Ordinanza concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli

Documenti analoghi
Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Procedura di notifica per dividendi svizzeri da partecipazioni ragguardevoli detenute da società estere.

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Ordinanza del DFE concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza concernente la viticoltura e l importazione di vino

Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente le modifiche nel settore delle tasse di bollo, dell imposta preventiva e del computo globale d imposta

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi

Legge federale sul contratto d assicurazione

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE

Ordinanza sull allevamento di animali

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sui fondi d investimento

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Proroga e modifica del 30 giugno Il Consiglio federale svizzero decreta:

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza. del 16 novembre 2016

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP)

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza concernente l abbandono del contingentamento lattiero

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza concernente le multe disciplinari

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Transcript:

Ordinanza concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli (Ordinanza sui provvedimenti per la frutta) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli è modificata come segue: Titolo: Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura) Ingresso: visti gli articoli 10, 177 capoverso 1 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998 2 sull agricoltura (LAgr), Titolo prima dell art. 1 Sezione 1: Contributi per provvedimenti di sgravio per il mercato delle ciliegie Art. 1 Abrogato Art. 2 cpv. 1 e 2 1 La Confederazione può versare contributi all esportazione di ciliegie da conserva trasformate. 2 Abrogato 1 RS 916.131.11 2 RS 910.1 2003-0942 4909

Sezione 3a: Contributi per provvedimenti coordinati in seno a gruppi di produttori per gli anni 2004 2011 Art. 9a Aventi diritto ai contributi 1 Hanno diritto ai contributi i gestori che: a. riconvertono colture conformemente all articolo 9b o impiantano colture innovatrici conformemente all articolo 9c e coordinano dette riconversioni e detti impianti nell ambito di gruppi di produttori, e b. si impegnano individualmente, in caso di riconversione, a non ampliare la superficie delle colture di mele e pere durante tre anni; essi possono tuttavia riprendere colture esistenti. 2 I gestori che presentano una domanda per superfici superiori alle superfici minime di cui agli articoli 9b capoverso 4 e 9c capoverso 4 non sono tenuti a coordinare le riconversioni e gli impianti in seno a un gruppo di produttori. Art. 9b Contributi per le riconversioni 1 Sono concessi contributi per la riconversione di colture di mele, pere, prugne e ciliegie comprendenti il numero minimo di alberi previsto all articolo 22 capoverso 2 dell ordinanza del 7 dicembre 1998 3 sulla terminologia agricola. 2 Per riconversione si intendono l estirpazione di una coltura di mele, pere, prugne e ciliegie e il reimpianto di una coltura di prugne o di ciliegie su una superficie di dimensioni uguali durante lo stesso anno o l anno successivo. Sono concessi contributi per l impianto di colture: a. di almeno 300 alberi per ha per le prugne e 500 alberi per ha per le ciliegie; b. i cui frutti sono raccolti prevalentemente prima o dopo un periodo nel quale, nella media quadriennale, il grado di autoapprovvigionamento del mercato svizzero con prodotti indigeni supera l 80 per cento; c. delle quali è stata prevista la commercializzazione. 3 L estirpazione deve avvenire entro un anno dall inoltro della domanda. 4 Non vengono concessi contributi qualora la domanda di un gruppo di produttori concerna superfici di riconversione inferiori a 1,5 ha. Art. 9c Contributi per le colture innovatrici 1 Possono essere concessi contributi per l impianto di colture innovatrici di frutta e di verdura delle quali è stata prevista la commercializzazione. 3 RS 910.91 4910

2 Per colture innovatrici si intendono: a. le colture di ciliegie da conserva adatte per la raccolta a macchina, le colture di pesche e nettarine, nonché le colture di prugne della varietà Prunus salicina (prugne americano-giapponesi) e della sottovarietà Prunus domestica syriaca (mirabelle) e Italica (reine-claude), che comprendono almeno 300 alberi per ha; b. le viti per la produzione di uva da tavola, che comprendono almeno 2300 ceppi per ha; c. le colture di asparagi bianchi e viola; d. ogni altra coltura perenne di frutta o verdura da tavola per la quale non vi è una protezione alla frontiera. 3 L impianto deve avvenire entro un anno dall inoltro della domanda. 4 Non vengono concessi contributi qualora la domanda di un gruppo di produttori concerna superfici di riconversione inferiori a 1 ha. Art. 9d Importo dei contributi 1 L importo dei contributi è calcolato come segue: Fr./ha Riconversione: Colture di ciliegie 14 000 Colture di prugne 14 000 Colture innovatrici: Colture di ciliegie da conserva 14 000 Colture di pesche e nettarine 14 000 Colture di prugne 22 000 Vigneti di uva da tavola 37 000 Colture di asparagi 12 000 2 Per le colture innovatrici di cui all articolo 9c capoverso 2 lettera d l ammontare dei contributi viene fissato in base al 30 per cento del valore standard dei frutteti. Art. 9e Domande 1 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del gestore; b. nome e indirizzo dei membri del gruppo di produttori nell ambito del quale vengono coordinati la riconversione o l impianto di colture innovatrici; c. nome dei Comuni nel quale sono ubicate le particelle da impiantare o, se del caso, da estirpare; d. numero di catasto delle particelle; 4911

e. superficie da impiantare o, se del caso, da estirpare, in m 2 ; f. piano aziendale semplice conformemente alle indicazioni dell Ufficio federale; g. la dichiarazione d impegno di cui all articolo 9a lettera b. 2 Sono ammesse domande collettive. Art. 9f Considerazione e trattamento delle domande 1 Le domande vengono prese in considerazione in funzione dell ordine di entrata presso l Ufficio federale. Fa stato il timbro postale o il timbro d entrata dell Ufficio federale. 2 Prima di trattare una domanda, l Ufficio federale invia ai Cantoni una copia delle domande inoltrate da gestori domiciliati sul loro territorio. 3 L Ufficio federale decide in merito alla concessione dei contributi e invia ai Cantoni una copia della sua decisione. Art. 9g Versamento dei contributi L Ufficio federale versa i contributi agli aventi diritto a riconversione o impianto avvenuti. Gli aventi diritto ai contributi devono presentargli un certificato rilasciato dal Cantone che attesti che la riconversione o l impianto sono avvenuti. Art. 16 Abrogato Art. 16a Disposizioni transitorie della modifica del 26 novembre 2003 Le colture di frutta di cui all articolo 9b capoverso 1 che vengono estirpate tra il raccolto del 2003 e l inoltro della domanda, possono essere prese in considerazione nelle domande di contributi di riconversione qualora queste pervengano all Ufficio federale entro il 30 aprile 2004. 4912

II 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente modifica entra in vigore il 1 gennaio 2004. 2 L articolo 1 entra in vigore il 1 gennaio 2006. 3 La sezione 3a (art. 9a 9g) entra in vigore il 1 gennaio 2004 e rimane valida fino al 31 dicembre 2011. 26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 4913

4914