Risoluzione n. 358/E

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Risoluzione n. 358/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 novembre 2002 Oggetto:Interpello presentato ai sensi del comma 5 articolo 127bis, DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Controllante: JY. Partecipate: XZ; WK; KH; YK. Istanza ricevuta il 21 maggio 2002, protocollo DR n. 36401. La JY, ha presentato a questa Direzione, per il tramite della Direzione Regionale, istanza di interpello ai sensi del comma 5 dell art. 127-bis, del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Ciò allo scopo di ottenere la disapplicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell art. 127-bis del Tuir, relativamente ai redditi conseguiti dalle seguenti società con sede in :XZ; WK; KH; YK. I rapporti di controllo esistenti sono riportati nello schema seguente. JY 100% XZ 100% 30% WK KH

2 100% YK

3 Motivi della richiesta di disapplicazione La JY chiede la disapplicazione della normativa CFC, in quanto le società per la quali ha presentato istanza congiunta sono attualmente assoggettate alle imposte cantonali e municipali ed esplicano un effettiva attività commerciale. Al fine di dimostrare quanto sopra, la società istante ha prodotto, tra l altro, i seguenti documenti: - copia del ruling con cui l amministrazione delle imposte...ha disposto l applicazione alla XZ della tassazione cantonale e municipale ordinaria; - copia della liquidazione provvisoria delle imposte cantonali, municipali e di culto, dovute per il 2001 dalla XZ; - copia della liquidazione delle imposte cantonali e municipali dovute, per l anno 2000, dalla WK e YK.; - copia della dichiarazione dei redditi resa dalla WK per l anno 2001; - copia della dichiarazione dei redditi resa, per l anno 2000, dalla KH e dalla YK. Fattispecie L istante, al 23 novembre 2001 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 4 dell articolo 127-bis del Tuir) già deteneva le partecipazioni delle società sopra elencate che hanno sede in. Relativamente alla XZ è stato precisato che, con apposita istanza all amministrazione cantonale delle imposte, la stessa ha chiesto di essere assoggettata, a partire dall esercizio 2001, al regime fiscale ordinario (implicitamente rinunciando ai privilegi concessi alle società holding, ausiliarie e di domicilio) e che, a seguito dell accoglimento dell istanza, risulta attualmente assoggettata alle imposte cantonali e municipali e di culto. Inoltre, secondo quando dichiarato dalla società istante, le altre partecipate non hanno mai beneficiato di alcun regime fiscale privilegiato e sono da sempre assoggettate alle imposte cantonali e municipali.

4 Relativamente alla KH l istante dichiara di possedere una partecipazione di minoranza pari al 30%. Risposta Il D.M. 21 novembre 2001 pubblicato nella G.U. del 23 novembre 2001, ha individuato i regimi a fiscalità privilegiata cui si applicano le disposizioni del comma 1 dell articolo 127-bis del Tuir. In particolare, l articolo 3, comma 1, n. 14) del citato decreto ministeriale, include la tra tali regimi limitatamente alle società non soggette ad imposte cantonali e municipali quali le società holding, ausiliarie e di domicilio. L Agenzia ritiene che nei confronti della XZ debba trovare applicazione il disposto dell art. 127-bis, comma 1, del Tuir, in quanto tale società ricade pienamente nel disposto letterale di cui al citato articolo 3, comma 1, n. 14). Invero, l art. 3, comma 1, n. 14), al fine di delimitare una particolare categoria di soggetti che ricadono nell ambito della normativa cfc, rinvia alla norma primaria prevista dalla legislazione elvetica che, per ammissione dello stesso contribuente istante, è sicuramente applicabile alla XZ. L art. 3 risponde allo scopo di individuare, sulla base di elementi univoci, i soggetti e le attività che, in ragione della loro natura o della particolare fonte di reddito, devono essere assoggettati al regime fiscale cfc. Non vale ad escludere l applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 127-bis la circostanza che la società abbia richiesto e ottenuto un ruling amministrativo per effetto del quale essa venga, di fatto, assoggetta a tassazione cantonale e municipale. Ciò risulta indirettamente confermato dalla lettura dell art. 3, comma 2, del D.M. 21 novembre 2001, che estende le disposizioni del regime cfc ai soggetti e alle attività che beneficiano di regimi sostanzialmente analoghi a quelli previsti nel comma precedente in virtù di accordi o provvedimenti amministrativi. E evidente, infatti, che il richiamo contenuto nella legislazione cfc agli

5 atti amministrativi di una Amministrazione estera, atti non aventi natura di fonti di diritto e quindi privi delle garanzie di pubblicità, trasparenza e definitività tipiche di queste ultime, è esclusivamente finalizzato ad una applicazione estensiva del regime previsto dall art. 127-bis del Tuir. Tale scelta del legislatore nazionale è dettata da evidenti motivi di cautela fiscale. Gli atti di natura non normativa vengono presi in considerazione in quanto attraverso di essi alcuni ordinamenti, particolarmente flessibili, concedono regimi privilegiati sostanzialmente analoghi a quelli di cui al comma 1 dell art. 3. Di conseguenza, ai fini della disapplicazione della normativa cfc, non possono assumere alcun valore ruling negativi, volti a modificare in peius per volontà del contribuente l operatività di disposizioni che discendono da principi di diritto tributario condivisi a livello internazionale. In caso contrario, paradossalmente, lo Stato avente potestà impositiva non verrebbe individuato sulla base di criteri oggettivi legati alla specificità dell ordinamento giuridico-tributario, e si consentirebbe al contribuente di optare per la giurisdizione fiscale nella quale ritiene più opportuno essere assoggettato a tassazione in base a ultronei calcoli di convenienza. Fino al punto che la stessa doppia imposizione economica che potrebbe scaturire da tale situazione non sarebbe causata dalla naturale, convergente, applicazione di norme primarie di due ordinamenti diversi, ma da una scelta volontaria del contribuente, eventualmente revocabile. Con riferimento invece alle società WK e YK l istanza di interpello è inammissibile in quanto, come dimostrato dalla documentazione prodotta, le stesse oltre ad essere assoggettate, sulla base della legislazione tributaria.. e per la natura dell attività svolta, alle imposte cantonali e municipali, non beneficiano di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli sopra richiamati (art. 3, comma 2, citato). I redditi prodotti dalle stesse società non rientrano pertanto nell ambito di applicazione della disciplina di cui all art. 127- bis del Tuir per mancanza dei presupposti giuridici propri di detto regime.

6 Per quanto riguarda la KH, l istante dichiara di detenere solo una partecipazione di minoranza pari al 30% e, di conseguenza, di non possedere il controllo di tale società. A tale proposito occorre precisare che rientrano nell ambito di applicazione dell art. 127-bis del Tuir tutte le ipotesi di controllo di diritto (diretto e indiretto) e di fatto previste dall art. 2359 del codice civile. In ogni caso, la KH non rientra tra le società ammesse a godere dei regimi fiscali agevolati di cui sopra e al riguardo, come già evidenziato, è stata allegata la dichiarazione della liquidazione delle imposte cantonali e municipali relative all anno 2000, effettuata dall Amministrazione locale. Ne consegue che i redditi da essa prodotti sono fuori dal campo di applicazione delle disposizioni dell articolo 127-bis del Tuir.