DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2405

Documenti analoghi
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIII LEGISLATURA. Proposta di legge regionale. n. 93

Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 508

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 25

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione)

Istituzione della figura professionale del mediatore familiare. ART. 1. (Princìpi).

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

FAVERO, GIACOBBE, MICHELONI, MOSCARDELLI, ORRÚ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 215

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1783

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 436

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 255

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TENTORI, BRAGA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CAPITANIO SANTOLINI, POLI, BOSI, COMPAGNON, MANNINO, NARO, OCCHIUTO, RUVOLO, NUNZIO FRANCESCO TESTA, VOLONTÈ

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

13 Convegno Nazionale Radici e futuro della mediazione familiare: professionisti al lavoro Venti anni della S.I.Me.F Novembre 2015

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Dichiarazione relativa alle detrazioni spettanti anno

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1234

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

A FONDAZIONE INSIEME

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell ufficio del Garante dei diritti degli animali

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

Regione Toscana Consiglio regionale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1112

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 2017

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2521

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 24 GIUGNO

Reddito di Cittadinanza

Comune di Bardolino Provincia di Verona REGOLAMENTO AFFIDI FAMILIARI

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Cristina Niutta. La violenza nelle relazioni di intimità tra adulti. 7marzo 2014

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017

La Grande Casa La cooperazione sociale che sostiene e promuove i diritti di cittadinanza.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO e PEDICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori BATTISTA, BIGNAMI, AIROLA, BENCINI, BOCCHINO, DONNO, MORRA, ORELLANA e SERRA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3441

Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE UMBRIA. Interventi per il sostegno e la qualificazione dell attività di assistenza familiare domiciliare.

Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l istruzione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio VIII

FINOCCHIARO, FAVERO, DI GIORGI, GOTOR, SAGGESE, TOCCI, BROGLIA, DE BIASI,

Classificazione: D.2.1 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA - SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA - Disposizioni generali

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme a sostegno delle attività del carnevale e delle sue manifestazioni

MINISTERO DELLA SANITÀ decreto 21 settembre 2000 Uso di defibrillatori semiautomatici a bordo degli aerei e corsi di formazione per capo cabina

ENDRIZZI, GIROTTO, SERRA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, CAPPELLETTI, PUGLIA, SANTANGELO, BERTOROTTA, MORONESE

STUDIO COMPLETO LE SEPARAZIONI E I DIVORZI IN ITALIA: UN QUADRO D INSIEME

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, D ANNA, AIELLO, SCILIPOTI ISGRÒ, RIZZOTTI e ZUFFADA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 323

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

d iniziativa dei senatori DONNO, TAVERNA, MORONESE, GIARRUSSO, SANTANGELO e PUGLIA

PROTOCOLLO OPERATIVO IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. Tra. A.S.L. della provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 46/22 DEL

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2258

d iniziativa dei senatori BLUNDO, BUCCARELLA, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO e CAPPELLETTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN, OTTOBRE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria

d iniziativa dei senatori LO GIUDICE, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI e FEDELI

PROGETTO DI LEGGE N. 317

PROTOCOLLO D INTESA. tra la

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ZELLER, BRUGGER, NICCO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2572

LEGGE REGIONALE N. 59 DEL REGIONE TOSCANA. Norme contro la violenza di genere.

Regione Toscana LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2007, N. 59. Norme contro la violenza di genere.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DI STANISLAO. Istituzione del servizio di psicologia scolastica

CONSIGLIO REGIONALE ATTI 4454 PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO N di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2005, n. 73

d iniziativa dei senatori ZANETTA, BUTTI, D AMBROSIO LETTIERI, CICOLANI, PALMIZIO, ASCIUTTI, TOMASSINI, FLUTTERO, MUSSO e MALAN

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 3277

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme sugli incentivi alla partecipazione al lavoro delle donne

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. II civ. 27 Gennaio 2012, n Famiglia Matrimonio - Separazione Casa coniugale Comodato

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2225

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO CONSULTORIO FAMILIARE *** COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3576

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

Transcript:

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2405 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori DI GIACOMO, FAZZONE, TOTARO, GALIOTO, RIZZI, DE LILLO, RIZZOTTI, BARELLI, TANCREDI, CONTI, BUTTI, D AMBROSIO LETTIERI, SPEZIALI e GENTILE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2010 Disposizioni in materia di misure a sostegno dei padri separati in condizione di disagio TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2405 Onorevoli Senatori. Nel nostro Paese si è consolidata nel tempo una prassi giudiziaria che privilegia le madri quali riferimento educativo, che stabilisce l affidamento dei figli e dell abitazione alla madre, mentre ai padri viene riservato esclusivamente un ruolo di supporto economico, in genere quantificato in almeno il 30 per cento dello stipendio o del salario. Al contrario, molti padri separati vogliono vivere pienamente e con responsabilità la propria paternità, ma vengono penalizzati da un forte pregiudizio sociale. Nella quasi totalità dei casi di separazione tra i coniugi, infatti, i padri si vedono sottrarre repentinamente i propri figli, nonostante la legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull affidamento condiviso dei figli, e nonostante il riconoscimento dell importanza di entrambi i ruoli genitoriali, la dichiarazione della parità di diritti tra i sessi e la normativa vigente in materia di tutela dei minori. Al padre è solitamente riservato un dovere prevalentemente «economico» e a lui sono riconosciuti minori diritti nell esercizio del ruolo educativo e formativo dei propri figli. In più del 90 per cento dei casi, il padre è tenuto a versare un assegno di mantenimento per i figli (pari in media a 400 euro mensili) e in circa il 70 per cento dei casi la casa di abitazione viene assegnata alla ex moglie, proprio in quanto affidataria dei figli minori. Se consideriamo che oltre la metà degli uomini separati con figli minori appartiene alle categorie degli insegnanti, degli impiegati e degli operai e che l orientamento dei giudici è quello di fissare in «un terzo dello stipendio» l assegno mensile che il padre deve versare per il mantenimento dei figli, è evidente che i padri che si trovano in questa condizione sono a rischio di povertà. L ultima denuncia viene dalla CARITAS: nei dormitori e alle mense aumentano gli uomini separati ridotti praticamente in povertà. Per non parlare del clima di violenza che si scatena dopo una separazione: in dieci anni ci sono stati 691 delitti, 158 minori uccisi, 976 vittime di suicidi o omicidi; e nel 93 per cento dei casi chi si toglie la vita è il padre. Il presente disegno di legge determina, innanzi tutto, il principio che lo Stato riconosce l importanza del ruolo paterno, congiuntamente a quello materno, per la crescita psico-fisica dei minori nelle diverse fasi della loro vita. Si prefigge, inoltre, l obiettivo di assicurare ai padri separati in situazione di disagio il diritto a un sostegno per consentire loro di mantenere la propria autonomia attraverso la istituzione di centri di assistenza, di ascolto e di mediazione familiare a favore dei padri separati in situazione di disagio materiale o psicologica. Nel dettaglio, l articolo 1 riconosce l importanza del ruolo paterno nelle fasi dello sviluppo psico-fisico dei minori e fissa, quale obiettivo della legge, il rafforzamento e il recupero dell autonomia materiale e psicologica del padre separato, mentre l articolo 2 specifica le azioni da promuovere e sostenere per il raggiungimento di questo obiettivo. L articolo 3 individua nei centri di assistenza, di ascolto e di mediazione familiare, la cui istituzione è affidata alle regioni, che stipulano protocolli d intesa con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, o con le organizzazioni ON-

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2405 LUS di utilità sociale, lo strumento più idoneo per garantire il sostegno dei padri separati in situazione di difficoltà. L articolo 4 individua la nuova criticità dovuta alla separazione da coniuge non italiano, caso che diventa sempre più frequente. A tale scopo istituisce, presso il Ministero degli esteri, una commissione con il compito di fornire assistenza legale e diplomatica ai padri separati. L articolo 6, infine, prevede una norma di copertura finanziaria.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2405 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. La Repubblica riconosce il ruolo insostituibile della madre e del padre nelle fasi dello sviluppo psico-fisico dei minori e sostiene tutte le iniziative orientate a favorire il rapporto dei figli con i genitori, anche in caso di avvenuta separazione dei coniugi. 2. La Repubblica garantisce, altresì, ai padri separati la realizzazione di interventi finalizzati alla difesa della loro dignità personale e della indipendenza materiale e psicologica, al fine di poter svolgere con efficacia il proprio ruolo di genitore. Art. 2. 1. Ai fini di cui all articolo 1, comma 2, il Governo promuove protocolli d intesa tra gli enti locali, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 226, ed ogni altra istituzione per la realizzazione di iniziative volte a creare, per i padri separati, un sistema di assistenza articolato in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. 2. Il Governo promuove altresì l istituzione di centri di ascolto, di assistenza e di mediazione familiare, aventi la finalità di offrire sostegno materiale e psicologico ai padri separati. Art. 3. 1. L istituzione dei centri di cui all articolo 2, comma 2, è demandata alle regioni, le quali stipulano a tal fine appositi protocolli di intesa con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato ai sensi dell articolo

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2405 2, comma 1, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 2. I protocolli di intesa di cui al comma 1 prevedono, da parte dei sottoscrittori, le seguenti finalità: a) fornire un intervento di sostegno immediato ai padri separati, sia di carattere psicologico che materiale; b) assicurare assistenza e consulenza legale; c) reperire e mettere a disposizione alloggi nei quali possono essere ospitati i padri che, a causa della separazione, non dispongono più di un abitazione; d) individuare sostegni al reddito per i padri che dovessero trovarsi improvvisamente in condizioni di grave disagio economico. Art. 4. 1. È istituita, presso il Ministero degli affari esteri, una commissione che garantisce la tutela legale e diplomatica dei padri separati da coniuge non italiano appartenente ad un paese membro dell Unione europea, e che prevede, altresì, l assistenza all estero per i medesimi. 2. Il Ministro degli affari esteri stabilisce, con proprio regolamento, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 1. Art. 5. 1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, nella dotazione annuale del Fondo per le politiche della famiglia di cui all articolo 19, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è finanziato un apposito capitolo di

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 2405 spesa di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012. 2. Alla copertura dell onere derivante dall attuazione del comma 1, pari a euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

E 1,00