TAR di Lecce regime amministrativo in caso di sostituzione di pale eoliche

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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

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Transcript:

TAR di Lecce regime amministrativo in caso di sostituzione di pale eoliche Sono soggette a DIA e non ad autorizzazione paesaggistica le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. (Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato come, a maggior ragione, il principio su esposto vale per quelle opere che, al pari di quella in esame, si concretano in una semplice diminuzione di volumetria rispetto a quella originaria. Avendo la ricorrente comunicato all'amministrazione apposita DIA, nessun altro adempimento doveva ritenersi, nel caso di specie, giuridicamente necessario).

Tribunale amministrativo regionale (Tar) Sentenza 10 maggio 2012, n. 821 Repubblica italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce Sezione Prima ha pronunciato la presente Sentenza ex articolo 60 Codice del processo amministrativo; sul ricorso numero di registro generale 345 del 2012, proposto da: (omissis) Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis); contro Comune di Erchie; per l'annullamento della nota del 5 marzo 2012 n. 2378 del Comune di Erchie, comunicata in data 9 marzo 2012, con la quale è stata diffidata la società a installare l'aerogeneratore di cui alla nota del 14 febbraio 2012; della nota del 17 febbraio 2012 n. 1778 del Comune di Erchie con la quale sono state comunicate le motivazioni ostative all'installazione dell'aerogeneratore della società ricorrente; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 il dott. (omissis) e udito per la parte ricorrente l'avvocato (omissis); Sentita la stessa parte ai sensi dell'articolo 60 Codice del processo amministrativo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Fatto e diritto

È impugnata la nota prot. n. 2378 del 5 marzo 2012, con cui il Comune di Erchie ha negato alla ricorrente l'autorizzazione alla sostituzione dell'aerogeneratore previsto nella Dia prot. 3182 del 14 aprile 2008, con altro di dimensioni più ridotte. All'udienza del 12 aprile 2012, fissata per la discussione sulla domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio, con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 60 C.p.a. Con l'unico motivo di ricorso, deduce la ricorrente l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, per violazione dell'articolo 5 Dlgs n. 28/2011 e delle relative prescrizioni del Putt, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore sui presupposti di fatto e di diritto. In particolare, rileva la ricorrente che, poiché l'aerogeneratore da sostituire reca le medesime caratteristiche tecniche di quello assentito con Dia n. 3182/08, esso non influirebbe sul circostante assetto territoriale, e non necessiterebbe pertanto di nuova autorizzazione. Il motivo è fondato. Dall'analisi comparata dei dati tecnici dei due aerogeneratori emerge che: 1) la potenza elettrica del primo è pari a 660 kw, mentre quella del secondo è pari a 200 kw; 2) l'altezza del primo è pari a 65 mt, mentre quella del secondo a 28,7 mt; 3) il diametro del rotore del primo è pari a 47 mt a tre pale, mentre quello del secondo a 25 mt. Orbene, emerge da tali dati che il nuovo impianto presenta le medesime caratteristiche generali del primo, assentito con Dia n. 3182/08, ma è di potenza più ridotta. Trattasi, in altri termini, di una versione riconducibile al medesimo genus di quella originaria, ma di dimensioni più modeste.

Tanto premesso, rileva il Collegio che, ai sensi del paragrafo 11.5 del Dm 10 settembre 2010, : "sono soggette a Dia le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse". Alla luce di tale previsione normativa, è evidente che, così come sono soggette a Dia e non ad autorizzazione paesaggistica, come invece sostenuto dalla resistente le opere di rifacimento che non determinano variazioni delle dimensioni fisiche dell'impianto originariamente assentito, a maggior ragione vi sono soggette quelle opere che, al pari di quella in esame, si concretano in una semplice diminuzione di volumetria rispetto a quella originaria. E poiché la ricorrente ha comunicato all'amministrazione apposita Dia tale dovendosi intendere la nota del 17 gennaio 2012, con cui la società ha reso noto al Comune l'acquisizione del progetto relativo alla realizzazione del suddetto impianto eolico nessun altro adempimento doveva ritenersi, nel caso di specie, giuridicamente necessario. E tali conclusioni non solo non sono smentite dalle prescrizioni del Putt, ma sono anzi da quest'ultimo espressamente confermate. Invero, dispone l'articolo 5.02-1.02 del predetto strumento urbanistico, che l'autorizzazione paesaggistica non va richiesta: "per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici". Pertanto, è evidente che, anche sotto tale profilo, il progetto in esame non richiedeva una specifica autorizzazione paesaggistica, ma una semplice denuncia di inizio di attività. Se per un verso si deve considerare che l'aspetto esteriore dell'impianto eolico viene a mutare,infatti,si deve considerare che tale mutamento, per le ridotte dimensioni della nuova struttura e per l'aspetto standardizzato delle pale eoliche, non richiede una nuova valutazione di compatibilità paesaggistica, costituendo la precedente valutazione, figurativamente, un cerchio concentrico rispetto a quello che corrisponde alla nuova pala,di dimensioni maggiori rispetto a quest'ultimo. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato. Ne discende l'annullamento dell'atto impugnato. Reputa il Collegio di dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.

PQM Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l'effetto l'atto impugnato. Spese irripetibili. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l'intervento dei Magistrati: (omissis) Depositata in segreteria il 10 maggio 2012