La rottamazione delle cartelle esattoriali.

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La rottamazione delle cartelle esattoriali. Che cos è? E una procedura mediante la quale un contribuente chiede a Equitalia di poter pagare nell arco di poco più di 12 mesi, quasi tutti i debiti (cartelle esattoriali) maturati dal 2000 al 2016, ottenendo in cambio l abbuono delle sanzioni ed interessi maturati. Trattandosi di argomento alquanto articolato, abbiamo predisposto un breve riassunto della normativa e della procedura. Normativa. L art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, prevede la c.d. rottamazione dei carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, con conseguente estinzione dei debiti. Per avvalersi del beneficio il debitore, entro il giorno 31 marzo 2017, deve manifestare la sua volontà di adesione mediante una dichiarazione da rendere con le modalità e in conformità al modello DA1 che Equitalia ha pubblicato sul proprio sito internet. La richiesta di accesso al beneficio è importante poiché Equitalia blocca le attività di riscossione coattiva: a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione dei ruoli sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione, nonché per i carichi ancora dovuti per le dilazioni già concesse relativamente alle rate in scadenza dopo il 31 dicembre 2016. Inoltre, per i carichi definibili, l agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive né può proseguire con il recupero in forma coattiva delle procedure che ha già intrapreso nei confronti del debitore, salvo che non si sia ancora tenuto il primo incanto ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Inoltre, viene applicata la riduzione degli importi iscritti a ruolo con la cancellazione delle sanzioni comprese in tali carichi e degli interessi di mora, mentre permane la pretesa, oltre che delle somme pretese a titolo di capitale (ad es.: imposte ecc.), degli interessi, dell aggio, delle spese di notifica e delle eventuali spese per le procedure esecutive già intraprese nonchè degli interessi di dilazione relativi alla presentazione della dichiarazione. È possibile presentare la dichiarazione di adesione alla sanatoria per le cartelle di pagamento ancora non saldate, dalle cartelle di pagamento per le quali il versamento è stato fatto in misura parziale e dalle cartelle di pagamento che sono oggetto di piani di versamento in forma rateale, con diverse modalità operative. L oggetto del beneficio La norma (comma 1) considera i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, per cui sono esclusi i ruoli affidati entro il 31 dicembre 1999 e dopo il 31 dicembre 2016. Pag. 1

Il beneficio ha per oggetto soltanto le cartelle di pagamento, o, meglio i ruoli affidati entro l anno 2016 cioè le somme pretese anche se la cartella di pagamento è stata notificata nell anno 2017. Va tenuto presente che l iscrizione a ruolo ha per oggetto anche le somme che il contribuente non ha versato spontaneamente a seguito dell affidamento in carico agli avvisi di accertamento esecutivi e alle intimazioni ad adempiere di cui all art. 29, comma 1, lett. b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, e agli atti di recupero emessi dall INPS di cui all art. 30, comma 5, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78. L oggetto del beneficio è condizionato dal fatto che le cartelle di pagamento devono essere state: - notificate dopo il 31/12/99 purché il carico di ruolo non sia stato affidato entro tale data; - notificate nell anno 2017 ma a condizione che il carico di ruolo sia stato affidato entro il 31/12/16. La prima difficoltà operativa è rappresentata proprio dalla data in cui l atto è stato affidato in carico all agente della riscossione. In prima analisi, il problema è semplice poiché nella cartella di pagamento è indicato ruolo n..., reso esecutivo in data..., per cui è agevole presumere la corrispondenza tra la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo e la data di affidamento in carico all agente della riscossione. Tuttavia, va sottolineato che la data di affidamento in carico del ruolo non è presente, procedura che deve essere conforme a quanto è previsto dal d.m. 3 settembre 1999, n. 321, ma che costituisce un atto meramente interno nel rapporto tra l ente impositore e l agente della riscossione per cui se la cartella di pagamento è stata notificata nel 2017, per beneficiare della rottamazione, è opportuno, rivolgersi all agente della riscossione per verificare se il carico è stato affidato entro il 31 dicembre 2016, ovvero se è stata notificata nel 2000 per verificare se l adempimento è stato rispettato nel 1999, circostanza che esclude la rottamazione. Sono incluse nell agevolazione le somme iscritte nei ruoli per carichi erariali (imposte sui redditi, IVA, IRAP, ritenute, imposte sostitutive, ecc.), crediti degli enti previdenziali (art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) e crediti degli altri enti di cui all art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Un capitolo a parte è riservato alle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada e alle entrate regionali e degli enti locali. I carichi esclusi dalla definizione agevolata: - Risorse proprie tradizionali previste dall art. 2, paragrafo 1, lettere a), delle decisioni 07/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014; - IVA riscossa all importazione; - somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell art. 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovuti a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; Pag. 2

- altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali; - piani di rateazione gestiti dall Agenzia delle entrate ai sensi dell art. 3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, degli artt. 8 e 15 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e degli artt. 17-bise 48-ter del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; - ruoli affidati in carico all agente della riscossione fino al 31 dicembre 1999 e dopo il 31 dicembre 2016; - entrate affidate dai Comuni a soggetti privati ai sensi dell art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; - carichi di ruolo per i quali il contribuente non rinuncia al contenzioso. Sono esclusi dalla procedura gli avvisi di accertamento e di rettifica, gli atti di irrogazione delle sanzioni, e le somme dovute in base al c.d. avviso bonario (d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462), all accertamento con adesione e all omessa impugnazione (artt. 8 e 15 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218) e al reclamo-mediazione e alla conciliazione giudiziale (artt. 17-bis e 48-ter del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). La presenza di un giudizio non esclude il beneficio ma soltanto se l interessato rinuncia al contenzioso. La richiesta del contribuente comporta l estinzione del debito riferito alle seguenti voci: - le sanzioni comprese nei carichi di ruolo; - gli interessi di mora di cui all art. 30 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602; - le somme aggiuntive previste in materia previdenziale dall art. 27 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Il contribuente è tenuto ad eseguire il pagamento: - delle somme affidate all agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, - dell aggio di riscossione, di cui all art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, conteggiato sul capitale - (imposte sui redditi, contribuiti INPS, IVA, IRAP, ICI, IMU, ecc.) e sugli interessi; - del rimborso delle spese per le eventuali procedure esecutive, di cui al d.m. 21 novembre 2000; - del rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. Il beneficio è subordinato al pagamento integrale di tali somme, dilazionato in rate sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo (art. 21 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602) a decorrere dal 1 agosto 2017. La dichiarazione di adesione comporta un vantaggio certo nella sua misura, cioè l abbandono della pretesa delle sanzioni (30% ai sensi dell art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), degli interessi di mora (computati solo sulle imposte ai sensi dell art. 30 del d.pr. 29 settembre 1973, n. 602) di entità variabile in funzione del ritardo nei tempi di pagamento (attualmente 4,13% annuo, 4,88% dal 15 maggio 2015 al 14 maggio 2016, ecc.) del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, cioè se la procedura è stata attivata avendo per oggetto i piani di pagamento frazionato gestiti dall agenzia delle entrate in materia di: - avvisi bonari (art. 3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462); - accertamento con adesione e omessa impugnazione (rispettivamente, artt. 8 e 15 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218); Pag. 3

- reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale (rispettivamente, artt. 17-bis, comma 6, e 48- ter, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546); - avvisi di accertamento esecutivi, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali e imposte sostitutive, IRAP e IVA, e avvisi di addebito, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti all INPS (rispettivamente, artt. 29 e 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78); - somme ancora dovute per i piani di pagamento rateale ancora in corso, di cui all art 19 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602. Sono incluse nell agevolazione le somme iscritte nei ruoli per carichi erariali (imposte sui redditi, IVA, IRAP, ritenute, imposte sostitutive, ecc.), crediti degli enti previdenziali (art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) e crediti degli altri enti di cui all art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Un capitolo a parte è riservato alle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada e alle entrate regionali e degli enti locali. La presenza di un giudizio non esclude il beneficio ma soltanto se l interessato rinuncia al contenzioso. Le sanzioni per le infrazioni stradali Le sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non sono escluse dalla definizione agevolata ai sensi della lettera e) del comma 10 dell art. 6. Se il carico di ruolo è stato affidato a Equitalia, il beneficio, trova applicazione limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all art. 27, sesto comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689. Tuttavia, l agevolazione si applica anche quando la riscossione è stata operata dagli enti locali mediante ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639. L avvio della procedura Il beneficio è subordinato all avvenuto pagamento integrale delle somme dovute può essere dilazionato entro il limite massimo di cinque rate, sulle quali si applicano gli interessi conteggiati al tasso del 4,5% annuo (art. 21 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602), a decorrere dal 1 agosto 2017. La procedura deve concludersi nell anno 2018. Entro il 31 marzo 2017 il contribuente deve manifestare l accettazione della procedura all agente della riscossione mediante la dichiarazione DA1 che Equitalia ha pubblicato sul proprio sito internet. Sempre entro il 31 marzo 2017 è possibile integrare la dichiarazione già presentata (ad esempio, inserendo nuovi carichi di ruolo). Il contenuto della dichiarazione - dati identificativi del contribuente; - estremi del carico di ruolo; - numero di rate nel quale il pagamento va frazionato; Pag. 4

- presenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi di ruolo indicati nella dichiarazione e impegno a rinunciare alla coltivazione delle controversie. La definizione agevolata può avere per oggetto: - una cartella di pagamento scaduta o una sua parte; - una cartella di pagamento per la quale è in corso il pagamento rateale ovvero dal quale il contribuente - è decaduto; - una cartella di pagamento che è stata impugnata, anche se la sentenza non è più impugnabile, che non è stata pagata. Nella dichiarazione è necessario indicare. - il numero della cartella di pagamento, presente nella prima pagina, - il numero di riferimento interno presente nell avviso di presa in carico inviato da Equitalia (unitamente alla data di affidamento da verificare) ai sensi dell art. 29 del D.L. 31/5/2010, n. 78; - il numero dell atto presente nell avviso di recupero notificato dall INPS per i contributi accertati (unitamente alla data di formazione)ai sensi dell art. 30 del D.L. 31/5/2010, n. 78. Entro il 31 maggio 2017, Equitalia comunica al debitore richiedente l ammissione al beneficio indicando: - l ammontare delle somme dovute ai fini della definizione; - l ammontare delle singole rate; - il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata tenendo presente che: -per l anno 2017 la scadenza è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; -per l anno 2018 la scadenza è fissata nei mesi di aprile e settembre. AVVERTENZE - Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell anno 2017 e il restante 30% nell anno 2018. - L importo dovuto per ciascuno dei due anni va versato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018. L attività di Equitalia Equitalia ha un ruolo attivo nella procedura in quanto deve fornire ai debitori i dati necessari per individuare i carichi che possono essere definiti, presso i propri sportelli e nell area istituzionale. Inoltre deve rispettare precisi adempimenti quali: - entro il 28 febbraio 2017: deve avvisare il debitore in merito ai carichi affidati nell anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata Pag. 5

l informazione prevista dall art. 29, comma 1, lettera b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, ovvero notificato l avviso di addebito di cui all art. 30 del medesimo d.l.; - entro il 31/5/2017 deve comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione: -l ammontare complessivo delle somme dovute; -l ammontare delle singole rate; -il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. La decadenza La definizione non produce alcun effetto premiale se il debitore non esegue il pagamento dell unica rata o lo esegue in maniera parziale o tardiva. Lo stesso dicasi anche per una sola delle rate indicate nel piano di rientro. La decadenza comporta i seguenti effetti negativi: - riprende il decorso dei termini di prescrizione e di decadenza per le azioni di recupero dei carichi indicati nella dichiarazione; - i versamenti che sono stati effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell importo complessivo dovuto a seguito dell affidamento del carico; - l agente della riscossione prosegue nell esercizio delle attività di recupero del debito residuo complessivo, eventualmente al netto delle somme versate; - il debito residuo non può essere oggetto di istanza di pagamento rateale ai sensi dell art. 19 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602. (Su questo punto al momento della predisposizione della presente si è in attesa di novità) Il rapporto contribuente-equitalia La presentazione della dichiarazione di adesione, oltre a ridefinire il debito e i tempi del pagamento integrale, sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei soli carichi che sono indicati nell atto. Di conseguenza, il debitore cui sono stati notificati più cartelle di pagamento, deve avere l accortezza di indicarle tutte poiché, in caso contrario, quelli non menzionati proseguono il loro iter di recupero, compresa la facoltà di chiedere il pagamento in forma rateale secondo le regole indicate nell art. 19 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, al pari dei carichi che non possono essere oggetto della definizione. Equitalia, dopo aver verificato la correttezza della dichiarazione ricevuta e dell ammissibilità della procedura per i carichi definibili, non può intraprendere nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche. Inoltre, non può proseguire le procedure di recupero coattivo che sono già state avviate in precedenza, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non stia stata presentata l istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Pag. 6

Restano fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche che sono già stati iscritti alla data di presentazione della dichiarazione. I pagamenti dilazionati in argomento non possono essere oggetto di richieste di pagamento frazionato fino a 72 mensili, ovvero a 120 rate mensili nei casi previsti dal comma 1-quinquiesdel citato art. 19 e del d.m. 6 novembre 2013. Tuttavia, la preclusione della rateizzazione non opera, limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione se, alla data di presentazione della dichiarazione erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o dell avviso di accertamento esecutivo o dell avviso di addebito. Le modalità di pagamento Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato con una delle seguenti modalità: - mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione, - mediante bollettini precompilati che l agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazio- - ne di accoglimento della dichiarazione; - presso gli sportelli dell agente della riscossione. I vantaggi della procedura L art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, comporta l onere di dover pagare il capitale (imposte, contributi, ecc.), gli interessi, l aggio di riscossione, le spese di notifica della cartella di pagamento e gli interessi di dilazione di pagamento. È riconosciuto l abbandono della pretesa per le sanzioni incluse nei carichi di ruolo e gli interessi di mora, nonché le somme aggiuntive previste dall art. 27, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. ALBORALI GUERA dott. Giovanni. Pag. 7