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Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.11.2014 La Nuova Procedura Civile, 6, 2014 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) Francesca PROIETTI (Magistrato) Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell Ufficio legislativo finanze del Ministro dell economia e delle finanze) Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato). Appello filtrato: ormai l'intero grado di appello è assorbito in una pronunzia sommaria In via eccezionale ed in dipendenza della valutazione di insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, l'intero grado di appello è assorbito in una pronunzia sommaria, e l'iter processuale si snoda verso l'ulteriore giudizio di legittimità sulla domanda originaria, come resa oggetto della sola pronunzia a cognizione piena fino a quel momento conseguita, cioè quella di primo grado. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.9.2014, n. 19226 omissis

1. I ricorrenti, secondo l'intestazione del ricorso sono rappresentati "in forza di procura conferita, per ogni stato e grado del giudizio, a margine dell'atto di citazione di primo grado" dall'avv. xxxxxxxxxx Dagli atti non risulta la procura speciale. 1.1. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, "La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, sia conferita a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè per tutti i gradi del giudizio" (Cass. 9 marzo 2011, n. 5554). Manca del tutto, pertanto, il conferimento del mandato al difensore per la proposizione della odierna impugnazione (artt. 83, 365 e 369 cod. proc. civ.). Consegue l'inammissibilità del ricorso in esame per difetto di procura. 2. L'esito negativo della questione pregiudiziale, sulla sussistenza del potere rappresentativo speso dal difensore, in base alla quale viene così definito questo giudizio, vede come unico soccombente lo stesso difensore - e non anche la parte da lui nominata - essendo l'atto di conferimento della cd. rappresentanza tecnica, nella specie mancante, elemento indefettibile e indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l'esercizio dello ius postulanti da parte del legale diviene attività del soggetto da lui assistito, nei cui confronti quella attività non spiega altrimenti, come in questo caso, effetto alcuno. Atteso che lo stesso difensore è parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale a ricorrere per cassazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte dei controricorrenti nel giudizio di legittimità. Tanto, in applicazione del principio affermato dalle Sez. Un. 10 maggio 2006, n. 10706, secondo il quale "In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem", non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo". 3. L'inammissibilità del ricorso è correlata alla sussistenza di precedenti conformi, anche in riferimento alla pronuncia della condanna alle spese a carico

del difensore. 4. Restano assorbiti i ricorsi incidentali condizionati all'accoglimento del ricorso principale"; che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite. CONSIDERATO: che la decisione ha per oggetto i ricorsi riuniti proposti avverso la stessa sentenza; che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione; che le osservazioni svolte, pure con memoria, dai ricorrenti vanno esaminate; che, in particolare, i ricorrenti sostengono: - a)l'esistenza della procura, per essere presente in atti la procura ex art. 83 c.p.c., rilasciata per ogni stato e grado del giudizio, in considerazione della circostanza che è impugnata la sentenza di primo grado, resa impugnabile dalla pronuncia della ordinanza di inammissibilità da parte della Corte di appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., nonchè la sua validità almeno sino alla pronuncia della Corte di appello e la conseguente posteriorità rispetto alla sentenza di primo grado impugnata; -b) il principio della sanabilità dei vizi attinenti alla procura ex tunc, introdotto dall'art. 182 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009 e, a tal fine, depositano con la memoria, ex art 372 c.p.c., procura speciale notarile e documentazione (pagamento del contributo unificato) attestante la riferibilità dell'attività svolta dal difensore ai titolari della posizione giuridica sostanziale; -c) il diritto di accesso alla giurisdizione, quale diritto alla tutela qualitativa delle situazioni sostanziali violate, come riconosciuto dalla CEDU e dalla Corte costituzionale, che altrimenti sarebbe violato; -d) l'esistenza, comunque, di una procura, solo divenuta inefficace, con conseguente mancanza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza per la condanna del difensore alle spese di giudizio; che, secondo il Collegio, le tesi sostenute dai ricorrenti non hanno pregio; che, in particolare, rispetto alla censura sub a), il principio consolidato, secondo cui "La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, sia conferita a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè per tutti i gradi del giudizio" (Cass. n. 5554 del 2011; Cass. n. 13558 del 2012), non è messo in discussione nell'ipotesi di sentenza di primo grado impugnabile per cassazione dopo l'ordinanza di inammissibilità della corte di appello ex art. 348 ter c.p.c.; che, infatti, con i nuovi artt. 348- ter e 348-ter cod. proc. civ. il giudice dell'appello, che riconosca non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, la dichiara inammissibile con ordinanza; la pronuncia di tale ordinanza comporta che, entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla comunicazione o - se anteriore - dalla notificazione di essa (o, comunque, entro il termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.) sia

proponibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado; che, in definitiva, in via eccezionale ed in dipendenza della valutazione di insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, l'intero grado di appello è assorbito in una pronunzia sommaria, e l'iter processuale si snoda verso l'ulteriore giudizio di legittimità sulla domanda originaria, come resa oggetto della sola pronunzia a cognizione piena fino a quel momento conseguita, cioè quella di primo grado; che, quindi, in dipendenza della valutazione di insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, oggetto del giudizio di legittimità non è più, come di norma, la sentenza di secondo grado, ma quella di primo grado sulla domanda; e, poichè il ricorso per cassazione è sempre ammesso per violazione di legge a norma dell'art. 111 Cost., tale ricorso è dato avverso la pronuncia originaria sul merito della domanda, quando la sua conferma si sia avuta con le modalità semplificate introdotte dalla riforma del giudizio di appello; che, tanto premesso, se si considera che la procura speciale, ad avvocato iscritto in apposito albo, è richiesta dall'art. 365 c.p.c. per la riferibilità alla parte della scelta in ordine al giudizio di legittimità, di regola quale giudizio di ultima istanza, e per tale ragione la giurisprudenza richiede che essa sia rilasciata dopo il deposito del provvedimento da impugnare, che essa deve essere a ciò mirata e necessariamente speciale rispetto alla procura alle liti di cui all'art. 83 c.p.c., oltre ad essere necessariamente successiva al momento in cui il verificarsi di determinati presupposti (nel caso speciale dell'art. 348 bis c.p.c., l'ordinanza di inammissibilità) hanno reso possibile la scelta su se adire il giudice di legittimità; che, di conseguenza, non può ritenersi procura speciale richiesta per il giudizio di legittimità avverso la sentenza di primo grado, in conseguenza della ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c., la procura conferita ex art. 83 cit. nel giudizio di primo grado per ogni stato e grado di giudizio e ancora valida al momento del deposito della sentenza di primo grado impugnabile ai sensi degli articoli richiamati, secondo la prospettazione dei ricorrenti, nella quale è evidente come si prescinda dal carattere di specialità della procura per adire la Corte di legittimità e si tenda ad equiparare la persistente validità di quella procura per il giudizio di appello con la procura speciale richiesta per il giudizio di legittimità sulla base della mera accidentalità (resa possibile dalla nuova disciplina) della impugnabilità della sentenza di primo grado; che, quanto alla censura sub b), relativa all'applicabilità dell'art. 182 c.p.c., come novellato nel 2009, va precisato che, trattandosi nella specie di giudizio introdotto con citazione del 2007, esso non è direttamente applicabile, dovendosi riferire la novella, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 50, ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio del 2009; che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "Il nuovo testo dell'art. 182 c.p.c., comma 2, (introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), secondo cui il giudice, che rilevi la nullità della procura, assegna un termine per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa, non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma" (Cass. n. 26465 del 2011);

che inoltre, è pacifico il principio secondo cui quando, come nel caso del ricorso per cassazione, sia richiesta dalla legge la procura speciale resta esclusa la possibilità di sanatoria e ratifica (Cass. n. 9464 dei 2012, Cass. 8708 del 2009); che, quanto alla censura sub c), certamente il diritto di accesso alla giurisdizione, quale tutela sostanziale, non può ritenersi violato da disposizioni che individuano particolari modalità di accesso alla giurisdizione di legittimità, in funzione di tutela della consapevolezza nella scelta di adire la giurisdizione di ultima istanza; che, per le ragioni suddette, è evidente che nella specie non esiste una procura speciale che conferisca al difensore il mandato di adire il giudice di legittimità e, quindi, non ricorre l'ipotesi di mera nullità e invalidità della procura invocata dal ricorrente ai fini dell'esclusione della condanna del difensore alle spese di lite; che, pertanto, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile; che, trattandosi di attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale, su di esso grava la pronuncia relativa alle spese processuali, anche rispetto dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 come novellato dalla L. n. 228 del 2012; che i ricorsi incidentali condizionati, restano assorbiti dall'inammissibilità del ricorso principale; che le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza e sono liquidate in diverso importo, in considerazione della diversa partecipazione alla fase decisionale, non avendo il G. presentato memorie, nè partecipato all'adunanza camerale. p.q.m. La corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale; condanna xxxxxxx al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida: in Euro 10.300,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, a favore di G.T.; in Euro 13.300,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, a favore di ciascuno degli altri controricorrenti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del difensore del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 7 maggio 2012. Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2014 Editrice