Ordinanza concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli (Ordinanza sui provvedimenti per la frutta) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli è modificata come segue: Titolo: Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura) Ingresso: visti gli articoli 10, 177 capoverso 1 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998 2 sull agricoltura (LAgr), Titolo prima dell art. 1 Sezione 1: Contributi per provvedimenti di sgravio per il mercato delle ciliegie Art. 1 Abrogato Art. 2 cpv. 1 e 2 1 La Confederazione può versare contributi all esportazione di ciliegie da conserva trasformate. 2 Abrogato 1 RS 916.131.11 2 RS 910.1 2003-0942 4909
Sezione 3a: Contributi per provvedimenti coordinati in seno a gruppi di produttori per gli anni 2004 2011 Art. 9a Aventi diritto ai contributi 1 Hanno diritto ai contributi i gestori che: a. riconvertono colture conformemente all articolo 9b o impiantano colture innovatrici conformemente all articolo 9c e coordinano dette riconversioni e detti impianti nell ambito di gruppi di produttori, e b. si impegnano individualmente, in caso di riconversione, a non ampliare la superficie delle colture di mele e pere durante tre anni; essi possono tuttavia riprendere colture esistenti. 2 I gestori che presentano una domanda per superfici superiori alle superfici minime di cui agli articoli 9b capoverso 4 e 9c capoverso 4 non sono tenuti a coordinare le riconversioni e gli impianti in seno a un gruppo di produttori. Art. 9b Contributi per le riconversioni 1 Sono concessi contributi per la riconversione di colture di mele, pere, prugne e ciliegie comprendenti il numero minimo di alberi previsto all articolo 22 capoverso 2 dell ordinanza del 7 dicembre 1998 3 sulla terminologia agricola. 2 Per riconversione si intendono l estirpazione di una coltura di mele, pere, prugne e ciliegie e il reimpianto di una coltura di prugne o di ciliegie su una superficie di dimensioni uguali durante lo stesso anno o l anno successivo. Sono concessi contributi per l impianto di colture: a. di almeno 300 alberi per ha per le prugne e 500 alberi per ha per le ciliegie; b. i cui frutti sono raccolti prevalentemente prima o dopo un periodo nel quale, nella media quadriennale, il grado di autoapprovvigionamento del mercato svizzero con prodotti indigeni supera l 80 per cento; c. delle quali è stata prevista la commercializzazione. 3 L estirpazione deve avvenire entro un anno dall inoltro della domanda. 4 Non vengono concessi contributi qualora la domanda di un gruppo di produttori concerna superfici di riconversione inferiori a 1,5 ha. Art. 9c Contributi per le colture innovatrici 1 Possono essere concessi contributi per l impianto di colture innovatrici di frutta e di verdura delle quali è stata prevista la commercializzazione. 3 RS 910.91 4910
2 Per colture innovatrici si intendono: a. le colture di ciliegie da conserva adatte per la raccolta a macchina, le colture di pesche e nettarine, nonché le colture di prugne della varietà Prunus salicina (prugne americano-giapponesi) e della sottovarietà Prunus domestica syriaca (mirabelle) e Italica (reine-claude), che comprendono almeno 300 alberi per ha; b. le viti per la produzione di uva da tavola, che comprendono almeno 2300 ceppi per ha; c. le colture di asparagi bianchi e viola; d. ogni altra coltura perenne di frutta o verdura da tavola per la quale non vi è una protezione alla frontiera. 3 L impianto deve avvenire entro un anno dall inoltro della domanda. 4 Non vengono concessi contributi qualora la domanda di un gruppo di produttori concerna superfici di riconversione inferiori a 1 ha. Art. 9d Importo dei contributi 1 L importo dei contributi è calcolato come segue: Fr./ha Riconversione: Colture di ciliegie 14 000 Colture di prugne 14 000 Colture innovatrici: Colture di ciliegie da conserva 14 000 Colture di pesche e nettarine 14 000 Colture di prugne 22 000 Vigneti di uva da tavola 37 000 Colture di asparagi 12 000 2 Per le colture innovatrici di cui all articolo 9c capoverso 2 lettera d l ammontare dei contributi viene fissato in base al 30 per cento del valore standard dei frutteti. Art. 9e Domande 1 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del gestore; b. nome e indirizzo dei membri del gruppo di produttori nell ambito del quale vengono coordinati la riconversione o l impianto di colture innovatrici; c. nome dei Comuni nel quale sono ubicate le particelle da impiantare o, se del caso, da estirpare; d. numero di catasto delle particelle; 4911
e. superficie da impiantare o, se del caso, da estirpare, in m 2 ; f. piano aziendale semplice conformemente alle indicazioni dell Ufficio federale; g. la dichiarazione d impegno di cui all articolo 9a lettera b. 2 Sono ammesse domande collettive. Art. 9f Considerazione e trattamento delle domande 1 Le domande vengono prese in considerazione in funzione dell ordine di entrata presso l Ufficio federale. Fa stato il timbro postale o il timbro d entrata dell Ufficio federale. 2 Prima di trattare una domanda, l Ufficio federale invia ai Cantoni una copia delle domande inoltrate da gestori domiciliati sul loro territorio. 3 L Ufficio federale decide in merito alla concessione dei contributi e invia ai Cantoni una copia della sua decisione. Art. 9g Versamento dei contributi L Ufficio federale versa i contributi agli aventi diritto a riconversione o impianto avvenuti. Gli aventi diritto ai contributi devono presentargli un certificato rilasciato dal Cantone che attesti che la riconversione o l impianto sono avvenuti. Art. 16 Abrogato Art. 16a Disposizioni transitorie della modifica del 26 novembre 2003 Le colture di frutta di cui all articolo 9b capoverso 1 che vengono estirpate tra il raccolto del 2003 e l inoltro della domanda, possono essere prese in considerazione nelle domande di contributi di riconversione qualora queste pervengano all Ufficio federale entro il 30 aprile 2004. 4912
II 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente modifica entra in vigore il 1 gennaio 2004. 2 L articolo 1 entra in vigore il 1 gennaio 2006. 3 La sezione 3a (art. 9a 9g) entra in vigore il 1 gennaio 2004 e rimane valida fino al 31 dicembre 2011. 26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 4913
4914