OGGETTO: CONTRATTO D AFFITTO DELLA STRUTTURA RURALE DI PROPRIETÀ DEL DENOMINATA MALGA VEDORCIA E TERRENI AD USO PASCOLO Premesso che: - il Comune di Pieve di Cadore di seguito denominato proprietà, in data 26.03.2014. ha indetto procedura aperta per selezionare l impresa agricola cui concedere in affitto la struttura rurale di proprietà del Comune di Pieve di Cadore denominata Malga Vedorcia, ubicata nell omonima località in Comune di Pieve di Cadore, composta da n. 2 fabbricati rispettivamente n. 1 ad uso Casera per il Malghese, n. 1 ad uso stalla e n. 1 ad uso deposito e dagli annessi terreni ad uso pascolo; - la Ditta individuale Taferner Wolfgang, di seguito denominata affittuario o conduttore, è risultata assegnataria della malga, così come risulta dal verbale di aggiudicazione approvato con determinazione del Responsabile di Area, n 5, in data 09.05.2014; L anno 2014 il giorno 13 del mese di novembre, presso gli Uffici del Comune di Pieve di Cadore, ubicati in Pieve di Cadore, P.zza Municipio, n 18 TRA il Comune di Pieve di Cadore P. IVA 00206500258, nella persona del Responsabile dell Area Polizia Locale Affari Legali dott.ssa Ornella Boscarin, nata a Feltre il 07.01.1965 e residente in Cesiomaggiore (BL) Via San Vidal 33, a questo atto espressamente autorizzato con decreto del Sindaco n. 4/2014 di prot. n. 6901, E il Sig. Wolfgang Taferner, in qualità di titolare/legale rappresentante della omonima Ditta (C. F. TFRWFG83M26H786Q.) con sede legale in Cortina d Ampezzo (BL), via Val Bona n 1 SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 ( Oggetto del contratto) Il Comune di Pieve di Cadore, di seguito denominato proprietà, concede in affitto alla Ditta Taferner Wolfgang (di seguito denominata affittuario/conduttore), che accetta, la struttura rurale di proprietà del Comune di Pieve di Cadore denominata Malga Vedorcia, ubicata nell omonima località in Comune di Pieve di Cadore, composta da n. 2 fabbricati rispettivamente n. 1 ad uso Casera per il Malghese, n. 1 ad uso stalla e n. 1 ad uso deposito e dagli annessi terreni ad uso pascolo individuati catastalmente al C.T. del Comune di Pieve di Cadore come appresso specificati: Fg. Mapp. Tipologia Superficie catastale Superficie a pascolo 1
ha are ca ha are ca 50 12 Bosco alto/pascolo 150 13 30 15 80 00 50 13 Bosco alto/pascolo 22 95 60 03 90 00 52 4 Pascolo/incolto produttivo 19 69 30 02 50 00 52 5 Pascolo/incolto produttivo 11 81 90 01 60 00 52 13 Bosco alto/pascolo 30 05 80 10 90 00 52 15 Pascolo/incolto produttivo 05 71 40 / 50 00 52 16 Pascolo/incolto produttivo 20 09 60 01 80 00 53 2 Pascolo/incolto sterile 12 09 00 / 60 00 53 3 Pascolo/incolto produttivo 03 89 40 01 22 00 53 4 Pascolo/incolto produttivo / 39 40 / 20 00 53 6 Pascolo 03 51 20 03 51 20 53 8 Pascolo/incolto produttivo 05 93 80 01 95 00 53 18 Pascolo / 73 80 / 73 80 53 22 Pascolo/incolto produttivo 15 38 70 02 60 00 55 3 Pascolo/incolto produttivo 01 42 10 / 50 00 55 4 Pascolo/incolto produttivo 02 18 30 / 90 00 55 11 Pascolo 09 92 40 09 92 40 55 14 Pascolo/incolto produttivo 03 79 50 / 50 00 55 16 Pascolo 06 53 40 06 53 40 55 17 Pascolo/incolto produttivo 15 95 20 / 80 00 55 20 Pascolo/incolto produttivo 06 83 70 / 90 00 55 21 Pascolo 04 44 10 04 44 10 44 35 Bosco alto/pascolo 19 08 74 01 60 00 44 15 Pascolo / 56 50 / 56 50 44 39 Pascolo / 54 79 / 54 79 44 21 Pascolo / 10 70 / 10 70 44 22 Bosco alto/pascolo / 99 10 / 50 00 44 37 Pascolo / 19 73 / 19 73 44 27 Bosco alto/pascolo 02 03 00 01 10 00 44 28 Bosco alto/pascolo 14 40 10 01 90 00 49 65 Pascolo 04 23 40 04 23 40 49 17 Bosco alto/pascolo / 62 40 / 55 00 49 18 Pascolo / 36 50 / 36 50 49 19 Fabbricato rurale / 15 40 / 15 40 49 69 Pascolo 04 33 02 04 33 02 49 42 Pascolo 03 83 67 03 83 67 49 71 Bosco alto/pascolo 33 72 10 17 50 00 49 75 Bosco alto/pascolo 53 90 49 19 00 00 TOTALI 492 59 82 128 80 61 La consistenza complessiva dei terreni da concedere in affitto, unitamente alle costruzioni rurali costituenti la struttura rurale di Malga Vedorcia, è di ha 493 di cui ha 129 a uso pascolo. Per l identificazione, la delimitazione dei confini e la determinazione della superficie pascoliva della malga ci si avvale anche dei dati e delle informazioni contenute nel Piano di riassetto forestale del Comune di Pieve di Cadore. 2
Art. 2 (Durata del contratto d affitto) La durata dell affitto viene convenuta in anni 6 (sei), con decorrenza dalla presente stagione monticatoria e scadenza al 31.05.2020 L affitto cesserà senza necessità di disdetta il giorno 31.05.2020, data entro la quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi definita ed accettata. Art. 3 (Canone di affitto) Il canone annuo di affitto, determinato in 4.000,00 + IVA (in lettere quattromila/00 + IVA) con le procedure di assegnazione dell alpeggio, a partire dal secondo anno sarà aggiornato annualmente in base alle variazioni degli indici di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati e mensilmente pubblicati dall I.S.T.A.T.. Il canone, opportunamente aggiornato come sopra, potrà essere ulteriormente aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti alle strutture ed alla viabilità di servizio eseguite dalla proprietà. Art. 4 (Pagamento del canone) Il pagamento del canone di locazione dovrà essere effettuato annualmente in via anticipata, contestualmente alla monticazione del bestiame e per il 1 anno alla firma del contratto. Il pagamento andrà effettuato sul c/c bancario IT41Q0200861230000003474169 Banca UNICREDIT s.p.a. filiale di Pieve di Cadore, intestato a Comune di Pieve di Cadore, P.zza Municipio, n. 18 contenente la causale stagione monticato ria e l anno di riferimento. In caso di ritardato pagamento, si applicherà per ogni giorno di ritardo l interesse di mora pari al tasso praticato dalla tesoreria comunale per le anticipazioni di cassa. Il ritardo inoltre potrà configurare inadempienza contrattuale e risoluzione del contratto a norma della legge 3.05.82 n. 203 art. 5. Art. 5 (Garanzie) L azienda agricola che risulterà aggiudicataria, è tenuta a prestare fidejussione bancaria o assicurativa del valore corrispondente all importo di aggiudicazione del canone di affitto annuo, avente validità per la durata contrattuale a garanzia dell adempimento degli obblighi nascenti dal contratto e/o derivanti dalla disciplina di settore. Decorsi i primi tre anni della locazione, a richiesta dell aggiudicatario, la garanzia fideiussoria potrà essere svincolata per la metà del valore garantito. Art. 6 (Responsabilità) L affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti nella struttura rurale, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell attività dell affittuario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito. La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte dell affittuario o dei suoi 3
dipendenti, e non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all interno dell alpeggio di bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi. La proprietà non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da essa non dipendenti, l alpeggio non possa essere praticato per l intera stagione o parte di essa o comunque la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria. Nei casi previsti dai precedenti commi eventuali riduzioni del canone di affitto saranno valutati dall Amministrazione Comunale. Art. 7 (Obblighi delle parti) L affittuario deve provvedere al regolare pagamento del canone di affitto, rispettare quanto previsto dal contratto d affitto, dal bando di gara e da quanto eventualmente stabilito in sede di verbale di consegna. La proprietà è tenuta a rispettare gli obblighi sanciti dal codice civile in materia di affitto. E espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto. Art. 8 (Rescissione del contratto) In caso di recesso, ovvero di risoluzione anticipata anche per inadempienza, valgono le disposizioni della Legge 3 maggio 1982, n 203, (artt. 5 49). La proprietà ha facoltà di rescindere il contratto qualora sia accertata la violazione dell art. 7 e nel caso in cui l affittuario diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo, previsto dal bando di gara o dal presente contratto d affitto, non vi provveda nei tempi indicati dalla diffida. Il mancato rispetto delle clausole stabilite nel bando di gara, da parte del concessionario, produrrà - ipso jure - la risoluzione del contratto. Art. 9 (Controversie tentativo di conciliazione Foro competente) Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e l affittuario, potranno essere risolte mediante tentativo di conciliazione ai sensi dell articolo 46 della Legge 3 maggio 1982, n 203. Per tutte le eventuali possibili controversie che non si potessero risolvere mediante tentativo di conciliazione, le parti accettano espressamente la competenza esclusiva del Foro di Belluno. Art. 10 (Norma di rinvio) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente per lo specifico settore. Art. 11 (Spese contrattuali) Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata, è oggetto di registrazione fiscale presso l Ufficio del Registro dell Agenzia delle Entrate di Pieve di Cadore. Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, sono a totale carico dell affittuario. 4
La registrazione del contratto verrà fatta a cura dell affittuario. Pieve di Cadore li. Per l Ente proprietario: dott.ssa Ornella Boscarin Per l Affittuario: Sig. Wolfgang Taferner Sottoscrizione clausole onerose L affittuario ai sensi dell art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto: 2) Durata dell affitto; 3) Canone d affitto; 4) Pagamento del canone; 7) Obblighi delle parti; 8) rescissione del contratto; 9) Controversie Tentativo di conciliazione Foro competente. L AFFITTUARIO Sig. Wolfgang Taferner PER LA PROPRIETA dott.ssa Ornella Boscarin 5