Q Q 8 Q 6 2

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Caro Maurizio Ti propongo questo quesito: Simultaneo light del 04.02.13 Board 23 Dich. Sud Tutti A 9 6 3 2 K 5 3 9 K 5 4 3 8 A Q J 10 6 7 5 4 3 2 A 8 O N S E K J 4 8 A K J 10 6 J 10 9 7 Q 10 7 5 9 7 4 2 Q 8 Q 6 2 OVEST NORD EST SUD 1 1 2 * 3 Passo Passo 4 Passo 5 Passo 6 Fine * Non allertato (sono forte con 5 cuori) Prima dell attacco Ovest chiede il significato di 2 Picche e Nord risponde che il compagno ha dimenticato di allertare la loro convenzione. Alla mia richiesta di spiegazioni Sud dichiara di essersi dimenticato della convenzione e di aver dichiarato passo per mostrare una mano minima. Attacco A fine del gioco. Su 5 giocatori di pari livello (agonisti) con la mano di Nord: 3 giocatori avrebbero dichiarato 4 e 2 avrebbero dichiarato 4, nessuno 4 (chiaro tentativo di far risvegliare il compagno) Su 4 di Nord è possibile che Sud, ancora dormiente, possa dichiarare Passo Su 4 di Nord è possibile che Sud dichiari 5 o 5. Sul contratto di 6 (con attacco fiori, che Ovest ritiene molto probabile se gli fossero state spiegate ad arte le dichiarazioni) Sud deve optare per il sorpasso a cuori al 50% oppure battere A e sperare nel K secondo per rientrare con il 7 per scartare le fiori sulle cuori affrancate. Mi sono riservato di confermare il risultato e nell attesa ho ritenuto dare 40/60 Grazie come sempre Angelo Boleto L esperto risponde 1

Ciao Angelo, in casi di INA, quale questo (via Articolo 75A), l arbitro deve partire dalla logica alternativa meno favorevole al partito colpevole, ovvero, qui, 4, senza alcuna possibilità di scegliere altrimenti, né di ponderare questa selezione. Considerato che Ovest non può accampare diritti sull attacco (gli è stata fornita una spiegazione completa prima di effettuarlo), e che è invece possibile ponderare ciò che accade dopo la scelta dettata dall lna, io assegnerei un po di volte 4 +2, ed un po di volte 5 +1 (diciamo 3/5 e 2/5 rispettivamente). Cari Saluti, Maurizio Di Sacco L esperto risponde 2

Nel corso del Simultaneo serale del 29 novembre, al board 22 la licita è andata: OVEST NORD EST SUD (Io) 1 2SA 4 5 Passo Passo *5 **Passo Passo 6 Fine * pausa ** pausa Riserva del dichiarante che aperto lo score, chiama l arbitro. La decisione ( avallata dal parere di tre giocatori esperti ) è stata quella di eliminare la mia licita e quindi riconoscere alla coppia Est/Ovest 5 Cuori +1 per informazione non autorizzata. A mio giudizio, l esitazione del mio partner giudicata informazione non autorizzata, non forniva nessun vantaggio ulteriore alle informazioni già fornitemi con la prima licita, per cui andava applicato il comma 1 dell art.16, combinato con il comma C dell art. 73. Di passaggio, se si fosse trattato di un incontro con i sipari, l impossibilità di sapere chi fosse colpevole di quei 25 secondi di pausa licitativa, avrebbe reso legittima la mia dichiarazione. Il che significa che il problema delle pause andrebbe esaminato più a fondo, per un trattamento diverso da quello attuale. Una piccola impertinenza. Non era certamente per il caso in esame, considerando che la mia dichiarazione forniva alla linea Est/Ovest una informazione autorizzata che le consentiva di pervenire facilmente al contratto di slam, ma 25 secondi di pausa possono fornire maliziose interpretazioni circa la definizione di informazioni non autorizzate. Fermo restando che su 6 Cuori avrei difeso certamente a 7 Fiori contrate. Indicato come il par della mano Le sarò grato se vorrà fare qualche considerazione al riguardo. Pier Francesco Pompei L esperto risponde 3

Caro Pier Francesco, al di là del merito del caso, che vedremo poi, mi preme innanzitutto sgombrare il campo da alcune Sue affermazioni, inerenti una presunta possibilità di affrontare in maniera diversa problemi quali il caso di specie, nonché altrettanto presunte contraddizioni presenti nella normativa, e nelle disposizioni attuative ad essa collegate. Iniziamo da quest ultimo punto, con riferimento all affermazione relativa al gioco con i sipari: ebbene sì, giocando con i sipari la situazione è diversa. Dunque? Molte parti della normativa cambiano radicalmente in alcuni casi, e comportano disposizioni interpretative ed attuative diverse quando i sipari siano in uso, tanto che esiste uno specifico regolamento a regolare la materia (cfr. Norme Integrative, Appendice 4, Normativa del Gioco con i Sipari). Perché sia la meccanica del gioco, che i principi che dalla meccanica stessa discendono sono peculiari, e non hanno nulla a che vedere con il gioco senza sipari, senza peraltro che riesca a cogliere in questo alcun supporto alla Sua teoria. Inoltre, se in quell ambito l approccio dell arbitro è inizialmente diverso, quando riesca a stabilire i fatti in maniera tale da ricondurre la situazione a quella del gioco senza sipari, egli procede esattamente come se i sipari non ci fossero, avendo in quel caso pieno valori i dettati dell Articolo 16 (A e B nella circostanza), e, qualora ravvisabili, quelli dell Articolo 73C. Proprio a 16A e 73C si riferisce la mia seconda obiezione: che cosa intendeva per l applicazione degli stessi? 16A, infatti, non fa altro che descrivere che cosa siano le Informazioni Autorizzate, e dunque, per differenza, quali siano quelle Non Autorizzate. Un esitazione rientra certamente nel novero delle seconde, delle quali rappresenta anzi la fattispecie di gran lunga più classica, per cui, con stretto riferimento alla Sua stessa affermazione, 16A è stato certamente, quanto correttamente applicato. Ancor più fuori luogo è il richiamo a 73C, il quale affronta il problema delle INA da un punto di vista etico; ovvero ci dice che è fatto obbligo etico, ad un giocatore, di evitare accuratamente di usare un INA della quale sia in possesso. Anche in questo caso, l arbitro ha formalmente applicato la norma da Lei richiamata, in particolare decidendo che Lei non aveva grossolanamente sfruttato l INA in suo possesso, e dunque che non era passibile di ulteriori sanzioni. Badi bene, non ho alcuna vis polemica: quello che mi preme è educare alla conoscenza del Codice e di ogni norma ad esso collegata, ivi includendo ogni disposizione attuative di esse come di quello. Nel Suo caso, noto una certa confusione legata ad una lettura superficiale (absit iniuria verbis: intendo con quel termine indicare una mancanza di approfondimento, mancanza peraltro non rimediabile se non documentandosi in maniera ulteriore alla semplice lettura del Codice, la quale non permette di capire quasi niente senza l aiuto di un esperto), e, al contempo, attenzione ed interesse per la materia, così che cerco di guidarla nell approfondimento. L esperto risponde 4

Venendo al merito del caso in questione, debbo dire che manca una parte alla Sua relazione sui fatti, parte la quale è essenziale per giudicare la correttezza della decisione, e che riecheggia in alcune Sue parole, senza peraltro che sia possibile dedurre se l argomento sia stato, o meno, affrontato dall arbitro e, quindi, dagli esperti interpellati. Mi riferisco cioè alla Sua affermazione in merito al significato dell esitazione di Sud, perché se è falso che Lei fosse già in possesso di ogni elemento di giudizio, e che quindi la Sua azione dovesse considerarsi svincolata da ogni valutazione critica della stessa a fronte dell INA, è invece vero che l arbitro, e gli esperti, dovevano valutare quale fosse l informazione trasferita dall esitazione medesima, e se la stessa fosse di una qualche utilità al momento di decidere il da farsi su 5Cuori. Quanto sopra ha una precisa radicazione normativa in 16B1: B. Informazione estranea dal compagno 1. (a) Dopo che un giocatore renda disponibile per il suo compagno un informazione estranea che possa suggerire una chiamata o una giocata, come per esempio, attraverso un rilievo, una domanda, la risposta ad una domanda, un alert inatteso15 o un mancato alert, un inequivocabile esitazione, un involontaria velocità, una speciale enfasi, tono, gesto, movimento, o un manierismo, il compagno non può scegliere, tra alternative logiche, una che avrebbe potuto in modo dimostrabile essergli stata suggerita rispetto ad un altra dall informazione estranea. Dove la parte rilevante è evidenziata in giallo. Questo è un passaggio fondamentale dell azione dell arbitro in questi casi, perché la semplice domanda, rivolta agli esperti, relativa a che cosa loro farebbero nella circostanza data, può portare a risultai, e decisioni, del tutto sbagliate. Prima di quel passaggio certamente fondamentale, ma non svincolato dalla domanda preliminare la questione da porsi è: che cosa significa l INA? o, in altri termini c è una relazione tra l INA e l azione incriminata?. Nel Suo caso, qualora interpellato come esperto, avrei risposto in senso negativo alla domanda in questione, perché ritengo che l INA ha maggiori probabilità di mostrare che il compagno sia più forte di quanto promesso dicendo 5 Fiori, che non la volontà di dire 6 Fiori in difesa. Ma questo, lungi dall incoraggiare a licitare, scoraggia dal farlo. Naturalmente, come esperto conto solo per uno, ed ho riportato la mia opinione solo per evidenziare una possibile lacuna nel passaggio che ha portato alla decisione finale, o, meglio, per rendere più comprensibile quelle che sono le disposizioni interpretative ed attuative della normativa di riferimento. Spero di essere stato esauriente, ma in caso contrario non esiti a contattarmi di nuovo. Cordiali Saluti, Maurizio Di Sacco L esperto risponde 5

Caro Di Sacco, è vero, non ho approfondito abbastanza la lettura del Codice, ma avendo trascorso (ahimé, tanti anni orsono) il periodo universitario a compulsare testi giuridici, codici ed altro per laurearmi, malvolentieri, in Giurisprudenza, Le confesso che ho maturato una certa idiosincrasia per la materia. Peraltro, parlando del caso in esame con un amico magistrato, bridgista non agonista, mi sono sentito chiedere in che termini di tempo fosse fissata una pausa nella dichiarazione per stabilire se si tratti di INA o meno. Ho risposto che non credo siano indicati (forse sempre per la mia superficialità?). In tal caso, mi ha precisato l' amico, non può esserci penalizzazione. Lungi anche da me, caro Di Sacco, la vis polemica; credo però che se si stabilissero quei termini, prevedendo se del caso, i segnatempo adottati negli scacchi, qualche motivo di contendere si eviterebbe. La ringrazio sentitamente della Sua pronta, cortese ed esaustiva risposta e Le ricambio i più cordiali saluti Pier Francesco Pompei Caro Pier Francesco, il nostro Codice è lungi dall essere deterministico, quanto meno in quei casi, appartenenti alla fattispecie c.d. Fatti Contestati in sintesi, INA, informazioni sbagliate e richieste e/o concessioni di prese -, nei quali è necessaria una valutazione tecnica degli eventi. Nel caso di specie, il Codice (Art. 16B), parla di inequivocabile esitazione, come anche, specularmente, di indebita velocità. In sostanza, quella che nella prassi interpretativa è definita come una percepibile variazione di tempo. Per capirci: qualora un giocatore pensasse un minuto prima di ogni sua chiamata, non si potrebbe mai parlare di INA, salvo che accorci, come allunghi, questo periodo. È proprio a causa di questi suoi contenuti, che il Codice è del tutto illeggibile senza l aiuto, vorrei dire la decodifica, di un autentico esperto. Nel caso di INA, poi, alla lettura interpretativa del testo stesso, bisogna aggiungere anche le disposizioni attuative, e la prassi raccomandata di intervento, sia al tavolo, che fuori da esso. Badi bene, l argomento è complesso anche per gli addetti ai lavori, quando non si tratti di persone particolarmente qualificate. Grazie delle gentili espressioni, Maurizio Di Sacco L esperto risponde 6