Il certificatore energetico in edilizia ELEMENTI IDENTIFICATIVI DI CARATTERE NORMATIVO/AMMINISTRATIVO NORMATIVE E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO Nazionali/Comunitari Regione Emilia-Romagna D. Lgs del 30 maggio 2008, n. 115 2008 D.Lgs. del 29 dicembre 2006, n. 311 2006 D.Lgs. del 19 agosto 2005, n. 192 2005 2004 2003 Delibera Giunta Regionale 28 ottobre 2008, n. 1754 Delibera Giunta Regionale 7 luglio 2008, n. 1050 Deliberazione Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
ACCESSO ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE/ATTIVITA ATTI DI RIFERIMENTO esame requisiti di accesso nomina della Commissione componenti della Commissione tipologia di prova contenuti della prova attestato rilasciato Per essere ammessi alla verifica finale è obbligatorio essere in possesso dei requisiti di frequenza al percorso formativo nonché aver partecipato alle attività di project-work con elaborazione del relativo materiale, secondo le percentuali successivamente indicate. Tali requisiti possono essere riferiti anche a diverse edizioni del corso o a corsi realizzati da altri Soggetti Formatori: il relativo controllo è a carico del Soggetto Formatore, che dovrà stabilire anche il costo per la partecipazione alla sola verifica finale. Il soggetto formatore deve organizzare l insediamento della Commissione d esame entro trenta giorni dalla data della verifica finale dell apprendimento (esame). La Commissione d esame è composta da almeno 3 componenti, tra cui: - il coordinatore del percorso formativo; - due o più docenti-esperti che hanno operato nel corso e contribuito alla definizione della prova finale. La verifica finale di apprendimento è effettuata a fine corso in autonomia da parte di ogni Soggetto Formatore e si basa su: - un colloquio, teso a verificare il completo possesso da parte del candidato di tutte le conoscenze necessarie allo svolgimento della funzione di tecnico certificatore, in relazione ai temi ed ai contenuti previsti dal programma del corso specialistico; - un confronto critico sui materiali prodotti nell ambito del project-work e sulle metodologie e procedure utilizzate per la sua esecuzione; - un test di autocontrollo degli apprendimenti in caso di percorso formativo in Fad/e-learning. Attestato di frequenza con verifica dell apprendimento amministrazione competente al rilascio Soggetti attuatori dei percorsi formativi
Elenco soggetti certificatori accreditati registrazione E' possibile inviare la domanda di accreditamento accedendo alla procedura telematica per l'accreditamento dei certificatori energetici. (http://energia.cermet.it/iscrizione.aspx) D.G.R. 07/07/2008, n. 1050 organismo competente Organismo regionale di accreditamento (http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/energia) PERCORSO DI FORMAZIONE REGOLAMENTATA ATTI DI RIFERIMENTO soggetto erogatore Soggetti Formatori accreditati ai sensi delle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 177 del 10/02/2003. Altri Soggetti Formatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla D.G.R. n. 140 del 11/02/2008, par. 11.2, possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi di formazione. Possono essere inoltre autorizzati, in analogia con i Soggetti Formatori accreditati, Università, enti di ricerca, ordini e collegi professionali. D.G.R. 10/02/2003, n. 177 D.G.R. 11/02/2008, n. 140 requisiti di ammissione L accesso al corso di formazione può essere preceduto da una valutazione, da parte dei Soggetti Attuatori, dei crediti formativi in possesso del candidato e dimostrabili attraverso opportuna documentazione. La valutazione dei crediti formativi può avvenire anche in collaborazione con l Organismo Regionale di Accreditamento, secondo le previsioni dell art. 9, punto 7), della DGR n. 1050/2008 (Pre-audit). Il riconoscimento di crediti formativi può consentire al candidato l esonero dall obbligo di frequenza dei moduli per i quali si riscontra il relativo credito formativo. Possono accedere al corso di formazione: - a) tecnici qualificati, iscritti all Ordine o al Collegio professionale di competenza, in possesso dei requisiti di almeno uno dei seguenti titoli: - diploma di laurea specialistica in
ingegneria, architettura, scienze ambientali, - diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali, - diploma di geometra o perito industriale. durata minima Il percorso formativo per il certificatore energetico in edilizia è articolato secondo lo schema seguente: corso di formazione di 60 ore, con obbligo di frequenza non inferiore all 80%, secondo i moduli formativi successivamente indicati; project work di 12 ore, con obbligo di frequenza del 100% per l accesso alla verifica finale, su casi-studio assegnati con elaborazione del relativo materiale; verifica finale, con rilascio del relativo Attestato di frequenza con verifica dell apprendimento. contenuti Obiettivi formativi Applicare le normative tecniche e regolamentari di riferimento, le metodologie appropriate per la determinazione del bilancio energetico del sistema edificio-impianti e degli indicatori di prestazione energetica. Valutare le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti dell involucro e degli impianti, identificare i componenti critici ai fini del risparmio energetico e valutare il contributo energetico ottenibile dalle fonti rinnovabili e dalle soluzioni progettuali bioclimatiche. Applicare le soluzioni progettuali e costruttive per conseguire il miglioramento dell efficienza energetica dell involucro e degli impianti in un bilancio costi/benefici. Utilizzare le metodologie e gli strumenti per il rilievo sul campo delle caratteristiche energetiche degli involucri edilizi e degli impianti. Utilizzare le procedure informatizzate per la gestione delle attività connesse alla emissione dell attestato di certificazione energetica.
Metodologie didattiche La formazione in autoapprendimento/ formazione a distanza FAD può essere svolta presso il soggetto attuatore, presso l azienda o presso il domicilio del partecipante e sulla base di materiali didattici formalizzati. Devono essere inoltre seguite da un tutor che ne attesti la veridicità e validità ed essere oggetto di prove formalizzate di apprendimento che restino agli atti dell operazione formativa. Nell operazione presentata per l approvazione tali aspetti devono essere compiutamente descritti. La durata delle ore di studio in FAD e/o in autoapprendimento sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring. (titolo III punto 7.1.4) D.G.R. 11/02/2008, n. 140 attestato rilasciato Attestato di frequenza con verifica dell apprendimento = riferimento mancante/inesistente nella normativa attuale Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rinvia. Ad ogni modo, suddetti atti sono da intendersi comprensivi di tutte le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute.