Legge e prassi Acque Piemonte LR 11 febbraio 2009, n. 5 Abrogazione dell'articolo 29 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008). (BUR 12 febbraio 2009, n. 6) L'articolo 29 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12, che ha introdotto una modifica al Piano di tutela delle acque, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.a decorrere stessa dalla data vige nuovamente la lettera d) dell'articolo 23 delle norme del Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731. Successive modificazioni alla citata lettera d) sono apportate con deliberazione del Consiglio regionale. Agricoltura, Ambiente e Territorio Lazio Determinazione 16 febbraio 2009, n. 231 Approvazione delle Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti per l applicazione della Misura 214, pagamenti agro-ambientali, Azione 214,1, agricoltura integrata, del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 attuativo del Regolamento CE n. 1698/2005 art. 36 (a) (iv) e art. 39 (BUR 7 marzo 2009, n. 9, suppl. ord. n. 33) Liguria Delib.G.R. 12 febbraio 2009, n. 119 Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 - misure 112 e 121. Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, ai sensi del D.M. 20 marzo 2008. (BUR 11 marzo 2009, n. 10) Lombardia D.Dirig. 23 febbraio 2009, n. 1696 Modifica ed integrazioni del D.Dirig. 3 dicembre 2008, n. 14236 "Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59". (BUR 2 marzo 2009, n. 9) UNITELNews24 n. 19 32
D.Dirett. 19 febbraio 2009, n. 1638 Utilizzo agronomico di letami, liquami, fanghi, acque reflue e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento, ai sensi della Delib.G.R. n. 8/5868 del 21 novembre 2007 Delib.G.R. 11 febbraio 2009, n. 8/8950 Modalità per la valutazione ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, L.R. n. 12/2005; Delib.C.R. n. VIII/351/2007). (BUR 23 febbraio 2009, n. 8, suppl. straord. 26 febbraio 2009, n. 2) Delib.G.R. 11 febbraio 2009, n. 8/8952 Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004) Proroga dei termini stabiliti dalla Delib.G.R. n. 8/7977/2008 a seguito del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008. Marche Delib.G.R. 23 febbraio 2009, n. 283 L. 164/98 - Sviluppo acquacoltura in acque dolci - Misura 2 - Approvazione criteri e modalità per l accesso ai benefici regionali - euro 37.624,09 cap. 31106218. (BUR 6 marzo 2009, n. 23) Delib.G.R. 2 febbraio 2009, n. 66 Progetto denominato: "Natural Risk Prevention in Mediterranean Countries", acronimo NARPIMED approvato dalla Commissione Europea - Divisione Generale Ambiente, in data 30 settembre 2008, per sviluppare tecniche, metodi e procedure per promuovere politiche di prevenzione dai rischi naturali (in particolare quello sismico) a livello nazionale o europeo, condivise tra i diversi partners attraverso la redazione di un apposito Manuale della Prevenzione - Provvedimenti. (BUR 16 febbraio 2009, n. 3) Piemonte D.P.G.R. 23 febbraio 2009, n. 2/R Regolamento regionale recante: "Integrazioni ed ulteriori modifiche al regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" (BUR 26 febbraio 2009, n. 8, suppl.) Aree cimiteriali Basilicata L.R. 24 febbraio 2009, n. 3 Cimiteri per animali d'affezione. (BUR 1 marzo 2009, n. 10) UNITELNews24 n. 19 33
Marche Reg. 9 febbraio 2009, n. 3 Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3. (BUR 19 febbraio 2009, n. 17) Emilia-Romagna Difesa della fauna L.R. 2 marzo 2009, n. 1 Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria). (BUR 2 marzo 2009, n. 32) Basilicata Economia, finanza, agevolazioni, fisco L.R. 16 febbraio 2009, n. 2 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 degli enti ed organismi comunque costituiti dipendenti dalla Regione. (BUR Basilicata 20 febbraio 2009, n. 9) L.R. 16 febbraio 2009, n. 1 Legge regionale per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo lucano". (BUR 20 febbraio 2009, n. 9) Campania Delib.G.R. 23 febbraio 2009, n. 257 Attività di supporto alla Programmazione Unitaria nell'ambito dell'accordo di Programma Quadro "Azioni di Sistema" per l'attuazione dell'intesa Istituzionale di Programma della Campania del 16 febbraio 2000. (BUR 9 marzo 2009, n. 16) Liguria L.R. 18 febbraio 2009, n. 3 Modifiche alla LR 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009). (BUR 25 febbraio 2009, n. 4) L.R. 16 febbraio 2009, n. 1 Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo. (BUR 25 febbraio 2009, n. 4) Lombardia Delib.G.R. 11 febbraio 2009, n. 8/8927 Determinazioni in merito alle modalità di presentazione di Progetti innovativi nei settori agroalimentare, energia-ambiente, sanità e manifatturiero avanzato Integrazione della Delib.G.R. n. 8/7025/2008. UNITELNews24 n. 19 34
Edilizia e urbanistica L.R. 19 febbraio 2009, n. 6 Modifiche alla legge r regionale 18 luglio 2008, n. 25, recante: "Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati". (BUR 28 febbraio 2009, n. 4) Enti e istituzioni Abruzzo Delib.G.R. 9 febbraio 2009, n. 31 L.R. n. 77/1999 - Ridefinizione delle Direzioni Regionali - Definizione degli obiettivi (BUR 27 febbraio 2009, n. 13) L.R. 19 febbraio 2009, n. 7 Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 2, recante: "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale". (BUR 28 febbraio 2009, n. 4) Sicurezza Emilia-Romagna L.R. 2 marzo 2009, n. 2 Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile. (BUR 2 marzo 2009, n. 33) Art. 1. Principi. 1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata. 2. La Regione esercita le proprie competenze ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. ( ) Art. 3. Promozione della sicurezza nei cantieri. 1. La Regione promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi. 2. A tal fine la Regione promuove: a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori che operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a garantire gli standard formativi individuati dalla Giunta regionale per l'apprendistato in edilizia; UNITELNews24 n. 19 35
b) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori e ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza, relativamente a lavori particolarmente complessi o pericolosi; c) la realizzazione di attività formative per il personale preposto alla vigilanza sui cantieri; d) la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali, organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti; e) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla tutela della salute nei cantieri per giovani e adulti non occupati che frequentano percorsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo in edilizia; f) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla tutela della salute rivolti agli imprenditori e ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere, nonché ai soggetti che intendono intraprendere tali attività. 3. La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di accordi con gli enti competenti nelle materie di cui alla presente legge e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, finalizzati: a) all'informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle imprese; b) al perseguimento della legalità e regolarità del lavoro; c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle disposizioni vigenti; d) alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese; e) all'adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008; f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a favore dei lavoratori correlate all'adozione di misure di sicurezza e tutela della salute ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni vigenti. 4. Ai sensi del comma 3 la Regione promuove, in particolare, la sottoscrizione di accordi preordinati alla definizione di un sistema di prescrizioni rivolte alle imprese ed ai soggetti che a qualunque titolo operano nei cantieri. Tali accordi vincolano gli aderenti al rispetto di quanto in essi disposto e possono essere riconosciuti dalla Regione, che a tal fine si esprime sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, a condizione che prevedano: a) prescrizioni volte a definire buone prassi, norme di buona tecnica ovvero codici di condotta, da adottare nello svolgimento delle attività in cantiere; b) la definizione delle modalità organizzative e procedimentali di individuazione e di aggiornamento delle prescrizioni di cui alla lettera a); c) la definizione delle modalità di adesione volontaria, piena e incondizionata, alle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte dei soggetti esecutori che, a qualunque titolo, svolgono la propria attività nell'ambito del cantiere; d) l'individuazione di idonee e specifiche modalità di controllo sull'effettiva adozione delle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte delle imprese che hanno sottoscritto tali accordi. 5. Nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi, gli accordi di cui al comma 4 possono essere definiti direttamente tra i committenti, le imprese esecutrici e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore. 6. La Regione approva gli indirizzi per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in coerenza con gli accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro. 7. La Regione promuove, anche attraverso la rete degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, l'informazione e la divulgazione ai cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore e alle relative associazioni, ordini e collegi, delle informazioni relative agli strumenti di incentivazione di cui al Capo III e agli atti di attuazione della presente legge. ( ) UNITELNews24 n. 19 36