianz S.p.A. a rimborsare alla convenuta la somma che questa deve pagare all'attrice in forza del precedente capo della sentenza; 3) Condanna altresì la terza chiamata a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in 178,00 per spese, 1300,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a. ; 4) dichiara integralmente compensate le spese di lite la convenuta terza chiamata. Milano, 3 febbraio 2015 Il Giudice dott. Giovanna Gentile pagina 5 di 5