Dott. Antonino Zagari Agenzia Tutela della Salute della Brianza Città Monza

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Dott. Antonino Zagari Agenzia Tutela della Salute della Brianza Città Monza

Il sottoscritto Antonino Zagari.. ai sensi dell art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009, dichiara x che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario che negli ultimi due anni ha avuto rapporti diretti di finanziamento con i seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario:

Cosa significa responsabilità professionale? IL SIGNIFICATO POSITIVO del termine responsabilità è legato alla consapevolezza di un soggetto di assumersi degli obblighi connessi con lo svolgimento di un incarico, ovvero l impegno dell operatore sanitario a mantenere un comportamento congruo e corretto ex ante. Corrisponde a: rispetto dei presupposti scientifici delle attività e delle funzioni proprie della professione; rispetto dei valori etici condivisi e delle indicazioni che derivano dalla coscienza personale; rispetto delle norme di riferimento; rispetto dei diritti degli assistiti e dei loro familiari. Dr. A. Zagari

IL SIGNIFICATO NEGATIVO della responsabilità è legato alla possibilità di essere chiamati a rispondere davanti ad un giudicante di una condotta professionale riprovevole o a rendere conto del proprio operato e colpevolezza. In ragione della norma violata ci può essere: responsabilità penale responsabilità Civile responsabilità amministrativa responsabilità disciplinare responsabilità deontologica-disciplinare Responsabilità dirigenziale Dr A. Zagari

questa Sezione - che ha già avuto modo di individuare in capo all'infermiere delle responsabilità di tipo omissivo riconducibili ad una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico (cfr., ad es. sent. n. 9638 del 2/3/2000, Troiano ed altri, Rv. 217477) - più di recente (cfr. sent. n. 24573 del 13/5/2011, Monopoli ed altri) ha ravvisato il fondamento di tale posizione di garanzia proprio nell'autonoma professionalità dell'infermiere ("soggetto che... svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo... onerato di vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico"), che va oggi considerato non più "ausiliario del medico", ma "professionista sanitario". Autorità: Cassazione penale sez. IV Data: 03/12/2015 n. 2541 7 Dr. A. Zagari

Art. 6.(Responsabilità penale dell esercente la professione sanitaria) 1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità e' esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto». 2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 e' abrogato

La Responsabilita civile In che cosa consiste la responsabilità civile? La responsabilità civile è costituita dall'obbligo di rispondere delle conseguenze che la legge civile prevede per una condotta illecita che abbia provocato un danno. Cazzaniga A. Compendio di medicina legale e delle assicurazioni op. cit. p. 558 Dr A. Zagari

La Responsabilità Civile Quali sono le fonti della responsabilità progessionale civile? Atto illecito ex art. 2043 c.c. Responsabilita contrattuale ex art. 1218 Dr A. Zagari

Art. 7 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché' attraverso la telemedicina.

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. 4..Il danno sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private,. 5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.

FONDAMENTO ONERE DELLA PROVA RESPONSABILITA CONTRATTUALE STRUTTURA Mancato rispetto del contratto 1218-1228 c.c. Il paziente deve dimostrare un peggioramento dello stato di salute. La struttura deve dimostrare che il peggioramento non è dovuto a dolo, colpa o violazione di leggi regolamenti ordini e discipline RESPONSABILITA EXTRA CONTRATTUALE PROFESSIONISTA Danno ingiusto ex art. 2043 Il paziente deve dimostrare sia il danno che la colpa 10 anni 5 anni PRESCRIZIONE

Art. 9. Azione di rivalsa e responsabilità amministrativa) 1. L azione di rivalsa : solo in caso di dolo o colpa grave 2. Condizione di proponibilità : «soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale» 3. Decadenza. Entro un anno dal passaggio in giudicato del titolo giudiziale o dal pagamento stragiudiziale 4. La decisione resa in assenza del sanitario NON fa stato nel giudizio di rivalsa e la transazione è opponibile allo stesso 5. Giurisdizione della Corte dei Conti per la struttura pubblica 6. Misura massima della rivalsa : triplo della retribuzione lorda di quando ha avuto inizio la condotta che ha causato l evento 7. Prove assunte in giudizio non utilizzabile se l esercente non è stato parte Attenzione L azione di rivalsa da parte della corte dei conti c è solo nel caso in cui la Azienda Sanitaria abbia pagato con proprio bilancio

Art. 10. (Obbligo di assicurazione) 1. La nuova legge ribadisce l obbligo assicurativo in capo a tutte le figure rilevanti nell attività sanitaria. Dalle strutture sanitarie pubbliche e private (comma 1), ai sanitari che esercitano in libera professione (comma 2), fino ai professionisti sanitari, dipendenti dalle predette strutture (comma 3). 6. Con Decreto, previa consultazione portatori interesse, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie, socio sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie. (classi di rischio delle strutture)

Art. 11..(Estensione della garanzia assicurativa) 1. La garanzia assicurativa è estesa dieci anni antecedenti alla stipula del contratto assicurativo. In caso di cessazione definitiva dell attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi

Art. 13. Obbligo di comunicazione, all esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le assicurazioni comunicano all esercente la professione sanitaria entro dieci giorni l instaurazione del giudizio o di una trattativa stragiudiziale promosso nei loro confronti dal danneggiato, dalla ricezione della notifica dell atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell atto introduttivo del giudizio. La mancata comunicazione preclude l azione di rivalsa o responsabilità amministrativa

ASSICURAZIONE FORMULA CLAIMS MADE

1. Modello giuridico finalizzato a produrre una collaborazione e un accordo tra le parti. 2. Modello psicosociale centrato sull ascolto e sul riconoscimento delle persone.

Dott. Antonino Zagari

Sito: Infermieristica e Diritto https://sites.google.com/site/infermieristicaediritto/ zagariantonino63@gmail.com