Tale semplificazione porta il duplice vantaggio di essere facilmente identificabile e di contenere i valori sufficientemente omogenei.

Documenti analoghi
ACCORDO TERRITORIALE In attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del decreto ministro dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999

ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI FRASCATI

ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI GUDONIA MONTECELIO

ACCORDO TERRITORIALE

CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M )

Accordo territoriale per il territorio del comune di Catania

ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEI COMUNI DI ROVERETO, RIVA DEL GARDA, ARCO E PERGINE VALSUGANA

RINNOVO ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISTERBIANCO (CT)

Provincia di Gorizia Comune di Gorizia. Verbale di Accordo

si conviene e si stipula che

ACCORDO TERRITORIALE NEL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N

ACCORDO TERRITORIALE PER LE CITTÀ DI SANT AGATA DEI GOTI MONTESARCHIO - SAN GIORGIO DEL SANNIO - AIROLA-TELESE TERME

ACCORDO TERRITORIALE 2003

ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI LECCO In attuazione della legge 9 dicembre 1998,n. 431 e del decreto ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999

ACCORDO TERRITORIALE PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO CON POPOLAZIONE INFERIORE AI SETTEMILA ABITANTI al censimento 2011

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 della Legge 431/98 e del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 05 marzo 1999.

Accordo per il territorio del comune di Brescia

ACCORDO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE (ex-art. 2, commi 3,4,5; art. 4 e art. 5 legge 431/1998) COMUNE DI COLLESALVETTI

COMUNE DI ENNA ACCORDO TERRITORIALE

ACCORDO TERRITORIALE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI E DEI CONTRATTI TRANSITORI

Accordo Territoriale COMUNE DI CREMONA

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. (ex art. 2 commi art. 4 e art. 5 Legge 431/98 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASTI. in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30

Accordo Territoriale per le locazioni nella città di SELVAZZANO DENTRO ai sensi dell art. 2, comma 3 della Legge 431/98

ACCORDO TERRITORIALE DEL COMUNE AMMINISTRATIVO DI SASSARI In attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del D.M

si conviene e si stipula che

premesso CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2, comma 3 L. 431/98 e art. 1 d.m. 5/3/99)

In attuazione della legge 431 del del decreto ministeriale del

Accordo Territoriale Comune di BRESCELLO

Accordo territoriale per le locazioni nella città di Abano Terme ai sensi dell art. 2, comma 3 della legge 431/98.

Commissione per la classificazione degli immobili e l individuazione delle zone omogenee ai sensi della L. 431/98

Accordo Territoriale Comune di RUBIERA

ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI CAMPOSANTO

Gli accordi locali per il canone concordato

si conviene e si stipula che

Criteri generali per la realizzazione degli Accordi, depositato il 13/10/2008

ACCORDO PER IL COMUNE DI PESARO

COMUNE DI MANTOVA ACCORDO TERRITORIALE DEL COMUNE DI MANTOVA

TESTO SINTETICO ED OPERATIVO DEGLI ACCORDI TERRITORIALI DEL COMUNE DI TORINO

ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI FOLIGNO

ACCORDO TERRITORIALE DEL COMUNE DI PALERMO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9/12/98 N 431 E DEL DECRETO MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DEL 30/12/2002 PREMESSA

COMUNE DI MODENA ACCORDO TERRITORIALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 431 DEL E DEL DM. N. 67 DEL

ACCORDO TERRITORIALE

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. (ex-art. 2 commi art. 4 e art. 5 legge 431/98) COMUNE DI COLLESALVETTI

ACCORDO TERRITORIALE PER LA CITTA' DI NAPOLI

ACCORDO TERRITORIALE DECENTRATO. (ex art. 2, comma 3 legge 431/98)

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

LE NOVITA FISCALI PER LA CASA Pontedera 29 giugno Avv. Barbara Gambini Confedilizia Pisa

Allegati Deliberazione Giunta regionale 13 settembre 2000, n

ACCORDO TERRITORIALE. in attuazione delle Legge 9 dicembre 1998 n 431. e del Decreto Ministero del Lavori Pubblici 30 Dicembre 2002

Si conviene e stipula quanto segue: CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO (art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 30/12/2002)

ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERAMO

ACCORDO TERRITORIALE COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI

$&&25'27(55,725,$/(3(5,/&2081(', %

ACCORDO TERRITORIALE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI E DEI CONTRATTI TRANSITORI

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30 dicembre 2002

Ai sensi di quanto disposto dall art.2, comma 3 della legge 431/98 ed in attuazione del decreto ministeriale ,

ACCORDO INTEGRATIVO PER LE LOCAZIONI USO ABITATIVO DELL AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI-REDAELLI DI MILANO

REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA PRIVATA RISTRUTTURATI CON IL CONTRIBUTO FINANAZIARIO PREVISTO DALL ART.7 DELLA L.

I suddetti limiti tengono conto della Sentenza della Corte Costituzionale n 236 del 18/6/1987.

ACCORDO TERRITORIALE

Decreto Ministeriale 5 marzo 1999

ACCORDO PER LA CITTA DI ORISTANO

il Consiglio Regionale ha approvato la deliberazione n. 271 del 30 settembre 2008;

Accordo per il territorio del Comune di Catanzaro (L. 9 DICEMBRE 1998 N. 431)

(in base agli artt. 4 e 4 bis, della legge 9 dicembre, n. 431)

Accordo territoriale per il comune di Cesano Maderno Ai sensi dell'art. 2 comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del DM 30/12/2002

si conviene quanto segue:

COLBORDOLO - MONTELABBATE SANT ANGELO IN LIZZOLA

RINNOVO ACCORDO TERRITORIALE COMUNE DI MONCALIERI

Accordo per il territorio del Comune di COSENZA (L. 9 DICEMBRE 1998 N. 431)

ACCORDI TERRITORIALI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI. LOCAZIONE secondo ART. 2 Commi 3,4,5 ; ART. 4 e ART. 5

RIPARTIZIONE FINANZIARIA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA

Comune di Bra Provincia di Cuneo RIPARTIZIONE FINANZIARIA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA

ACCORDO TERRITORIALE PER LA PROVICIA DI ANCONA COMUNE DI LORETO TRA UPPI SUNIA SICET UNIAT

Prot. Del Comune di Imola del 30 agosto 2004

... ACCORDO TERRITORIALE .. -

CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2 comma 3. L. 431/98 e art.1 D.M. 30/12/2002)

ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI SAVONA

ACCORDO APPLICABILE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PARMA (CON ESCLUSIONE DEL COMUNE CAPOLUOGO) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.PP.

ACCORDO LOCALE NUOVA NORMATIVA SULLE LOCAZIONI ABITATIVE. Art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431

Accordo territoriale per i contratti di locazione a canone concordato del Comune di Lamezia Terme (L. 9 DICEMBRE 1998 N. 431)

ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI CESENA

PER I CONTRATTI DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO SUNIA; SICET; UNIAT; UNIONE INQUILINI; UPPI; ASPPI; COMUNE DI MASSA

STEFANO RAMBALDI CANONE CONCORDATO. CENTRO STUDI FIAIP EMILIA-ROMAGNA Bologna, 27 marzo 2015

Contratto a canone concordato

7) Il deposito cauzionale, di importo non superiore a tre mensilità del canone pattuito, non sarà

CONTRATTI LOCAZIONE: SCONTI FISCALI E BENEFICI L ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI GIOIA TAURO

Accordo locale per la città di Cormano ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999

Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 546 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L anno 2015, il giorno nove del mese di Dicembre, in Umbertide

Accordo locale per il Comune di Cologno Monzese. ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M.

ACCORDI TERRITORIALI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI. LOCAZIONE secondo ART. 2 Commi 3,4,5 ; ART. 4 e ART. 5

Accordo locale per la città di Sesto San Giovanni ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M.

Accordo per il territorio del comune di Roma

COMUNE DI MONZUNO. Medaglia d Oro al Merito Civile

ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI FORMIGINE

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 894 DEL 13/06/2016

Transcript:

AL COMUNE DI AREZZO CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCORDI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 3 L. 9/12/98 N 431 Vista la legge 9/12/98 n 431 concernente la disciplina delle locoazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo; Vista la Convenzione Nazionale del 8/2/99 sottoscritta ai sensi dell'art. 4 comma 1 della richiamata legge; Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 5/3/99 registrato alla Corte dei Conti il 15/3/99 (Registro n 1 Lavori Pubblici, foglio 41) Le seguetni Associazioni di categoria operanti nel territorio di Arezzo: Per le Associazioni degli inquilini SUNIA, SICET, UNIAT e ANIA Per le Associazioni della Proprietà Edilizia: CONFEDILIZIA, UPPI E ANPE Stabiliscono le seguenti Modalità per la determinazione dei cnaoni nei contratti di locazione di immobili situati nel territorio del Comune di Arezzo, in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 del DM 5/3/99. Contratto di locazione tipo ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2 comma 3) Legge 9/12/98 n 431 Dm Lavori Pubblici 5/3/99. Il suddetto contratto dovrà essere redatto tenendo in considerazione i seguetni criteri, sui quali hanno raggiunto accoordo le Associaizoni dei conduttori SUNIA- SICET-UNIAT E ANIA e le Associaioni dei locatori CONFEDILIZIA UPPI E ANPE. Individuazione delle zone urbane a cui riferire i canoni di locazione. Nel Comune di Arezzo sono state individuate tre macrozone: Zona centrale: entro la cerchia della tangenziale; Zona semicentrale: fuori dalla cerchia della tangenziale; Zona periferica: frazioni e abitanti rurali. Così come da piantina che si allega debilitamente sottoscritta dai rappresentanti delle Associazioni di categoria Allegato 1). Tale semplificazione porta il duplice vantaggio di essere facilmente identificabile e di contenere i valori sufficientemente omogenei.

Criteri per l'individuazione delle caratteristiche dell unità immobiliari e le conseguente determinazione dei valori "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione. Le parti contraenti, che possono beneficiare dell'assistenza facoltativa delle rispettive organizzazioni sindacali, che hanno elaborato tali criteri, nell'ambito di ogni zona urbana omogenea (zona 1/2/3) dovranno tener conto dei seguenti elementi caratteristici delle unità immobiliari. Tipologia; stato di manutenzione alloggio; stato di manuntenzione stabile; pertinenze; presenza spazi comuni; servizi tecnici, eventuale dotazione di mobilio e relativa qualità. I valori minimo e massimo delle singole aree saranno tenuti in considerazione delle parti nella determinazione del canone di locazione in particolare. Dovrà essere applicato la fascia MINIMA per le unità immobiliari dotate fino a CINQUE elementi della fascia intermedia, comunque si collocano nella fascia minima se manca uno degli elementi sotto indicati. Impianto di riscaldamento; Servizi igienici interni; Ascensore oltre il 2 piano. Si identifica una fascia INTERMEDIA nell'ipotesi in cui l'immobile sia fornito di SEI delle seguenti caratteristiche. impianto riscaldamento autonomo; verde condominiale; doppio bagno (esclusi immobili al di sotto dei 90 mq.); autorimessa; prossimità dell'unità immobiliare a servizi pubblici essenziali (compreso verde pubblico); balconi, cantina o soffitta; appartenza alle categorie A2, A3, A4, A5; A6; vetustaà inferiore a 30 anni; essere stato ristrutturato negli ultimi 15 anni; cucina con almeno una finestra; ascensore; terrazzo maggiore di mq. 20; giardino privato o spazio esclusivo; non essere inserito in contesto di edilizia popolare; avere almeno doppia esposizione. Si indentificano in una fascia MASSIMA gli immobili con oltre SEI dei sopracitati elementi di applicazione. Il canone di locazione degli immobili da locare è determinato per zona, sulla base delle seguenti fasce di oscillazione, comprendenti un valore mensile minimo ed uno massimo a metro quadrato: Min. Intermedio Max. Zona 1: 5.000/6.000 6.001/8.000 8.001/15.000 Zona 2: 4.000/5.000 5.001/7.000 7.001/12.000 Zona 3: 3.000/4.000 4.001/6000

6.000/10.000 La determinazione del valore effettivo del canone di locazione da applicare caso per caso, avverrà nell'ambito del valore locativo minimo e massimo, così come sopra espresso, tenendo in considerazione le caratteristiche delle unità abitative così come indicate ai punti C) D); e riguarderà esclusivamente la superficie utile dell'unità abitativa. F) -IMMOBILI AMMOBILIATI -MAGGIORAZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI IMMOBILI Gli importi della tabella di cui al punto precedente articolo sono incrementate fino ad un massimo del 20% per gli alloggi con superficie utile pari o inferiore a 45 metri quadri. In caso di unità immobiliari arredate può essere incrementato fino al 20% da graduarsi in relazione alla quantità e qualità dell'arredo. G) AGGIORNAMENTO DEL CANONE Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato tipo di contratto: Con il presente Accordo formalmente si conviene che il canone, su richiesta del locatore tramite raccomandata A/R, può essere aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della variazione ISTAT, di ogni singola unità immobiliare determinato dalle parti all'interno della fascia di oscillazione sopra identificate. H) RIPARTIZIONE ONERI ACCESSORI Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano l'allegata tabella (allegato B) I metri quadrati utili dell'untià immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale con una tolleranza del cinque in più o in meno. I) MAGGIORAZIONE PER DURATA DEL CONTRATTO SUPERIORE AL MINIMO Possono essere stipulati contratti di durata superiore a quella minima stabilita dall'art. 2 comma 3 della 431/98. In tal caso il canone concordato è incrementato del 4%. L) IMMOBILI DI PARTICOLARE TIPOLOGIA Per gli immobili di cui all'art. 1 comma 2, lett. A), L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l'immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 15% a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento saàr cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente. M) MANUTENZIONE STRAODINARIA Nel caso di esecuzione sull'unità immobiliare o sull'edificio di cui è parte di importanti improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito,o comunque opere di straordinaria manuntenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone dell'alloggio venga integrato con un aumento dell'interesse, legale sul capitale impiegato (spesa sostenuta) ove esso superi. 2.000.000 (duemilioni) in un anno. N) COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE Onde ridurre al minimo contenziosi di tipo stragiudiziale o legale, le parti sociali, con il consenso delle parti contraenti si impegnano a sviluppare al massimo la fase di contrattazione preventiva e concertativa per l'individuazione di quell'equilibrio economico e normativo tale da garantire una corretta applicazione del contratto di locazione.

Per consentire tale procedura dovrà essere previsto nel contratto tipo, redatto presso le sedi di associazioni di categoria, la seguente clausola: "Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretaizone ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicaziozne dell'accordo territoriale, la Commissione di Conciliazione stragiudiziale formata quanto a due componenti scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'accordo di cui trattasi, sulla bae delle designazione rispettivamente del locatore e del conduttore e quanto a un terzo che svolgerà eventualmetne funzioni di Presidente, sulla base della scelta operata dai due compoenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, irtengano di nominarlo; in caso di mancato accordo sulla nomina del terzo sarà nominato dal Presidente della locale Camera di Commercio. In caso di variazione inpiù o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momneto della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione. O) Il presente accordo ha la durata di tre anni a partire dal deposito dello stesso presso il comune di Arezzo, con possibilità comunque di revisione dopo il dodicesimo mese dal suddetto deposito. Il presente accorod, valido per il Comune di Arezzo, è stato redatto in Arezzo il. In ogni sua parte dalle seguenti Associaizioni di categoria: Per gli inquilini SUNIA con sede in Arezzo Via V. Veneto n 5 Tel 0575/356244 Fax 0575/409783 in persona del Sig. Coradeschi Settimio. SICET con sede in Arezzo Viale Michelangelo n 116 tel. 0575/353576 Fax 0575/24867 in persona del Sig. Orlando Bruni. UNIAT con sedein Arezzo Via G. Monaco n 32 tel 0575/20873 Fax 0575/27731 in persona del Sig. V. Baroncini. ANIA con sede (provvisoria) in Arezzo in V. Cimabue n 21 tel. 0575/353847 in persona del Sig. F. Feliciai. Per le Proprietà Edilizia CONFEDILIZIA con sede in Arezzo Via Pisano n. 20 tel 0575/20439 Fax 0575/324088 UPPI con sede in Arezzo Via G. Monaco n. 41 tel. 0575/7295944-353494 Fax 0575/409802 in persona del Sig. Carlo Provenzal. ANPE con sede in Arezzo Via Crispi n. 8 tel 0575/299554 in persona del Sig. F. Merli. Arezzo lì Allegato 1: piantina città di Arezzo Allegato 2: accordo ripartizioni spese tra locatore e conduttore. CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCORDI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI ORDINARI (art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 d.m. 5.3.99) L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio del Comune

di Arezzo. Ai fini dell'art. 2 comma 4, DM 5.3.99, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, per le zone del Comune di Arezzo, e non ammessi ai benefici fiscali e sono possibili solo le condizioni stto elencati. Per i contratti in epigrafe per i quali le organizzazioni stipulanti concordano l'applicazione della medesima Tabella degli oneri accessori di cui sub 1) vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori. Fattispecie di esigenze dei proprietari: quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ed abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio dei figli; rientro dall'estero; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula delle locazioni, che comporti il rilancio dell'alloggio di servizio; qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto. Fattispecie di esigenze dei conduttori: 1) quando il conduttore ha una esigenza transitoria collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto. trasferimento temporaneo della sede di lavoro; assegnazione di alloggio ERP o acquisto di immobile in Cooperativa o presso privati, e che si renderà libero entro 18 mesi come dimostrato dal Compromesso registrato; necessità di vicinanza momentanea a parenti bisognosi di cure. Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato tipo di contratto (allegato E). Per gli inquilini SUNIA con sede in Arezzo Via V. Veneto n 5 Tel 0575/356244 Fax 0575/409783 in persona del Sig. Coradeschi Settimio. SICET con sede in Arezzo Viale Michelangelo n 116 tel. 0575/353576 Fax 0575/24867 in persona del Sig. Orlando Bruni. UNIAT con sedein Arezzo Via G. Monaco n 32 tel 0575/20873 Fax 0575/27731 in persona del Sig. V. Baroncini. ANIA con sede (provvisoria) in Arezzo in V. Cimabue n 21 tel. 0575/353847 in persona del Sig. F. Feliciai. Per le Proprietà Edilizia CONFEDILIZIA con sede in Arezzo Via Pisano n. 20 tel 0575/20439 Fax 0575/324088 UPPI con sede in Arezzo Via G. Monaco n. 41 tel. 0575/7295944-353494 Fax 0575/409802 in persona del Sig.

Carlo Provenzal. ANPE con sede in Arezzo Via Crispi n. 8 tel 0575/299554 in persona del Sig. F. Merli.